Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2022.7
Entscheidungsdatum
11.11.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2022.7 80.2022.8

Lugano 11 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Raffaele Guffi, Vice Presidente, Ivano Ranzanici, Nicola Respini (in sostituzione del Giudice Andrea Pedroli),

cancelliera

Sabrina Piemontesi Gianola

parti

RI 1 RI 2 tutti rappr. da: RA 1, __________

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 12 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC/IFD 2014.

Fatti

A. __________ () e __________ (), coniugati, il 31.10.2014 indicavano di essersi trasferiti dal Comune di __________ a quello di __________.

B. Per il 2014, i contribuenti presentavano la dichiarazione fiscale in Ticino, ad inizio del mese di maggio del 2015, indicando di essere imponibili unicamente per appartenenza economica in quanto proprietari di immobili. Precisavano di essere illimitatamente imponibili nel Canton Svitto ed allegavano la dichiarazione fiscale presentata al fisco svittese. Dichiaravano un reddito imponibile pari a fr. 1'163'235.- ed una sostanza di fr. 3'572'690.-.

C. Il 27.4.2017, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) emanava una decisione relativa all’IC 2014, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 51'300.- (reddito determinante per l’aliquota in fr. 1'310'800.-) e la sostanza in fr. 1'075'000.- (l’importo determinante per l’aliquota in fr. 13'317'000.-).

D. Con reclamo 30.4/4.5.2017, __________ insorgeva contro la decisione di tassazione IC 2014. In particolare, il contribuente, dopo aver censurato vari malfunzionamenti all’interno dell’amministrazione anche in relazione al suo trasferimento di domicilio, lamentava il fatto che, nella notifica di tassazione, per quanto concerneva i dati “dichiarati”, gli stessi venivano tutti indicati con lo “0”, mentre sosteneva di aver presentato la dichiarazione fiscale perfettamente compilata. Esigeva la notifica di una nuova decisione fiscale, comprensiva dei dati da lui dichiarati.

E. Il 14.8.2018 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) trasmetteva ai coniugi __________ (all’indirizzo “__________”) in accordo con la competente autorità del Comune di __________, la decisione di assoggettamento illimitato alle imposte cantonale e federale con effetto a partire dal 1°.1.2014, con domicilio nel Comune di __________.

La decisione si basava sui seguenti fatti:

· (…) __________ lavora presso la __________ di __________, si tratta di una società a conduzione famigliare costituita nel 1950 e dove è amministratore unico;

· è amministratore unico della __________ di __________, società holding che detiene una quota parte della società __________ e un portafoglio titoli la cui gestione viene fatta da __________;

· inoltre è anche amministratore unico delle società __________ e __________ tutte e due con sede __________;

· è proprietario della particella __________ PPP __________ di __________ in via __________, si tratta di un appartamento di 220 m2 di 5.5. locali dove abita con la moglie __________ e dove figura la sede della società __________;

· da verifiche effettuate sul consumo di energia elettrica e acqua potabile per il periodo dal 2015 ad oggi si può costatare che vi sono dei consumi regolari e che gli stessi fanno presumere un utilizzo costante dell’appartamento;

· è proprietario della particella __________ di __________, si tratta di una casa con 3 appartamenti (…) affittati a terze persone e lei risulta l’unico amministratore;

· è proprietario della particella __________, si tratta di un rustico/grotto in zona Cantine di __________ dove si reca regolarmente con il suo natante ormeggiato al porto di __________;

· il 19 luglio 2017 ha immatricolato una vettura __________, targata TI __________ e il 4 luglio 2014 ha immatricolato un natante __________ 645 targato TI __________;

· da verifiche effettuate dall’ufficio controllo abitanti della città di __________ tramite la Polizia per il servizio esterno, il contribuente viene visto regolarmente recarsi al lavoro a bordo della sua vettura marca __________, targata SZ __________ o __________ targata __________ presso la __________;

Dopo aver ricordato le disposizioni applicabili in materia in ambito di domicilio fiscale, il fisco cantonale indicava di non riconoscere la partenza per __________, annunciata il 31.10.2014. In particolare, l’UT era dell’avviso che il domicilio primario dei contribuenti si trovava nel Canton Ticino, luogo in cui erano stabilite le relazioni più intense e dove si trova il loro centro degli interessi ideali e materiali/economici legati alle diverse società a conduzione famigliare con sede a __________. Per contro nel Canton Svitto non sembravano esserci rapporti professionali e nemmeno rapporti personali.

F. La Divisione delle contribuzioni, con scritto 15.10.2019, inviato per posta APlus ai coniugi __________, comunicava che la decisione di assoggettamento illimitato del 14.8.2018 era cresciuta in giudicato.

G. Il 6.11.2019, il __________ trasmetteva a __________ , all’indirizzo “” le decisioni fiscali 2014 – 2019 “Veranlagungsverfügung Kantonale Steuern/Direkte Bundessteuer, definitiv” 2014-2019, con le quali riteneva, nonostante la presentazione delle dichiarazioni fiscali in tale Cantone, non esistesse alcun fattore imponibile.

H. Con scritto 25.11.2019, l’Ufficio di tassazione di __________ trasmetteva ai coniugi __________ una richiesta di documentazione. In particolare veniva domandato l’invio della copia integrale della dichiarazione fiscale presentata al Canton __________, comprensiva di tutti gli allegati secondo gli art. 199 LT, rispettivamente 125 LIFD. Veniva inoltre indicato che, facendo seguito alla “decisione di assoggettamento emessa il 14 agosto 2018 e cresciuta in giudicato, a partire dal periodo fiscale 2014 sarete imposti in maniera illimitata in Canton Ticino”. Ai contribuenti veniva inoltre chiesto di voler presentare le proprie osservazioni in relazione ai calcoli del valore delle azioni della __________, __________ e __________.

I. a.

Con scritto 27/29.11.2019, __________ si rivolgeva all’autorità fiscale ticinese segnalando che il contribuente aveva ricevuto un rimborso d’imposta da parte dell’ufficio contribuzioni di Svitto con l’informazione che egli sarebbe stato assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino (Comune di __________) e non nel __________. Dopo un colloquio telefonico con le autorità fiscali svittesi, si apprendeva che il rimborso era avvenuto in base ad una comunicazione ricevuta per posta elettronica da parte del fisco ticinese.

__________ aveva comunicato a __________ “(…) di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del vostro ufficio in relazione ad una presunta pretesa di assoggettamento illimitato e nemmeno siano state ricevute delle notifiche di tassazione da parte ticinese. Egli precisa che il suo indirizzo a Svitto è sempre stato il medesimo e mai si è modificato”. Veniva richiesto l’accesso agli atti e veniva chiesto di considerare la missiva – a titolo cautelativo – quale reclamo rispettivamente istanza di revisione.

b.

Con ulteriore scritto 16/17.12.2019, __________, si rivolgeva nuovamente all’UT di __________, rilevando che al precedente scritto non era ancora stata data risposta. Ad ogni modo si precisava che __________ non era, nel frattempo, rimasto inattivo ed aveva cominciato a “raccogliere i primi chiarimenti anche presso il Municipio di __________”. Dalla corrispondenza con il Comune di __________ era in particolare emerso che, l’UT, il 14.8.2018 avrebbe indirizzato uno scritto cointestato al contribuente ed alla sua (ora ex) moglie a Lugano. Si indicava che la decisione non era mai stata ricevuta da parte del contribuente, ritenuto come la stessa era stata trasmessa al recapito di via __________ e non all’indirizzo di __________. Tale errore procedurale avrebbe pertanto “precluso al nostro cliente la possibilità di conoscere per tempo, e di potersi esprimere in concreto, sugli elementi e sulle motivazioni da voi indicate in tale scritto”.

Da ultimo, preso atto di tale (evidente) e ripetuto errore procedurale, si chiedeva che i termini venissero nuovamente assegnati per permettere a __________ la presentazione delle proprie osservazioni.

L. Con missiva del 20.10.2020, inviata a __________ per posta APlus, l’UT di __________ faceva il punto della situazione in relazione alla procedura di tassazione inerente i coniugi __________. Comunicava preliminarmente che, contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2014, era stato presentato reclamo il 30.4.2017. In seguito, e meglio sulla base degli accertamenti esperiti dal Comune di Lugano, ai contribuenti era stata inviata una lettera datata 14.8.2018 per il tramite della quale l’UT confermava il loro assoggettamento illimitato alle imposte in Ticino per l’anno 2014. Tale concetto veniva ribadito anche dalla Divisione delle contribuzioni con lettera datata 15.10.2019.

__________ divenuta rappresentante fiscale dei contribuenti, con scritto datato 29.11.2019, faceva rilevare che i contribuenti non avevano ricevuto alcuna pretesa di assoggettamento illimitato da parte del Canton Ticino.

