Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2022.190
Entscheidungsdatum
31.10.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2022.190 80.2022.191

Lugano 31 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 22 luglio 2022 contro la decisione del 22 giugno 2022 in materia di IC/IFD 2020.

Fatti

A. Dopo aver richiamato (11.10.2021), diffidato (16.11.2021) e infine multato per fr. 1'500.‑ (multa no. 42974/002 del 14.12.2021) RI 1 per il mancato inoltro della Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, il 2 febbraio 2022, l’RS 1 (di seguito: RS

  1. lo ha imposto d’ufficio.

Il reddito imponibile IC era stato stabilito in fr. 104'400.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e l’imposta dovuta ammontava a fr. 7'460.‑. Per la sola imposta cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 1'729'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e l’imposta dovuta era di fr. 4'322.50. Applicando il coefficiente del 97%, il debito d’imposta cantonale totale dovuto per il 2020 assommava a fr. 11'782.50.

Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 106'400.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e l’imposta dovuta era di fr. 2'067.05, già considerata la deduzione per ogni figlio o persona a carico di fr. 251.‑.

B. La decisione di tassazione IC/IFD 2020 era stata ricevuta dal ricorrente il 7 febbraio 2022. Il reclamo, datato 2 marzo 2022, spedito per lettera raccomandata il 5 marzo 2022 (tracciamento postale no. __________) è stato esibito all’RS 1 il 7 marzo 2022.

Nel suo scritto, il ricorrente contesta il punto 5.3 (affitti incassati) sostenendo che non corrispondano a fr. 120'000.‑, come accertato dall’autorità di tassazione, bensì a fr. 36'650.‑. Allegava le copie di 9 contratti di locazione con l’indicazione del canone incassato e del numero di mesi di occupazione da parte degli inquilini.

C. a.

Il 29 marzo 2022, per Posta A Plus, l’RS 1 informava i contribuenti che il loro reclamo non rispettava i requisiti formali richiesti per contestare una tassazione d’ufficio, poiché non ne comprovava la manifesta inesattezza. Rendeva attenti i reclamanti che avrebbero dovuto apportare la prova della manifesta inesattezza “motivandola (ossia esponendo la fattispecie in modo documentato) e fornendo i mezzi di prova” e li avvisava che, in mancanza di tale comprova, l’autorità di tassazione non sarebbe entrata nel merito del reclamo, dichiarandolo irricevibile e confermando la tassazione d’ufficio.

L’autorità di tassazione chiedeva altresì ai reclamanti di voler presentare la Dichiarazione d’imposta 2020 entro il 22 aprile 2022, “debitamente compilata e corredata dai relativi allegati (compresi degli estratti conto dettagliati dal 01.01.2020 al 31.12.2020), motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”.

La missiva era recapitata il 30 marzo 2022 (v. tracciamento postale no. __________).

Il termine impartito dall’autorità di tassazione scadeva infruttuoso.

b.

Il 22 giugno 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo con la motivazione:

sono confermate le tassazioni d’ufficio intimate ai contribuenti in quanto la nostra richiesta di documentazione inoltrata in data 29 marzo 2022 per posta A-PLUS è rimasta lettera morta. In assenza della documentazione, che l’ufficio di tassazione ha chiesto ai contribuenti di fornire, per dimostrare quanto fatto valere con il reclamo, non è possibile entrarne nel merito.

Il reclamo è respinto.

D. Il 22 luglio 2022, RI 1 presenta ricorso contro la suddetta decisione. Sostiene che, per quanto riguarda la sostanza (punto 29.1 del calcolo dell’imponibile IC 2020 dopo reclamo), lui e la moglie “non [hanno] titoli e/o capitali (fr. 300'000 sono da cancellare dal calcolo)”. Per quanto riguarda invece gli affitti incassati (punto 5.3), non ammonterebbero a fr. 120'000.‑ come accertato bensì a fr. 51'462.‑. Allega nuovamente i contratti di locazione già prodotti in sede di reclamo, aggiungendone due.

