Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2023.63
Entscheidungsdatum
14.08.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2023.63 80.2023.64

Lugano 14 agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2 entramb RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 1° aprile 2023 contro la decisione del 1° marzo 2023 in materia di IC e IFD 2019.

Fatti

A. I coniugi __________ (____________________) ed __________) presentavano il 3.10.2020 la dichiarazione fiscale IC/IFD 2019, indicando un reddito imponibile complessivo di fr. 86'457.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 357'782.-.

B. Con decisione di tassazione IC/IFD 2019 del 12.10.2022 l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) accertava, per l’IC un reddito imponibile di fr. 103'900.- (fr. 89'900.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza di fr. 328'000.- (fr. 375'000.- la sostanza determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 100'600.- (in fr. 86'500.- il reddito determinante per l’aliquota).

C. Con reclamo 24/26.10.2022 i coniugi , patrocinati dallo Studio contabile e fiduciario __________ contestavano la decisione di tassazione 2019. Oggetto di censura erano sia il valore locativo dell’abitazione secondaria sia la mancata concessione della deduzione per persone bisognose a carico, inerente la figlia __________ (). Quest’ultima, per l’anno 2019, aveva dichiarato un reddito di fr. 2'900.- ed una sostanza netta di fr. 2'000.-. Secondo i reclamanti, essi avevano pertanto dovuto provvedere al suo sostentamento. Chiedevano di poter beneficiare della deduzione massima consentita dalla legge, pari a fr. 11'100.- per l’IC e fr. 6'500.- per l’IFD. Specificavano inoltre quanto segue: “(…) i valori di reddito e di sostanza della figlia __________ permettono di ritenere che non sia necessario comprovare tramite giustificativi quanto viene speso dai genitori per le spese minime di sostentamento della figlia”.

D. Con decisione del 1° marzo 2023 l’UT accoglieva parzialmente il gravame dei ricorrenti, limitatamente al valore locativo dell’abitazione secondaria, determinato in fr. 2'400.-. Il reddito imponibile veniva pertanto stabilito, per l’IC in fr. 103'800.- (in fr. 86'400.- il reddito determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC, veniva stabilita in fr. 328'000.- (in fr. 375'000.- l’ammontare determinante per l’aliquota). Il reddito, per l’IFD veniva accertato in fr. 100'400.- (in fr. 83'000.- l’importo determinante per l’aliquota).

La deduzione per persona bisognosa a carico veniva respinta con la seguente motivazione:

“Secondo gli art. 34 cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1 lett. b LIFD, è deducibile quale persona bisognosa a carico ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede. Visto quanto esposto, la figlia __________ viene ritenuta capace di esercitare un’attività lucrativa (…)”.

E. Con ricorso 1/3.4.2023 i coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________, insorgono contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2019 postulando la deduzione per persona bisognosa a carico in relazione al sostentamento della figlia __________.

Secondo i ricorrenti, diversamente dalla tesi del fisco, __________, che vive nella stessa economia domestica dei genitori, non sarebbe “totalmente capace di esercitare un’attività lucrativa”, motivo per il quale i genitori provvedono al suo sostentamento. Nel 2019 __________ avrebbe avuto un reddito di fr. 7'820.- (corrispondente ad un importo mensile di fr. 650.-) e non sarebbe così stata in grado di provvedere al proprio sostentamento. Ciò non dipenderebbe da una mancanza di volontà nel ricercare un’attività lavorativa ma “(…) solo e unicamente a causa della sua disabilità che ha quale conseguenza, ancora attualmente, una capacità lavorativa solo parziale. L’incapacità di __________ all’esercizio di un’attività lucrativa è comprovata dalla domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità che è stata inoltrata il 4.7.2022”. Dal formulario presentato emerge che il danno alla salute (una patologia psichiatrica) esisterebbe sin dall’infanzia. Per tale ragione sarebbe stata presentata una richiesta per una rendita d’invalidità completa. Secono gli insorgenti “fintanto che questa domanda non sarà stata evasa per i motivi sopra indicati, __________ __________ dovrà essere sostenuta dai propri genitori (…)”.

F. Con scritto 11/12.4.2023 l’autorità fiscale indica che, le informazioni relative alla richiesta di rendita AI della figlia __________ sono state rese note unicamente in sede ricorsuale.

G. Con scritto del 4.5.2023, la Camera di diritto tributario si è rivolta al patrocinatore dei contribuenti, chiedendo di voler trasmettere – entro il 22.5.2023 – la decisione relativa alla richiesta di AI presentata da __________, rispettivamente di voler informare in merito allo stato della pratica AI.

Con risposta del 13.5.2023, l’avv. __________, in nome e per conto dei coniugi __________, ha indicato che, al momento, la decisione di AI non era ancora stata pronunciata, ma che “in questa fase, il competente Ufficio AI, in base alle informazioni fornite al sottoscritto dai ricorrenti, sta valutando un’eventuale misura di reinserimento socioprofessionale”.

Diritto

  1. Oggetto del ricorso è l’ammissione della deduzione per persona bisognosa a carico in relazione al sostentamento da parte dei ricorrenti, nel 2019 della figlia __________ (__________), la quale soffrirebbe, sin dall’infanzia, di un “disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)”. Nel 2019 __________ ha lavorato (part time) alle dipendenze della __________, percependo un reddito netto di fr. 7'663.55 nonché presso la __________, a __________ per un compenso netto, tra il 1.1.2019 ed il 31.3.2019 di fr. 156.-.

  2. 2.1.

Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di un importo da 5'700.-- a 11'100.-- franchi al massimo (per il periodo fiscale 2019), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.- franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).

Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.- franchi (per il periodo fiscale 2019) per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

2.2.

Secondo la lettera sia della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person”), nozione che fa riferimento all’art. 6 LPGA, per cui costituisce un’incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che sia riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale, rispettivamente ‑ se di lunga durata ‑ anche in mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. La nozione è ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi (LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

2.3.

Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.- di reddito netto o a fr. 50'000.- di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.- di reddito netto e a fr. 46'000.- di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.- di reddito netto e a fr. 92'000.- di sostanza imponibile per le persone coniugate (Blöchliger, Das Verhältnis vom Kinderabzug zum Unterstützungsabzug, Teil 2, in RF 64/2009 p. 255).

2.4.

Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente. Ai fini della concessione della deduzione, è inoltre irrilevante che il contribuente e la persona assistita siano imparentati tra loro. Pure irrilevante il fatto che le prestazioni siano fornite in base ad un obbligo di legge. La deduzione per persona bisognosa a carico può essere richiesta per bambini, e parenti, nonché per figli adottivi, amici ed ex impiegati. La deduzione per persona bisognosa a carico deve essere concessa a tutti i contribuenti che sostengono una persona che soddisfa i requisiti posti dalla legge (Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 30 ad art. 35 LIFD, p. 859 s.).

La deduzione può essere richiesta per ogni persona bisognosa a carico.

Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione stabilita, questa deduzione sociale decade.

La deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv. 1 lit. b LIFD.

L'esigenza di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni.

Così come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC n. 30, n. 11).

2.5.

Per quanto concerne l’onere della prova, spetta al contribuente dimostrare che la persona bisognosa a carico non è in grado di lavorare o ha una capacità di guadagno limitata e che ha bisogno di sostegno. Di norma, sono necessarie prove documentali. Il contribuente deve ottenere le prove relative alla persona sostenuta. Non è possibile delegare questo compito all'autorità di tassazione. L'autorità di tassazione si limiterà a verificare le prove presentate (Baumgartner/Eichenberger, op. cit., n. 31a ad art. 35 LIFD, p. 860).

  1. 3.1.

Occorre anzitutto verificare se __________, che vive nella medesima economia domestica dei genitori, adempiva, nel periodo fiscale 2019, il requisito della totale o parziale incapacità di esercitare un’attività lucrativa.

3.2.

Come visto, la figlia dei contribuenti, nel 2019 è stata impiegata a tempo parziale quale addetta alle pulizie presso la__________, azienda attiva nel mondo dei servizi come anche presso la __________.

Con il reclamo del 24 ottobre 2022 i contribuenti hanno chiesto - per la prima volta - la deduzione in discussione (infatti nella dichiarazione d’imposta non era stata fatta valere). La richiesta di deduzione per persona bisognosa a carico è stata motivata unicamente con il fatto che quest’ultima aveva avuto un reddito netto pari a fr. 2'600.- e una sostanza di fr. 2'000.-.

3.3.

Solo in sede ricorsuale, gli insorgenti, patrocinati dall’avv. __________, hanno indicato che __________ nel 2019 non era stata in grado di esercitare un’attività lucrativa in maniera superiore a quella prestata, a causa della sua disabilità, che avrebbe comportato una capacità lavorativa parziale. L’incapacità lavorativa sarebbe provata da una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità, inoltrata il 4.7.2022, nella quale il danno alla salute, che non permetterebbe l’esercizio di un’attività professionale è così descritto: “(…) Diagnosi ADHD e/o qualcosa di simile (borderline) dall’infanzia”. La diagnosi in questione è confermata da una relazione della dr.ssa __________, Psicologa Psicodiagnosta, del 5.3.2022.

A seguito dello scritto inviato al patrocinatore dei contribuenti, in relazione allo stato della pratica AI, l’avv. __________, il 13.5.2023, ha indicato che non era stata ancora pronunciata una decisione dell’AI, ma che l’Ufficio AI stava valutando “(…) un’eventuale misura di reinserimento socioprofessionale”.

3.4.

I ricorrenti non spiegano per quali ragioni la richiesta AI è stata inoltrata unicamente nel 2022. Nella lettera allegata al ricorso, __________ descrive la sua situazione di salute e le implicazioni lavorative. In particolare sostiene quanto segue:

“Per tenermi occupata i miei genitori mi hanno mandata in __________ per imparare il tedesco e nella speranza che questa esperienza mi aiutasse a maturare e “crescere”. (…). Con l’aiuto di una amica loro, ho potuto iniziare, dopo la scuola in Germania, uno stage di 3 mesi in cucina all’Ospedale “. Speravo di poter fare là poi un apprendistato, ma purtroppo non potevo rimanere. (…). Sono riuscita a trovare dopo un apprendistato come cuoco in un ristorante italiano a __________ ed ero piena di speranza. (…). Quando lo chef mi ha urlato che avrebbe preferito lavorare da solo piuttosto che con me, ho lasciato anche quell’apprendistato. Tornata a casa a __________, i miei genitori hanno cercato di tenermi occupata con un corso di lingua alla __________ e un corso di matematica. Tramite una collega ho poi trovato un piccolo lavoro part – time alla __________, e questo lavoro svolgo ancora oggi. Un livello di occupazione di circa il 17% purtroppo non mi permette di mantenermi senza il supporto dei miei genitori. Solo quando sono stata mentalmente devastata, sofferente di depressione, ero disposta a vedere uno psicologo di mia iniziativa (…), in seguito su consiglio dei miei genitori, di iniziare fare il test dell’ADHD che risultava positivo”.

3.5.

Dagli atti a disposizione non risulta pertanto che, nel periodo fiscale 2019, la figlia degli insorgenti avesse una conclamata incapacità lavorativa. La relazione della psicologa e la richiesta di prestaziono dell’AI risalgono al 2022 e la diagnosi si riferisce “allo stato attuale” ossia al momento del test. Non è pertanto comprovata un’effettiva incapacità lavorativa.

Nel 2019, la contribuente ha lavorato per due datori di lavoro. I ricorrenti non spiegano né documentamo per quale motivo ella, nel 2019, non ha trovato un’occupazione ad un grado superiore, rispettivamente presso un altro datore di lavoro, né se si sia attivata ad una ricerca di impiego. Inoltre, non è dato sapere per quali ragioni la figlia dei contribuenti, non abbia proceduto, già nel 2019, ad inoltrare una richiesta di AI, tanto più che sostengono che soffrirebbe di un “disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)” sin dall’infanzia. Fatto sta che, per il periodo fiscale 2019, i ricorrenti non hanno trasmesso alcuna documentazione medica inerente lo stato di salute della figlia __________, venendo meno in tal modo all’onere della prova a loro carico (sentenza della Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Basilea Città del 17 settembre 2009, in BStPra 1/2012, p. 38).

Ora, la persona che rinuncia, liberamente e senza un motivo imperativo, all’ottenimento di un reddito sufficiente non è in una situazione di bisogno (Jaques, in: Noël /Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 38 ad art. 35 LIFD). Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto (Richner/Frei/Kaufamm/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 72 ad art. 35).

3.6.

I ricorrenti non hanno pertanto apportato la prova della totale o perlomeno parziale incapacità di esercitare un’attività lucrativa della figlia nel periodo fiscale litigioso.

  1. 4.1.

A ciò si aggiunge anche che la ricorrente vive nella stessa economia domestica dei genitori.

4.2.

Un ulteriore requisito per la deduzione è che il mantenimento avvenga a titolo gratuito (sentenza del Tribunale federale 2C_216/2020 del 24 aprile 2020 consid. 2.4 e giurisprudenza citata). Non rappresentano degli aiuti (in mancanza di gratuità) le prestazioni di mantenimento (vitto ed alloggio) accordati ad una persona che vive con il contribuente e fornisce una controprestazione, ad esempio aiutando nelle faccende domestiche (Jaques, op. cit., n. 43 ad art. 35 LIFD).

4.3.

Ora, se è vero che nel gravame non si specifica se la figlia __________ aiuti concretamente nelle usuali faccende domestiche i genitori, ciò tuttavia appare più che verosimile, visto che nel 2019 (a 25 anni) aveva un lavoro part time quale addetta alle pulizie, mentre entrambi i genitori lavoravano a tempo pieno.

Anche per questa ragione, la decisione impugnata appare legittima.

  1. 5.1.

Indipendentemente dai motivi fin qui considerati, la deduzione non potrebbe comunque essere accolta anche per il semplice fatto che i ricorrenti non hanno comprovato l’ampiezza del loro sostentamento. Già solo per tale ragione, la deduzione per persona bisognosa a carico non può essere riconosciuta.

5.2.

Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016; BStPra 1/2012, pag. 37).

Per quanto attiene ai requisiti della prova dei versamenti corrisposti nell’ambito della deduzione per persona bisognosa a carico, gli stessi devono essere rigorosamente applicati (BStPra 1/2012, p. 38). Come visto la prova incombe al contribuente anche per quanto attiene all’ampiezza dei versamenti corrisposti (Locher, Kommentar DBG, 2a ed., n. 52 ad art. 35 LIFD).

5.3.

Nel reclamo del 26 ottobre 2022 i ricorrenti avevano definita non necessaria la prova tramite giustificativi di quanto speso per il sostentamento della figlia. Ciò non è tuttavia compatibile con la legge e la giurisprudenza in materia.

  1. Il ricorso è respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico dei contribuenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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5