Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2023.60
Entscheidungsdatum
22.11.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2023.60

Lugano 22 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 23 marzo 2023 contro la decisione del 23 febbraio 2023 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.

Fatti

A. a.

Con scritto dell’11.8.2021 la Divisione delle contribuzioni si rivolgeva a __________, segnalando che l’Ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ aveva informato l’Ufficio di tassazione di __________ della sua partenza il 4.9.2020 per il Canton __________. Ritenuto che la moglie ed il figlio minorenne erano rimasti domiciliati nel Canton Ticino, la Divisione delle contribuzioni, dopo aver ricordato l’obbligo di collaborazione del contribuente in relazione alla determinazione dei presupposti per l’assoggettamento fiscale, chiedeva di voler presentare i seguenti informazioni e documenti:

Fatture a comprova del consumo di acqua e di elettricità dell’appartamento a __________ per l’anno 2020;

Fatture a comprova del pagamento dell’affitto per l’appartamento a __________;

Fatture a comprova dei premi della CM e delle spese mediche per l’anno 2020;

Estratti delle carte di credito personali e/o professionali a disposizione per l’anno 2020;

Copia del libretto di servizio dell’auto targata __________ (…);

Ev. altra documentazione a comprova dell’effettivo spostamento del suo centro degli interessi vitali (fatture spese garage/ immatricolazioni veicoli/ iscrizioni ad attività sociali / culturali e/o sportive) nel Canton __________;

Copia della sentenza di separazione vidimata dalla Pretura di __________.

b.

Con risposta 5.9.2021, __________, prendeva posizione: per quanto concerneva il consumo di acqua e di elettricità dell’appartamento ad __________, rilevava di aver preso in affitto un appartamento in condivisione con __________ dalla __________. Tutti i costi di gestione erano inclusi in una somma forfettaria. Venivano poi allegati i bonifici dei pagamenti del canone di locazione e la polizza assicurativa della cassa malati (senza l’allegato delle spese mediche).

In merito alla presentazione degli estratti della carta di credito, __________ indicava di non disporre di una carta di credito aziendale e di non voler dare i dati della carta di credito privata, per motivi attinenti alla protezione dei dati. Asseriva tuttavia di essere disposto a fornire una visione degli estratti da settembre a dicembre 2020 in una conversazione personale. In relazione al libretto di servizio dell’autovettura __________, __________, indicava di non “(…) essere a conoscenza o in possesso di un veicolo con la targa citata”.

In relazione alla richiesta di voler presentare altra documentazione a comprova dello spostamento del centro degli interessi vitali nel Canton __________, precisava “(…) viaggio molto per lavoro, dall’altro, chiedo all’ufficio delle imposte di accettare la mia privacy. Penso che i fatti siano chiari e non richiedono ulteriori prove, ma sarei felice di spiegare la mia situazione in dettaglio”.

Veniva trasmessa la copia della sentenza pretorile di separazione.

B. L’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), con lettera raccomandata del 26.7.2022, comunicava a __________, residente ad __________ nel Canton __________, di averlo formalmente iscritto nel “registro fiscale ticinese come contribuente illimitatamente imponibile, sia per l’imposta comunale, cantonale che federale, con effetto a partire dal 01.01.2020 con domicilio del Comune di __________”.

L’iscrizione nel registro dipendeva dai seguenti fatti:

a) il contribuente risultava essere dipendente, unico azionista ed amministratore della __________, società iscritta a registro di commercio nel Canton __________ l’8.5.2017. Con decisione del 4.11.2019, cresciuta in giudicato, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) aveva rivendicato l’imposizione illimitata in Ticino della società dal 2017, in virtù della sua amministrazione effettiva;

b) il contribuente era inoltre unico azionista ed amministratore della società __________, iscritta a registro di commercio nel Canton __________ l’8.6.2020. La società aveva acquistato un appartamento di 3.5 locali ad __________, dove __________ viveva durante la settimana. Secondo il contratto di affitto (punto 7) l’appartamento era altresì adibito ad uso di “Business Center”: allo stesso indirizzo si trovavano le sedi formali delle società di sua proprietà, __________, __________, __________ e __________;

c) a nome della società __________, era immatricolata un’Audi A4, colore nero, targata NW __________ Dalle verifiche effettuate dalla Polizia comunale di __________ nel periodo tra fine novembre 2021 a fine gennaio 2022, la vettura era stata vista regolarmente nel fine settimana e nei giorni festivi parcheggiata presso il domicilio della moglie __________, in via __________ a __________;

d) il contribuente aveva comunicato al controllo abitanti di __________ la sua partenza per il Canton __________ il 4.9.2020, ma la moglie __________ e il figlio __________, ancora minorenne, erano rimasti domiciliati in __________ a __________. Dalla moglie diceva di essere separato di fatto (cfr. sentenza di separazione omologata dalla Pretura di __________ il 6.8.2020).

Secondo l’UT, nel caso dei coniugi, sussiste un unico domicilio fiscale comune, poiché in generale, moglie e marito hanno un luogo di residenza unico, dove abitano insieme. Questo principio vale anche nel caso in cui il coniuge lavora in un altro Cantone e rientra il fine settimana dalla famiglia. Questi contribuenti sono imponibili pertanto al luogo di residenza della famiglia.

Sebbene __________ asserisse di essere separato di fatto, secondo l’autorità fiscale ciò non sarebbe stato vero.

La coppia si sarebbe presentata verso il pubblico ancora come coniugata (cfr. sito internet della __________, nonché siti online che riprendevano la notizia di stampa che __________ era stata nominata quale Vicedirettrice dell’Ufficio federale delle strade [USTRA]). Inoltre, all’audizione concernente l’assoggettamento della società __________, svoltasi il 28.8.2020 presso l’UTPG, i coniugi si erano presentati insieme. Ciò appariva insolito, ritenuto come la separazione di fatto era stata omologata poche settimane prima e che la moglie non ricopriva alcuna funzione in seno alla citata società.

Inoltre, nella sentenza Pretorile, era stato stabilito, per il figlio __________ un contributo alimentare di fr. 1'625.- oltre agli assegni famigliari: tuttavia, nella dichiarazione fiscale 2020 di __________ __________, non venivano dichiarati i redditi in questione, che avrebbero dovuto essere corrisposti da settembre a dicembre.

D’altronde, secondo la stessa sentenza pretorile, per quanto concerneva i diritti di visita, gli stessi sarebbero stati “(…) ampi da stabilire secondo l’accordo dei coniugi e compatibilmente con i loro impegni professionali”. Tuttavia era stato tralasciato il luogo in cui il padre poteva esercitare il suo diritto di visita. L’UT indicava, a tal proposito: “(…) considerata la presenza del signor __________ presso il domicilio della moglie come sopra rilevato, la sua presenza non può essere giustificata dall’esercizio del diritto di visita al figlio, bensì da una vera e propria convivenza sotto lo stesso tetto con la moglie __________ e il figlio __________”. Inoltre, gli estratti della Cassa malati – per quanto concerneva la polizza LCA – erano stati presentati ancora a nome di __________, via , come capo famiglia. Da ultimo si rilevava che: “(…) la tempistica del suo preteso cambiamento di domicilio dopo l’assoggettamento fiscale della sua società () in Canton Ticino è quantomeno anomala”.

