Incarto n. 80.2023.184
Lugano 8 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 agosto 2023 contro la decisione del 13 luglio 2023 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. Non avendo i coniugi RI 1 e __________ presentato la dichiarazione d’imposta 2023 entro il 30 aprile 2023, in data 16 maggio 2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (di seguito UT) ha inviato loro un richiamo.
Con decisione del 13 giugno 2023, l’autorità fiscale ha quindi diffidato i contribuenti ad adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendoli, nel contempo, che l’inosservanza della diffida avrebbe comportato l’applicazione di una multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.
B. L’11 luglio 2023, i contribuenti hanno presentato reclamo avverso la suddetta diffida, chiedendone l’annullamento. In sostanza, essi hanno riconosciuto che la diffida loro inviata dall’UT era “pienamente giustificata”, avendo effettivamente inviato la dichiarazione d’imposta oltre il termine stabilito con il richiamo del 16 maggio 2023. Non intendevano quindi discuterne la fondatezza, bensì le modalità con la quale tale diffida è stata loro notificata. Essa, infatti, esortava i contribuenti ad inviare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni dalla data di spedizione della diffida invece che dalla notifica, ciò che sarebbe “assolutamente inconsueto e contrario al sistema del diritto procedurale”. Oltre a questa censura procedurale, il reclamante ha inoltre lamentato il fatto che, secondo il tracciamento dell’invio (Track & Trace) della lettera A Plus con cui gli era stata intimata la diffida, quest’ultima sarebbe stata spedita il 14 giugno 2023, e non il 13 giugno 2023, data figurante sulla diffida e, secondo l’autorità fiscale, determinante al fine del rispetto dei termini. In conclusione, il contribuente ha postulato l’annullamento della diffida e della relativa tassa di fr. 50.-, “in quanto contraria alla legge e fondata su circostanze inveritiere”.
C. Con decisione del 13 luglio 2023, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo dei contribuenti, confermando di conseguenza la diffida. L’UT ha infatti ritenuto come il termine per presentare la dichiarazione d’imposta stabilito con il richiamo del 16 maggio 2023 non fosse stato rispettato dai contribuenti, i quali erano pertanto stati formalmente diffidati ad adempiere i propri obblighi procedurali conformemente agli artt. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, motivo per cui la diffida intimata sarebbe da ritenersi giustificata.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo dell’UT, chiedendo che essa sia annullata, con protesta di spese e ripetibili. Dopo aver nuovamente riconosciuto “la fondatezza materiale del sollecito, data l’evidenza del ritardo nell’ottemperare a quell’obbligo”, il contribuente ripresenta le due censure di carattere formale già sollevate con il reclamo. La prima concerne il termine assegnato per adempiere, calcolato dalla data di spedizione della diffida anziché dal giorno successivo a quello della notifica. La seconda, invece, riguarda l’incongruenza tra la data figurante sulla diffida (13 giugno 2023) e la data dell’effettiva spedizione della stessa da parte dell’UT, che l’avrebbe rimessa alla posta soltanto la sera del giorno seguente (14 giugno 2023), come risulta dal tracciamento dell’invio. Censure, queste, che a detta dell’insorgente, l’UT avrebbe ignorato nella sua decisione su reclamo, incorrendo perciò in un diniego di giustizia formale e in una carenza di motivazione.
E. Con osservazioni del 21 agosto 2023, l’UT postula la conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella decisione su reclamo impugnata, precisando di non comprendere la posizione del contribuente e le sue contestazioni. Infatti, la diffida è datata 13 giugno 2023, mentre la dichiarazione d’imposta è stata firmata dai contribuenti il 3 luglio 2023 ed è pervenuta all’autorità di tassazione il 12 luglio 2023, quindi successivamente all’emissione della diffida.
Diritto
Nel caso in esame, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 13 giugno 2023.
A questo proposito, va ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2201).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.
Nel caso concreto, il 13 giugno 2023 ai contribuenti è stata notificata una diffida a presentare la dichiarazione d’imposta 2021, poiché essi, nonostante un primo richiamo datato 16 maggio 2023, non l’avevano presentata entro il termine prescritto.
Come sottolineato a più riprese dagli insorgenti nei loro scritti, contestata non è tanto la fondatezza materiale della diffida – la quale è anzi esplicitamente riconosciuta – bensì le modalità con cui la diffida è stata formulata. I ricorrenti lamentano infatti un agire scorretto da parte dell’autorità di tassazione, che li avrebbe diffidati a inviare la dichiarazione d’imposta, debitamente compilata e firmata, “entro 20 giorni dalla data di spedizione della presente richiesta”. Oltretutto, la data del 13 giugno 2023, indicata nella diffida come “data di spedizione” e a partire dalla quale, secondo l’UT, andrebbe calcolato il termine di 20 giorni assegnato per adempiere agli obblighi procedurali, non corrisponderebbe alla data dell’invio effettivo, avvenuto soltanto la sera del 14 giugno 2023, come dimostra l’estratto del tracciamento postale (Track & Trace) prodotto dall’insorgente. Così facendo, l’UT avrebbe “rosicchiato un giorno supplementare a scapito del contribuente”.
2.2.
Il problema sollevato dal ricorrente concerne la determinazione del giorno a partire dal quale decorre il termine, attribuito al contribuente con la diffida.
