Incarto n. 80.2023.209
Lugano 31 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1, rappr. da ,
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 settembre 2023 contro la decisione del 31 agosto 2023 in materia di imposte di successione e donazione.
Fatti
A. Con decisione del 19 agosto 2022, RS 1 (UISD) ha notificato a RI 1 la tassazione dell’imposta di donazione, relativa alla donazione dell’importo di fr. 30'000.– da parte di __________. L’imposta dovuta era stabilita in fr. 1'955.–.
B. Con scritto del 30 settembre 2022, __________ e la moglie __________ hanno impugnato la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento. Il donante spiegava di aver sposato la madre del donatario e di aver ritenuto che la liberalità beneficiasse dell’esenzione dall’imposta di donazione. I reclamanti chiedevano che la madre del donatario fosse considerata donante.
C. In data 18 ottobre 2022 l’autorità di tassazione faceva notare ai reclamanti che il loro reclamo era tardivo, in quanto la decisione impugnata era stata notificata per posta A+ il 18 agosto 2022. Attribuiva loro pertanto un termine di 15 giorni per indicare e documentare i motivi del ritardo, avvertendoli che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con scritto del 2 novembre 2022, i reclamanti hanno affermato che RI 1 era stato assente dal domicilio da metà agosto a inizio ottobre, prima per vacanza e poi per motivi personali. Solo dopo che aveva chiesto loro di aprire la sua corrispondenza, essi avrebbero prontamente preso contatto con l’autorità di tassazione.
D. Con decisione del 31 agosto 2023, l’UISD ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto tardivo, non essendo stato “provato che il ritardo è da attribuire a servizio militare o civile, a malattia, ad assenza obbligata e imprevedibile dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ contestano l’assoggettamento della liberalità all’imposta di donazione e chiedono nuovamente che donante sia considerata __________, madre del donatario.
Su richiesta della Camera, i coniugi __________ hanno prodotto la procura di RI 1.
F. Nel suo scritto del 17 ottobre 2023, l’autorità di tassazione ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e ha ribadito che il reclamo era irricevibile, in quanto “presentato in data 30 settembre 2022 dal ricorrente avverso la decisione di tassazione del 19 agosto 2022, inviata tramite posta A+ e recapitata al rappresentante del qui ricorrente in data 18 agosto 2022”.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, con la decisione impugnata l’UISD ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto intempestivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione con cui è stato dichiarato irricevibile il reclamo interposto il 30 settembre 2022 contro la decisione di tassazione del 19 agosto 2022.
Per il combinato disposto degli articoli 226 e 206 cpv. 1 LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
L’art. 192 cpv. 1 LT stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2). Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (cpv. 3).
2.2.
Per costante giurisprudenza, con la notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario. Il documento si considera notificato il giorno in cui viene debitamente intimato, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che il documento entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ed., Basilea 2022, n. 4 ad art. 133 LIFD, p. 2235, sentenza TF n. 2C_463/2019 dell’8 giugno 2020 consid. 3.2.2).
Le decisioni notificate per Posta A Plus, come avvenuto nel caso di specie, sono munite di un numero d’identificazione che permette di seguirne il tracciamento su internet (cosiddetto sistema Track & Trace) e, dunque, di determinare quando la posta ha depositato l’invio nella casella postale del destinatario, senza che quest’ultimo debba confermare la ricezione dell’invio. (Casano-va/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 3a ad art. 133 LIFD; sentenza TF n. 2C_463/2019 dell’8 giugno 2020 consid. 3.2.2). Secondo l’Alta Corte, quale notificazione determinante per la decorrenza di un termine nel caso di invio A Plus vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3).
2.3.
La presunzione che la notificazione sia avvenuta presuppone tuttavia il sussistere di una procedura in corso, se le parti devono aspettarsi con un certo grado di probabilità che una decisione gli sia indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
La notificazione presunta presuppone dunque che un procedimento sia pendente o in corso, cioè che vi sia litispendenza (sentenza del TF 2C_298/2015 e 2C_299/2015 del 26.4.2017 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non si potrebbe pretendere che chi è parte in una procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci all’autorità compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze giuridiche pregiudizievoli. Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla notificazione presunta richiede che si tenga conto della durata della procedura della quale il contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale ad oltre un anno prima, non si può più partire dal principio della finzione della notificazione, ma solo da un obbligo della parte di tenersi a disposizione dell’autorità. Si potrà allora ancora esigere dal partecipante alla procedura che informi l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e di assenze prolungate. Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più essergli opposta. Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la notificazione presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole” (sentenza n. 2C_1040/2012 e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p. 421, consid. 4.1; 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2; v. anche Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 21f ad art. 116 LIFD, p. 2049; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 20 ad art. 116 LIFD, p. 322; v. anche le sentenze CDT n. 80.2016.234 del 6 marzo 2017 consid. 2.2; n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020 consid. 3.3).
2.4.
Nel caso in esame, la decisione di tassazione, datata 19 agosto 2022, è stata inviata al donatario, per posta A Plus, il 17 agosto 2022. Dal tracciamento dell’invio risulta che è stata recapitata al destinatario il 18 agosto 2022. Il termine per interporre reclamo sarebbe conseguentemente giunto a scadenza il 19 settembre 2022.
È tuttavia perlomeno dubbio che, nel momento della presunta notificazione della decisione, il ricorrente potesse ritenere che vi fosse una procedura in corso dinanzi all’UISD. Va infatti ricordato che la procedura di tassazione dell’imposta di donazione ha preso avvio per effetto della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, presentata dal contribuente il 5 novembre 2020 all’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca. Dagli atti risulta che quest’ultima autorità ha segnalato la donazione all’UISD il 25 gennaio 2022, verosimilmente nel momento in cui elaborava la decisione di tassazione dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta dello stesso contribuente. Non vi sono per contro agli atti indicazioni in merito ad atti istruttori compiuti dall’UISD nei confronti di quest’ultimo. Non si può pertanto escludere che il ricorrente non fosse neppure consapevole del fatto che gli sarebbe stata notificata una decisione di tassazione dell’imposta di donazione.
Nel corso della procedura di reclamo, l’insorgente ha reso perlomeno verosimile che, nel momento in cui gli è stata notificata la decisione, era assente all’estero per alcune settimane. Ha infatti prodotto diverse prenotazioni di voli e di soggiorni in albergo per la seconda metà di agosto e il mese di settembre. Il periodo interessato coincide peraltro con le vacanze estive.
In queste circostanze, la presunzione che la decisione di tassazione sia stata notificata al contribuente il 18 agosto 2022 non si giustifica. Ne consegue che il reclamo, inoltrato solo il 30 settembre 2022, non può essere ritenuto intempestivo.
2.5.
La decisione impugnata, con cui l’UISD ha dichiarato irricevibile il gravame, deve pertanto essere annullata. Gli atti sono rinviati all’UISD, affinché entri nel merito del reclamo del contribuente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 agosto 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’UISD, perché entri nel merito del reclamo del contribuente.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: