Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2023.286
Entscheidungsdatum
17.04.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2023.286 80.2023.287 80.2023.288

Lugano 17 aprile 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 7 dicembre 2023 contro la decisione del 9 novembre 2023 in materia di richiesta di garanzia per l’imposta cantonale, l’imposta comunale e l’imposta federale diretta 2016, 2017, 2018 2019, 2020 e 2021.

Fatti

A. a.

RI 1 (__________), cittadino svizzero, è stato residente a __________ sino al 1° gennaio 2020, data alla quale si è trasferito in __________, a __________ (www.movpop.ti.ch, sito consultato il 2 aprile 2025).

b.

Con lettera del 19 ottobre 2023, il Capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a svolgere un’inchiesta fiscale speciale, secondo gli articoli 190 e seguenti LIFD, in collaborazione con le amministrazioni fiscali interessate, nei confronti della __________ in liquidazione, __________, della , __________ (), di __________, __________ (Italia) e di RI 2, __________. L’autorizzazione si basava sulla richiesta del direttore sostituto dell’AFC, che aveva esposto “il sospetto fondato che il fondo d’investimento di diritto lussemburghese __________ S.C.A. [venisse] in realtà gestito in Canton Ticino ad opera di __________ e RI 2”, con la conseguenza che “i ricavi derivanti dalla gestione e specificatamente le management fees e, quando conseguite, le performance fees [dovessero] essere contabilizzate e tassate in Ticino e non all’estero”.

c.

Il 9 novembre 2023, l’Ufficio esazione e condoni notificava a RI 1, rappresentato dalla __________, tre separate richieste di garanzia inerenti i periodi fiscali dal 2016 al 2021.

Per quanto concerne l’imposta federale diretta, in applicazione dell’art. 169 LIFD, veniva richiesto l’importo di fr. 850'000.- più interessi del 4% dal 10 novembre 2023, somma comprensiva delle spese nonché delle multe. L’importo di fr. 15'000.- riguardava direttamente il contribuente (periodi fiscali dal 2019 al 2021), mentre i rimanenti fr. 835'000.- (2016/2021) riguardavano la __________, ma “RI 1 viene ritenuto responsabile solidale per il pagamento delle imposte sottratte in base ai disposti degli artt. 55 e 177 LIFD”.

Per quanto riguarda l’IC, in applicazione dell’art. 248 della LT, veniva richiesto l’importo di fr. 875'000.- più interessi del 2.5% dal 10 novembre 2023, somma comprensiva delle spese nonché delle multe. L’importo di fr. 25'000.- riguardava direttamente il contribuente (periodi fiscali dal 2019 al 2021), mentre i rimanenti fr. 850'000.- (2016/2021) erano di pertinenza della __________, ma “RI 1 viene ritenuto responsabile solidale per il pagamento delle imposte sottratte in base ai disposti degli artt. 64 e 260 LT”.

In relazione all’imposta comunale, in applicazione dell’art. 248 della LT veniva richiesto l’importo di fr. 20'000.- più interessi del 2.5% dal 10 novembre 2023, somma comprensiva delle spese nonché delle multe per il Comune di __________ per i periodi fiscali dal 2019 al 2021, e fr. 670'000.- per il Comune di __________ in quanto ritenuto “responsabile solidale per il pagamento delle imposte dovute ai sensi dell’art. 260 LT rispettivamente dell’art. 64 LT”.

Le tre richieste di garanzia erano così motivate:

Nell’ambito degli accertamenti effettuati dall’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni, è emerso che l’attività del contribuente sembrerebbe essere strutturata in maniera tale da permettere a quest’ultimo di sottrarre importanti elementi patrimoniali all’imposizione del fisco. In particolare, egli avrebbe altresì partecipato e collaborato attivamente nelle sottrazioni fiscali commesse dalla __________ in liq. Lugano, per quanto attiene ai redditi generati dalla gestione del fondo di investimento __________ – __________. illecitamente trasferiti a società estere. In qualità di organo di fatto di __________, __________, viene pertanto reso responsabile del pagamento delle pretese d’imposta dovute dalla società ai sensi degli artt. 260 LT e 177 LIFD (istigazione, complicità, concorso in sottrazione d’imposta), risp. degli artt. 64 LT e 55 LIFD (responsabilità solidale per le imposte dovute da una persona giuridica). Il credito e il pagamento dell’imposta dovuta dalla persona fisica e dalla società sembrerebbero oggettivamente minacciati.

B. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dagli avv. RA 1, impugna le richieste di garanzia chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la restituzione dell’effetto sospensivo ai sensi degli artt. 55 cpv. 2-3 e 56 PA (in materia di richiesta di garanzia per l’IFD) e dell’art. 71 LPamm (per le richieste di garanzie per l’IC e l’ICom). Quest’ultima domanda è motivata con il fatto che, in applicazione degli artt. 170 cpv. 2 LIFD e 249 cpv. 2 LT, non vi sarebbe possibilità di opposizione contro i sequestri già disposti dall’Ufficio esecuzioni, che hanno comportato il blocco di tutti i conti bancari del ricorrente, così come di tutti i crediti da salario, nonché le sue partecipazioni azionarie, con l’evidente imminente pericolo di creare al contribuente, padre di due bambine piccole e imprenditore con progetti immobiliari in corso nel Cantone, un pregiudizio irreparabile.

RI 1 avrebbe conosciuto, ad inizio 2014, nel __________, __________. La collaborazione tra i due aveva portato alla creazione della __________, con una partecipazione del 40% di __________ e del 60% di RI 1. Quest’ultimo è stato residente a __________ sino al 31 dicembre 2019, data alla quale si è trasferito in __________, a __________. Al 31 dicembre 2021 RI 1 era azionista del 100% della __________ di __________, del 52% della __________, __________, del 100% __________, __________. Egli svolgeva, inoltre, le funzioni di amministratore presso la __________, __________; __________, __________; __________, __________; __________; __________.

Fra le attività svolte dalla __________ sarebbe rientrata l’attività amministrativa in favore del fondo __________, sino ad inizio 2020, quando la stessa sarebbe poi stata svolta dalla __________, attraverso la costituzione della sua controllata __________ (di qui la __________ non è parte).

Nel 2014, __________ avrebbe costituito la __________ (divenuta poi __________). La __________, nel 2016, sarebbe stata detenuta dalla __________ in ragione del 60%. Soci della __________ erano, dal 2016 al 2021, RI 1 e __________.

Per quanto concerne il __________, lo stesso era un fondo di diritto __________, regolamentato dalla Commissione di Vigilanza del __________ e la __________ partner del fondo era la società in accomandita __________, la quale incassava le management fees nonché le performance fees. Quest’ultima era detenuta al 100% dalla __________.

Il 24 novembre 2021 l’Ispettorato fiscale ticinese avrebbe proceduto ad un’ispezione della __________, riferita agli anni 2018 e 2019, chiedendo, nei mesi a seguire, sempre più documenti, anche in relazione alle società del __________ e a RI 1 e __________. L’autorità fiscale ticinese avrebbe ritenuto “senza tuttavia mai esplicitarlo in una decisione di attrazione fiscale o di decisione di imposta” che la general Partner del fondo, ossia la __________ e/o altre società del gruppo, quali __________ “fossero da attrarre in Ticino e/o parte dei loro ricavi fossero da attribuire alla società qui ricorrente, società che ha prestato sino a marzo 2020 in loro favore soltanto servizi amministrativi”.

Il 9 novembre 2023 la Divisione affari penali e inchieste dell’AFC (DAPI) ha effettuato una perquisizione presso l’abitazione di RI 1 a __________, di __________ a __________, nonché i vecchi uffici in uso a __________ in liquidazione. Nella stessa data sono state intimate le richieste di garanzia. Due cursori dell’Ufficio di esecuzione di __________ si sono presentati presso l’abitazione di RI 1 notificando il sequestro di tutta una serie di beni (v. ricorso p. 10).

Secondo la ricorrente nessuna delle attività tipiche di gestione del fondo __________ sarebbe stata svolta in Svizzera.

Nel merito delle richieste di garanzia, il ricorrente ritiene che non siano adempiute le condizioni per poterle richiedere: egli ha infatti il proprio domicilio in Svizzera e non ha intenzione di lasciare il Paese, essendo entrambe le figlie scolarizzate in Ticino, e non vi sarebbe una situazione di messa pericolo concreta del pagamento delle imposte che dev’essere tutelata.

L’insorgente contesta inoltre che l’autorità fiscale abbia reso verosimile che la __________ in liquidazione sia debitrice d’imposta né che di questa debba essere considerato debitore solidale RI 1. Dalla motivazione addotta a sostegno delle misure di garanzie, non sarebbe chiaro se il riferimento al preteso trasferimento a società estere di redditi generati dalla gestione del fondo di investimento __________. debba intendersi alle management fees e alle performance fees legate al fondo __________, incassate dalla general Partner, la __________, __________. Quest’ultima società avrebbe i propri uffici in __________ dove si riunirebbe il CdA (composto da RI 1, ; __________, __________; __________, __________; __________). __________ non farebbe parte del gruppo __________. La pretesa dell’autorità fiscale seguirebbe quindi un “ragionamento poco chiaro e non supportato da prove concrete… cercando (1) di includere una società in un gruppo a cui non appartiene, basandosi unicamente sulla condivisione di un solo azionista, e (2) di attribuire al gruppo __________ un’amministrazione effettiva in Svizzera”. Inoltre neppure risulterebbe chiaro di quali redditi si voglia sostenere l’attrazione in Svizzera.

L’insorgente non sarebbe peraltro organo di fatto della __________, in quanto non sarebbe socio della società, non sarebbe mai stato amministratore e non deterrebbe alcuna partecipazione, anche solo indirettamente, in questa società. Inoltre, in relazione alla richiesta di imposte precedente al 2020, l’insorgente rileva di essere domiciliato in Svizzera unicamente a far tempo dal 1° gennaio 2020.