L’autorità fiscale indicava che, se da un lato vi era la possibilità che lo scritto del 14.8.2018 non fosse mai stato recapitato al contribuente, d’altro canto, “(…) non essendo formalmente mai cessato l’assoggettamento illimitato dei contribuenti in Canton Ticino (il Canton Svitto non ha infatti mai proceduto ad una tassazione per appartenenza personale), una decisione pregiudiziale di assoggettamento non si rende a questo punto necessaria”. Motivo per il quale veniva rinnovato l’invito a dar seguito alla richiesta di documentazione inviata ai contribuenti il 25.11.2019, entro il 20.11.2020. I contribuenti venivano inoltre avvisati che nel caso in cui non fosse stato dato seguito alla richiesta di documentazione del 25.11.2019, il reclamo sarebbe stato evaso in base agli atti già a disposizione dell’autorità fiscale.

M. Il 16.12.2020 si è svolta un’udienza presso __________. A sostegno del domicilio nel Canton Svitto, __________ aveva prodotto – in visione – alcuni documenti relativi a movimentazioni bancarie (conto CH ), a rifornimenti di carburante mediante carta (indirizzata alla società ), la tassa sul cane emessa dal Comune di Svitto per l’anno 2015 e 2016, l’abbonamento di sci per la località di __________ per la stagione 2015/2016, l’abbonamento al giornale locale “” per il periodo 01.03-31.08.2016, la fattura emessa dallo studio veterinario __________ per l’intervento del 21.12.2015 e consumi di energia a partire dal 31.10.2014 ( AG). L’autorità fiscale chiedeva di produrre, entro il 31.12.2020, il contratto di affitto per l’immobile ubicato in __________

N. Con decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014 del 15.12.2021 l’Ufficio di tassazione di Lugano, accertava per l’IC un reddito imponibile pari a fr. 867'200.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) ed una sostanza di fr. 16'800'000.- (stesso importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 871'600.- (stesso importo determinante per l’aliquota).

In merito alla questione dell’assoggettamento illimitato all’imposta, l’UT riepilogava i fatti alla base dei quali ritenere che nel 2014 non fosse mai avvenuta la partenza dal Canton Ticino al Canton Svitto. L’unico legame con il Canton Svitto risultava essere l’appartamento, ad una pigione di fr. 2'000.- mensili (esclusi parcheggio e spese). Inoltre, nella dichiarazione fiscale presentata al Canton Svitto, il contribuente dichiarava di essere un “Wochenaufenthalter” con pernottamento settimanale nell’appartamento di proprietà. Secondo il fisco, nulla sembrava essere mutato – rispetto all’anno precedente – se non il fatto che il contribuente asseriva di aver trascorso il fine settimana nel Canton Svitto.

La coniuge non sembrava aver interessi particolari nel Canton Svitto: secondo il fisco, sulla base degli atti a disposizione sembrava inoltre che la coniuge non fosse mai partita per Svitto (partenza da Lugano al 31.10.2014 e arrivo a Lugano l’1.11.2014).

Oltre a ciò, il fisco indicava che, il Canton Svitto aveva rinunciato ad imporre i contribuenti.

Nel merito degli elementi imponibili, l’UT accertava in fr. 24'930.- il reddito percepito dalla __________ e in fr. 119'112.- da __________. Inoltre, il valore delle partecipazioni veniva stabilito in fr. 4'011'500.- per la __________ (fr. 35'000.- per azione), mentre quello della __________ in fr. 10'210'000.- (fr. 102'000.- per azione). Le spese per l’amministrazione dei titoli venivano inoltre rettificate in fr. 155.- (secondo gli importi effettivi) e, per quanto concerneva la deduzione per le spese professionali la stessa non veniva ammessa non essendo la situazione mutata rispetto al 2013.

O. Il 12/13.1.2022 i coniugi __________ presentano ricorso, rappresentati da __________, contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014.

I ricorrenti rilevano di aver trasferito il proprio domicilio, dal Ticino al Canton __________, per motivi personali nel 2014. Ancora nel 2022, __________, nel frattempo separatosi dalla moglie, risiedeva nella “medesima unità abitativa”.

A livello procedurale, i contribuenti lamentano il fatto che, in primo momento, l’UT aveva emesso una decisione di tassazione per l’IC 2014 – trasmessa peraltro al corretto indirizzo a Svitto – ritenendoli imponibili unicamente per appartenenza economica. Il 30.4.2017, __________ aveva inoltrato uno scritto che aveva intitolato “reclamo” ma “(…) che di fatto è una contestazione sulla presentazione della notifica di tassazione che il contribuente, per carenza di conoscenza, ritiene di dover rimarcare (…)”. Secondo gli insorgenti, in una simile fattispecie, dal punto di vista procedurale, all’ufficio di tassazione non era permesso entrare nel merito del succitato reclamo, visto che il contribuente non contestava nessuno dei fattori imponibili.

Motivo per il quale, in via principale i contribuenti sono dell’avviso che la decisione di tassazione 2014 del 27.4.2017 è cresciuta in giudicato e la decisione del 15.12.2021 è nulla. Inoltre, i ricorrenti rilevano che mal si comprende come l’UT abbia potuto – almeno per l’IFD 2014 – emettere una decisione su reclamo, quando non aveva ancora emesso una decisione di tassazione iniziale.

Inoltre, il modo di procedere dell’UT di Lugano, che, il 14.8.2018 aveva emesso – posteriormente alla decisione IC 2014 (per appartenenza economica) - una decisione pregiudiziale di assoggettamento per il 2014, confermerebbe che il reclamo del 30.4.2017 non sarebbe stato considerato tale. Secondo i ricorrenti con la rivendicazione del 14.8.2018, l’UT tenterebbe di “rientrare su una precedente decisione già presa e cresciuta in giudicato”.

Nel caso in cui il reclamo fosse invece ritenuto ammissibile, i ricorrenti chiedono che la “sciagurata” decisione di tassazione su reclamo venga annullata a seguito del definitivo trasferimento del contribuente nel Canton Svitto. Per quanto concerne l’IFD 2014, il diritto di emettere una tassazione 2014, valida per l’IFD, sarebbe prescritto.

Il ricorrente specifica che, in merito all’elezione del nuovo domicilio nel Canton Svitto, in occasione degli incontri intercorsi con l’autorità fiscale, sono state presentate delle evidenze a comprova del fatto che i coniugi __________ vivono regolarmente a Svitto e che “(…) il sig. __________ si recava, saltuariamente, presso il proprio datore di lavoro (__________ a __________) per espletare alcune mansioni: ricordiamo che egli non era il dirigente operativo della società poiché in quegli anni tale mansione era affidata al fratello __________”. Quest’aspetto si evincerebbe peraltro anche dalla retribuzione ricevuta, in quel periodo fiscale dalla __________. Inoltre sarebbe evidente l’errore di compilazione della dichiarazione fiscale presentata al Canton Svitto dal contribuente, laddove ha indicato di essere un “Wochenaufenthalter”. All’UT di Lugano sono inoltre stati prodotti unicamente in visione: “i consumi relativi all’appartamento di Svitto, gli acquisti regolari in quella località, i prelevamenti bancari, e tutto quanto posto in relazione alla vita quotidiana (es. visite dal veterinario con il proprio cane), abbonamenti”. Oltre a ciò, la separazione dalla moglie è stata tempestivamente comunicata al Canton Svitto. I ricorrenti lamentano poi l’operato dell’Ufficio controllo abitanti di __________, il quale avrebbe commesso svariati errori nella registrazione delle partenze e degli arrivi dei contribuenti.

Dal profilo dell’onere probatorio, i coniugi __________ indicano di aver collaborato con l’autorità fiscale. Sarebbero invero stati oggetto di confusioni procedurali da parte delle autorità amministrative: in questo senso il rapporto del 28.4.2015 stilato da parte dell’Ufficio controllo abitanti di __________ non sarebbe utilizzabile, in quanto carente sia nella forma che nella sostanza.

P. Con osservazioni 28/31.1.2022 l’UT chiede la conferma della decisione IC/IFD 2014. Il fisco spiega che, sino alla data dell’annunciata partenza per il Canton Svitto, i coniugi __________ risiedevano in un immobile di proprietà di “assoluto pregio”. Dal 1°.11.2014 i contribuenti avevano annunciato la loro partenza per il Canton Svitto: la stessa non era stata approfondita da parte dell’autorità fiscale e per tale motivo era stata “emessa una decisione di tassazione come domiciliato fuori cantone”, decisione che il contribuente aveva contestato. Considerato come il reclamo riapre la decisione nel suo insieme, l’autorità fiscale aveva rivalutato il caso anche per quanto riguardava il centro degli interessi vitali. Dopo gli accertamenti e dopo aver sentito il Canton Svitto, l’UT si era reso conto che “(…) fondamentalmente la situazione personale dei contribuenti non era mutata dal punto di vista del centro degli interessi vitali”.

