Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2023.199
Entscheidungsdatum
12.04.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2023.199 80.2023.200

Lugano 12 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 30 agosto 2023 contro la decisione del 3 agosto 2023 in materia di IC e IFD 2022.

Fatti

A. a.

__________ (), di professione meccanico di barche, è coniugato con __________ (). Sino al periodo fiscale 2021 i coniugi __________ erano entrambi domiciliati nel Comune di __________. Dal 31.7.2021 in poi, __________ è partita per __________ (Canton __________), mentre il marito, dal 1.11.2021, è domiciliato nel Comune di __________.

b.

Per il periodo fiscale 2021 l’RS 1 (in seguito UT) ha imposto RI 1 come un coniuge separato di fatto: dai suoi redditi del marito sono stati dedotti fr. 12'000.- a titolo di alimenti versati alla moglie, che sono stati imposti nella partita fiscale di quest’ultima (cfr. “Veranlagungsberechnung” 2021 del Canton San Gallo).

B. Nel periodo fiscale 2022, __________ dichiarava un reddito imponibile di fr. 50'817.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-. Nelle deduzioni, il contribuente faceva valere l’importo di fr. 8'087.- a titolo di “alimenti versati al coniuge”.

Con decisione del 25.5.2023, l’UT notificava a __________ la tassazione IC/IFD 2022, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 49'900.- per l’IC e in fr. 52'200.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.

Con reclamo del 3/6.6.2023, il contribuente contestava il calcolo dell’imposta, basato sull’aliquota per “altri contribuenti”. Sosteneva di essere coniugato, ma che, a causa di una malattia, sua moglie __________ si era trasferita a __________ ed era pertanto sottoposta a tassazione nel __________. Chiedeva pertanto di essere considerato quale “coniugato”.

C. a.

Con scritto del 13.6.2023, inviato per posta APlus, l’UT attribuiva al reclamante un termine fino al 3.7.2023 per trasmettere l’attestazione delle rendite AVS/AI e delle rendite pensionistiche della moglie, come pure le decisioni di tassazione del Canton San Gallo di __________ per gli anni 2021 e 2022.

Con scritto 28/30.6.2023, __________ inviava la documentazione richiesta.

b.

L’UT si rivolgeva nuovamente a __________, nei seguenti termini:

Controllando quanto spedito abbiamo però notato che la signora __________ è stata imposta sia nel 2021 sia nel 2022 come persona sola e non come persona coniugata. Figura per entrambi gli anni tra i redditi la voce “Unterhaltsbeiträge für den/die Steuerpflichtige”, quindi sembrerebbe che siano stati imposti degli alimenti ricevuti dalla signora. Per poterla imporre come coniugato necessitiamo una attestazione scritta firmata sia da lei sia dalla signora __________ che confermi che siete ancora regolarmente coniugati, ma che avete deciso di avere il domicilio separato (la signora nel Canton San Gallo, lei in Canton Ticino).

Quanto richiesto avrebbe dovuto essere trasmesso entro il 24.7.2023. Il contribuente veniva inoltre avvisato che, nel caso in cui non avesse inviato quanto richiesto, l’UT avrebbe confermato quanto stabilito dal Canton San Gallo, imponendo anche lui quale “persona sola”.

c.

Con raccomandata 19/20.7.2023 __________, confermavano di essere coniugati, ma di avere un domicilio separato a causa di ragioni di salute della moglie. Aggiungevano che __________, siccome lavorava in Ticino, era rimasto in questo Cantone. Egli corrispondeva alla moglie degli alimenti, poiché con la sola rendita non era in grado di sostentarsi da sola.

d.

Il 20.7.2023, l’UT scriveva all’Ufficio di tassazione del Comune di __________, comunicando che i coniugi __________ risultavano coniugati, motivo per il quale avrebbe proceduto ad imporli come tali, con la “creazione di un riparto intercantonale”.

D. Con decisione dopo reclamo del 3.8.2022, trasmessa a __________ l’UT accertava, per l’IC un reddito imponibile di fr. 55'900.- (di fr. 72'200.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 74'600.- (medesimo importo determinante per l’aliquota).

In particolare, nei redditi, non venivano riconosciuti gli alimenti versati a favore della moglie mentre venivano considerati i premi di cassa malati di entrambi i coniugi. Veniva inoltre applicata l’aliquota per “coniugati”.