L’insorgente non allega la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020.

E. Invitato dalla Camera di diritto tributario a presentare le proprie osservazioni al ricorso, oltre ad evidenziare che il contribuente è in mora con i pubblici tributi cantonali (l’lC 2019 di fr. 5'336.65 è allo stadio di precetto esecutivo; stato al 27.07.2022), l’RS 1 propone la reiezione del ricorso. L’autorità di tassazione sottolinea che il contribuente è già stato tassato d’ufficio per i periodi fiscali precedenti (2016-2019) e che, in sede di reclamo,

si è limitato a fornire una lista degli affitti incassati, allegando dei contratti d’affitto. La prova addotta […] a dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio sembrerebbe pertanto soltanto parziale. La dichiarazione d’imposta compilata in maniera completa e veritiera non è stata fornita.

Gli affitti dichiarati concernerebbero solo una porzione dell’anno 2020 (vedi contratti). Non è stato dichiarato il valore locativo dell’appartamento in uso personale. Non sono stati dichiarati eventuali redditi dell’attività lucrativa e nemmeno relazioni bancarie (conto affitto ecc.) e altri elementi della sostanza.

Facendo difetto il reclamo di tutti i fattori di reddito e sostanza del contribuente esaustivamente elencati e documentati, l’ufficio di tassazione non è stato messo nella possibilità di verificare la disponibilità finanziaria effettiva del contribuente nel corso dell’anno. Pertanto gli ha chiesto di compilare la dichiarazione d’imposta 2020 […] fissando un termine al 22 aprile 2022. L’ufficio di tassazione lo ha informato che in assenza di una risposta entro il termine assegnato, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio confermata […].

La richiesta dell’ufficio di tassazione è rimasta lettera morta [e] la tassazione d’ufficio è stata confermata con decisione dopo reclamo del 22 giugno 2022.

Infine, l’RS 1 aggiunge che

per un semplice errore di scrittura, il reclamo è stato dichiarato “respinto”, ma in realtà, come si può ben evincere dal senso della motivazione, va inteso come irricevibile “[…] non è possibile entrare nel merito”. Si chiede in questa sede di voler sanare l’errore di scrittura e di considerare il reclamo del 5.03.2022 irricevibile come già correttamente anticipato sulla richiesta di documentazione del 29.03.2022.

F. Essendo in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali, il 29 agosto 2022, la Camera di diritto tributario ha richiesto al ricorrente il pagamento di fr. 1'500.‑ a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura con la comminatoria che in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il versamento è avvenuto tempestivamente.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata dichiarata a torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, dopo aver informato il contribuente che il suo reclamo non rispettava i requisiti formali ed avergli concesso un termine di grazia per sanarne i difetti e per inoltrare la Dichiarazione d’imposta 2020, non avendo ottenuto risposta, l’Ufficio di tassazione lo ha respinto, con la motivazione che “non [era] possibile entrarne nel merito”. Nonostante la formulazione non sia tra le più felici, ciò che è stato spiegato anche nelle osservazioni al ricorso, l’intenzione dell’RS 1 era quella di dichiarare irricevibile il reclamo perché non rispettava i requisiti formali necessari a norma di legge, come peraltro già anticipato al reclamante nella lettera del 29 marzo 2022.

1.3.

Date le circostanze, la Camera di diritto tributario si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti.

  1. 2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

2.2.

Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenze TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e n. 2A.442/2001 del 19 giugno 2020; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerichen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 e 30 ss ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1407).

L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).

2.3.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010 consid. 2.1).

2.4.

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

2.5.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

2.6.

Se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 638; cfr. anche sentenze CDT no. 80.2019.71/72 del 4 novembre 2019; no. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e no. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).

  1. 3.1.