In merito ai tempi di evasione del reclamo, si indicava che la stessa aveva preso avvio a fine 2019: tuttavia l’emanazione della decisione su reclamo, a distanza di due anni era legata all’”inconciliabilità delle rispettive posizioni”.

Nel merito delle censure, l’autorità fiscale è dell’avviso che le giustificazioni e la documentazione presentata siano sufficienti “(…) a dimostrare al limite che i coniugi __________ utilizzino abitualmente l’appartamento di Svitto, ma non sufficienti a dimostrare il mutamento del centro degli interessi vitali (…)”. Di seguito venivano nuovamente esposti gli elementi per i quali ritenere che il Ticino era sempre rimasto il centro degli interessi vitali dei coniugi __________. Inoltre l’autorità fiscale precisava che, durante gli accertamenti era emerso che l’autorità fiscale del Canton Svitto aveva stralciato dal ruolo dei contribuenti i coniugi __________, non ritenendoli domiciliati nel loro Cantone. Tale situazione veniva confermata anche in seguito ad un’ulteriore richiesta avvenuta dopo che “(…) il contribuente aveva sollevato dubbi sull’effettivo stralcio dal registro dei contribuenti del Canton Svitto”. Non risultava che il contribuente si fosse opposto allo stralcio dal registro dei contribuenti e abbia preteso di essere assoggettato nel Comune che dichiara essere il suo domicilio: l’UT ritiene che tale fatto sia in contrasto “(…) con il principio della buona fede in quanto porta ad un evidente beneficio fiscale per il contribuente, ovvero il non assoggettamento per gli anni oramai prescritti nel Canton __________”. Di base il fisco ritiene inaccettabile quanto preteso dai coniugi __________, in quanto porterebbe ad una “(…) non imposizione dei contribuenti, non solo per le imposte comunali e cantonali, ma anche per quelle federali”

Q. Il 25.9.2024 si è svolta un’udienza alla Camera di diritto tributario. I rappresentanti dei contribuenti hanno indicato che, con il Controllo abitanti del Comune di __________ vi era stata una “diatriba”, che era tuttora pendente. __________ era partito, unitamente alla moglie, per il Canton __________ nel 2014. Il suo scritto del 30 aprile 2017 non avrebbe dovuto essere considerato un reclamo: dalla disamina degli atti, non emerge invero alcuna comunicazione da parte dell’autorità fiscale che attesti l’iscrizione dello scritto in questione quale “reclamo”. __________ avrebbe, inoltre, funto unicamente da garante, per l’appartamento preso in affitto, a __________, dalla moglie (all’epoca separata e poi in seguito ancora riunitasi al marito). Al rientro dal Canton __________, i coniugi __________ risiedono, attualmente, insieme ad __________. I rappresentanti dei contribuenti indicavano inoltre che, l’autorità fiscale di __________ non ha ancora chiuso l’incarto relativo ai coniugi __________. Quest’aspetto sarebbe stato verificato telefonicamente nella settimana precedente all’udienza. Nel merito dell’imposizione illimitata nel Canton Ticino si rilevava come non era stato riscontrato alcun documento comprovante la presenza regolare e continua nel Canton Ticino da parte dei due ricorrenti.

L’autorità fiscale ha indicato, per sua parte, che la situazione è differente da quella descritta dai ricorrenti. Per quanto concerne il periodo fiscale 2014, è stato presentato formalmente un reclamo dai ricorrenti. Per quanto concerne la registrazione del reclamo vi è stata una comunicazione per posta semplice da parte del fisco all’indirizzo dei ricorrenti.

In relazione all’asserita pretesa concorrente del Canton __________, la signora __________ responsabile della tassazione delle persone fisiche, il 20.10.2021 (come risulta dagli atti all’incarto) ha comunicato lo stralcio di entrambi i contribuenti. Gli stessi non risultano iscritti quali contribuenti e ciò nel periodo 2014 – 2019 e questo conformemente alle decisioni emesse per lo stesso lasso di tempo. All’autorità fiscale ticinese non risulta pendente alcuna procedura nel Canton Svitto. Da comunicazioni successive al Comune di Lugano (Controllo abitanti) risulta unicamente una partenza dal Canton Ticino al Canton Svitto nel 2021.

I rappresentanti dei contribuenti rilevano che il 25.6.2019, per quanto concerne il periodo fiscale 2014, l’autorità fiscale del Canton Svitto ha trasmesso uno scritto inteso ad interrompere la prescrizione del diritto di tassare. Inoltre – diversamente da quanto asserito dall’autorità fiscale – per quanto concerne il 2014, vi è stato un rimborso dell’imposta preventiva di fr. 407'132.25 ed anche se viene riportata una tassazione con un reddito pari a fr. 0.-, ciò significa che una tassazione dal Canton Svitto vi è stata (si faceva riferimento alla Veranlagungsverfügung 2014). Da ultimo, si indicava che, il rientro settimanale chiesto in deduzione nel Modulo 2014-2015, non poteva costituire una prova di domicilio nel Canton Ticino.

Diritto

  1. I ricorrenti contestano la loro imposizione illimitata nel Canton Ticino a far tempo dal periodo fiscale 2014, sostenendo di essere domiciliati nel Canton Svitto. Rilevano preliminarmente che, per quanto concerne la decisione inerente l’IFD 2014, il diritto di tassare sarebbe prescritto, rispettivamente, l’UT di Lugano, avrebbe emanato la decisione su reclamo IFD 2014 senza emanare la tassazione di base.

Ritengono inoltre che lo scritto da loro intitolato “reclamo” non potrebbe essere considerato tale, in assenza di censure sostanziali espresse contro la prima decisione di tassazione emessa dall’UT per il 2014, con la quale era stata considerata unicamente un’imposizione per appartenenza economica (in ragione dell’esistenza degli immobili di proprietà in Ticino). Motivo per il quale sono dell’avviso che, anche per quanto concerne la decisione IC 2014, la stessa sarebbe cresciuta in giudicato. Per il resto contestano la decisione di imposizione per appartenenza personale nel Canton Ticino.

I. Imposta federale diretta

  1. 2.1.

Il contribuente presenta anche ricorso contro la decisione su reclamo IFD 2014, obiettando, in via preliminare, che il diritto di tassare è prescritto, secondariamente, che, l’UT è incorso in un errore emettendo la decisione su reclamo per l’IFD 2014, allorquando non era stata emanata la tassazione di base per l’IFD 2014.

2.2.

Secondo l’art. 120 cpv. 1 LIFD il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Con l’interruzione (cfr. art. 120 cpv. 3 LIFD; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo termine di prescrizione (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 120 LIFD). Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD). La prescrizione del diritto di tassare, non decorre o è sospesa durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione (art. 120 cpv. 2 lit. a LIFD).

2.3.

Un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD).

Un nuovo termine di prescrizione decorre pertanto in particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale, come pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).

2.4.

Il Tribunale federale si è già espresso in più occasioni stabilendo quali atti - comunicati al contribuente o al corresponsabile d’imposta - potessero essere considerati interruttivi della prescrizione del diritto di tassare (cfr. Beusch, in: Zweifel / Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 46 ad art. 120 LIFD; Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2018, n. 33-34 ad art. 120 LIFD; Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, p. 126). Si citano a titolo esemplificativo:

· l’invio dello formulario della dichiarazione d’imposta con la richiesta di ritornarlo firmato (DTF 137 I 273, consid. 3.4.1.);

· la comunicazione secondo cui la decisione fiscale giungerà in un momento successivo (DTF 126 II 1 consid. 2; DTF 142 II 182 consid. 3.2.);

· la citazione e l’audizione del contribuente;

· le richieste di completazione degli allegati alla dichiarazione fiscale.

  1. 3.1.

Per gli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD, un nuovo termine di prescrizione decorre parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile d’imposta.

3.2.

La dottrina (in particolare Beusch) ritiene che l’interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi tipologia di dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente, oppure del responsabile solidale dell’imposta.

Per dichiarazione non si deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di dilazione.

Per quanto riguarda la posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.

A livello procedurale ci si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione. Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione incomba all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure un’e-mail (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in particolare Beusch, Kommentar VStG, 2a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).

3.3.

Per quanto riguarda, in particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale federale in una sentenza recente (n. 2C_884/2018 del 30.1.2019).

In particolare l’Alta Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione degli art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell’art. 135 CO, dall’altra.

Nei rapporti contrattuali, l’art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione ogni comportamento del debitore, che in buona fede il creditore può interpretare come una conferma dell’obbligazione giuridica. Determinante è il punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del caso specifico.

Siccome nell’ambito delle imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si deve esigere che non solo l’autorità di tassazione (quale rappresentante del creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell’atto implichi il riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito d’imposta. Il riconoscimento del credito d’imposta non deve, come indicato, poter avvenire in modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763).

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover riesaminare la propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto il requisito del carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in particolar modo deciso che la presentazione (incondizionata) della dichiarazione d’imposta da parte del contribuente poteva essere sufficiente per interrompere il decorso del termine di prescrizione, poiché in tal modo si verificava il «riconoscimento del credito d’imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b). Alla luce degli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID, l’Alta Corte ha dunque precisato che la presentazione della dichiarazione d’imposta in quanto tale non basta senz’altro a fungere da riconoscimento esplicito del credito d’imposta. Ad esempio, se un contribuente o un corresponsabile d’imposta ritorna la dichiarazione d’imposta senza completarla affatto, ciò non basta certamente a interrompere la prescrizione. Non è l’atto in sé di inoltrare la dichiarazione d’imposta a costituire un «riconoscimento esplicito» del credito d’imposta, bensì il contenuto della dichiarazione. Secondo il diritto vigente, una dichiarazione d’imposta interrompe il termine di prescrizione solo se è stata compilata e presentata senza riserve. In questo caso, l’atto del contribuente o del corresponsabile d’imposta si presenta in modo tale che, da un lato, deve oggettivamente essere considerato un riconoscimento espresso del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione anche se non ancora definito nel suo ammontare e, dall’altro, non può essere soggettivamente compreso altrimenti dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD II-2020 p. 764).

3.4.

Più in generale, nella stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere «esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito d’imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente riconosco il credito d’imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»). La legge non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto dall’art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il corresponsabile d’imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo con un atto che si inserisce nel contesto dell’adempimento dei suoi obblighi procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati «espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765).

Nel caso esaminato dal Tribunale federale, due e-mail, inviate all’autorità di tassazione dal contribuente dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta sono state considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la tassazione, poiché la dichiarazione d’imposta sarebbe stata completata; con la seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione, secondo l’Alta Corte, hanno quindi avuto l’effetto di interrompere il decorso della prescrizione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).

  1. 4.1.

Tornando al caso che qui ci occupa, dalla documentazione inerente la procedura 2014, si evince che la dichiarazione fiscale è stata presentata l’8.5.2015 (presentazione della copia della DF inoltrata al Canton Svitto).

Con decisione del 14.8.2018 – trasmessa per conoscenza anche al fisco di Svitto – l’UT di Lugano comunicava ai contribuenti, all’indirizzo “__________” di ritenerli illimitatamente imponibili nel Canton Ticino, sia per l’IC che per l’IFD 2014. Gli stessi hanno indicato di non aver ricevuto la decisione.

4.2.

Con scritto del 15.10.2019, trasmesso per posta APlus ai coniugi __________ (ed in copia per conoscenza anche all’UT di __________, al controllo abitanti ed al servizio contribuzioni del Comune di __________, nonché al fisco del Canton Svitto) la Divisione delle contribuzioni comunicava quanto segue:

Domicilio fiscale

Egregi signori __________,

con la presente vi comunichiamo che la decisione d’assoggettamento emessa il 14 agosto 2018 è cresciuta in giudicato, vi confermiamo quindi il vostro assoggettamento fiscale illimitato nel Cantone Ticino a partire dal 1 gennaio 2014 (nel Comune di Lugano).

4.3.

4.3.1.

Con scritto 25.11.2019, sempre trasmesso ai coniugi __________, in via __________, l’UT si rivolgeva in questi termini ai contribuenti:

Richiesta di documentazione

(…)

Per decidere il reclamo, vi invitiamo a trasmetterci la documentazione seguente:

La copia integrale dichiarazione imposta presentata nel Canton Svitto, comprensiva di tutti i relativi allegati secondo l’art. 199 Legge tributaria, rispettivamente art. 125 Legge federale sull’imposta federale diretta; facendo seguito alla decisione di assoggettamento emessa il 14 agosto 2018 e cresciuta in giudicato a partire dal periodo fiscale 2014 sarete imposti in maniera illimitata in Canton Ticino”.

4.3.2.

Con scritto 27/29.11.2019 __________, rappresentato da __________, specificava di aver ricevuto un rimborso dell’imposta da parte del Canton Svitto, con l’informazione “(…) che egli sarebbe stato assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino (comune di Lugano) e non, come egli ritiene, nel Canton Svitto”. Il contribuente indicava di aver appreso, che il rimborso era stato effettuato a seguito di una e-mail.

__________ asseriva di non aver mai ricevuto una comunicazione in relazione ad un suo presunto assoggettamento alle imposte e “(…) nemmeno che siano state ricevute delle notifiche di tassazione da parte ticinese (…)”. Veniva inoltre indicato “Con la presente ci permettiamo dunque di richiedere al vostro ufficio di volerci ragguagliare nel merito della situazione e nel caso in cui fosse stata inviata della corrispondenza di darcene completa evidenza nei prossimi giorni. La presente richiesta ha valenza, a titolo cautelativo di reclamo, rispettivamente d’istanza di revisione, che verrà completata, se del caso, appena ci avrete fornito le informazioni necessarie”.

4.3.3.

Con ulteriore scritto 16/17.12.2019, __________ si rivolgeva all’UT di Lugano, indicando di non aver ricevuto ancora risposta alla precedente corrispondenza. Si specificava che __________ aveva provveduto a raccogliere dei primi chiarimenti anche presso il Municipio di __________. Veniva nuovamente contestata la ricezione dello “scritto” del 14 agosto 2018, peraltro spedito a Lugano. Si indicava: “Teniamo anzitutto a segnalarvi che il nostro cliente ci ha confermato di mai aver ricevuto tale scritto in quanto, tra l’altro, si constata come il medesimo sia stato inviato al recapito di __________ a __________ e non a quello ufficiale di Svitto; per di più rileviamo che l’invio non appaia essere stato notificato nella forma di invio iscritto e tracciabile (…)”. (…). Ma vi è di più: la Divisione delle contribuzioni intima il 15 ottobre 2019 per posta APlus cointestata al cliente e alla sua ex moglie (i quali si sono separati dal 1 agosto 2019) presso l’indirizzo di __________, una comunicazione nella quale si informa che la decisione del 14 agosto 2018 (…) è cresciuta in giudicato”.

Nello scritto si informava l’UT che il marito non intratteneva più alcuna relazione con la moglie, dal quale era separato.

4.4.

Ora, già solo con l’inoltro della dichiarazione fiscale, il qui contribuente era consapevole dell’esistenza del suo assoggettamento fiscale nel Canton Ticino. Ad ogni modo perlomeno nel mese di novembre/dicembre 2019 (vedasi la corrispondenza sopraccitata) il ricorrente era a conoscenza della pretesa fiscale del Canton Ticino relativa all’assoggettamento illimitato dal 2014 ed in particolare della decisione del 14.8.2018 (domicilio fiscale, assoggettamento illimitato IC/IFD 2014), avendo anche chiesto, a titolo di cautelativo di voler considerare il suo scritto di novembre 2019 quale reclamo (cfr. art. 120 cpv. 2 lit. a LIFD), rispettivamente istanza di revisione e dimostrando di conoscere il contenuto dello scritto del 15.10.2019 trasmesso dalla Divisione delle contribuzioni. Motivo per il quale – diversamente da quanto ritengono i ricorrenti – il diritto di tassare per l’IFD 2014 non è prescritto (né evidentemente quello per l’IC 2014).

  1. 5.1.

Dopo aver, a titolo preliminare, analizzato la questione relativa alla prescrizione del diritto di tassare, occorre ancora verificare se, come sostenuto dai ricorrenti, per l’IFD 2014, esiste unicamente la decisione su reclamo.

5.2.

5.2.1.

Per quanto concerne l’IC 2014, sono state emanate la decisione di tassazione del 27.4.2017 (imposizione per appartenenza economica), la decisione preliminare di assoggettamento del 14.8.2018 e la decisione di tassazione su reclamo del 15.12.2021.

Per l’IFD 2014, è stata emanata unicamente la decisione di assoggettamento del 14.8.2018 – inerente unicamente la questione del domicilio fiscale – ma non sono stati definiti gli elementi imponibili, ed è poi stata trasmessa, direttamente, la decisione su reclamo IFD 2014.

5.2.2.

Ora, per l’IFD, analogamente all’IC, la procedura di tassazione prevede l’emissione di una decisione di tassazione (art. 131 LIFD, prima frase), con la quale vengono fissati gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile), l’aliquota e l’importo di imposta. Contro la stessa è possibile presentare reclamo per scritto all’autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte (art. 132 cpv. 2 LIFD). L’autorità fiscale prende poi la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD).

5.2.3.

Ora, per quanto concerne l’IFD 2014, non esiste la tassazione di base per quanto concerne gli elementi imponibili: motivo per il quale occorre ritenere che, in realtà, la tassazione su reclamo IFD 2014, debba essere considerata alla stregua di prima tassazione dell’IFD, e che il ricorso sia irricevibile – siccome prematuro – e deve pertanto essere trasmesso, come reclamo all’UT.

II. Decisione preliminare in materia di assoggettamento all’imposta

  1. 6.1.

Ora, nel procedimento sub judice emerge che i contribuenti, sino al 2013, erano illimitatamente imponibili nel Canton Ticino. Nel mese di ottobre 2014 hanno notificato il loro trasferimento di domicilio nel Canton Svitto. Tuttavia nel Canton Ticino avevano un’imposizione limitata – per appartenenza economica - in ragione delle proprietà immobiliari ivi esistenti.

Se è vero che l’UT ha preliminarmente emanato una decisione IC 2014, ritenendoli assoggettati unicamente economicamente, in seguito al reclamo interposto da __________, l’autorità fiscale ha riesaminato la tipologia di assoggettamento dei contribuenti ritenendola, di fatto, inesatta. È poi stata emanata una decisione preliminare di assoggettamento illimitato all’imposta: i contribuenti negano di aver ricevuto tale decisione (avrebbero appreso della sua esistenza unicamente nel corso del mese di ottobre / novembre 2019) e sostengono altresì, nel ricorso, che lo scritto intitolato “reclamo”, da loro presentato contro la decisione nella quali li si riteneva imponibili per appartenenza economica, in realtà non poteva essere considerato tale, ritenuto come non vi erano delle censure sostanziali contro la tassazione impugnata. Occorre pertanto analizzare la correttezza della procedura seguita dall’UT.

6.2.

Il contribuente, che contesta di essere sottoposto alla sovranità fiscale di un Cantone, può esigere che quest’ultimo adotti una decisione pregiudiziale separata per quanto concerne la questione dell’assoggettamento. Il diritto del contribuente ad ottenere una decisione separata sull’assoggettamento si fonda sul diritto federale, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale lo preveda o meno. Un Cantone non può procedere direttamente ad una tassazione d’ufficio quando il contribuente contesta di essere assoggettato alla sovranità fiscale cantonale (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, n. 1202, p. 350). Il diritto di ottenere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento non è dato al contribuente se ha perduto il diritto di ricorrere. L’eventuale perdita del diritto di ottenere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento non viene tuttavia esaminata d’ufficio, ma dev’essere sollevata dalle autorità fiscali coinvolte, rispettivamente dal Cantone interessato (De Vries Reilingh, op. cit., n. 1203, p. 350).

Il contribuente perde il diritto di ricorrere, ad esempio, quando omette di adempiere ai propri obblighi fiscali e non dà seguito ad una diffida e ad un termine supplementare accordato dall’autorità fiscale, di modo tale che quest’ultima è obbligata a procedere ad una tassazione d’ufficio (De Vries Reilingh, op. cit., n. 1397, p. 400; sentenza TF 2C_396/2011 del 26.4.2012 consid. 3.2.2.).

6.3.

I principi sopra esposti sono stati sviluppati in relazione a situazioni nelle quali un Cantone pretendeva di tassare una persona che, fino ad allora, non era assoggettata del tutto alle imposte cantonali. Ci si domanda se la situazione sia diversa nel caso in cui un contribuente sia già assoggettato alle imposte cantonali per appartenenza economica (p. es. quale proprietario di sostanza immobiliare), ma il Cantone voglia estendere l’assoggettamento, in particolar modo se ritiene adempiuti i presupposti per l’appartenenza personale e dunque per un assoggettamento illimitato.

Il Tribunale federale si è confrontato con la questione se il Cantone debba adottare una decisione pregiudiziale di assoggettamento anche quando l’assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale in sé non è contestato ma è litigioso unicamente il tipo di assoggettamento (limitato o illimitato) (sentenza 2C_396/2011 del 26.4.2012, in RDAF 2012 II p. 503 e segg.).

6.4.

6.4.1.

Il caso di cui si è occupata la Suprema Corte concerneva un medico, che aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton Ticino nel corso del 2003. Nel periodo fiscale 2005, l’autorità fiscale ticinese aveva aggiunto al reddito da attività dipendente delle rimunerazioni dell’ammontare di fr. 285'365.- (salario netto pari a fr. 266'250.-), provenienti da due società a garanzia limitata che erano da lui controllate (e la cui sede era nel Canton Zurigo). La decisione fiscale ticinese era cresciuta in giudicato.

Con decisione di tassazione dopo reclamo (tassazione d’ufficio) del 12.4.2010, l’Amministrazione fiscale del Canton Zurigo aveva deciso che le rimunerazioni versate al contribuente, nel 2005, dalle due società avrebbero dovuto essere qualificate come reddito da attività indipendente ed imposte nel Canton Zurigo. Il reddito imponibile del medico veniva pertanto stabilito in fr. 641'200.-. I ricorsi cantonali presentati dal contribuente contro la tassazione d’ufficio zurighese erano stati respinti il 16.3.2011 dal Tribunale amministrativo del Canton Zurigo.

Il contribuente aveva presentato ricorso al Tribunale federale, lamentando una doppia imposizione intercantonale.

Ora, non era contestato che nel 2003 il medico avesse trasferito il proprio domicilio nel Canton Ticino; il contribuente era rimasto inoltre proprietario di due immobili nel Canton Zurigo e quindi parzialmente assoggettato in tale Cantone. Per il periodo 2005, il Canton Zurigo aveva presupposto che il ricorrente fosse assoggettato in maniera illimitata nel Cantone, dove esercitava la propria attività lucrativa: motivo per il quale, l’Amministrazione fiscale cantonale aveva esatto dal contribuente la presentazione di una dichiarazione fiscale per indipendenti, comprensiva della contabilità e dei conti annuali. Malgrado tale richiesta e la seguente diffida, il contribuente non aveva prodotto tali documenti al fisco zurighese. Motivo per il quale le autorità fiscali zurighesi avevano proceduto ad una tassazione d’ufficio. Il ricorrente considerava tale modo di procedere illecito, pretendendo che il Canton Zurigo avrebbe dovuto adottare, a titolo pregiudiziale, una decisione con la quale si determinava il domicilio fiscale.

L’Alta Corte ha ricordato che, nel caso in cui una persona, assoggettata in un determinato Cantone, contesti la sovranità fiscale del Cantone in questione, quest’ultimo deve determinarsi sull’assoggettamento tramite una decisione pregiudiziale (di determinazione del domicilio fiscale) ed attendere che passi in giudicato prima di poter procedere con la procedura di tassazione. L’art. 127 cpv. 3 Cost vieta all’autorità di procedere ad una tassazione d’ufficio quando il contribuente contesta la sovranità fiscale. Tale regola discende direttamente dal divieto di doppia imposizione intercantonale, e ciò indipendentemente dal fatto che il diritto di procedura cantonale conosca o meno tale procedura. Le vie di ricorso cantonali come anche il ricorso al Tribunale federale sono aperte contro tale decisione pregiudiziale. Tuttavia, tali vie di ricorso non sono più aperte al contribuente se quest’ultimo ha perduto il suo diritto di contestare la tassazione di un altro Cantone. Ciò si verifica non solamente quando, avendo conoscenza della pretesa di un altro Cantone, il contribuente riconosce senza riserve il suo assoggettamento, ad esempio accettando esplicitamente o implicitamente la tassazione; egli perde pure il suo diritto ad una decisione pregiudiziale quando non adempie al suo dovere di collaborare nella procedura di tassazione, per esempio quando non presenta la dichiarazione fiscale, il bilancio ed il conto economico come anche i giustificativi della sua contabilità oppure rifiuta di dare altre indicazioni necessarie al calcolo oppure all’esclusione degli elementi imponibili e non dà seguito a tali richieste malgrado un termine attribuitogli, di modo tale che una decisione di tassazione d’ufficio diventa necessaria. In tale caso, il contribuente non può più contestare la sovranità fiscale del Cantone, quando si oppone alla tassazione d’ufficio. Tale eccezione, non dev’essere considerata d’ufficio, ma dev’essere sollevata dalle autorità dei Cantoni coinvolti.