C. Con reclamo del 26/28.8.2022 __________, patrocinato dall’avv. __________, si aggravava contro la decisione di assoggettamento. Dopo aver ricordato i principi legali e giurisprudenziali per determinare il domicilio fiscale, si ribadiva che il contribuente sarebbe stato separato dalla moglie dal mese di agosto 2020. Egli si sarebbe trasferito, ad inizio settembre 2020, nel Canton __________, dove aveva preso in locazione un appartamento (si allegavano le fotografie degli spazi interni), nel quale sarebbe svolta anche la sua attività lavorativa. L’insorgente era di madre lingua tedesca e si sarebbe espresso con grandi difficoltà in italiano.

Il fatto che __________ si presentasse come “sposata” sarebbe stato corretto, nella misura in cui, con la convenzione pretorile era stata regolamentata la “separazione” dei coniugi. Inoltre, il fatto che sul sito della __________ vi fosse una fotografia con un ritratto di famiglia avrebbe avuto poca rilevanza: il profilo era stato creato prima del 2020 ed era rimasto tale anche dopo la separazione. Il reclamante sosteneva a tale riguardo di avere “altre cose da fare che preoccuparsi del suo profilo” e aggiungeva che “rientra poi nella completa sfera privata di una persona il far sapere a terzi che egli è separato dalla moglie. Un po’ di delicatezza, soprattutto quando si hanno dei figli non guasterebbe”. Diversamente da altre situazioni, vi sarebbero casi in cui i matrimoni finiscono, ma la famiglia rimane, ancorché i coniugi sono separati.

A tal proposito, il reclamante rilevava che il fatto che i coniugi avessero deciso di occuparsi paritariamente del mantenimento comune e la madre non avesse preteso dal padre alimenti, non poteva essere messo in discussione dall’autorità fiscale, né poteva essere ritenuto un serio indizio di vita comune.

Il contribuente non escludeva di essersi recato in Ticino per l’esercizio del diritto di visita durante le vacanze scolastiche del figlio, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, e di aver lasciato il veicolo al domicilio della moglie.

La presenza di __________ alle audizioni dinanzi alle autorità sarebbe stata spiegabile con il semplice fatto che __________ non parlava italiano.

Nel gravame si concludeva indicando che __________ era giunto in Ticino da __________ a seguito dell’impiego della moglie presso __________. Dopo la separazione dalla moglie era ritornato in Svizzera interna ad __________. Con il Ticino e __________, oltre al figlio, il reclamante non aveva alcun legame.

D. Con decisione del 23.2.2023 l’UT respingeva il reclamo. In particolare, secondo l’autorità fiscale, le argomentazioni contenute nel reclamo sarebbero state “prive di sostanza” e non avrebbero permesso di confutare il domicilio fiscale nel Canton Ticino nel 2020.

Secondo l’UT, il contribuente parlava e scriveva in italiano: durante l’audizione svoltasi il 28.08.2020, presso l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche per la tassazione di __________, __________ si sarebbe pacificamente espresso in lingua italiana. A proposito l’autorità fiscale rilevava che “(…) pur essendo stato accompagnato dalla moglie __________ di lingua madre italiana, quest’ultima non ha dovuto proferire alcuna parola a supporto del marito”.

Dopo aver citato i criteri determinanti, previsti dalla Circolare n. 30 del 21.12.2010 dell’AFC per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati, il fisco concludeva ritenendo che, in casu, la separazione non fosse data.

L’autorità giungeva a tale conclusione indicando come, nella sentenza di separazione della Pretura di __________ non veniva disciplinato il luogo dove il padre, domiciliato nel Comune di __________, avrebbe esercitato il diritto di visita in favore del figlio __________, quando si trovava in Ticino.

Inoltre, dai controlli della Polizia comunale di __________, effettuati da inizio novembre 2021 a fine gennaio 2022 sarebbe stata rilevata la presenza regolare dell’autovettura della società __________ __________ targata NW __________ nel fine settimana e durante i giorni festivi – anche in orari notturni – parcheggiata presso il domicilio di moglie e figlio a __________. Secondo l’UT, la presenza di __________ in via __________ a __________ non avrebbe potuto essere giustificata dall’esercizio del diritto di visita al figlio, soprattutto a distanza di più di un anno dall’asserita separazione. Confermava piuttosto la convivenza sotto lo stesso tetto del nucleo famigliare. La pronuncia del Pretore e l’allegata convenzione tra i coniugi non avrebbe avuto pertanto alcun valore probatorio, in quanto il giudice non aveva in alcun modo verificato la situazione abitativa e professionale del ricorrente nell’altro Cantone.

La convenzione di separazione era del resto stata sottoscritta tra i coniugi ed omologata dal pretore il 6.8.2020, quando __________ __________, non aveva ancora stipulato un contratto di locazione. I costi di locazione erano infatti stati “stimati”.

Per quanto concerneva l’appartamento di 3.5 locali ad __________, l’autorità fiscale aveva richiesto i consumi di acqua, elettricità e la comprova dei pagamenti dell’affitto per l’anno 2020. __________ non avrebbe fornito quanto richiesto ma avrebbe presentato il contratto di locazione del 3.7.2020 con la __________, società costituita l’8.6.2020, proprietaria dell’appartamento ad __________ e detenuta dall’insorgente. Il canone di locazione di fr. 750.- al mese tutto compreso sarebbe stato pagato alla società con due versamenti, rispettivamente, di fr. 6'000.- il 13.7.2020 e di fr. 3'000.- il 7.9.2020. La causale del bonifico non sarebbe stata tuttavia precisata. Nel contratto di locazione si specificava che l’appartamento veniva usato come “business center”. Presso lo stesso indirizzo avevano eletto il proprio domicilio altre società amministrate da __________: __________ __________, __________ e la __________. Le fotografie con planimetria dell’appartamento, non sarebbero state, secondo l’autorità fiscale, sufficienti per poter riconoscere __________ come residenza primaria del contribuente. L’autorità fiscale era pertanto dell’avviso che il contribuente non disponesse di un appartamento ad __________.

Per sua parte __________ non avrebbe neppure fornito l’estratto 2020 delle carte di credito personali e/o professionali né le fatture a comprova delle spese mediche sostenute per l’anno 2020 né indicazioni in merito a iscrizioni a società di svago, sportive, ecc. nel Canton __________.

__________ risultava essere l’unico azionista e amministratore della società __________, con sede nel Canton __________, società per la quale l’UTPG aveva rivendicato l’assoggettamento illimitato anche dal 1.1.2020.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, patrocinato dall’avv. __________, contesta la decisione di assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino dal 1.1.2020.

In via preliminare l’insorgente lamenta che l’autorità fiscale non gli avrebbe permesso di accedere agli atti dell’incarto. L’UT, decidendo direttamente nel merito, senza permettergli l’accesso agli atti, e di riflesso non garantendo il suo diritto di presentare delle prove, avrebbe violato l’art. 187 LT e sarebbe incorso in una denegata giustizia. Secondo il contribuente, già solo per tale ragione il gravame dovrebbe essere accolto.

Nel merito, il ricorrente sostiene che il domicilio di un lavoratore dipendente si trova, in linea di principio, al luogo di abitazione che gli serve da base per l’esercizio di tale attività, mentre il luogo di dimora durante la settimana prevale quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale in seno a una ditta.