Come esposto in narrativa, poiché il reclamo presentato dal ricorrente all’RS 1 il 2 marzo 2020 [recte: 2022] non soddisfaceva i requisiti formali richiesti, in quanto non comprovava la manifesta inesattezza della valutazione effettuata dall’ufficio né forniva i documenti e i mezzi di prova adatti a confutare l’operato dell’autorità di tassazione, l’Ufficio di tassazione ha comunque concesso all’insorgente un termine di grazia – non necessario ‑ per sanarne i vizi, senza tuttavia che il contribuente vi abbia dato seguito.

3.2.

Come già ricordato, se il contribuente che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio vuole essere tassato sulla base della propria esposizione dei fatti e quindi ottenere il ritorno alla procedura ordinaria, deve documentare in modo completo tutti i fatti rimasti incerti, cioè comprovare tutti i fattori imponibili che sono stati determinati per apprezzamento. Il contribuente non può quindi limitarsi a contestare la tassazione in modo generico o a definire troppo elevate singole posizioni della tassazione (sentenza TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

Se il contribuente ha dovuto essere sottoposto a tassazione d’ufficio perché non ha presentato la dichiarazione d’imposta, violando il suo obbligo (cfr. art. 124 cpv. 2 LIFD), di solito soddisfa i requisiti formali previsti per la motivazione del reclamo presentando una dichiarazione d’imposta completamente compilata. Il contribuente che aveva in precedenza violato i suoi obblighi procedurali rimane del resto obbligato a inoltrare la dichiarazione d’imposta anche nell’ambito della procedura di reclamo contro una tassazione d’ufficio (sentenza TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).

Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza TF n. 2C_579/2008 del 29 aprile 2009 consid. 2.4. e giurisprudenza citata).

3.3.

Nel caso in esame, il contribuente, con il proprio reclamo, non ha prodotto né la Dichiarazione d’imposta 2020 né della documentazione atta ad accertarne la totalità dei redditi e del patrimonio per il periodo fiscale 2020. Si è infatti limitato a produrre documentazione concernente i redditi provenienti dalla locazione degli immobili. In tal modo, non ha adempiuto le condizioni cui la legge subordina la ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio.

L’autorità di tassazione ha dunque legittimamente mantenuto la tassazione d’ufficio, non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una tassazione ordinaria. La decisione impugnata, con cui l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, è dunque corretta.

  1. 4.1.

Stabilito che l’Ufficio di tassazione non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente eccessiva (v. supra, consid. 2.5).

4.2.

A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Fenners/Looser, op. cit., p. 38).

Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche quando si scosta a tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da considerazione penali o fiscali (cfr. sentenza TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.4 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

4.3.

Il Tribunale federale è vincolato dalla valutazione per apprezzamento dell’autorità fiscale se questa è basata su un accertamento corretto e completo dei fatti e su una corretta ponderazione dell’insieme delle circostanze determinanti per la valutazione: motivo per il quale le autorità competenti hanno diritto ad un certo margine di manovra per la valutazione “quantitativa” dei risultati degli accertamenti espletati. Finché la stima rimane nell’ambito di manovra concesso, il Tribunale federale è vincolato dal potere di apprezzamento dell’autorità di tassazione (sentenza TF n. 2C_279/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 3.1; Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 54 ad art. 132 LIFD, p. 587).

4.4.

Nel caso in disamina, tenuto conto degli scarsissimi elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche l’atteggiamento processuale del ricorrente – si ricorda che è stato ripetutamente tassato d’ufficio ormai da molti anni ‑ non vi sono chiaramente le condizioni perché la valutazione intrapresa dall’Ufficio di tassazione possa essere considerata arbitraria.

Pertanto, l’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’700.–

sono a carico del ricorrente, che le ha già anticipate.

  1. Contro il presente giu Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

7

DBG

  • Art. 102-222 DBG

LIFD

LT

  • art. 206 LT
  • art. 231 LT

Gerichtsentscheide

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