Venendo alla questione se una decisione pregiudiziale si imponga anche nel caso in cui il contribuente sia comunque già assoggettato alle imposte cantonali, per appartenenza economica, l’Alta Corte ha affermato che è lecito dubitarne, poiché quando il contribuente deve sottoporsi in ogni caso ad una tassazione, una tale procedura di accertamento è di principio superflua. Ha poi aggiunto che, tale questione dev’essere comunque lasciata aperta quando il contribuente ha perduto il suo diritto di sollevarla, in particolare quando ha violato i suoi doveri d’informazione e di collaborazione nella procedura.

Proprio per il fatto che il contribuente, nel caso in discussione, non aveva prestato collaborazione nei confronti del fisco zurighese, pur essendo già assoggettato limitatamente in questo Cantone quale proprietario di immobili, il Tribunale federale ha potuto lasciare aperta la questione della necessità di adottare una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento.

6.4.2.

Sempre il Tribunale federale ha confermato il principio, nelle più recenti 2C_799/2017 del 18.9.2018 (consid. 4.1.) 2C_588/2021 del 2.6.2022 (consid. 3.1.2), che non sussiste un diritto ad una decisione pregiudiziale di assoggettamento quando è incontestata l’esistenza di un assoggettamento limitato all’imposta.

6.4.3.

Ne discende nel caso di specie, ancorché i contribuenti contestino di aver ricevuto la decisione preliminare di assoggettamento, esistendo già di fatto una loro imposizione per appartenenza economica in Ticino, gli stessi non avevano, di per sé, diritto a ricevere una decisione pregiudiziale di imposizione illimitata all’imposta.

  1. 7.1.

Si tratta ancora di verificare se, a seguito del reclamo – del quale i ricorrenti ora contestano la validità – l’UT poteva modificare l’imposizione limitata, stabilendo invece una loro imposizione illimitata alle imposte.

7.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

L’unico requisito al quale deve adempiere il reclamo è la presentazione per iscritto: tuttavia a differenza del ricorso, non deve contenere alcuna motivazione. La motivazione è necessaria, in caso di reclamo, unicamente quando lo stesso è presentato contro una tassazione d’ufficio (art. 132 cpv. 3 LIFD; art. 206 cpv. 3 LT) (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ed., n. 40 ad. art. 132 LIFD).

7.3.

Secondo l’art. 207 cpv. 1 LT; l’autorità di tassazione, nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione. Secondo il capoverso 2 dell’art. 207, non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (di analogo tenore l’art. 132 cpv. 2 prima frase LIFD).

Sistematicamente, sia la LIFD sia la LT prevedono che la cosiddetta “procedura di reclamo” sia parte integrante della procedura ordinaria di tassazione (Titolo terzo LIFD, art. 122 ss LIFD e Titolo terzo LT, art. 195 ss LT; v. anche Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 132 LIFD, p. 1721 e p. 1722).

Dal punto di vista funzionale, il reclamo è un rimedio giuridico interno all’amministrazione che serve alla verifica della decisione di tassazione e (se necessario) al completamento della procedura da parte dell’autorità di tassazione. La procedura di reclamo è considerata una continuazione e non una ripetizione della procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 132 LIFD, p. 1436 s.) per cui l’autorità cui compete l’evasione di un reclamo è la medesima che si è occupata della tassazione (Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

Sebbene la procedura di contestazione si limiti a proseguire la procedura di accertamento, l'autorità di tassazione e il contribuente possono assumere una posizione giuridica diversa rispetto alla procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ed., n. 6 ad. art. 134 LIFD).

7.4.

Ne discende che l’UT ha correttamente seguito la procedura: esistendo già un assoggettamento limitato, la decisione preliminare in relazione all’assoggettamento illimitato non era, di per sé necessaria, né i contribuenti avevano diritto ad esigerla. Con il reclamo, che come visto, non dev’essere motivato, l’autorità fiscale era autorizzata a riesaminare la fattispecie, riservandosi anche la possibilità di assumere una posizione giuridica diversa rispetto alla procedura di tassazione, in casu passare dal ritenere un’imposizione per appartenenza economica ad un’appartenenza personale. I contribuenti sono stati informati, nel corso della procedura su reclamo, che la loro imposizione non veniva più ritenuta per appartenenza economica, bensì per appartenenza personale.

Nella decisione su reclamo IC 2014, l’autorità non solo ha determinato gli elementi imponibili, ma si è anche espressa in relazione all’assoggettamento illimitato dei contribuenti.

III. Assoggettamento alle imposte cantonali e comunali

  1. 8.1.

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).

A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

8.2.

Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

· almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

· almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 27).

8.3.

Se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).

IV. Onere della prova e obblighi di collaborazione

  1. 9.1.

Sul piano probatorio, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5). Di principio, ed anche se il contribuente ha un obbligo di collaborazione, l'esistenza del domicilio fiscale va pertanto dimostrata dall'autorità di tassazione (sentenza 9C_25/2023 del 5.6.2023 consid. 3.3). Per giurisprudenza, quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la fattispecie stabilita dall'autorità, la prova del contrario spetta tuttavia al contribuente (sentenze 2C_332/2015 del 23.7.2015 consid. 4.3; 2C_50/2014 del 28.5.2014 consid. 5.3).

Per lo meno quando il contribuente ha adempiuto al proprio obbligo di collaborazione, la prova richiesta all'autorità è accresciuta se essa ha rinunciato per alcuni anni alla propria sovranità e intende in seguito nuovamente richiamarvisi. In questi casi, deve infatti dimostrare che la sua decisione è dettata da un mutamento qualificato della situazione (sentenze 2C_588/2021 del 2.6.2022 consid. 3.1.4; 2C_323/2021 dell'8.3.2022 consid. 2.4.2; 2C_911/2018 del 17.3.2020 consid. 4.2; 2C_480/2019 del 12.2.2020 consid. 2.3.4).

Tuttavia quando un contribuente lascia un Cantone nel quale il suo assoggettamento illimitato era molto verosimile incombe a quest’ultimo comprovare il suo assoggettamento nel nuovo Cantone (sentenza TF 9C_668/2022 del 13.11.2022, consid. 6.4.).

9.2.

È consentito e spesso necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti (le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente rilevante (sentenza TF 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.2 e giurisprudenza e dottrina citate).

9.3.

Solo se un fatto rilevante non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere provati dal contribuente. Le circostanze che fanno presumere che il contribuente abbia il suo centro degli interessi sul territorio cantonale o comunale rientrano fra quelle che fondano l’imposizione. Se non possono essere dimostrate né direttamente né tramite presunzioni di fatto, si deve ritenere, a scapito dell'amministrazione fiscale, che non si siano verificate (sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).

V. Legami famigliari

  1. 10.1.

10.1.1.

Occorre preliminarmente rilevare come, in sede di udienza, i rappresentanti dei contribuenti hanno fatto presente che, con il “Controllo abitanti del Comune di __________”, sarebbe in corso una lunga “diatriba” che perdura da anni. Di fatto, dalla consultazione – in due momenti diversi – del sito del movimento della popolazione risultano informazioni differenti. I contribuenti non producono tuttavia gli atti alla base del verosimile contenzioso con il Comune.

Dai dati più recenti risulta tuttavia che __________ sono coniugati dal 14.4.2009.

Per quanto concerne il contribuente, egli risulta essere stato domiciliato, dal 1°.11.2014 al 31.10.2021 a __________, in via __________.

Per quanto concerne __________, la stessa è stata domiciliata in via , dall’8.5.2009 al 31.10.2014. Dal sito del movimento della popolazione vi sarebbe poi un lasso di tempo indecifrabile, nel quale non è possibile determinare il domicilio annunciato dalla ricorrente al Servizio controllo abitanti. Dal 31.10.2021 al 1°.4.2023, ella risulta domiciliata in via __________ a __________ “”.

10.1.2.

I ricorrenti producono dei documenti del Comune di __________, ed in particolare dell’Ufficio del controllo abitanti, dai quali emerge che si sono annunciati entrambi quali residenti a __________ dal 1°.11.2014.

Con le osservazioni al ricorso l’UT produce tuttavia una e-mail del 6.11.2019, trasmessa dall’avv. , responsabile delle tassazioni delle persone fisiche nel Canton Svitto, con la quale quest’ultima esortava il Comune di Svitto ad obbligare il contribuente a disiscriversi dal registro degli abitanti di Svitto, ritenuto il suo domicilio nel Canton Ticino (osservazioni, allegato doc. 4 “ soll aufgefordert werden sich abzumelden [zwingend]”).

10.1.3.

Dal sito del movimento della popolazione (www.movpop.ti.ch), risulta che __________ si sarebbe separato volontariamente dalla moglie dal 1°.4.2023, data a partire dalla quale si sarebbe trasferito ad __________. Dal 1°.1.2024, __________ risulta anch’ella vivere ad __________ unitamente al marito.

Attualmente, sulla base anche delle indicazioni ricevute dai rappresentati fiscali, sono domiciliati ad __________ e vivono nella stessa economia domestica (www.movpop.ti.ch, sito visualizzato il 4.11.2024).

Di fatto, dato certo è che nel 2014 __________ e __________ __________ __________ erano coniugati e trascorrevano il tempo nella stessa economia domestica.

10.2.

Sempre dai dati attuali del movimento della popolazione, risulta che __________, nel 2014, risiedeva nell’appartamento ubicato in via __________, di sua proprietà (mapp. PPP __________ fondo base __________ RFD __________). Nelle dichiarazioni fiscali 2014 e 2015, trasmesse al __________, in merito alla proprietà di via __________, si esponeva un valore locativo di fr. 24'000.-.

Per quel che concerneva l’anno 2016, per l’immobile in questione veniva esposto un “Ertrag aus Vermietung” di fr. 33'600.- relativo all’affitto netto percepito dalla società __________. __________ è una società holding di proprietà di __________ la quale deteneva 227 azioni al portatore [cfr. dati a disposizione relativi al 2015 e al 2016] della __________.

In uno scritto del 24.6.2014 di __________ all’attenzione dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, il contribuente indicava, in risposta ad una precedente richiesta “(…) confermo di avere messo a disposizione della __________ i locali di mia proprietà siti in via __________ Lugano”.

Dal 3.12.2019 __________ ha trasferito la propria sede legale a __________, c/o __________. Dall’11.8.2023, __________ ha la propria sede in Ticino, a __________, c/o __________.

Dai conti del 2016 emerge che __________ non aveva alcun costo del personale. __________ è sempre stato amministratore unico, con diritto di firma individuale.

10.3.

Di fatto risulta, dalla consultazione delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti hanno compilato per i periodi fiscali 2014-2016, che l’appartamento ubicato in via __________ a __________, è sempre stato a loro disposizione, nonostante l’asserita occupazione dei locali da parte di __________ SA.

In particolare, nella dichiarazione fiscale 2014, compilata per il __________, per quanto concerne le “Spese professionali” (“Mehrkosten bei auswärtigen Wochenaufenthalt”) __________ faceva valere un costo di fr. 2'000.- a titolo di “Affitto” per il periodo dal 1°.11.2014 al 31.12.2014, legato all’utilizzo, durante la settimana dell’appartamento sito in __________ a __________.

Anche per il 2015, la situazione era la medesima: il contribuente faceva valere spese di alloggio per doppia economia domestica (“Wochenaufenthalter”) per un importo di fr. 24'000.-.

Nel 2016, i contribuenti dichiaravano di aver percepito un affitto da parte di __________.

Ne discende pertanto che, secondo l’impostazione fiscale data dai ricorrenti, sulla base dei dati a disposizione, risiedevano, durante la settimana, in via __________ a __________.

Di fatto a livello di consumi elettrici (cfr. estratto __________ del contatore __________) si denota che nel periodo 11.02.2014 – 03.03.2015 [386 giorni], rispetto al precedente periodo di controllo, ossia dal 26.2.2013 – 10.2.2014 [350 giorni], i dati del consumo elettrico risultano pressappoco invariati: 6051 rispetto ai kWh/anno 6208 (in merito alla media dei consumi di elettricità cfr. anche www.svizzeraenergia.ch, sito visualizzato il 5.11.2024).

10.4.

In Ticino, oltre alla moglie, __________ aveva stretti legami famigliari: con il fratello †__________ (deceduto il 6.2.2024; cfr. Annunci, Corriere del Ticino) residente a __________. Con quest’ultimo esisteva anche un sodalizio professionale: egli era già membro del Consiglio di amministrazione della __________ unitamente al ricorrente (https://__________l, sito visualizzato il 4.11.2024), oltre ad essere Direttore generale della __________ SA (società della quale il qui contribuente risultava invece essere Direttore “tecnico”).

In Ticino anche risiedevano altresì __________ (per anni membro del CdA della __________) mamma di , deceduta il 14.6.2018, la quale, sino al 30.9.2017 era domiciliata a __________.

In merito ai legami famigliari di __________, dagli atti a disposizione non è possibile far chiarezza sugli stessi. Si sa comunque che, la contribuente è nata nella Repubblica Dominicana ed è giunta in Ticino dalla Dominica nel 2006. I genitori non risiedono in Ticino (cfr. www.movpop.ti.ch, sito visualizzato il 7.11.2024).

VI. Interessi professionali nel Canton Ticino

  1. 11.1.

Dalla disamina delle dichiarazioni fiscali presentate il contribuente ha dichiarato un reddito da attività dipendente di fr. 24'930.- dalla __________, nonché un salario di fr. 119'112.- dalla __________.

__________, nel periodo 2014 – 2016, occupava, in seno alla __________ (società con sede legale in __________, cui scopo è la gestione di una industria grafica e cartotecnica, […]) il ruolo dapprima di vice Presidente ed in seguito di Presidente del Consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale. Egli aveva altresì il ruolo di Direttore tecnico (https://__________l). Della __________ egli era inoltre azionista.

Per quanto concerne __________ (società con sede a __________, attualmente in liquidazione, cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 5.11.2024, avente quale scopo la fabbricazione, la trasformazione ed il commercio di articoli in carte e cartone […]) __________ aveva la funzione di “amministratore unico e direttore”.

Per stesse indicazioni del contribuente, e meglio il formulario inerente le spese professionali, egli era un “Wochenaufenthalter”: svolgeva la propria attività professionale in Ticino durante la settimana. Si rileva che i certificati di salario per il 2014 sono stati trasmessi – entrambi -, a __________ all’indirizzo “__________”.

In Ticino __________, nel 2014 era altresì amministratore unico di __________, società con sede c/o __________, via __________, __________, il cui scopo sociale era la gestione durevole di investimenti in partecipazioni a società ed imprese commerciali, finanziarie e industriali.

In Ticino, __________ risultava inoltre essere – sino al 6.3.2014 – membro del Consiglio di amministrazione di __________ (che aveva la propria sede legale, sino al 6.3.2014 c/o __________), società il cui scopo sociale era l’acquisto, la vendita e l’amministrazione di immobili, la gestione e la costruzione di edifici.

Dal 12.12.2016 il ricorrente era inoltre stato amministratore di __________ (ora __________, c/o __________), attiva sempre in ambito di fabbricazione e di commercio dei prodotti stampati.

11.2.

In base agli atti, risulta che __________, nel periodo 2014 – 2016, non esercitava attività lucrativa.

VII. Interessi economici nel Canton Ticino

  1. 12.1.

In Ticino, __________ è proprietario di tre immobili: il mapp. __________ RFD __________, che è composto da tre appartamenti dati in locazione. Il mapp. __________ RFD , ubicato in zona “ del quale dichiarava il valore locativo, nonché il mapp. __________ RFD __________ (sito in via __________) del quale veniva dichiarato il valore locativo (per gli anni 2014 -2015).

Per quanto concerne il 2016 si rileva come l’immobile di via __________, sia stato affittato a __________.

12.2.

Nella dichiarazione fiscale 2015, il contribuente indicava l’acquisto di un motoscafo “__________”, al prezzo di fr. 65'000.-. Secondo la decisione di assoggettamento del 14.8.2018, il natante sarebbe stato immatricolato in Ticino dal contribuente già il 4.7.2014 con la targa TI 5475.

12.3.

Come già indicato in precedenza, in Ticino, __________ era azionista di __________ nonché della __________. In particolare, da quest’ultima società, sulla base della decisione assembleare del 4.7.2014, il contribuente aveva ricevuto un dividendo lordo di fr. 1'163'235.30 (netto di fr. 756'102.95), importo che veniva versato sul conto bancario UBS di Lugano (cfr. scritto 8.10.2014 della __________ con il quale si preannunciava il versamento dell’importo nel corso dei giorni a seguire).

Dalla disamina dei giustificativi (quelli agli atti inclusi nella DF 2014) relativi ai titoli ed agli averi patrimoniali, __________ e __________ risultano essere titolari di molteplici relazioni bancarie:

· __________, presso __________, __________ (attestato trasmesso a __________);

· __________, presso __________ __________, __________ (attestato trasmesso in __________);

· __________, presso __________, __________ (attestato trasmesso in __________);

· __________, presso UBS SA, Lugano (attestato trasmesso in __________);

· __________, presso UBS SA, Lugano (attestato trasmesso in __________);

· CH __________ presso __________, __________ [consulente di __________, risulta rispondere al nr. di telefono + __________] (attestato trasmesso __________, __________);

· __________ presso __________, __________ (attestato trasmesso in via della __________ a __________);

· Deposito __________, attestato trasmesso a __________, __________, __________.