E. Con raccomandata dell’11/14.8.2023, __________ si rivolgeva all’UT, indicando di aver contattato l’Ufficio di tassazione del Canton San Gallo. Per il periodo fiscale 2021, sarebbe stata tassata quale persona coniugata, ma con domicilio e redditi separati dal marito. In particolare, sarebbero stati imposti gli alimenti ricevuti dal marito, il quale aveva potuto dedurli dalla propria partita fiscale. Lamentava che, con la decisione su reclamo 2022 emanata dal Canton Ticino, di fatto veniva imposta due volte. Indicava di avere, da anni, problemi di salute e di aver altresì avuto problemi di natura finanziaria, comportanti anche delle procedure esecutive per il pagamento delle imposte. Asseriva, inoltre, di non essere più in grado di pagare i premi di cassa malati.

Con scritto 21.8.2023 (inviato anche per conoscenza a __________) l’UT si rivolgeva a __________, attribuendole un termine fino al 4.9.2023 per confermare se lo scritto dell’11.8.2023 dovesse essere considerato quale ricorso alla Camera di diritto tributario. Precisava inoltre che “(…) suo marito aveva presentato un reclamo il 3 giugno 2023 e dopo uno scambio di lettere e una attestazione, firmata anche da lei, avevamo accettato il reclamo, come richiesto”.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione di tassazione IC/IFD 2022 su reclamo. In particolare contesta la mancata deduzione degli alimenti versati a favore della moglie __________. Quest’ultima, che, per motivi di salute ha un domicilio separato dal suo, sarebbe stata “obbligata” a pagare le imposte nel Canton San Gallo, venendo tassata anche su quanto ricevuto dal marito. Il ricorrente sottolinea che, nel 2021, avrebbe potuto dedurre gli alimenti versati alla moglie e non comprende per quali ragioni tale importo non possa venir dedotto anche nel 2022.

G. Con osservazioni del 5/6.10.2023, l’autorità fiscale chiede di respingere il ricorso. In particolare, dall’accertamento svolto, i contribuenti, anche se con domicilio separato, risultavano ancora coniugati. Motivo per il quale, l’aliquota presa in considerazione era quella per “coniugati” mentre i fattori imponibili sono stati sommati ed è stato effettuato un riparto intercantonale “in modo da considerarli solo ai fini dell’aliquota”.

H. Con scritto del 6.3.2024, questa Camera ha trasmesso il ricorso presentato da __________ anche alla moglie, __________, residente nel Canton San Gallo, unitamente alla decisione su reclamo IC/IFD 2022, nella quale venivano presi in considerazione, unicamente ai fini dell’aliquota, anche i suoi redditi e la sua sostanza.

Con osservazioni 20/21.3.2024, __________ ha trasmesso le decisioni fiscali relative agli anni 2021 e 2022, con le quali il Canton San Gallo l’ha assoggettata quale persona sola, imponendo anche gli alimenti ricevuti dal marito. Nello scritto indica che “l’Ufficio delle imposte di __________ insiste affinché io paghi le tasse a __________, poiché il [suo] domicilio e le [sue] finanze sono separati”, aggiungendo che “è una prassi normale a __________, anche se [sono] sposati”. Afferma di non comprendere le ragioni per le quali è chiamata a “pagare ancora le tasse in Ticino e perché [suo] marito non possa dedurre gli assegni di mantenimento”.

Diritto

  1. Nel caso di specie, contestata è la modalità d’imposizione dei coniugi __________ per il periodo fiscale 2022. In particolare, secondo il ricorrente, che è coniugato ma ha un domicilio separato dalla moglie, residente nel Canton San Gallo, dovrebbe essere tassato separatamente, con l’aliquota applicabile ai coniugati, mantenendo nelle deduzioni il corrispettivo degli alimenti versati mensilmente a __________.

Di diverso avviso l’UT, il quale, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, ritiene che i coniugi debbano essere imposti assieme, ma effettuando un riparto intercantonale, visto il domicilio separato della coppia.

Si tratta pertanto di stabilire, sulla base della situazione concreta dei coniugi __________, la modalità nella quale devono essere imposti.

  1. Imposta federale diretta

2.1.

Secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Unicamente ai fini dell’imposta cantonale vale la stessa regola anche per quanto concerne la sostanza.

2.2.

La Circolare n. 30 del 21.12.2010 (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) prevede che la famiglia sia considerata come una comunione economica e costituisca così un’unità anche dal punto di vista fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

La tassazione congiunta ha inizio con il matrimonio. I coniugi sono soggetti alla tassazione congiunta per l’intero periodo fiscale corrispondente.

In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD) (cfr. Circolare, p. 5).

La tassazione congiunta si applica ai coniugi che non vivono separati legalmente o di fatto. Da ciò se ne deduce che se una coppia di coniugi è legalmente sposata, ma di fatto separata, non deve più essere tassata congiuntamente, bensì separatamente.

