Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2023.28
Entscheidungsdatum
15.03.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2023.28 80.2023.29

Lugano 15 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 28 gennaio 2023 contro la decisione del 5 gennaio 2023 in materia di IC e IFD 2021.

Fatti

  • RI 1, nata il 2 febbraio 1995, è domiciliata ad __________ insieme ai genitori;

  • nel periodo fiscale 2021, la contribuente ha lavorato a __________ quale coordinatrice delle risorse umane presso la __________ AG;

  • nella dichiarazione d’imposta 2021, la contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività lucrativa dipendente di fr. 52'871.– netti e ha fatto valere la deduzione di spese professionali per complessivi fr. 23'665.–, così composte: spese di trasporto con il veicolo privato fr. 12'000.–, spese di alloggio fr. 6'720.– , spese di vitto fr. 2'445.– e altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–;

  • con decisione del 2 novembre 2022, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, con la quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 29'700.– per l’IC ed in fr. 33'600.– per l’IFD;

  • per quanto concerne le spese professionali, ha ammesso in deduzione le spese di alloggio come richieste, quelle di vitto nella misura di fr. 3'200.– e le altre spese professionali nella misura di fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD;

  • l’autorità di tassazione ha per contro riconosciuto le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro nella misura di soli fr. 3'860.– per l’IC e di fr. 3'000.– per l’IFD, argomentando che non era stata ammessa la deduzione delle spese per il veicolo privato, ma unicamente il costo annuale dell’abbonamento per i mezzi pubblici;

  • la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 8 novembre 2022, chiedendo la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, in considerazione degli “orari di lavoro sfavorevoli e variati” nell’industria alberghiera, della indisponibilità di mezzi pubblici “nelle fasce orarie dopo il lavoro”, della durata del viaggio (6 ore, addirittura 11 dopo le 18.30), del numero di cambi necessario in caso di uso dei mezzi pubblici e dei costi di parcheggio;

  • con decisione del 5 gennaio 2023, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che le spese per il trasporto con il veicolo privato sono ammesse solo eccezionalmente e che, quando si tratta del rientro settimanale, è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche disagio supplementare, ragione per cui confermava la deduzione delle spese per l’uso dei mezzi pubblici;

  • con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, ribadendo l’irregolarità dei suoi orari di lavoro, con turni che finivano fra le 19.00 e le 21.00 e iniziavano alle 6.00;

  • la ricorrente sostiene di aver dovuto prestare aiuto anche in altri reparti dell’albergo, prestando pure servizio ai tavoli, e di avere avuto solo due giorni liberi alla settimana, parte dei quali sarebbero stati trascorsi in viaggio, dovendo servirsi dei mezzi pubblici;

  • l’insorgente sottolinea che nel periodo fiscale precedente la deduzione litigiosa era stata riconosciuta.

Diritto

  • con l’approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della Legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato modificato nel senso che sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3’000 franchi (testo in vigore dal 1° gennaio 2016);

  • nel caso in esame, per il calcolo dell’imposta federale diretta, l’autorità di tassazione ha ammesso una deduzione di fr. 3'000.– per le spese di trasporto;

  • poiché alla ricorrente è in tal modo stata riconosciuta la deduzione massima prevista dall’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, il ricorso è respinto, nella misura in cui concerne il calcolo dell’IFD;

  • per quanto concerne l’imposta cantonale, secondo l’art. 25 cpv. 1 LT rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

  • secondo l’art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 2 dicembre 2020 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora e le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva,

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoci-cletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.- l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubbli-co;

c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pub-blico disponibile.

  • per l’art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili;

  • la questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole;

  • secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico;

  • ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata): a queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili;

  • se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2);

  • come ricordato dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, per il rientro settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale (sentenza CDT n. 80.2022.281/282 dell’11.1.2023 consid. 3.2 e giurisprudenza citata);

  • nel caso in esame, sia con i mezzi pubblici sia con il veicolo privato, la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro della ricorrente comporta un certo dispendio di tempo: fra __________ e __________ la distanza stradale, adottando il percorso più rapido, supera i 200 km, che difficilmente possono essere percorsi in meno di tre ore;

  • è vero che la stessa tratta con i mezzi pubblici dura un paio d’ore in più, ma la ricorrente rientra a suo dire una volta alla settimana e pertanto la maggior durata del viaggio è senz’altro ragionevole, tanto più che la mette al riparo dai rischi stagionali legati all’esodo dei vacanzieri sulle autostrade A2 e A13 e dalle conseguenze del maltempo nella regione alpina;

  • anche ammettendo che, se la settimana lavorativa dovesse concludersi in serata, il rientro con il mezzo pubblico non fosse più possibile prima dell’indomani mattina, si tratterebbe pur sempre di un disagio riconducibile alla distanza oggettiva fra i due luoghi;

  • d’altra parte, l’insorgente non ha in alcun modo documentato i propri orari di lavoro (agli atti non sono reperibili, in particolar, né un contratto di lavoro né le schede di controllo dell’entrata e dell’uscita dal posto di lavoro), venendo meno in tal modo all’onere di provare l’adempimento delle condizioni per un riconoscimento in via eccezionale della deduzione in questione;

  • si ricorda infatti che, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257): la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro è un elemento che contribuisce a ridurre il debito nei confronti dell’erario;

  • agli atti è solo presente un contratto, concluso dalla ricorrente con il suo datore di lavoro, in merito alla locazione di una camera nella casa del personale: dallo stesso risulta che la dipendente aveva a disposizione una camera senza pensione e che aveva rinunciato alla locazione di un parcheggio;

  • a quest’ultimo proposito, la contribuente ha sostenuto nel reclamo di aver dovuto “pagare il parcheggio”, ma non ha documentato alcuna spesa a questo scopo;

  • la dichiarazione del datore di lavoro (un’email del 1.6.2023 del direttore delle risorse umane), prodotta con il ricorso, non aggiunge nulla a quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, limitandosi a confermare, in modo peraltro generico, l’irregolarità degli orari di lavoro;

  • la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha ritenuto che nella fattispecie non siano adempiute le condizioni per un eccezionale riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, si rivela pertanto legittima;

  • il fatto che la deduzione litigiosa sia stata accordata nel periodo precedente non implica che la stessa debba essere concessa: l’autorità fiscale non è infatti vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti;

  • la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.): in effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b);

  • in virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe;

  • le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3 e n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 5.3).

  • il fatto che la deduzione litigiosa sia stata concessa nel periodo fiscale precedente non è pertanto determinante.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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