A tale riguardo, gli articoli 192 cpv. 2 LT e 133 cpv. 1 LIFD prevedono che il termine decorra dal giorno successivo a quello della notifica. Sebbene, secondo il suo tenore letterale, l’art. 133 cpv. 1 LIFD si applichi solo al termine di reclamo, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenerlo applicabile al computo e all’osservanza di tutti i termini, stabiliti dalla legge e fissati dall’autorità (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 1 ad art. 133 LIFD, p. 2234). Ciò è ancora più evidente nel caso della legge cantonale, che ha inserito la corrispondente disposizione nell’art. 192 LT, che concerne in generale i termini e non solo il termine di reclamo.
Come ha correttamente indicato il ricorrente, il termine di venti giorni, attribuitogli con la diffida, non può che decorrere dal giorno successivo a quello in cui la diffida stessa gli è stata notificata.
2.3.
Per costante giurisprudenza, con la notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario. Il documento si considera notificato il giorno in cui viene debitamente intimato, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che il documento entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 4 ad art. 133 LIFD, p. 2235, sentenza TF n. 2C_463/2019 dell’8 giugno 2020 consid. 3.2.2).
Le decisioni notificate per Posta A Plus, come avvenuto nel caso di specie, sono munite di un numero d’identificazione che permette di seguirne il tracciamento su internet (cosiddetto sistema Track & Trace) e, dunque, di determinare quando la posta ha depositato l’invio nella casella postale del destinatario, senza che quest’ultimo debba confermare la ricezione dell’invio. (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 3a ad art. 133 LIFD; sentenza TF n. 2C_463/2019 dell’8 giugno 2020 consid. 3.2.2). Secondo l’Alta Corte, quale notificazione determinante per la decorrenza di un termine nel caso di invio A Plus vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3).
2.4.
Ora, ha perfettamente ragione l’insorgente, laddove sostiene che il termine di venti giorni, attribuito a lui e alla moglie con la diffida per presentare la dichiarazione d’imposta 2021, decorreva dal 16 giugno 2023. La diffida è stata infatti inviata il 14 giugno 2023 ed è stata recapitata ai destinatari il 15 giugno 2023. Il termine di venti giorni è conseguentemente giunto a scadenza il 5 luglio 2023.
La dichiarazione d’imposta è stata presentata il 12 luglio 2023.
Sia che si faccia decorrere il termine dalla “data di spedizione”, come erroneamente indicato dall’UT nella diffida, sia che lo si faccia decorrere dal giorno successivo a quello della notifica, come previsto dalla legge, il ricorrente ha adempiuto i suoi obblighi di collaborazione dopo la sua scadenza.
La situazione sarebbe stata problematica se l’insorgente avesse inoltrato la dichiarazione negli ultimi due giorni di decorrenza del termine e l’autorità di tassazione, computando il termine a partire dalla data di spedizione impressa sulla decisione, gli avesse inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali. Ciò non è tuttavia avvenuto.
2.5.
Non vi è ragione di annullare la decisione, con cui il ricorrente e la moglie sono stati formalmente diffidati ad adempiere gli obblighi procedurali e gli è stata addebitata la tassa di fr. 50.-. Del resto, essendogli già stato inviato un primo richiamo il 16 maggio 2023, i contribuenti dovevano attendersi l’invio di una diffida, avendo lasciato trascorrere infruttuoso il termine impartito col richiamo.
In ogni caso, l’erronea indicazione dell’UT circa il dies a quo del termine per presentare la dichiarazione non ha recato alcun pregiudizio all’insorgente, il quale sembra piuttosto volerne fare una questione di principio, senza tuttavia avere alcun interesse degno di protezione a tal proposito, visto che egli stesso riconosce come giustificata la diffida.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un’errata indicazione in merito alla decorrenza di un termine di ricorso rappresenta un vizio nell’intimazione. Di conseguenza, in applicazione analogica della giurisprudenza relativa agli errori nell’indicazione dei rimedi giuridici, il principio della buona fede esige che chi è colpito dal vizio procedurale non subisca alcun pregiudizio. Tuttavia, questa giurisprudenza sottostà alla condizione che l'interessato non si sia accorto dell'errore e non avrebbe dovuto accorgersene se avesse prestato la dovuta attenzione. In questo ambito, solo una grave negligenza procedurale di una parte può giustificare che la tutela della buona fede non si applichi (sentenza 2C_392/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).
Nella fattispecie, il contribuente, avvocato, era consapevole del fatto che determinante per l’osservanza dei termini è la notificazione e non la data figurante sulla decisione. Prova ne è il fatto che ha pertinentemente invocato tutte le disposizioni delle leggi tributarie federali e cantonali che sanciscono tale principio. Se fosse stato sanzionato dal fisco per aver inoltrato la dichiarazione negli ultimi due giorni di decorrenza del termine (calcolato a partire dalla data di spedizione impressa sulla decisione), la multa sarebbe stata certamente annullata, in seguito a reclamo o tutt’al più a ricorso. Non si sarebbe neppure posta la questione della tutela della sua buona fede, in quanto il termine era di due giorni più lungo rispetto a quello attribuitogli dall’autorità. Nel caso inverso (se cioè con la decisione gli fosse stato concesso un termine più lungo rispetto a quello calcolato a partire dal giorno successivo a quello della notifica) è invece dubbio che la multa sarebbe stata annullata, proprio perché con un minimo di diligenza il contribuente, avvocato, avrebbe potuto constatare l’errore commesso dall’autorità fiscale.
Per le ragioni indicate, il vizio che inficia l’atto amministrativo impugnato non si giustifica il suo annullamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: