Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2022.70
Entscheidungsdatum
13.07.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2022.70

Lugano 13 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. da RA 1

Contro

RS 1

oggetto

ricorso del 15 marzo 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di ricusazione del funzionario __________.

Fatti

A. a.

Con decisione del 13 ottobre 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito: UT) ha notificato a RI 1 una decisione pregiudiziale di assoggettamento, con la quale ha stabilito la sua imponibilità nel Canton Ticino per appartenenza personale, a partire dal periodo fiscale 2016.

Il 6 novembre 2020 la contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, lamentando preliminarmente la parzialità del commissario dell’UT, __________, il quale a suo dire “aveva già provato a perseguire la contribuente con una decisione di assoggettamento illimitato in Ticino dal 1.1.2014”, ma “a seguito di un ricorso presentato alla Camera di diritto tributario la procedura [aveva] dovuto poi essere abbandonata ed annullata per un grave vizio di forma”. Essendosi il funzionario “già occupato della medesima fattispecie”, secondo la reclamante non aveva “la necessaria imparzialità per giudicare in modo oggettivo il caso”, ma sarebbe stato “guidato da un sentimento di rivalsa di tipo persecutorio nei confronti della reclamante”.

b.

Con decisione su reclamo del 25 giugno 2021 l’UT ha respinto il gravame. In relazione alla richiesta di ricusazione del funzionario __________, l’autorità di tassazione ha escluso che quest’ultimo avesse “provato a perseguire” la reclamante e che fosse “guidato da un sentimento di rivalsa di tipo persecutorio” nei suoi confronti. La contribuente non aveva indicato nessun motivo a sostegno della sua tesi e non era sufficiente che il funzionario avesse già trattato la pratica per ritenere che avesse un sentimento di ostilità verso di lei.

c.

Contro tale decisione la contribuente ha presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello in data 15 luglio 2021, chiedendo l’annullamento della decisione di assoggettamento e preliminarmente la ricusa del commissario __________, in quanto prevenuto nei suoi confronti per essersi “già occupato negli anni addietro della medesima causa”, cioè la determinazione del suo domicilio fiscale, usando persino le stesse argomentazioni.

d.

In data 23 novembre 2021, si è svolta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario. Alla ricorrente è stato attribuito un termine di 10 giorni per pronunciarsi in merito al mantenimento dell.stanza di ricusa nei confronti di __________, nel qual caso il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE)avrebbe adottato una decisione motivata ex art. 182 cpv. 2 LT, suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario.

Con scritto del 1° dicembre 2021 la ricorrente ha dichiarato di voler mantenere l’istanza di ricusa, che è stata trasmessa per competenza al DFE.

B. Con decisione del 16 febbraio 2022 il DFE ha respinto l’istanza di ricusazione del funzionario __________.

Secondo l’autorità competente, “né la LT, né la LIFD, né la LAID impongono che le decisioni emanate dalle autorità fiscali nei confronti di un contribuente siano decise da funzionari diversi”. Di conseguenza il funzionario potrebbe essere ricusato “soltanto se può essere dimostrato un suo interesse personale nella causa”, ciò che non sarebbe addotto tuttavia nella fattispecie. Il Dipartimento ha escluso poi l’applicabilità dell’art. 182 cpv. 1 lett. c LT, che concerne il funzionario che ha tutelato in precedenza gli interessi della controparte nella medesima causa.

Il DFE ha quindi rilevato che secondo giurisprudenza e dottrina la valutazione sulla parzialità non deve esser fatta dipendere dalla percezione soggettiva di una parte, ma deve poggiare su sospetti concreti ed essere giustificato in maniera obiettiva. Né il fatto che il funzionario ricusato abbia già partecipato ad una procedura concernente la stessa contribuente né il fatto che abbia commesso errori procedurali fonderebbero un’apparenza di prevenzione.

C. Con ricorso del 15 marzo 2022, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, postula l’annullamento della decisione di assoggettamento e della decisione su reclamo e la ripetizione ab initio della procedura, alla luce dei “seri e fondati dubbi sull’imparzialità del funzionario __________”. Pur ammettendo che “la sola circostanza che un funzionario si sia già occupato in passato di una causa precedente avente lo stesso oggetto non costituisce di per sé motivo sufficiente di ricusa”, ciò non varrebbe tuttavia “se il funzionario nel precedente procedimento si è già determinato su singole questioni in modo tale da non poter più essere considerato imparziale”, con la conseguenza che “il successivo procedimento non appare più aperto”. Nel caso in esame, il funzionario ricusato si sarebbe già occupato della stessa fattispecie nel 2016, assoggettando la ricorrente a partire dal 1.1.2014. Inoltre, la procedura precedente sarebbe stata annullata per “un grave errore procedurale commesso dallo stesso __________”, con conseguente annullamento della decisione da parte della Camera di diritto tributario. Da qui il “sentimento di rivalsa” nei suoi confronti. Alla stessa conclusione condurrebbe anche il fatto che la decisione del 2018 riprenda interi passaggi di quella del 2016.

D. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. L’autorità fiscale sottolinea che “la decisione di assoggettamento illimitato della ricorrente a partire dal periodo fiscale 2014 (datata 19 giugno 2017) è stata annullata” e che “l’autorità non è più entrata nel merito della vertenza e ha rinunciato a riemettere una nuova decisione di assoggettamento”. In ogni caso, nella nuova decisione di assoggettamento dal 1.1.2016, il funzionario si sarebbe “basato sugli elementi di fatto in essere dal 2016”, anche se “determinati elementi pertinenti per il caso sussistevano già in precedenza”. Quando è stata adottata la nuova decisione, inoltre, era stato riconosciuto l’assoggettamento nel Canton Ticino della __________ AG, di cui la ricorrente è presidente del CdA. Un eventuale errore procedurale, commesso dal funzionario ricusato, non implicherebbe comunque la sua ricusazione.

Diritto

  1. L’art. 182 cpv. 1 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che chiunque, nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi se:

a) ha un interesse personale nella causa;

b) è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;

bbis) è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;

c) è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;

d) può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

I motivi di ricusazione previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

  1. 2.1.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, l’art. 182 cpv. 2 LT prevede che il motivo della ricusazione possa essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento competente. Per l’art. 182 cpv. 3 LT contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello.

2.2.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 182 cpv. 2 LT, il Dipartimento delle finanze e dell’economia si è pronunciato sull’istanza di ricusa dell’insorgente. La decisione con cui il DFE ha respinto l’istanza è conseguentemente suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario ex art. 182 cpv. 3 LT.

Il ricorso è pertanto ricevibile.

  1. 3.1.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C_469/2011 consid. 3.2 con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale persegue lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle regole cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria. Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale (art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità.

3.2.

In generale, le disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri di autorità amministrative che per le autorità giudiziarie. Nei procedimenti amministrativi si applica l’art. 29 cpv. 1 Cost., che riconosce ad ognuno il diritto alla parità ed equità di trattamento. L’esigenza di imparzialità discende da tale disposizione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i funzionari pubblici devono essenzialmente ricusarsi solo se hanno un interesse personale nella questione in esame, se hanno precedentemente espresso il loro disprezzo o antipatia personale nei confronti della parte, o se hanno commesso errori procedurali o di apprezzamento, che sono particolarmente gravi per la loro natura o per la loro insolita frequenza ed equivalgono a una grave violazione dei loro doveri d’ufficio nei confronti della persona interessata. Le dichiarazioni inopportune di un funzionario possono essere considerate motivo di ricusazione solo se costituiscono una grave scorrettezza nei confronti della parte interessata (sentenza 2C_649/2021 del 21.10.2021 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

3.3.

Il motivo di ricusazione deve essere osservato d’ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne constata l’esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della ricusazione può peraltro essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182 cpv. 2 LT). In tal caso, deve presentare un’istanza motivata al Dipartimento competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello (art. 182 cpv. 3 LT).

  1. 4.1.

Nel caso in disamina la contribuente chiede la ricusa del funzionario dell’Ufficio di tassazione __________ per il fatto che si sarebbe già occupato della stessa fattispecie, in relazione a periodi fiscali precedenti, e non avrebbe pertanto l’imparzialità necessaria per giudicare in modo oggettivo il caso, siccome la decisione sarebbe basata sul caso precedente e dunque il suo esito sarebbe prevedibile. Ritiene inoltre che il funzionario ricusato nutra un sentimento di rivalsa nei suoi confronti, essendo la precedente decisione stata annullata dalla Camera di diritto tributario per un “grave vizio di forma”.

4.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un motivo di ricusazione può sussistere in determinate circostanze in presenza di un cosiddetto caso di “preimplicazione” (“Vorbefassung”), cioè se il giudice - o anche un funzionario fiscale - si è già occupato della concreta controversia in una fase precedente. L’esistenza di un motivo di ricusazione dipende dal fatto che il procedimento appaia aperto in relazione ai fatti concreti e alle specifiche questioni giuridiche da decidere, nonostante la decisione precedente, con la conseguenza che l’esito della causa non appaia predeterminato. Tuttavia, il fatto di aver sostenuto una tesi giuridica che agli occhi della persona interessata è presumibilmente errata non basta ancora a far sorgere un’apparenza di parzialità. Anche errori procedurali – o come pure un’errata applicazione del diritto sostanziale – non sono di per sé sufficienti a determinare un’apparenza di prevenzione; essi devono essere corretti nel procedimento di ricorso previsto a tale scopo Una diversa conclusione si giustifica solo in presenza di errori grossolani o ripetuti che devono essere qualificati come gravi violazioni dei doveri d’ufficio e che pertanto sono indici di parzialità (sentenza 2C_598/2009 dell’11.2.2010 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

Sulla base di questi principi, il Tribunale federale ha ritenuto che non vi fosse un motivo di ricusa nei confronti di un funzionario del fisco del Canton Argovia, che, dopo che l’autorità di ricorso cantonale aveva annullato una tassazione d’ufficio da lui allestita, si era rivolto al contribuente, invitandolo a produrre la documentazione necessaria per una revisione dei conti, minacciandolo di una tassazione d’ufficio e prospettandogli anche l’eventualità di una reformatio in peius. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che eventuali errori commessi dal funzionario dovessero essere corretti nella procedura ricorsuale e che comunque non erano adempiuti i presupposti per una sua ricusazione (sentenza 2C_598/2009 dell’11.2.2010 consid. 3.3 in fine).

Alla stessa conclusione la Suprema Corte è pervenuta in un caso concernente un avvocato zurighese, che aveva ricusato una funzionaria del fisco cantonale, la quale, dopo una verifica dei suoi conti, gli aveva prospettato delle tassazioni, per tre periodi fiscali, basate su redditi molto elevati. Dopo un’audizione con la stessa funzionaria, l’autorità fiscale cantonale gli aveva tuttavia notificato delle decisioni di tassazioni, in cui il reddito imponibile era stabilito in importi che corrispondevano circa alla metà di quelli risultanti dai progetti di tassazione. Non essendo imputabile alla funzionaria alcun errore grossolano o ripetuto, tale da assurgere a grave violazione dei doveri d’ufficio, il Tribunale federale ha escluso che fosse prevenuta nei confronti del contribuente (sentenza 2C_1/2011 del 7.4.2011 consid. 4).

4.3.

Il 12 maggio 2016 l’Ufficio di tassazione di Locarno aveva rivendicato l’assoggettamento della ricorrente nel Canton Ticino a partire dal 2014. Nel ricorso interposto alla Camera di diritto tributario contro la decisione dopo reclamo, la contribuente aveva censurato fra l’altro il fatto che la lettera con cui il fisco cantonale aveva avanzato la sua rivendicazione era stata indirizzata unicamente all’autorità fiscale di Hergiswil. Nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale aveva riconosciuto che non era stata emanata una valida decisione di assoggettamento fiscale illimitato per l’IC per il periodo fiscale 2014: “Infatti la decisione di assoggettamento” del 12 maggio 2016, per altro indirizzata al Comune di Hergiswil, non può essere considerata una decisione formale” (osservazioni UT 24/25.7.2017). L’Ufficio di tassazione aveva conseguentemente annullato la decisione di assoggettamento e la Camera di diritto tributario aveva dichiarato il ricorso privo d’oggetto (sentenza CDT n. 80.2017.178 del 23.10.2017).

La decisione adottata dall’UT di Locarno il 13 ottobre 2020 concerne l’assoggettamento per appartenenza personale della ricorrente a partire non dal periodo fiscale 2014 bensì dal periodo fiscale 2016.

In queste circostanze, è già discutibile l’affermazione che il funzionario ricusato si sia occupato della stessa controversia concreta nelle due decisioni (“in einem früheren Verfahren mit der konkreten Streitsache”). In effetti, la decisione del 2016, poi annullata dalla stessa autorità fiscale, concerneva l’assoggettamento alle imposte cantonali a partire dal periodo fiscale 2014, mentre la decisione del 2020 riguarda per contro l’assoggettamento a partire dal 2016. Come rileva la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, l’UT di Locarno, dopo l’annullamento della decisione del 2016, non ha più adottato una decisione di assoggettamento per lo stesso periodo fiscale.

4.4.

In ogni caso, anche volendo ammettere che si tratti della stessa lite concreta, si è già ricordato come la giurisprudenza non ne faccia discendere automaticamente la constatazione di una prevenzione. Neppure basta che il funzionario ricusato abbia commesso errori. Si richiede, al contrario, che la sua parzialità risulti dalla commissione di errori grossolani o ripetuti, qualificabili come gravi violazioni dei doveri d’ufficio.

Nel caso in esame, l’insorgente rimprovera al funzionario dell’UT di Locarno una parvenza di prevenzione per il fatto di avere già adottato la decisione di assoggettamento precedente, per il fatto che quest’ultima è poi stata annullata e perché la nuova decisione riprende passaggi contenuti nella prima.

Ora, nessuno di questi elementi appare oggettivamente idoneo a fondare un’apparenza di prevenzione. L’unico errore commesso dal funzionario consiste nel non aver intimato alla stessa contribuente la decisione di assoggettamento. Non si tratta di un errore ripetuto e non è certamente qualificabile come grave violazione dei doveri d’ufficio. Comunque è stata la stessa autorità di tassazione a rimediarvi, annullando la decisione viziata. Neppure il semplice fatto che, nella seconda decisione, il funzionario abbia ripreso passaggi già presenti nella decisione poi annullata basta a dimostrare una parzialità del funzionario ricusato. La fattispecie su cui si fondano le due decisioni è in parte la stessa, trattandosi dei legami esistenti fra la contribuente e il Canton Ticino. Non stupisce pertanto che i fatti esposti siano, perlomeno in parte, gli stessi.

4.5.

La decisione del DFE, che ha respinto l’istanza di ricusa nei confronti del funzionario dell’UT di Locarno __________, è pertanto conforme al diritto e alla giurisprudenza applicabili.

  1. Ne consegue che il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 900.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico della ricorrente

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

5

Cost

LIFD

LT

  • art. 182 LT
  • art. 231 LT

PA

Gerichtsentscheide

4