Ora, tutte le società di cui l’insorgente è azionista ed amministratore unico avrebbero la propria sede ad __________; una di queste società sarebbe altresì proprietaria di un appartamento ad __________ di 3.5 locali dove il ricorrente vivrebbe e lavorerebbe. La sua presenza in Ticino sarebbe del resto sporadica, come confermato dal fatto che la Polizia in 11 occasioni (su almeno 75 giorni di controllo) a cavallo tra novembre 2021 e gennaio 2022, ha rimarcato la presenza del suo veicolo. La sua attività, di tipo dirigenziale e da cui conseguirebbe lauti redditi, non si svolgerebbe in Ticino. Inoltre, egli non parlerebbe italiano, lingua che conosce ad un livello di base.

L’autorità fiscale avrebbe ritenuto non provata la separazione dei coniugi, adducendo la presenza, presso il domicilio della moglie, dell’autovettura in uso al marito. Ora, i dati esposti (che il ricorrente indica di non essergli stati sottoposti) si riferirebbero al 2021, mentre il periodo al quale occorrerebbe riferirsi è il 2020.

In merito al mancato versamento degli alimenti, nella convenzione sarebbe indicato espressamente che entrambi i coniugi hanno una situazione di vita agiata e che il marito gode di un ampio diritto di visita nei confronti del figlio __________. La separazione sarebbe avvenuta in maniera del tutto pacifica. In merito alla presenza del veicolo presso l’abitazione della moglie, il ricorrente rileva che quest’ultima, impiegata presso __________ a __________, non avrebbe avuto un veicolo, ma sarebbe andata a lavorare in bicicletta. Motivo per il quale, di tanto in tanto, il marito glielo avrebbe prestato anche nel 2021.

Fatta tale premessa, nel gravame il ricorrente passa in rassegna gli 11 controlli che avevano individuato il proprio veicolo a __________. In alcuni casi, il veicolo sarebbe stato presso l’abitazione della moglie, ma lui non sarebbe stato presente, perché si trovava, per esempio, a __________, a __________, __________. A tale riguardo, il ricorrente sostiene quanto segue: “I controlli sono stati fatti sull’arco di più di 90 giorni rilevando la presenza del veicolo in 11 occasioni. Di quelle 11, si è documentalmente escluso la presenza del ricorrente in 6 occasioni. Per le restanti 5 volte la presenza del veicolo è comunque compatibile con l’esercizio del diritto di visita. (…)”. Inoltre, la documentazione fotografica dell’appartamento di __________ dimostrerebbe che “due camere permettono di esercitare il diritto di visita del padre con ”, in quanto “ dista da __________ poco più di 1 ora di auto”.

In sede ricorsuale sono stati prodotti gli estratti della carta di credito a partire dal trasferimento di domicilio, dai quali risulterebbe che l’unico acquisto in Ticino sarebbe avvenuto il 7.11.2020, quando l’insorgente esercitava il diritto di visita ed aveva acquistato per il figlio __________ un gioco della __________. Per quanto concerne la cassa malati, sostiene di non aver avuto spese mediche nel 2020. Per quanto attiene invece alle società di svago, sportive, ecc, sarebbe unicamente membro della __________ con sede a __________.

Motivo per il quale, il ricorrente, spesso assente all’estero per lavoro, ribadisce che il centro dei suoi interessi è nel Canton __________ ad __________, luogo nel quale vive e lavora.

F. Con osservazioni del 22/24.5.2023, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso presentato da __________.

Per quanto concerne la pretesa violazione del diritto di essere sentito del contribuente, ed in particolare il diniego di accesso agli atti richiesto in sede di reclamo, l’autorità fiscale rileva che il diritto di consultare gli atti è intrinsecamente legato al diritto di replica. Il ricorrente, secondo il fisco, avrebbe potuto esprimersi sulla sua situazione personale anche in occasione dell’audizione svoltasi il 28.8.2020 presso l’UTPG. Inoltre, dal tenore del ricorso inoltrato si evincerebbe che quest’ultimo “(…) ha compreso e ben contestato gli elementi che concorrono a stabilire il suo assoggettamento fiscale nel Canton Ticino”. Secondo l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, le “(…) violazioni del diritto di essere sentito possono essere sanate nella procedura di reclamo o di ricorso, quando il potere cognitivo dell’autorità superiore è uguale a quello dell’autorità inferiore, come nel presente caso”. Alle osservazioni è stata allegata una copia dell’incarto fiscale relativo alla procedura di assoggettamento da sottoporre, per visione, a __________.

Per quanto concerne il merito, l’autorità fiscale ribadisce che la presenza del veicolo in uso al marito presso l’abitazione della moglie confermerebbe “(…) la convivenza di __________ sotto lo stesso tetto con moglie e figlio, ancora nel 2021 e nel 2022 (…)”. Anche la tesi del prestito dell’autovettura del marito, esposta in sede ricorsuale, apparirebbe poco verosimile. D’altronde, nella convenzione di separazione non sarebbe stato fatto alcun cenno al preteso prestito del veicolo dal marito alla moglie. Secondo l’Ufficio giuridico, “anche se ciò fosse il caso, risulterebbe così un ulteriore elemento a comprova della separazione fittizia dei coniugi, poiché il prestito del veicolo – oltretutto di proprietà della società del contribuente – attesterebbe invero l’impiego comune di risorse economiche per il mantenimento dei coniugi”. L’autorità fiscale sottolinea che “l’impiego di risorse comuni sarebbe già suffragato dall’assenza di pagamenti di contributi alimentari da parte del padre a favore del figlio minorenne”.

Non sarebbe un frutto del caso che la vettura del marito sia stata rilevata in più occasioni nel fine settimana, durante i giorni festivi e spesso in orari notturni e che “(…) laddove non vi sia uno scontrino che possa attestare la presenza del contribuente altrove, allora la giustificazione sia il prestito del veicolo alla moglie (…) o che il figlio ancora in età scolastica, sia riportato a casa alla madre alle ore 21:00 della domenica sera”.

La Polizia comunale di __________ avrebbe rilevato la presenza del contribuente in via __________, anche domenica 12.12.2021 alle ore 9:05, mercoledì 24.12.2021 (mercoledì) ore 6:20 e domenica 9.01.2022 ore 21:15. La sua presenza presso il domicilio della ex moglie non sarebbe giustificata dall’esercizio del diritto di visita al figlio, ma dalla sua convivenza con moglie e figlio.

In relazione alla questione del pagamento degli alimenti, il fatto che la separazione tra i coniugi sia avvenuta in un clima pacifico non dovrebbe avere un influsso sul debito mantenimento che il padre separato deve assicurare al figlio.

G. a.

Il 24.5.2023 questa Camera ha trasmesso copia delle osservazioni dell’Ufficio giuridico ed il relativo incarto al patrocinatore del ricorrente.

b.

Con scritto 2.6.2023, l’avv. __________, dopo aver preso visione dell’incarto, rileva che i controlli di Polizia sono avvenuti quotidianamente dalla settimana del 15.10.2021. Secondo il ricorrente i dati compulsati non farebbero altro che confermare la sua assenza dal domicilio coniugale, nella misura in cui in novembre risultano molti controlli negativi. Per il resto si riconferma in quanto indicato in sede ricorsuale. L’insorgente ravvisa invero un accanimento della Divisione delle contribuzioni nei suoi confronti, per esempio per il fatto di aver ritenuto poco verosimile il fatto che la moglie non avesse a disposizione un veicolo proprio. __________ non avrebbe una propria autovettura e questo sarebbe un fatto incontrovertibile. Ribadisce poi che “le persone separate possono mantenere buonissimi rapporti, come è il caso”. Del resto sarebbe provato che il marito abbia prestato alla moglie in svariate occasione il veicolo; avrebbe infatti dimostrato, con prove documentali, che era assente da __________.

I coniugi __________, seppur separati, si occuperebbero del mantenimento del figlio in modo paritario.

Diritto

  1. 1.1.

Il ricorrente ravvisa, nel proprio gravame, una violazione del diritto di essere sentito, per il fatto di non aver potuto accedere alla documentazione sulla quale l’autorità resistente ha basato le proprie decisioni.

La Divisione delle contribuzioni, insieme alle proprie osservazioni al ricorso, ha prodotto una copia supplementare del proprio incarto da trasmettere al patrocinatore di __________, il quale, dopo averlo visionato, ha presentato la propria presa di posizione.

1.2.

Il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, comprende il diritto dell’interessato di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia emanata una decisione che riguardi la sua situazione giuridica, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che venga dato seguito alle offerte di prova pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali oppure di presentare osservazioni sul risultato delle stesse, nel caso in cui ciò influisca sulla decisione da emanare (sentenza TF 2C_669/2008 dell’8.12.2008 consid. 5.1.; sentenza TF 2C_105/2011 del 4.4.2011 consid. 4; DTF 132 II 485).

1.3.

Gli art. 114 LIFD e l’art. 187 LT disciplinano l’esame degli atti nella procedura di tassazione.

Secondo gli articoli 114 cpv. 1 LIFD e 187 cpv. 1 LT, i contribuenti hanno facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti. Il capoverso 2 prevede che egli può esaminare gli atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga. L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Il capoverso 4 precisa che a domanda del contribuente, l’autorità che nega il diritto d’esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso.

1.4.

Ora, se la violazione dei diritti delle parti è particolarmente grave, la facoltà di sanare la violazione procedurale dovrebbe rimanere un’eccezione (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).

Di conseguenza, la facoltà di sanare una violazione del diritto di essere sentito è ammissibile nella procedura di reclamo, che ha la funzione di un riesame, ma anche nella procedura di ricorso cantonale. La facoltà di sanare tale vizio procedurale vale anche per quanto attiene alla procedura ricorsuale, poiché le autorità di ricorso hanno le medesime attribuzioni dell’autorità fiscale nella procedura di tassazione. Ad esempio, la mancata consultazione dell’incarto può essere concessa nel contesto della procedura dinanzi al Tribunale di appello, così come può essere recuperata l’omessa assunzione di prove o l’omessa audizione (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 10 ad art. 114 LIFD, p.2011).

1.5.

Ora, è evidente che è preferibile ed auspicabile che sia l’autorità di tassazione a determinarsi – prima di adottare la decisione di merito – in relazione alla richiesta del contribuente di accedere agli atti dell’incarto fiscale. Tuttavia avendo l’autorità fiscale, nel caso di specie, prodotto con le osservazioni al ricorso una copia dell’incarto da trasmettere al contribuente, si può ritenere che la violazione del diritto di essere sentito di __________ sia stata sanata. Egli ha infatti potuto ampiamente prendere posizione in merito agli atti compulsati ed in particolar modo ai controlli di polizia relativi alla presenza del veicolo presso l’abitazione della famiglia a __________. Così stando le cose, non si ravvisa una violazione del diritto di essere sentito del contribuente.

  1. 2.1.

Nel merito, il ricorrente contesta il proprio assoggettamento all’imposta cantonale in Ticino nel 2020. Sostiene di essersi separato dalla moglie, __________, producendo a comprova la copia della Convenzione di separazione omologata dalla Pretura, e di essersi trasferito ad __________ nel Canton __________, dal mese di settembre del 2020, luogo in cui anche lavorerebbe.

Per sua parte, l’autorità fiscale ritiene che i coniugi non si siano separati – contrariamente alle risultanze della convenzione di separazione – e che il domicilio di __________ sia sempre rimasto in Ticino, luogo nel quale erano domiciliati, nel 2020, la moglie __________ ed il figlio minorenne __________.

2.2.

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).

A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

2.3.

Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

· almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

· almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 27).

2.4.

Se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile.

Se una persona soggiorna alternativamente a due indirizzi, ciò che è il caso quando il luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale, il suo domicilio fiscale si trova nel luogo con il quale ha le relazioni più strette. Per il contribuente che esercita un’attività lucrativa dipendente, il domicilio fiscale si trova, di principio al suo luogo di lavoro, ossia al luogo a partire dal quale esercita quotidianamente la sua attività lucrativa, per una lunga durata oppure per un tempo indeterminato, per sopperire ai suoi bisogni. Per il contribuente sposato, i legami creati dai rapporti personali e famigliari sono ritenuti più forti di quelli con il luogo di lavoro; per tale ragione tali persone sono imponibili, in principio al luogo di residenza della famiglia. Stesso dicasi per il contribuente sposato che esercita un’attività lucrativa dipendente (senza avere una funzione dirigente) e non rientra in famiglia che per il fine settimana e durante il suo tempo libero (il cosiddetto “Wochenaufenthalter”) (sentenza TF 2C_714/2015 del 15.6.2016 consid. 6.2.).

Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).

  1. 3.1.

La procedura di tassazione è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità di tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Nonostante divergenti opinioni dottrinali, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad una certa collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale del Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare compiutamente i suoi fattori imponibili (sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).

3.2.

È consentito e spesso necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti (le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente rilevante (sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.2 e giurisprudenza e dottrina citate).

3.3.

Solo se un fatto rilevante non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell’onere oggettivo della prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l’onere della prova di un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere provati dal contribuente. Le circostanze che fanno presumere che il contribuente abbia il suo centro degli interessi sul territorio cantonale o comunale rientrano fra quelle che fondano l’imposizione. Se non possono essere dimostrate né direttamente né tramite presunzioni di fatto, si deve ritenere, a scapito dell'amministrazione fiscale, che non si siano verificate (sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).

  1. 4.1.

Come visto, nel caso dei contribuenti coniugati, i legami creati dai rapporti personali e famigliari sono ritenuti più forti di quelli con il luogo di lavoro: ciò vale anche nel caso in cui il contribuente dovesse far rientro al luogo di famiglia unicamente per il fine settimana ed il suo tempo libero (sentenza TF 2C_714/2015 del 15.6.2016 consid. 6.2.). __________ sostiene di essere separato e che il luogo in cui risiede e lavora, ossia __________, corrisponderebbe al suo domicilio fiscale. Si tratta pertanto di determinare la situazione famigliare e lavorativa del contribuente.

4.2.

4.2.1.

__________ ha affermato di essersi trasferito nel Canton __________, ad __________, il 4.9.2020. Ha prodotto l’attestato di domicilio (“Wohnsitzbestätigung”) rilasciato dall’Ufficio della giustizia e della migrazione del Canton __________, dal quale risulta che quest’ultimo fosse residente ad ____________________, dal 5.9.2020.

La moglie __________ ed il figlio __________ sono invece rimasti domiciliati a __________, in via __________ 40, nell’appartamento di proprietà della coniuge.