Le richieste di garanzia non sarebbero motivate neppure nel loro ammontare: l’autorità fiscale non avrebbe infatti indicato alcun parametro di calcolo. I calcoli dell’autorità fiscale – sconosciuti - sarebbero in netta contrapposizione con le dichiarazioni fiscali presentate e evidenzierebbero un utile imponibile per la società di oltre CHF 9.8 milioni, mai realizzato.

In conclusione il ricorrente lamenta anche una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), ritenuto come le richieste di garanzia non sono né sufficientemente né motivate in maniera fondata.

C. Con osservazioni del 23 febbraio 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la reiezione sia della domanda di effetto sospensivo del ricorso, sia del ricorso contro le richieste di garanzia. In merito alla domanda di concessione dell’effetto sospensivo l’autorità fiscale precisa che le richieste di garanzia ne sono sprovviste ex lege dagli artt. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT.

Nel merito del fondamento delle garanzie, dopo aver ricordato le condizioni per poter ritenere giustificata una richiesta di garan-zia, indica che __________ in liquidazione, negli anni interessati, era una società detenuta dalla __________, a sua volta detenuta al 50% da RI 1 e per l’altro 50% da __________ (la cui quota è aumentata al 100% dal 1° novembre 2021).

Per quanto riguarda le richieste formulate nei confronti del ricorrente, sarebbero più che motivate, poiché, dal momento dell’emanazione delle garanzie, RI 1 era stato oggetto di un’inchiesta speciale condotta dalla Divisione affari penali ed inchieste (DAPI) dell’AFC. Da tale inchiesta sembra che lo stesso sia confrontato con degli importi elevati d’imposta e di multe da pagare. Vista inoltre la sua esperienza nel settore della gestione patrimoniale ad alti livelli, il ricorrente avrebbe la possibilità “di realizzare facilmente i suoi attivi mobili e tutto questo fa presupporre possibili ammanchi di imposte e da qui la grave minaccia di pregiudizio dei diritti del fisco”. Inoltre, il socio __________ avrebbe trasferito il proprio domicilio all’estero e sarebbe quantomeno anomalo che la __________ in liq. abbia esaurito il suo scopo sociale “nel bel mezzo di un contenzioso fiscale, così come anche altre società del gruppo”.

Per quanto concerne la verosimiglianza dell’esistenza del credito d’imposta, il fisco ricorda che RI 1 e __________ erano azionisti, insieme al 100%, della __________ dal 2016, società dalla quale hanno percepito dividendi, tra il 2020 ed il 2021, dichiarando, nella DF 2021 oltre 2,2 milioni di Euro ciascuno.

__________ è “director” (ossia amministratore) della __________ dal mese di luglio 2015, mentre RI 1 lo è dal mese di novembre 2016. La __________ detiene il 100% delle società __________, __________, __________, __________, __________ in liq. sino al 31 ottobre 2021 (in quanto successivamente ceduta ad __________). Ne consegue che, nel periodo oggetto del presente contenzioso, la __________ in liquidazione era controllata da __________ e da RI 1 (i quali erano concretamente attivi in seno alla stessa).

La , oltre a detenere varie società (tra cui la __________ in liquidazione), avrebbe posseduto altresì la __________ (), ossia la “management company” del fondo __________ (società entrambe costituite nel 2010 da ). La __________ () sarebbe “senza struttura in loco” e “anche per tutte le altre società estere del gruppo risultano costi di struttura inesistenti o quantomeno molto ridotti”. Pure la __________ sarebbe priva di personale proprio e di propri uffici in loco (così come pure la __________, __________; e la __________, ). Secondo l’autorità fiscale, almeno dal 2019 “il personale decisionale ed in quanto tale determinante per la gestione del fondo __________ era attivo in Svizzera e stipendiato dalla __________ in liquidazione”. In precedenza, buona parte di esso sarebbe stato comunque attivo in Svizzera, a partire da __________ e RI 1. Sarebbe pertanto evidente che gli utili generati tramite quest’attività dovessero essere imposti in Svizzera. Secondo il fisco, e RI 1 “prendono le decisioni di gestione corrente e strategiche che generano l’aumento di valore degli asset della ”. La loro principale rimunerazione deriverebbe dalla “management fee e dalla performance fee” incamerata dalla __________ (). L’autorità fiscale ritiene pertanto che i redditi generati dalla rimunerazione del fondo d’investimento __________ – __________ siano stati illecitamente trasferiti a società estere, invece di essere imposti nel luogo dove venivano concretamente svolte le attività di gestione, ossia la Svizzera. Ciò perché “ e RI 1 hanno percepito stipendi solo dalla Svizzera, non vi sono stabili organizzazioni di __________ e le strutture estere rilevate facenti parte del Gruppo sono comprovatamente prive di personale e uffici propri”.