Una separazione di fatto, che porta ad una tassazione separata dei coniugi, si applica se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri:

  • assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art. 23 CC);

  • non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il mantenimento;

in pubblico la coppia non si presenta più unita;

  • la separazione deve essere duratura (almeno un anno) oppure terminare con lo scioglimento del matrimonio.

Sono i coniugi a dover provare l’esistenza di una separazione di fatto (in questo senso vedi anche sentenza TF 2C_753/2011 del 14.3.2012, consid. 6.1.2.; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 9 LIFD).

2.3.

Anche il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in merito alla tassazione separata dei coniugi (cfr. sentenze TF 2C_84/2018 del 10.8.2018, consid. 7.3. e ad es. anche 2C_980/2013 del 21.7.2014 consid. 8.1., TF 2C_753/2011 del 14.3.2012 consid. 6.1.2.). Una tassazione separata dei coniugi non entra in linea di conto unicamente per il fatto che questi hanno due domicili separati. Una simile tassazione suppone che la coppia intenda far venir meno completamente la comunità coniugale, in particolare per uno dei motivi indicati agli art. 175 e 176 CC, e che viva separata in maniera durevole. L’imposizione separata implica che i mezzi destinati al mantenimento dei coniugi non siano più messi in comune, in particolar modo per quanto attiene alle spese inerenti l’abitazione e quelle legate all’economia domestica. In altri termini, l’assistenza di uno coniuge all’altro si limita al versamento di importi determinati (v. in particolare sentenza TF 2C_980/2013 del 21.7.2014 consid. 8.1.).

2.4.

Se i coniugi possiedono ciascuno un proprio domicilio civile, ma di fatto non sono separati, essi vanno tassati dove la coppia ha i propri principali interessi personali ed economici (art. 105 cpv. 1 LIFD). Se questo luogo della tassazione è incerto o controverso, esso viene fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni che non riescono a trovare un accordo (art. 108 LIFD). La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 segg. della legge federale del 17 luglio 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]).

2.5.

Nel caso in esame, entrambi i ricorrenti hanno confermato di essere coniugati e di avere un domicilio separato in ragione della situazione di salute della moglie (cfr. reclamo del 3.6.2023). Come si evince dalle loro affermazioni, la comunione matrimoniale non è venuta meno e il marito sostiene economicamente la moglie.

In queste circostanze, non sono adempiuti i presupposti per procedere ad una tassazione separata dei coniugi, per quanto concerne l’imposta federale diretta. È pertanto legittima la decisione impugnata, con cui l’autorità fiscale ticinese ha assoggettato all’imposta entrambi i coniugi, applicando l’art. 9 cpv. 1 LIFD.

La conclusione che precede rende evidente anche l’impossibilità di dedurre gli alimenti, come pretenderebbero i coniugi. Essendovi un’unica tassazione dell’IFD, che contempla i redditi di entrambi i coniugi, l’eventuale considerazione di un contributo di mantenimento comporterebbe un reddito e una deduzione che si compensano fra loro.

Tenuto conto del fatto che i redditi del marito sono superiori rispetto a quelli della moglie, la competenza per procedere alla tassazione dell’IFD è del Canton Ticino. Non risulta peraltro che una decisione in materia di IFD sia stata adottata anche dal Canton San Gallo.

  1. Imposta cantonale

3.1.

Per quanto concerne le imposte cantonali, l’art. 3 cpv. 3 LAID prevede che il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulino, senza riguardo al regime dei beni.

Per l’art. 8 cpv. 1 LT il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’imposizione congiunta dei coniugi concerne non solo la base imponibile ma anche l’assoggettamento. Di conseguenza, la tassazione congiunta comporta che entrambi i coniugi siano assoggettati all’imposta in un cantone, anche se uno solo di essi vi consegue un reddito o vi ha un patrimonio. Secondo la legge, ciò vale tanto per l’assoggettamento illimitato quanto per quello limitato (sentenza 2C_309/2014 del 16.7.2015, in DTF 141 II 318 = RF 71/2016 p. 153 = RDAF 2016 II 62, e giurisprudenza citata)

3.2.

Due coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto, continua a vigere il principio della tassazione congiunta. I cantoni interessati devono comunque effettuare la ripartizione dei fattori imponibili.

Di regola, la ripartizione del reddito imponibile verrà effettuata a metà. Fanno eccezione i redditi e la sostanza immobiliari, che sono imponibili nel cantone di situazione dell’immobile, come pure i redditi e la sostanza provenienti da un’attività lucrativa indipendente, che sono assoggettati nel cantone ove è esercitata tale attività (DTF 121 I 14; inoltre Noël, Le domicile fiscal des persone physiques dans la jurisprudence actuelle, in RDAF 2002 II 405, in particolare p. 421).