4.2.2.

__________ ha sottoscritto un contratto di locazione con __________ (società a lui appartenente e avente sede legale anch’essa ad __________), per un appartamento di 3.5 locali, dotato di di cucina, bagno, lavanderia, cantina e posteggio, al costo di fr. 750.- mensili. Il costo è comprensivo anche di tutte le spese accessorie.

In merito al pagamento del canone di locazione, lo stesso avrebbe dovuto essere pagato annualmente in anticipo, tramite fattura ed essere corrisposto entro 30 giorni.

Al punto 7 dell’accordo “Besondere Vereinbarungen” si legge: “Dem Mieter ist bewusst, dass die Wohnung auch als Business Center genutzt wird. Der Mieter wird dies aktiv unterstüzen und fördern”.

Al contribuente è stata richiesta la presentazione delle spese di consumo di acqua ed elettricità, che tuttavia non sono state prodotte, indicando che i costi di gestione erano inclusi in una somma forfettaria. Il contratto di locazione, sottoscritto il 3/6.7.2020, avrebbe preso avvio il 1.9.2020. Il pagamento del canone di locazione è avvenuto in due tranches: la prima il 13.7.2020 (fr. 6'000.- nonostante una fattura per fr. 9'000.-) e la seconda il 7.9.2020 (fr. 3'000.-).

4.2.3.

Allo stesso indirizzo del ricorrente risultano avere la propria sede legale anche la __________ (dal 7.9.2020, e della quale __________ è membro del Cda), la __________ (trasferita l’11.9.2020 dal Canton Vallese al Canton __________ e della quale il contribuente è membro del Cda [presidente è invece __________ residente a __________, __________]), la __________ e la __________.

Proprio in relazione alla __________ per i periodi fiscali dal 2017 al 2019 è stata accertata l’amministrazione effettiva della stessa nel Canton Ticino, con decisione dell’UTPG, passata in giudicato (cfr. sentenza CDT n. 80.2022.104 del 23.6.2022, consid. 3.4). A motivo dell’assoggettamento nel Canton Ticino l’UTPG aveva rilevato che il “day-to-day management” era assicurato da __________, dipendente della stessa, che sino al 4.9.2020 era domiciliato in Ticino. È attualmente pendente reclamo contro una decisione di assoggettamento della società per il periodo 2020 (cfr. decisione su reclamo, p. 5). L’autorità fiscale ha rilevato che della corrispondenza tra la società __________ e l’UTPG – relativa alla questione dell’assoggettamento fiscale – era stata inviata da __________ (cfr. lettera raccomandata del 2.5.2022, lunedì, trasmessa da __________).

4.2.4.

In merito alla situazione lavorativa di __________ (il quale era giunto in Ticino il 1.3.2013) si sa che egli era impiegato presso __________ (società con sede principale a Zurigo e succursale anche in Ticino), sino al 30.4.2017, prima che egli costituisse la __________ (della quale la __________ era unica cliente, cfr. sentenza CDT n. 80.2021.57-58, che viene qui integralmente richiamata). Dal profilo linkedin, si rileva come egli sia attivo da anni all’interno del gruppo __________ in particolare, mentre dal sito internet della società (, sito visualizzato il 27.10.2023) risulta che __________ nel 2019 (marzo/aprile) ha assunto le funzioni di “”. Nel sito dell’impresa si legge:

“__________ rimane all'interno di __________, ma si trasferisce a __________, dove assume la funzione di Amministratore di __________. In precedenza ricopriva la medesima funzione per la __________. "In questo periodo ha contribuito in modo determinante a far crescere la __________ e a rafforzarne la posizione sul mercato", dichiara il rappresentante della proprietà . “Il cambio permette a __________ di riprendere un ruolo più operativo nella gestione dei progetti.” In questo settore __________ ha maturato grande esperienza lavorando fra l'altro come direttore generale di progetto per i grandi progetti della Tratta di accesso Nord al __________ e come responsabile della logistica nel progetto della galleria del”.

Dalla compulsazione della dichiarazione d’imposta 2019 (presentata congiuntamente alla moglie) – agli atti – emerge invero che __________ ha svolto in parte la propria attività lavorativa in __________, a __________. Nelle comunicazioni all’attenzione dell’autorità fiscale, per quanto concerne il Modulo 1, cifra 1, reddito da attività dipendente, si legge:

“Posizione 1.1.: da 1.1. a 31.8 100% __________, da 1.9 a 31.12 60-75% __________, 40-35% __________ (vedasi certificato di salario separato con imposte alla fonte in __________”.

4.3.

4.3.1.

In merito alla propria situazione famigliare, il ricorrente afferma di essere separato dalla coniuge dal mese di agosto 2020.

I coniugi avevano sottoscritto una convenzione “a protezione dell’unione coniugale”, che è stata omologata dal Pretore del Distretto di __________ il 6.8.2020 e con la quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Per quanto qui di interesse, in merito al mantenimento del figlio minorenne, nella convenzione si legge che entrambi i coniugi maturavano un’eccedenza ed erano in grado di occuparsi del figlio comune. Il fabbisogno del figlio veniva quantificato in fr. 1'625.- oltre agli assegni famigliari sino al compimento dei 12 anni di età. Le parti convenivano che entrambi i genitori si sarebbero fatti carico delle spese di mantenimento del figlio, nella misura di ½ ciascuno. Inoltre veniva precisato che “i coniugi concorderanno direttamente le modalità di pagamento, se costituendo un conto unico su cui effettuare ognuno un versamento mensile del medesimo importo e dal quale far partire i pagamenti o altra modalità che riterranno più consona”. In merito ai diritti di visita, __________ veniva affidato alla madre per la cura e l’educazione e sarebbe rimasto domiciliato presso la casa già coniugale. L’autorità parentale era condivisa. I diritti di visita erano ampi e stabiliti secondo l’accordo dei coniugi e compatibilmente con i loro impegni professionali.

Dal momento della sottoscrizione della convenzione i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente. La casa coniugale, di proprietà della moglie, avrebbe continuato ad essere abitata dalla stessa con il figlio: “(…) tutte le suppellettili e il mobilio sono dati in uso alla moglie, ritenuto che il marito potrà prelevare i suoi effetti personali non appena avrà trovato una congrua sistemazione”.

4.3.2.

L’autorità fiscale ha richiesto la collaborazione del Comune di __________ per verificare la presenza di __________ presso l’abitazione coniugale. Il controllo, operato dalla Polizia comunale in orario sia diurno che notturno – delle cui risultanze il contribuente ha preso visione – è stato effettuato tra metà ottobre 2021 ed inizio gennaio 2022.

L’autovettura in uso al contribuente sarebbe stata vista nei seguenti giorni:

· 1.11.2021 (lunedì – vacanza scolastica dei defunti) ore 14:05;

· 3.11.2021 (mercoledì – vacanza scolastica dei defunti) ore 12:00;

· 23.11.2021 (martedì);

· 24.11.2021 (mercoledì);

· 12.12.2021 (domenica) ore 9:05 e 21:15;

· 19.12.2021 (domenica) ore 21:15;

· 24.12.2021 (mercoledì) ore 6:20;

· 28.12.2021 (martedì – vacanza scolastica natalizia) ore 5:15;

· 29.12.2021 (mercoledì – vacanza scolastica natalizia) ore 21:15;

· 9.01.2022 (domenica) ore 21:15;

· 15.01.2022 (sabato) ore 21:30;

· 16.01.2022 (domenica) ore 2:00;

· 17.01.2022 (lunedì) ore 00:00.

Le domeniche 30.1.2022 e 5.2.2022, l’autovettura è stata vista parcheggiata sotto casa da due funzionari del fisco.

4.3.3.

L’autorità fiscale aveva inoltre rilevato che, da due articoli apparsi in internet, __________ e la moglie sembravano non essersi separati: in una notizia d, sito visualizzato il 30.10.2023), si legge che da agosto 2022 __________ avrebbe preso __________ In merito a __________ __________ si poteva leggere:

La nuova __________ ha , è sposata e ha un figlio. Dopo gli studi di ingegneria civile al Politecnico federale di Zurigo ha operato come responsabile di progetto in diverse aziende del settore privato. Lavora all’ da marzo 2013, dove attualmente ricopre la carica di direttrice generale di progetto per la realizzazione della seconda cann

, siti visualizzati il 30.10.2023).

Il fisco rileva inoltre che anche sul sito della __________ il contribuente ha pubblicato una sua fotografia che lo ritrae con moglie e figlio.

  1. 5.1.

Spetta alle autorità fiscali provare l’esistenza di un domicilio fiscale, e quindi istruire d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi di un tale domicilio (art. 123 LIFD; art. 46 cpv. 1 LAID; sentenza TF 2C_714/2015 del 15.6.2016, consid. 6.3).

Il contribuente deve, dal canto suo, dimostrare i fatti che, rispetto ai periodi precedenti, portano a una diversa valutazione del domicilio fiscale (sentenza TF 2C_473/2018 del 10.3.2019 consid. 4.3). Ha l'onere di dimostrare l'assoggettamento soggettivo che rivendica in un nuovo luogo se il precedente assoggettamento soggettivo ipotizzato dall'autorità fiscale è considerato altamente probabile (sentenze TF 2C_1036/2017 del 10.3.2019 consid. 2.3; 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

5.2.

5.2.1.

Sulla base di controlli di Polizia, l’autovettura in uso al contribuente è stata avvistata, nel periodo tra novembre 2021 ed inizio febbraio 2022, a più riprese presso il domicilio della coniuge a __________. In particolare è stata avvistata per due volte durante la “settimana dei morti” (il 1.11 è un giorno festivo in Ticino) nonché durante la settimana tra il 21 ed il 28.11.2021. Nel mese di dicembre l’autovettura è stata vista durante due fine settimana, sempre la domenica, nonché la vigilia di Natale, alle 6:20 del mattino, come pure a fine dicembre: il 28.12 alle 5:15 del mattino mentre il 29.12. alle 21:15. Durante il mese di gennaio 2022, l’automobile è stata avvistata pressoché tutti i fine settimana.

D’altra parte, il contribuente non ha corrisposto alcun alimento per il figlio né ha chiarito in quale luogo ha esercitato il diritto di visita sul figlio minorenne.

5.2.2.

In merito alla presenza dell’autovettura, nel gravame è stato indicato che è possibile che il padre, durante le vacanze scolastiche del figlio e compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, “(…) venga in Ticino per l’esercizio del diritto di visita e lasci il veicolo al domicilio della moglie” (reclamo, p. 4). In sede ricorsuale, __________ __________ ha passato nuovamente in rassegna le date in cui la sua automobile è stata avvistata presso il domicilio della moglie: il 23 ed il 24.11.2021 sostiene di essere stato in __________, a __________. Produce una fattura dell’albergo __________ all’attenzione della __________ che attesta il suo pernottamento tra il 22.11 ed il 24.11.

In relazione alle domeniche 12.12. e 19.12, il ricorrente ammette che il veicolo si potesse trovare parcheggiato a __________, ritenuto come egli avesse riportato a casa il figlio dopo il fine settimana.

In merito agli avvistamenti del 28 e 29.12.2021, __________ sostiene che il 27.12.2021 era ad ____________________, in __________, a 742 km da __________, dove avrebbe cenato. Il giorno seguente, passando per la __________, sarebbe transitato da __________ alle ore 17:11 (dove ha fatto un rifornimento di benzina).

Il 15.1.2022 il ricorrente sarebbe stato a sciare da solo al __________, vicino a casa sua, mentre tra il 17.1.2022 ed il 18.1.2022 (la notte del lunedì [invero l’avvistamento si riferisce alla notte tra la domenica ed il lunedì]), avrebbe soggiornato una notte presso l’Hotel __________ a __________ in __________ (la fattura era stata trasmessa alla __________).

5.2.3.

Ora, in relazione alle spiegazioni fornite dal contribuente, si rileva quanto segue.

Se è vero che egli ha dato, per alcune date degli avvistamenti dell’autovettura, delle prove circostanziate del fatto che egli si trovasse altrove (v. p. es. il 23 ed il 24.11, un martedì ed un mercoledì ed il 28.12, un mercoledì), tuttavia non vi sono spiegazioni convincenti in merito al fatto che l’automobile si trovasse parcheggiata, a più riprese presso il domicilio di __________ il fine settimana e durante dei giorni festivi e ciò ad oltre un anno di distanza dalla presunta separazione dalla coniuge. Anche in merito ad esempio all’avvistamento di lunedì 17.1.2022 alle ore 0:00, si rileva che __________ ha comprovato unicamente che si trovava in __________ la sera del 17.1.2022, circostanza in sé compatibile con una partenza da __________ nella giornata di lunedì.

D’altra parte, non si può neppure escludere che, quando la vettura è stata avvistata a __________ e il ricorrente era all’estero, insieme a lui ci fosse la moglie ed eventualmente anche il figlio. Per esempio la fattura del ristorante a __________, dove ha cenato la sera del 24.11.2021, concerne le consumazioni di due o tre persone.

La documentazione prodotta in merito ai viaggi all’estero, in coincidenza con le date degli avvistamenti della vettura, non permette pertanto di trarre conclusioni certe.

5.3.

5.3.1.

I controlli di Polizia hanno fatto seguito ad una prima richiesta di collaborazione presentata da parte del fisco. In particolare, a __________ era stato richiesto di voler produrre gli estratti delle carte di credito personali e/o professionali a disposizione per l’anno 2020. Tale richiesta è stata rifiutata per motivi di “privacy”.

Ora, il contribuente è obbligato a collaborare anche se è in gioco la sovranità fiscale del cantone e l’autorità fiscale emana una decisione pregiudiziale di assoggettamento (sentenza TF 2C_211/2021 dell’8.6.2021 consid. 5.1.1.). Il contribuente è tenuto a fornire informazioni in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per stabilire l’assoggettamento (sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).

5.3.2.