Vista la concreta fattispecie, i diritti del fisco apparirebbero concretamente minacciati: RI 1 è sospettato di aver commesso i reati di sottrazione d’imposta consumata (art. 175 LIFD), tentativo di sottrazione d’imposta (art. 176 LIFD), frode fiscale (art. 186 LIFD), nonché reati di partecipazione (art. 177 LIFD) e lo stesso appare confrontato con degli importi elevati d’imposta e di multe da pagare. A ciò si aggiunge che il socio ha trasferito il domicilio all’estero che __________ è ora in liquidazione.

Per quanto concerne l’ammontare dell’importo richiesto in garanzia non appare manifestamente eccessivo dal momento che avrebbe quale scopo la copertura dell’ammontare massimo del tributo da assicurare (stimato in fr. 2'415'000.-).

In merito alla censura secondo cui il fisco non avrebbe debitamente tenuto in considerazione che il ricorrente si è trasferito in Svizzera unicamente il 1° gennaio 2020, l’autorità rileva che il contribuente, oltre ad essere – già dalla fine del 2016 – coinvolto attivamente nella __________, deterrebbe indirettamente, per il tramite di quest’ultima società (priva di struttura in loco), la __________, __________, e la società con sede a __________, la __________, con la quale RI 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro quale “addetto allo sviluppo commerciale”, con un “pensum lavorativo del 100% a decorrere dal 1.3.2019”. Ma già prima RI 1 sarebbe stato designato come direttore operativo del gruppo, e quindi delle società detenute dal gruppo.

Da ultimo, per quanto concerne la censura relativa alla viola-zione del diritto di essere sentiti, l’autorità fiscale rileva che le richieste di garanzia erano motivate, prova ne è che la ricorrente ha potuto esporre compiutamente le proprie argomentazioni presentando più di 15 pagine di ricorso.

D. Con replica del 5 aprile 2024, RI 1, sempre rappresentato dagli avv. RA 1 e __________ precisa che la richiesta di effetto sospensivo sarebbe volta ad impedire, all’autorità fiscale, di intraprendere ulteriori azioni di continuazione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, sino a che un’autorità giudiziaria indipendente abbia accertato, non soltanto l’esistenza di un credito fiscale, ma pure i presupposti per la richiesta di garanzia.

La presa di posizione dell’Ufficio giuridico presenterebbe numerose imprecisioni nella descrizione dei fatti: la __________ era detenuta, tra il 2016 ed il 2021, dapprima in ragione del 60% RI 1 e del 40% __________ e, in seguito, del 52% RI 1 e del 48% __________. Neppure corretta e suffragata da prove l’affermazione secondo cui RI 1 avrebbe agito come direttore operativo de facto della società. Inoltre, RI 1, sarebbe domiciliato in Svizzera unicamente dal 1° gennaio 2020.

Pure incomprensibile l’affermazione dell’autorità fiscale secondo cui il personale determinante per la gestione dl fondo __________ sarebbe stato attivo in Svizzera e stipendiato dalla __________ nel periodo 2016 – 2019, quando in tale lasso di tempo unicamente __________ era residente in Ticino, mentre RI 1 stava a __________. Inoltre, gestore del fondo era la società __________ __________ SA, che conta 4 amministratori domiciliati a __________, in __________, e nel __________.

La ricorrente definisce “illazioni” le considerazioni dell’autorità fiscale secondo cui sarebbe anomalo che la __________ abbia esaurito il suo scopo sociale nel solco del contenzioso fiscale e le contesta rilevando che il “contenzioso” è iniziato nel 2022 e la decisione di liquidazione è avvenuta nel mese di luglio 2023.

L’autorità fiscale avrebbe inoltre cercato di attirare in Svizzera i profitti del fondo __________ (quindi le management fees e le perfomance fees) senza fornire indicazioni chiare sul ruolo avuto dalla __________ nella gestione del fondo né sulle attività svolte dalla __________. Dal memoriale dell’autorità fiscale sembrerebbe che la questione “sia ridotta al semplice domicilio in Svizzera dei due soci di __________”.

Inoltre, la ricorrente ritiene che il “ridondante richiamo alla procedura DAPI” non sarebbe sufficiente per comprovare la fondatezza della richiesta di garanzia. Quanto alle richieste di documentazione che sarebbero rimaste inevase, nelle osservazioni la Divisione delle contribuzioni non specificherebbe di quali si tratti.

Inoltre, l’insorgente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita, per non aver potuto visionare la richiesta dell’autorità cantonale alla base del susseguente intervento della DAPI e chiede pertanto l’edizione di tale documento.

Per quanto concerne l’ammontare delle garanzie, non sarebbe stato fornito alcun elemento atto a giustificare il sospetto “che gli utili generati da un fondo immobiliare __________, il cui General partner ha un consiglio d’amministrazione costituito da quattro consiglieri d’amministrazione di cui, nei periodi fiscalmente in rassegna, solo uno domiciliato in Ticino (dall’1.1.2020 due), debbano essere attribuiti alla Svizzera”.

Anche la congruità e dell’importo richiesto in garanzia non sarebbe documentato e la tabella presentata non sarebbe “altro che un insieme di numeri sprovvisti di giustificazione, documentazione o prove concrete”.

E. Con duplica del 17 maggio 2024, la Divisione delle contribuzioni, ribadisce che non vi è margine, nella concreta fattispecie, per concedere l’effetto sospensivo e che la giurisprudenza citata dalla ricorrente non sarebbe calzante nel caso sub judice.

Le richieste di garanzia sono pienamente fondate e giustificate, poiché, al momento della loro emanazione, RI 1 era oggetto di un’inchiesta speciale condotta dalla DAPI. Il fatto che RI 1 avesse un vero e proprio potere decisionale – anche se non figurava iscritto a registro di commercio – risulta invero dall’importante stipendio percepito. Secondo l’autorità fiscale la relazione di RI 1 con la __________ in liquidazione sarebbe a tal punto importante da richiedere il patrocinio congiunto.

Il fisco ricorda che, proprio perché la __________ è in liquidazione, è tenuto a fare tutto il possibile per preservare il proprio credito fiscale, anche rispetto ad altri creditori.

Inoltre, tenuto conto che la società aveva un capitale sociale di soli fr. 20'000.-, la mancanza di azione da parte dell’autorità fiscale in questa circostanza risulterebbe ancor più grave, motivo per il quale avrebbe agito nella “sua due diligence, facendo rivalsa anche verso lo stesso amministratore formale e quello di fatto”.

Quanto all’avvio dell’inchiesta speciale della DAPI, unicamente se sussistono sospetti fondati di gravi violazioni fiscali il capo del Dipartimento federale delle finanze potrebbe autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a condurre un’inchiesta. In merito alle presunte imprecisioni contenute nelle osservazioni, la Divisione delle contribuzioni ribadisce la correttezza di quanto indicato (vedasi ad esempio in merito alla quota di partecipazione tra RI 1 e __________, che eviterebbe a quest’ultimo – così come presentata – una trasposizione milionaria realizzata nel 2017; nonché il ruolo giocato da RI 1 in seno alla __________ e alla __________ in liquidazione).

In merito all’ammontare delle garanzie, sarebbe stata prodotta una tabella ricapitolativa, ma la disamina degli ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale sarebbe demandata alla procedura ordinaria di tassazione.

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta di poter prendere conoscenza della richiesta inviata dall’autorità fiscale cantonale al DFF, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non garantirebbe il diritto di visionare tutti gli atti dell’incarto prima che l’inchiesta sia conclusa.

F. Con triplica 31 maggio 2024, la ricorrente ribadisce la propria posizione e lamenta, in generale, che, nonostante i numerosi scritti, l’autorità fiscale “non ha ancora illustrato in cosa si sostanziano le accuse di sottrazione d’imposta”.

Diritto

  1. 1.1.

Il ricorrente lamenta, anzitutto, la violazione del diritto di essere sentito, in relazione alla motivazione contenuta nelle richieste di garanzia.

1.2.

La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto di ottenere una decisione motivata. In tale ambito, è sufficiente che l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l’hanno guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

Nell’ambito della costituzione di garanzia fiscale, la relativa domanda deve indicarne i motivi, poiché ogni decisione deve essere motivata. Una motivazione susseguente è comunque possibile. I motivi di una domanda di garanzia sono l’assenza di domicilio in Svizzera oppure la messa in pericolo dei diritti del fisco. In applicazione dei principi generali di procedura, la domanda non può limitarsi all’indicazione dei motivi della richiesta di garanzia. Una breve motivazione deve precisare le ragioni della domanda affinché l’interessato possa esercitare il suo diritto di ricorso con conoscenza di causa. Una motivazione sommaria e succinta non è sufficiente. Contrariamente ad altri vizi di forma l’insufficienza di motivazione può comunque essere sanata nell’ambito della procedura ricorsuale (Curchod, in: Noel/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 31-32 ad art. 169 LIFD).

1.3.

La motivazione delle decisioni impugnate (riportata in narrativa), sebbene breve, indica indubbiamente i motivi essenziali che hanno indotto l'Autorità fiscale a ritenere in pericolo la riscossione del credito fiscale. Detta motivazione ha quindi permesso al contribuente di tutelarsi adeguatamente, inoltrando un ricorso debitamente motivato.

È vero che la decisione impugnata non dà indicazioni sul calcolo delle imposte da garantire. La PI 1, vi ha però rimediato in sede di procedura ricorsuale: il 23/26 febbraio 2024 ha infatti trasmesso uno schema dove vengono riportati i calcoli anno per anno (dal 2016 al 2021) per le imposte federali dirette, le imposte cantonali e le imposte comunali, dovute o presunte, le multe e gli interessi scoperti sia per RI 1 che per la __________. RI 1 ha avuto la possibilità di replicare e di pronunciarsi sugli argomenti addotti dall'Autorità fiscale. In simili circostanze, l’eventuale vizio di forma iniziale potrebbe senz’altro essere considerato sanato nell’ambito della procedura ricorsuale, in maniera rispettosa dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (sentenze TF n. 2A.324/2005 e 2A.325/2005 del 30 novembre 2005; ASA 67 p. 722 consid. 3b).

Ne consegue che nel caso di specie non vi è violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, per quanto concerne la motivazione delle decisioni impugnate.

  1. L’insorgente contesta inoltre l’operato dell’autorità fiscale per non avergli permesso di visionare gli atti relativi alla richiesta d’intervento, da parte dell’autorità cantonale, alla Divisione affari penali e inchieste (DAPI) dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

A tale riguardo, il ricorrente, unitamente a RI 1 e alla __________ Sagl in liquidazione, hanno richiesto tale documento all’UTPG, il quale ha adottato una decisione negativa il 13 giugno 2024. Il ricorso contro tale decisione è stato respinto dalla Camera di diritto tributario con sentenza n. 80.2024.149 del 5 novembre 2024, passata in giudicato.

La questione è pertanto già stata risolta.

  1. 3.1.

Il ricorrente chiede, preliminarmente, la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

Secondo l’art. 169 cpv. 4 LIFD il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo. Di analogo tenore l’art. 248 cpv. 4 LT.

La decisione inerente la garanzia è immediatamente esecutiva. Non vi è effetto sospensivo né dinanzi alla Camera di diritto tributario, né, in caso di ricorso, nella procedura dinanzi al Tribunale federale. Il senso e lo scopo della soluzione prevista dal legislatore è quello di evitare che un contribuente, che compromette il pagamento delle imposte dovute, possa, durante il termine di ricorso, alienare dei valori patrimoniali senza che le autorità fiscali possano intervenire contro tale azione (Frey, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 66 ad art. 169 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/ Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 34 ad art. 169 LIFD; sentenza TF 2C_669/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 3.2.5).

3.2.

Il chiaro tenore degli artt. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT e le ragioni soggiacenti poc’anzi menzionate permettono quindi di escludere la concessione dell’effetto sospensivo.

  1. 4.1.

Giusta gli articoli 248 cpv. 1 LT e 169 cpv. 1 LIFD, se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro.

4.2.

4.2.1.

Secondo giurisprudenza, affinché una richiesta di garanzie ex art. 169 cpv. 1 LIFD risulti giustificata, è necessario (cfr. sentenza 2C_85/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 5.1 e le referenze ivi indicate; sentenza TF 2C_77/2019 del 17.3.2021, consid. 5.2.1.):

che sussista uno dei motivi di garanzia menzionati nella norma citata, ossia l'assenza di domicilio in Svizzera oppure il fatto che i diritti del fisco sembrino compromessi;

che sia resa verosimile l'esistenza di un credito d'imposta;

che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva.

4.2.2.

La norma in questione prevede due tipi di casistiche che possono dar luogo alle garanzie fiscali. Il motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa sul pericolo che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenza TF 2A.611/2006 del 18 aprile 2007 consid. 4.1.). La legge ammette la costituzione di garanzie nel caso in cui il contribuente non ha un domicilio in Svizzera. Questo motivo particolare di costituzione di garanzie trova la sua ragione nel fatto che una pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un Cantone oppure di un Comune non può essere eseguita all’estero. Ad oggi unicamente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (SR 0.672.916.31) prevede un’assistenza fiscale in materia di incasso (StR 72/2017 p. 248; sentenza TF 2C_669/2016 dell’8 dicembre 2016).

Le garanzie possono, come visto, essere richieste anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati (in maniera simile a quanto previsto dall’art. 271 cpv 1 cifra 2 LEF). Secondo il diritto attuale, l’autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell’imposta, ma unicamente che il pagamento risulta minacciato, oppure deve rendere verosimile che una tale minaccia esista. L’insieme delle circostanze è determinante. Il pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il contribuente ha l’intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera sistematica il suo reddito e il suo patrimonio nell’ambito della procedura di tassazione, induca in errore l’autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (Curchod, op. cit., n. 15-19 ad art. 169 LIFD; sentenza TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021, consid. 3.2).

4.3.

La procedura di garanzia ai sensi dell'articolo 169 LIFD è una misura provvisoria; non ha alcuna influenza sull'esistenza e sull'importo del credito d'imposta. Poiché il pericolo è necessariamente imminente, il provvedimento di blocco o di sequestro deve poter essere ordinato rapidamente, ma deve anche essere modificato o revocato in qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione diversa. La necessaria rapidità della procedura di sequestro fiscale incide sulla misura delle prove richieste. La giurisprudenza richiede solo, ma almeno, che le circostanze giuridicamente rilevanti (soggetto passivo, imposta dovuta, motivo della garanzia) siano rese credibili (sentenza del TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.2.1 e giurisprudenza citata).

La credibilità è data quando l’esistenza di un fatto di rilevanza giuridica è stabilita con un "certo grado di verosimiglianza" sulla base di indizi oggettivi, anche se l’autorità non può escludere che non si sia verificato. Se all’autorità di tassazione è consentito di verificare dei fatti sotto il profilo della semplice verosimiglianza, anche l'autorità giudiziaria cantonale può limitarsi ad una semplice valutazione prima facie (sentenza del TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).