Per determinare l’aliquota applicabile, l’Ufficio di tassazione deve per legge tenere conto anche dei fattori di reddito e di sostanza dell’altro coniuge. L’aliquota così determinata verrà poi applicata ai soli fattori di reddito e di sostanza del coniuge, imponibili nel Canton Ticino (CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002; CDT n. 80.2009.127 del 1.9.2010; Suter, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, § 27 n.11 e ss.; St. Galler Steuerbuch 13 n. 1, https://www.sg.ch/content/dam/sgch/steuern-finanzen/steuern/steuerbuch/art-13-28-stg/013_1.pdf, punto 2).

3.3.

Nel caso in esame, seguendo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, pur mantenendo ognuno dei coniugi il proprio domicilio fiscale separato (Canton San Gallo e Canton Ticino) essi sono tuttavia divenuti contribuenti anche nel cantone di domicilio dell’altro coniuge, dove hanno costituito un domicilio fiscale secondario. L’autorità fiscale ticinese ha pertanto provveduto, come si evince dal riparto, a suddividere i differenti elementi del reddito e della sostanza tra il Ticino ed il Canton San Gallo. Alla luce di queste considerazioni, le affermazioni dei ricorrenti, secondo cui la moglie non dovrebbe essere assoggettata all’imposta nel Canton Ticino, non possono essere seguite.

3.4.

3.4.1.

Neppure può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di poter dedurre quanto versato alla moglie in ragione dell’insufficiente reddito di quest’ultima.

3.4.2.

Secondo l’art. 32 lit. c LT, sono dedotti dai proventi, gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto.

Ora, in virtù del principio dell’imposizione della famiglia, le prestazioni fornite nell’ambito di una famiglia “intatta”, sono, di principio senza alcuna incidenza fiscale. A partire dal momento in cui un’unione coniugale è sciolta a seguito di un divorzio, separazione giudiziaria, oppure separazione di fatto occorre valutare il trattamento delle prestazioni versate all’ex coniuge, imposto separatamente. La nozione di “alimenti” comprende i sussidi e le prestazioni di mantenimento periodiche o irregolari destinati a coprire il fabbisogno vitale ricorrente, che non procurano un aumento della sostanza del beneficiario (sentenze TF 2C_285/2019 del 9.3.2020, consid. 9.4.; 2C_503/2015 del 31.3.2016, consid. 3.1.). Il fondamento giuridico degli alimenti deve, come visto, consistere in un divorzio, in una separazione giudiziaria o di fatto e/o dell’esistenza di un figlio, per il quale si ricevono gli alimenti (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], DBG Kommentar, 4a ed., Basilea 2022, n. 18 – 18a ad art. 33 LIFD).

3.4.3.

Nel reclamo del 3.6.2023, come già indicato, __________ ha precisato di essere sposato (circostanza questa poi confermata anche da __________), aggiungendo che “a causa di una malattia [sua] moglie vive a __________, dove paga le tasse”. Ha anche sostenuto di essere “finora… sempre stato classificato come coniugato” e di ritenere che ciò sia “esatto”.

Ora, come visto, dal momento che i coniugi hanno manifestato la volontà di proseguire la comunione coniugale (non sono né divorziati, né separati legalmente o di fatto), non si giustifica una imposizione separata degli stessi. Essendo i contribuenti imposti congiuntamente (con il riparto degli elementi imponibili) non possono essere dedotti dei versamenti a titolo di contributi alimentari, e, in virtù del principio di corrispondenza, nemmeno possono essere imposti degli alimenti.

  1. 4.1.

Da ultimo __________, indica di aver potuto beneficiare, nel 2021, della deduzione di quanto versato alla moglie a titolo di “alimenti”, __________. Chiede pertanto che, anche per l’anno 2022, venga deciso analogamente.

4.2.

L’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

4.3.

Ora, con il reclamo presentato contro la decisione di tassazione 2022, il contribuente ha espressamente indicato di essere coniugato ma di avere unicamente un domicilio separato dalla moglie, a causa dei motivi di salute di quest’ultima. Dopo gli accertamenti del caso, l’UT ha stabilito che i coniugi non erano separati e che occorreva tenere in considerazione mutualmente dei redditi e della sostanza di ognuno di essi. Non vi era pertanto spazio ad alcuna deduzione per gli alimenti. Il fatto che nel periodo fiscale precedente il fisco fosse giunto ad una diversa conclusione non giustifica l’accoglimento del ricorso.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il prese Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

13