__________, disponeva altresì di un’assicurazione sulla vita, stipulata presso la __________, il cui valore, al 31.12.2014 soggetto all’imposta sulla sostanza era pari a fr. 37'779.30 (attesto trasmesso a __________, via della __________, __________).

Da notare come, nella DF 2014, compilata all’attenzione del __________, nell’indicazione su quale conto restituire l’imposta preventiva, rispettivamente i rimborsi degli accrediti fiscali, il contribuente indicava la relazione __________, aperta presso __________, __________.

VIII. Relazioni sociali

  1. Dagli atti non sono desumibili particolari interazioni sociali nel Canton Ticino. I contribuenti non hanno, in generale, fatto menzione di relazioni sociali.

Appare tuttavia chiaro un interesse per il mondo nautico e per il lago di Lugano (il contribuente è proprietario di un immobile ubicato alle ), visto l’acquisto del natante, immatricolato con targhe ticinesi, nonché lo scritto, prodotto dagli stessi insorgenti in sede ricorsuale, da parte della Città di __________ “ dal quale risulta che __________ aveva a disposizione – almeno sino al 16.11.2020 – anche un posto barca.

IX. Interessi professionali, economici e sociali nel Canton Svitto

  1. I ricorrenti hanno prodotto il contratto di locazione – sottoscritto da entrambi nel mese di settembre 2014 – , per un appartamento di 4.5 locali, situato in __________ a __________. La locazione era cominciata il 1°.11.2014 e l’affitto pattuito era di fr. 2'350.- mensili.

Secondo quanto risulta dalle dichiarazioni fiscali, l’appartamento veniva usato da __________ unicamente durante il fine settimana, essendo egli attivo professionalmente in Ticino.

Durante l’udienza tenutasi il 16.12.2020 presso l’Ufficio di tassazione di Lugano, __________, di __________ per comprovare il fatto che il domicilio fosse effettivamente a __________, ha prodotto – unicamente in visione – “alcuni documenti relativi a movimentazioni bancarie (conto __________), a rifornimenti di carburante mediante carta (indirizzata alla società __________, __________), la tassa sul cane emessa dal __________ per l’anno , l’abbonamento per la stazione sciistica , regione del , stagione 2015/2016, e l’abbonamento al giornale locale “ per il periodo 01.03 – 31.08.2016”. Inoltre, sempre in sola visione, il rappresentante fiscale dei contribuenti produceva la fattura emessa dallo studio veterinario “ per l’intervento del 21.12.2015 come pure i consumi di energia a far tempo dal 31.10.2014 emessi dall’.

Tali documenti sono tuttavia stati unicamente prodotti, in visione, in occasione dell’udienza sopraccitata e non sono agli atti.

A parte tali informazioni, nel Canton Svitto non risultano esservi particolari legami famigliari, professionali, economici, rispettivamente sociali. Si sa che, il contribuente pratica dello sci: tuttavia l’abbonamento è relativo alla stagione seguente, ossia il 2015/2016.

X. Determinazione del domicilio fiscale

  1. 15.1.

Dopo aver ripercorso gli atti su cui si basa la decisione impugnata, e tenuto conto degli accertamenti effettuati, si tratta, in ultima analisi, di definire il domicilio fiscale degli insorgenti che, come visto, non dev’essere stabilito in base alle dichiarazioni di quest’ultimi, bensì alla luce degli indizi relativi al centro degli interessi ideali e materiali di __________.

15.2.

Si ricorda che, quando un contribuente lascia un Cantone nel quale il suo assoggettamento illimitato era molto verosimile, incombe a quest’ultimo comprovare il suo assoggettamento nel nuovo Cantone (sentenza TF 9C_668/2022 del 13.11.2022, consid. 6.4.).

Nel periodo fiscale 2013, è pacifico ed incontestato che i contribuenti erano assoggettati illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino.

Ora, dalla lettura dell’insieme degli elementi considerati, emerge che il centro degli interessi dei contribuenti è rimasto nel Canton Ticino anche nel periodo fiscale 2014, così come pertinentemente rilevato dall’autorità fiscale.

A fronte di una serie di chiari elementi evidenziati dal fisco, __________ non hanno prodotto alcuna prova atta a sostanziare l’effettiva esistenza del loro [nuovo] domicilio fiscale a __________.

Di fatto, sulla base degli atti all’incarto emerge unicamente, rispetto al precedente periodo fiscale, che gli stessi hanno preso in affitto un appartamento a __________, occupandolo, asseritamente, solo il fine settimana. Il marito è sempre stato attivo professionalmente in Ticino, a __________ (viene infatti indicato quale “Arbeitsort”) ed anche gli interessi economici e famigliari sono rimasti in questo Cantone. Inoltre, – come emerge dalla dichiarazione fiscale – hanno sempre avuto a disposizione [dichiarandone sia per il 2014 che per il 2015 il valore locativo] l’appartamento ubicato a __________, in via __________.

I ricorrenti, ai quali incombeva l’onere della prova, non hanno infatti allegato alcun documento che potesse sostanziare il loro spostamento del centro degli interessi nel __________. Quanto prodotto in sede di udienza con l’autorità fiscale - peraltro unicamente in visione -, non è agli atti e, ad ogni modo non sembra essere pertinente per l’anno 2014.

15.3.

15.3.1.

Del resto pure le autorità fiscali del Canton Svitto non hanno riconosciuto il domicilio fiscale dei contribuenti per l’anno 2014 (cfr. documentazione allegata alle osservazioni UT del 27.1.2022).

In effetti con decisione del 9.12.2019 relativa all’anno 2014 – in materia di imposta preventiva -, trasmessa al contribuente, hanno espressamente indicato:

“Ab dem 01.01.2014 sind Sie im Kanton Tessin steuerpflichtig. Da Sie per 31.12.2014 keinen Wohnsitz im Kanton Schwyz hatten, wird die bereits zurückerstattete Verrechnungssteuer für das Jahr 2014 von 407'132.25 mit den Staatssteuern verrechnet. Diese Verrechnungssteuer können Sie bei demjenigen Kanton Beantragen, in dem Sie am 31.12.2014 Ihren Wohnsitz hatten. Bitte legen Sie diesen Entscheid dem Rückerstattungsantrag bei”.

15.3.2.

Il 6.11.2019, sempre le autorità fiscali svittesi, per l’anno 2014 (“Veranlagungsverfügung 2014”), in ambito di imposte cantonali e federali dirette hanno stabilito che non vi fosse alcun fattore imponibile Canton Svitto. Nella decisione venivano inoltre menzionati, in calce, i rimedi di diritto, e meglio il termine di reclamo di 30 giorni presso il “Kantonalen Steuerkommission/Kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer”. Il 3.3.2020 è stato restituito l’acconto di fr. 97'556.- pagato, per l’IFD 2014, dai coniugi __________ il 24.6.2015.

15.3.3.

Anche il Comune di Svitto, con decisione del 18.11.2019 – fattura definitiva 2014 “Schlussrechnung” – ha restituito ai ricorrenti gli acconti versati.

Inoltre, il 19.10.2021, il fisco ticinese si rivolgeva al fisco svittese (nella persona dell’avv. __________), per sapere se nel registro dei contribuenti fosse iscritto __________ e se quest’ultimo avesse pagato effettivamente delle imposte nel Canton Svitto a partire dal periodo fiscale 2014. Con e-mail del 20.10.2021, l’avv. __________ confermava che l’insorgente non era stato tassato e non risultava neppure più a registro dei contribuenti.

  1. Il ricorso è irricevibile per quanto concerne l’IFD 2014: gli atti sono ritornati all’UT affinché provveda ad emanare la decisione su reclamo. Per quanto riguarda l’IC 2014, il ricorso è invece respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è:

1.1. § irricevibile per l’IFD 2014: di conseguenza gli atti sono ritornati all’UT affinché emani una decisione su reclamo;

1.2. § respinto per l’IC 2014.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 6’500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 7’000.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente Copia per conoscenza:

Municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Vice Presidente: La cancelliera:

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 8 CC

Cost

  • art. 127 Cost

LAID

  • art. 3 LAID
  • art. 47 LAID

LIFD

  • art. 91 LIFD
  • art. 120 LIFD
  • art. 131 LIFD
  • art. 132 LIFD
  • art. 134 LIFD
  • art. 135 LIFD
  • art. 144 LIFD

LIP

  • art. 17 LIP

LT

  • art. 2 LT
  • art. 114 LT
  • art. 199 LT
  • art. 206 LT
  • art. 207 LT
  • art. 231 LT

Gerichtsentscheide

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