Per quanto riguarda in particolare la verosimiglianza dell'esistenza di un credito d'imposta, tale condizione va esaminata a titolo pregiudiziale e sommariamente. Se l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente, anche l'importo presunto della stessa è vagliato in modo sommario (cfr. sentenze 2C_85/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 5.1 e 2C_468/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.2.3). Questo esame non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane riservato all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (cfr. sentenze 2C_85/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 5.1; 2C_689/2019 del 15 agosto 2019 consid. 2.2.7; 2C_543/2018 del 30 ottobre 2018 consid. 2.2).

4.4.

La garanzia può essere richiesta, in primo luogo, nei confronti del contribuente che è tenuto all’obbligo di pagare un’imposta. Inoltre, la stessa può essere domandata anche a tutte quelle persone che per legge possono essere chiamate a rispondere del debito d’imposta. Oltre che al contribuente, una richiesta di garanzia può, pertanto, essere rivolta anche ad un successore legale o ad un terzo responsabile solidale (Frey, op. cit., n. 42 ad art. 169 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 3 ad art. 169 LIFD).

  1. 5.1.

Nelle decisioni impugnate, il fisco ha motivato l’esistenza di un credito fiscale spiegando come, dagli accertamenti effettuati dall’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni, erano emerse delle sottrazioni fiscali commesse dalla __________ in liq. __________ “per quanto attiene ai redditi generati dalla gestione del fondo di investimento __________. illecitamente trasferiti a società estere”.

Nelle osservazioni al ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha specificato che __________ aveva costituito, nel 2010, la __________ (). Nello stesso anno era stato costituto il fondo d’investimento . Nel 2015 era stata costituita la __________ (con sede dapprima a __________ e, dal 19 settembre 2022, nel __________ [posseduta al 50% da __________ e l’altra metà da RI 1]), la quale aveva detenuto la __________ dal 24 aprile 2017 al 27 ottobre 2021. __________ deteneva anche altre società (osservazioni, p. 5): __________ (), __________ (), __________ (), __________ ().

Ora, la __________ era la “management company” del fondo __________: sia il fondo che la società in questione avevano gli stessi amministratori, ossia __________, RI 1, __________ (residente in __________) e __________ (residente in __________). Tuttavia, la __________ risultava priva di “struttura in loco” e “anche per tutte le altre società estere del gruppo risultano costi di struttura inesistenti o quantomeno molto ridotti” (osservazioni, p. 6). Pure la __________ è priva di personale proprio e di propri uffici.

Secondo l’autorità fiscale, “almeno dal 2019 il personale decisionale ed in quanto tale determinante per la gestione del fondo __________ era attivo in Svizzera e stipendiato dalla __________; precedentemente buona parte di esso era comunque attivo in Svizzera, a partire da __________ e RI 1”.

Secondo l’autorità fiscale i redditi generati dalla rimunerazione proveniente dal fondo __________. sono stati illecitamente trasferiti a società estere, anziché essere imposti nel luogo dove venivano svolte le attività di gestione.

5.2.

Il ricorrente ha allegato al ricorso (doc. P) l’Offering Memorandum del __________, in cui si legge, al punto 3 (Fund Overview), che il “general partner of the Fund” era la __________, mentre al punto 5 vengono dettagliati i compiti della stessa tra i quali si annovera la responsabilità legata alla gestione del fondo. Al punto 12 (Charges and expenses) vengono illustrati tutti i costi e le fees da riconoscere. Alla __________ (ossia la __________) vengono – secondo il prospetto - riconosciute le “management fees” come pure delle “performance fees” e delle “subscription fees”.

5.3.

A questo stadio della procedura, in cui l’autorità giudicante deve limitarsi ad un esame prima facie, l’autorità fiscale ha reso verosimile che, dal momento che le società deputate alla gestione del fondo erano prive di struttura e di personale, tali attività siano state svolte in Svizzera, verosimilmente per il tramite della __________, con la conseguente mancata imposizione di entrate, a favore di società estere (cfr. la sentenza CDT n. 80.2018.38/39 del 5 settembre 2019).

Tale fattispecie ha dato anche l’avvio ad un’inchiesta fiscale speciale della DAPI (art. 190 ss. LIFD), nel cui ambito RI 1 è sospettato di aver commesso reati di sottrazione consumata (art. 175 LIFD), tentativo di sottrazione di imposta (art. 176 LIFD), frode fiscale (art. 186 LIFD), nonché reati di partecipazione (art. 177 LIFD). Al termine delle procedure, il ricorrente potrebbe quindi essere tenuto al pagamento di importi elevati di imposte e di multe ed inoltre potrebbe essere altresì chiamato a rispondere solidalmente delle imposte dovute dalla società __________ in liquidazione (177 LIFD e 55 LIFD). In effetti la responsabilità solidale riguarda parimenti gli organi di fatto (v. p. esempio sentenza TF 2C_607/2017 del 10 dicembre 2018, consid. 5.1.).

Ne discende che le condizioni esatta dagli articoli 169 LIFD e 248 LT, a sostegno della garanzia, sono adempiute.

5.4.

Ora l’apertura dell’inchiesta summenzionata ed i sospetti che gravano sul ricorrente, e sulla società per i cui debiti d’imposta è chiamato a rispondere solidalmente (la quale è peraltro in liquidazione dal 27 luglio 2023), ma sono sufficienti, ad un’analisi prima facie, per ritenere che in concreto sia realizzata la minaccia che il credito fiscale sia in concreto messo in pericolo. Vi sono infatti significativi indizi per ritenere che __________ in liquidazione abbia dissimulato sistematicamente elementi relativi al proprio utile. Una tale situazione è già di per sé sufficiente per considerare il pagamento del credito fiscale oggettivamente minacciato (RDAT II-1998 n. 20t, consid. 4c; ASA 65 p. 386 = StE 1996 B 99.1 n. 5), senza dimenticare inoltre che una richiesta di garanzia si rileva altresì legittima ogni volta che il contribuente deve aspettarsi, come nella fattispecie, delle imposte suppletorie e delle multe considerevoli (Curchod, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 22 ad art. 169 LIFD, p. 1450 e riferimenti citati).

  1. 6.1.

Il ricorrente contesta inoltre l’ammontare della garanzia richiesta, giudicandolo eccessivo. Da parte sua, l’autorità fiscale, nelle proprie osservazioni, ha quantificato l’importo da richiedere in garanzia sulla base delle prime emergenze istruttorie, ricapitolando l’importo richiesto con uno schema, dove vengono riportati i calcoli anno per anno (dal 2016 al 2021) per le imposte federali dirette, le imposte cantonali e le imposte comunali, dovute o presunte, le multe e gli interessi scoperti, sia per il contribuente medesimo sia per la __________ in liquidazione, della quale è chiamato a rispondere solidalmente per le imposte non solute.

6.2.

Come visto la costituzione di garanzie è giustificata, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto esiste uno dei motivi indicati dalla legge, quando la pretesa fiscale appare plausibile e l’importo della garanzia non sembra manifestamente eccessivo (sentenza TF 2C_235/2013 del 26 ottobre 2013 consid. 2.4; sentenza TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.4.2.).

La richiesta di garanzia in generale ed il suo ammontare in particolare devono essere proporzionati. Il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) richiede che i provvedimenti adottati da un’autorità siano idonei e necessari per raggiungere l'obiettivo di pubblico interesse e che si dimostrino anche ragionevoli per la persona i cui diritti fondamentali sono stati limitati. Il diritto ad esigere una garanzia è di natura prettamente amministrativa ed è privo di qualsiasi natura penale. Nella misura in cui il Tribunale federale ha talvolta affermato che la stima non dev’essere effettuata “con particolare attenzione”, ciò non si riferisce all’entità della garanzia, che deve avvicinarsi, il più possibile alle circostanze concrete (sentenza TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.4.3)

L'importo che può essere richiesto come garanzia è l'importo massimo che potrebbe essere considerato in base allo stato dell'indagine al momento dell'emissione della decisione (Frey, op. cit., n. 48 ad art. 169 LIFD).

6.3.

Ora, nelle proprie osservazioni, l’Ufficio giuridico ha presentato uno schema nel quale sono ricostruiti, in modo dettagliato, gli importi richiesti in garanzia, suddivisi per periodo fiscale e per debitore (RI 1 / __________), e viene anche specificato a quale imposta si riferiscono (IC, IFD e imposte comunali), segnalando anche i pagamenti frattanto effettuati (recupero d’imposta e imposte ordinarie; interessi di ritardo; multa; multa complicità) (in merito anche sentenza TF 2C_77/2019 del 17 marzo 2021 consid. 5.5.1 e 5.5.2).

6.4.

Per quanto è dato sapere a questo stadio della procedura, simili somme sono senz’altro elevate, ma non sproporzionate, considerato che la garanzia richiesta deve poter coprire l’ammontare massimo del tributo che essa ha per scopo di assicurare (sentenza TF 2A.352/1995 del 9 gennaio 1995, in: RDAT II-1995 n. 19t), compresi gli interessi di ritardo e le multe.

Va infine evidenziato che l’efficacia di una richiesta di garanzia dipende in larga misura anche dalla sua imprevedibilità e dalla rapidità con cui il provvedimento viene adottato e che tale procedura non pregiudica comunque la determinazione dell’imposta effettivamente dovuta, da stabilire in sede di tassazione e di recupero d’imposta.

Ci si trova infatti confrontati ad una misura provvisoria: la stessa non ha alcuna influenza sull’esistenza e sull’importo del credito d’imposta. Il provvedimento può infatti essere modificato o revocato in qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione diversa.

  1. Il ricorso è respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di canc

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

Zitate

Gesetze

16

Cost

LIFD

LPamm

  • art. 71 LPamm

LT

  • art. 64 LT
  • art. 231 LT
  • art. 248 LT
  • art. 249 LT
  • art. 260 LT

Gerichtsentscheide

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