La situazione lavorativa del contribuente, già prima della pretesa separazione dalla moglie, era caratterizzata da un lavoro che lo portava a spostarsi oltre __________ e all’estero durante la settimana e a rientrare al domicilio della famiglia il fine settimana: è lo stesso __________ ad aver indicato, nella dichiarazione d’imposta 2019, di aver lavorato a __________ al 100%, sino al 31.8.2019, e in seguito tra __________ e l’__________ (ha prodotto il certificato di salario della __________, __________ nonché il “Lohnkonto” della __________). Nei conti della società __________ (relativi al 2018), l’autorità fiscale aveva rilevato il pagamento del canone di locazione per un appartamento a __________ (in merito alla questione si veda anche la sentenza CDT n. 80.2021.57-58 del 22.11.2021). In un reclamo presentato il 15.12.2020 da __________ in nome e per conto della __________, per il periodo fiscale 2018, egli indicava a proposito: “(…). Si presume che l’azionista e membro del consiglio di amministrazione di __________ sia a __________ durante la settimana e che torni a casa dalla sua famiglia a __________ nei fine settimana, se gli affari lo permettono. Durante la settimana è a __________, dove prende in affitto anche un appartamento. (…)”.

5.4.

5.4.1.

Come visto dal mese di agosto 2020 __________ indica di essere separato dalla moglie e precisa di aver preso un appartamento nel Canton __________ a partire da settembre 2020.

5.4.2.

Secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD, il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Stessa regola vale anche per quanto concerne la sostanza (art. 3 cpv. 3 LAID). La tassazione di coppia di coniugi come unità non influisce unicamente sulla base imponibile, ma anche sull'onere fiscale. Quest’addizione dei redditi e dei patrimoni dei coniugi si basa sul principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva (complessiva) (art. 127 cpv. 2 Cost). Di conseguenza, i coniugi formano una certa unità di diritto civile ed economico, per cui la capacità di un partner è determinata anche dal reddito e dal patrimonio dell'altro. Pertanto, la situazione economica di un coniuge privo di reddito non è paragonabile a quella di un single privo di reddito (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1).

Per considerare, ai fini fiscali che i coniugi siano separati legalmente o di fatto, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: entrambi i coniugi devono avere un proprio domicilio o una residenza separata ai sensi dell'art. 23 del Codice civile.

I coniugi devono quindi aver sciolto la comunione coniugale; se questa continua ad esistere – anche se solo con una sporadica vita in comune – i coniugi non vengono considerati separati ai fini fiscali. Una tassazione separata dei coniugi richiede quindi una separazione permanente e quindi l'abolizione della comunione domestica o una vita separata ai sensi degli articoli 175 e 176 del CC o dell'articolo 275 del CPC.

Finché i coniugi (come nel caso di un "matrimonio del fine settimana") hanno solo residenze o luoghi di residenza separati, ma mantengono la comunità coniugale, non c'è una separazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD. Infine, è necessario che non esista una comunione dei mezzi per le spese di alloggio e di vita o che il sostegno di un coniuge all'altro coniuge sia limitato a contributi determinati (sentenze TF 2C_502/2015 del 29.2.2016 consid. 3.1; 2C_980/2013 del 21.7.2014 consid. 8.1, 2C_753/2011 del 14.3.2012 consid. 6.1.2, 2C_523/2007 del 5.2. 2008 consid. 2.3.).

La tassazione separata deve essere presa in considerazione se i mezzi finanziari disponibili non sono più in comune, cioè se "non c'è più comunanza di mezzi per l'alloggio e il mantenimento". Se, invece, entrambi i coniugi utilizzano fondi - al di là dei soliti regali occasionali - per le spese di vita comuni (non si tiene conto dei pagamenti degli alimenti concordati dai tribunali o volontariamente), i coniugi devono essere tassati insieme nonostante abbiano una casa propria e, se del caso, anche una propria residenza di diritto civile (sentenza TF 2A.458/2006 del 18.12.2006 consid. 3.1; sentenza TF 2A.432/2004 del 16.12.2004 consid. 3.2.). Se i coniugi dispongono congiuntamente dei loro fondi, non vivono separatamente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD - anche se hanno ciascuno il proprio domicilio - e di conseguenza devono essere tassati congiuntamente (sentenze 2C_837/2015 del 23.8.2016 consid. 4.5; 2A.433/2000 del 12.7.2001 consid. 2 b/cc.)

Le stesse nozioni sono anche esplicitate alla Circolare n. 30 concernente l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) del 21.12.2010 (pagine 5 e 6).

5.5.

5.5.1.

Ora, alla luce della giurisprudenza sopra citata, la pretesa separazione dei coniugi – ai fini fiscali – appare critica da parecchi punti di vista.

Come visto i coniugi si sarebbero separati nel mese di agosto 2020. Tuttavia, sino almeno a settembre 2020, __________ non aveva preso – personalmente – in locazione alcun appartamento. È lecito pertanto ritenere che, nonostante la convenzione di separazione e in assenza di prove contrarie, egli abbia convissuto con moglie e figlio per tutto il mese di agosto 2020.

Anche ad un’audizione con l’autorità fiscale svoltasi a fine agosto 2020 egli si è presentato unitamente a __________.

Appare inoltre insolito che il contribuente, che già ad inizio luglio 2020 aveva firmato un contratto di locazione con la __________ per un appartamento sito a __________, abbia deciso di trasferirvisi unicamente ad inizio settembre del 2020. Oltre a ciò appare strano che nella convenzione di separazione, firmata da __________ a fine luglio 2020, non risultino i costi effettivi di locazione, che sono stati solo stimati.

A seguito dei controlli di Polizia è stato comprovato il fatto che, a più riprese, l’autovettura in uso al contribuente è stata avvistata presso il domicilio di __________, in giorni festivi e nel fine settimana. Il contribuente sostiene di essersi recato in Ticino per esercitare i diritti di visita lasciando il veicolo presso la moglie. Ora, non essendo noto dove siano stati esercitati (in Ticino o altrove) i diritti di visita sul figlio minorenne (il contribuente non ha fornito né indicazioni né prove in merito e neppure ha quantificato i chilometri percorsi per esercitare tale diritto) appare più che plausibile che il ricorrente abbia trascorso il fine settimana e le festività (vedi la vigilia di Natale) in famiglia. Del resto, come ben rilevato da parte dell’autorità fiscale i coniugi si sono presentati assieme ancora nel contesto di un’audizione inerente la __________ (avvenuta nel 2020) nonché dando l’impressione di essere una coppia anche vis-à-vis del pubblico a distanza di tempo dalla presunta separazione (v. sito internet ed articoli di stampa).

Dalla lettura della Convenzione di separazione, emerge invero una quantificazione del fabbisogno mensile del figlio minorenne __________ (pari a fr. 1'625.- sino al compimento dei 25 anni di età). Siccome i coniugi si sono impegnati paritariamente al mantenimento del figlio, tuttavia il contribuente non ha prodotto alcuna prova di versamenti o pagamenti a favore del figlio. Ciò che appare quantomeno singolare in un’ottica di separazione genitoriale.

Sempre nella Convenzione, al punto 4, si legge espressamente quanto segue: “Viene stabilita la separazione dei beni a far tempo dalla firma della presente”. L’efficacia della pattuizione in questione è perlomeno dubbia, visto che non è stata stata adottata nella forma dell’atto pubblico (art. 184 CC). In ogni caso, dalla disamina della dichiarazione d’imposta di __________ per il 2020 risulta ancora l’esistenza di un conto cointestato con il marito presso __________ (__________ – “Hochzeit”; definito nell’elenco titoli come “conto per spese” 50%).

Anche per quanto concerne l’estratto della cassa malati per il 2020, come rilevato dall’autorità fiscale, la __________ ha trasmesso i giustificativi per __________ e __________ a “__________”.

5.5.2.

Circa il valore della convenzione e della pronuncia del pretore, va ricordato che i coniugi possono decidere di comune accordo di sospendere la comunione domestica e di condurre economie domestiche separate, senza che sia necessaria un’autorizzazione del giudice. L’art. 175 CC descrive in termini generali i motivi che consentono ad ogni coniuge di vivere separato, senza il consenso dell’altro o anche contro la sua volontà e cioè se la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (Schwander, Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed., Basilea 2018, n. 1 ad art. 175 CC, p. 1141).

In ogni caso, il coniuge autorizzato a sospendere la comunione domestica non ha bisogno di ottenere l’autorizzazione del giu-dice: la sentenza ha un effetto puramente dichiarativo. L’intervento del giudice è necessario solo se il coniuge che chiede la sospensione della comunione domestica sollecita altre misure (attribuzione della custodia dei figli, attribuzione del domicilio coniugale, fissazione di un contributo di mantenimento ecc.) oppure se mira ad ottenere una tassazione fiscale separata o altri vantaggi nell’ambito delle assicurazioni sociali (Rieben/Chaix, Commentaire romand, CC I, 2a ed., Basilea 2023, n. 2 ad art. 175 CC, p. 1375).

Come già affermato dalla Camera di diritto tributario (cfr. sentenza CDT n. 80.2021.117/118 del 5.4.2022, consid. 4.5, in RtiD II-2022 n. 1t), in una situazione come quella in esame la pronuncia del pretore e l’allegata convenzione fra i coniugi non hanno alcun valore probatorio. Il giudice non ha infatti in alcun modo verificato la situazione personale e familiare del ricorrente né la separazione dalla moglie dipendeva da una sua decisione.

  1. 6.1.

La determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda di regola su prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione svolta dal contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze 2C_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.1; 2C_397/2010 del 6.12.2010 consid. 2.4.2 e 2C_646/2007 del 7.5.2008 consid. 4.3.3).

6.2.

6.2.1.

Ora, passata in rassegna la situazione famigliare e lavorativa del contribuente, la conclusione a cui giunge il fisco ticinese, circa il domicilio fiscale di __________ appare condivisibile.

In effetti, nella concreta fattispecie la situazione dei coniugi non appare mutata a seguito della convenzione omologata dal Pretore. Già prima della sua sottoscrizione (periodo fiscale 2019) __________ era anche occupato professionalmente tra la Svizzera interna e l’estero (in particolare __________ e __________), tornando al domicilio dalla famiglia il fine settimana, come peraltro esplicitato nero su bianco all’autorità fiscale (UTPG) con lettera di metà dicembre 2020 relativa alla tassazione 2018 della __________.

L’assetto famigliare, sulla base delle prove e degli indizi, raccolti, da una parte, dall’autorità fiscale e, dall’altra, dallo stesso contribuente, sembra essere rimasto invariato.

6.2.2.

Del resto, il marito, a cui incombeva l’onere della prova di essersi costituito, dal 2020, un nuovo domicilio, non ha presentato alcuna prova convincente circa lo spostamento del suo centro degli interessi nel Canton __________. Per quanto concerne l’appartamento preso in locazione da una sua società ad __________, come visto lo stesso fungerebbe anche da “business center” per le altre società. Non è stata presentata alcuna fattura relativa al consumo di acqua ed elettricità, con la spiegazione che i costi sarebbero (atipicamente) compresi nel contratto di locazione. Neppure è stato comprovato un trasloco o perlomeno spese per l’arredamento dell’appartamento in questione. Ad ogni modo lo stesso ricorrente ha riconosciuto nello scritto del 5.9.2021 di viaggiare molto per lavoro. Sicché è perlomeno dubbia la sua presenza continuativa ad __________. Invero non ha attestato in altro modo la sua presenza nel Canton __________: ha unicamente comprovato di aver preso parte quale mentore nel contesto di eventi organizzati dalla “Swiss Engineering”, la rete svizzera degli ingegneri e architetti (con sede nel Canton Zurigo), che tuttavia non sembrerebbero essersi svolti nel Canton __________.

6.3.

__________ ha presentato unicamente in sede ricorsuale alcuni estratti della carta Swiss Miles & More Classic: in un primo momento, come ricordato, egli non aveva ritenuto opportuno collaborare con l’autorità fiscale.

Al doc. 12 (estratto dal 25.8.2020 al 24.9.2020, fattura di fr. 313.40), si evidenziano perlopiù spese effettuate in __________ (__________/ __________/ __________): l’unico pagamento nel Canton __________ risulta di fr. 51.- all’Ufficio di giustizia il 4.9.2020 (data di arrivo dal Ticino). Per quanto concerne l’estratto conto dal 25.9.2020 al 24.10.2020 (fattura di fr. 677.35) risultano pressoché unicamente transazioni in Euro (acquisti effettuati in __________ e in ): nessun pagamento è stato effettuato nel Canton . Per quanto attiene al periodo 25.10.2020 – 24.11.2020 (fattura di fr. 3'611.30) si rilevano spese in Svizzera interna () e all’estero (). Per quanto concerne il Canton , vi è un’unica spesa di fr. 216.70 presso il negozio __________ il 14.11.2020 (un sabato), mentre in Ticino due spese, il 7.11.2020 (un sabato nella “settimana dei morti”), una di fr. 338.65 presso la __________ di __________ e una di fr. 89.95 presso __________ sempre a ____________________. Per quanto attiene al periodo 25.11.2020 – 24.12.2020 (fattura per un importo pari a fr. 1'325.85), le spese sono state perlopiù effettuate all’estero () ed alcune in Svizzera interna. Per quanto concerne il Canton __________, si sa che il 12.12 vi è stato un acquisto di fr. 237.65 presso la __________. Non è stato per contro presentato alcun ulteriore estratto di carte di credito, rispettivamente di carte bancarie per il periodo successivo.

6.4.

Il contribuente, a cui incombeva l’onere della prova di essersi costituito un nuovo domicilio fiscale nel 2020 nel Canton __________, non ha presentato prove solide circa la sua presenza in tale Cantone. Dalla disamina dei vari scontrini sembrerebbe invero che il contribuente abbia a disposizione almeno un’altra carta di credito oltre a quella della __________ (v. pagamento con carta di credito presso __________ il 17.1.2022, carta di credito nr. __________). A fronte degli avvistamenti dell’autovettura a lui in uso presso il domicilio della moglie, __________ avrebbe dovuto – quantomeno – produrre l’estratto completo dei suoi acquisti/transazioni (almeno sino a metà anno del 2021).

Il trasferimento di domicilio nel Canton __________ sembra a questa Camera, sulla base degli atti a disposizione, più che altro dettato da motivi legati alla vertenza che vede contrapposta la società __________ al Canton Ticino ed al suo assoggettamento. Lo stesso è stato infatti determinato anche in ragione del domicilio del contribuente, che sino al momento della sua partenza per il Canton __________ (ad inizio settembre 2020) era sempre stato in Ticino.

In conclusione si rileva che, nel 2020, rispetto al 2019, per i motivi già esposti, la situazione famigliare e lavorativa di __________ non sembra essere mutata. Il contribuente non ha dimostrato di essersi costituito un nuovo domicilio fiscale nel Canton __________. Sicché il domicilio fiscale del contribuente dev’essere accertato in Ticino, a __________, anche nel 2020.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

24