Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2022.121
Entscheidungsdatum
07.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2022.121 80.2022.122

Lugano 7 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 6 maggio 2022 contro la decisione del 6 aprile 2022 in materia di IC e IFD 2020.

Fatti

A. Il 18.06.2021 i coniugi RI 1RI 2 presentavano la dichiarazione d’imposta anno 2020. Il reddito dichiarato ammontava a CHF 252'895.-.

Con decisione datata 24.11.2021 l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il reddito imponibile in CHF 266'400.- per l’IC e in CHF 273'300.- per l’IFD. La decisione era stata inviata il 10.11.2021 per posta semplice.

B. Con e-mail del 18.01.2022, __________ della fiduciaria __________ comunicava all’UT che i contribuenti non avevano mai ricevuto la decisione di tassazione 2020, ma avevano ricevuto le bollette per il pagamento dei conguagli delle imposte federale, cantonale e comunale. Chiedeva pertanto che gli fosse inviata una copia della decisione.

La richiesta era accolta dall’autorità fiscale, la quale inviava il giorno stesso una copia della decisione di tassazione.

C. Con lettera del 04.03.2022 RI 1 chiedeva una “rianalisi dichiarazione d’imposta 2020”, avendo verificato “un errore contabile… riguardante la [sua] attività indipendente”. Formulava in particolare le seguenti considerazioni:

“[…] solo dopo aver ricevuto la copia [della decisione] è stato possibile capire che il problema è l’importo dichiarato del reddito da attività indipendente. A questo punto ho fatto eseguire una revisione dei conti dell’attività ed è risultato che maggior parte delle uscite non era stata riportata sul bilancio, ciò di riflesso ha generato una dichiarazione d’imposta non corretta”

D. Con lettera del 08.03.2022 l’UT comunicava che il reclamo risultava verosimilmente tardivo, poiché era stato inoltrato dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione. Infatti, facendo decorrere il termine dalla ricezione dei conguagli, lo stesso era scaduto il 30.01.2022; considerando l’invio della copia della decisione avvenuta il 18.01.2022, il termine sarebbe scaduto il 17.02.2022. L’autorità di tassazione invitava conseguentemente i reclamanti a giustificare e documentare i motivi del ritardo.

Il 16.03.2022, a motivazione della tempestività del reclamo, i contribuenti comunicavano che a partire dal 18.01.2022 il loro fiduciario (__________) avrebbe più volte cercato di contattare l’autorità fiscale, la quale avrebbe risposto solo il 02.03.2022 informandolo telefonicamente che non era possibile modificare la decisione, ora passata in giudicato.

Con decisione del 06.04.2022 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, poiché intempestivo, spiegando che il termine di 30 giorni dalla notificazione, sia considerando avvenuta quest’ultima con la ricezione dei conguagli sia facendo decorrere il termine dall’invio della copia della decisione, non era stato rispettato.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano l’annullamento delle decisioni dell’UT datate 06.04.2022 e 24.11.2022 e chiedono il ritorno degli atti all’autorità fiscale per il ricalcolo del reddito imponibile.

I ricorrenti confermano di aver ricevuto la decisione il 20.01.2022, ma sostengono che il loro fiduciario avrebbe “subito provato a contattare più volte l’UCT di Bellinzona per segnalare l’errore, ma, dopo diverso tempo, l’unica risposta ricevuta è stata quella che non era più possibile fare nulla”. Essi ribadiscono quanto esposto in sede di reclamo, spiegando che la decisione è stata influenzata da un errore nel calcolo del reddito da attività lucrativa indipendente. Inoltre censurano la violazione del principio della buona fede, poiché l’autorità fiscale “avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell’evidente errore circa l’ammontare del reddito” confrontando la decisione 2020 con quella degli anni precedenti.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità del reclamo interposto contro la decisione di tassazione del 24.11.2022, inviata in copia ai ricorrenti il 20.01.2022, e non procederà ad alcun esame del merito.

  1. 2.1.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

Quando l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).

2.2.

La notificazione deve permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione, rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113 Ib 296 consid. 2a).

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

2.3.

Siccome la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.4.

Per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente, alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati).

Infatti, secondo il principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).

Il destinatario di un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

  1. 3.1.

L’autorità di tassazione sostiene di aver inviato la decisione datata 24.11.2021 già il 10.11.2021. La prova dell’avvenuta notificazione ai destinatari non è tuttavia stata apportata, essendo la decisione stata inviata per posta semplice.

Con e-mail del 18.01.2021, il consulente fiscale dei contribuenti ha tuttavia informato l’autorità di tassazione che i suoi clienti avevano ricevuto i conguagli delle imposte federale, cantonale e comunale, che erano stati inviati alla fine di dicembre del 2021. Ha però indicato che non avevano ricevuto la relativa decisione di tassazione.

L’autorità fiscale ha quindi trasmesso ai ricorrenti una copia della decisione il giorno stesso. La lettera è stata recapitata per posta semplice.

3.2.

Nella decisione impugnata, l’autorità di tassazione ritiene che il termine di reclamo sia scaduto, al più presto, 30 giorni dopo l’invio dei conguagli. Il principio della buona fede avrebbe infatti imposto ai contribuenti di interporre reclamo entro trenta giorni da quando avevano avuto conoscenza dell’esistenza della decisione.

In effetti, i ricorrenti riconoscono di essersi resi conto, ricevendo le bollette per il pagamento dei conguagli, che la decisione di tassazione doveva essergli stata inviata. Sebbene non vi sia la certezza in merito alla data in cui i contribuenti hanno ricevuto i conguagli, avrebbero certamente potuto reagire più prontamente.

La questione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per le ragioni che seguono.

3.3.

Nel ricorso i contribuenti confermano esplicitamente di aver “ricevuto in data 20 gennaio 2022” la copia della decisione. Facendo decorrere il termine di reclamo di 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui i ricorrenti riconoscono di aver ricevuto la copia della decisione, cioè dal 21.01.2022, risulta che lo stesso è venuto a scadere il 19.02.2022 (sabato) ed è prorogato. per effetto degli art. 192 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD, a lunedì 21.02.2022.

Ne consegue che, anche calcolando il termine nel modo più favorevole ai ricorrenti, il reclamo inviato il 04.03.2022 risulta chiaramente intempestivo.

Gli insorgenti sostengono tuttavia che il loro fiduciario avrebbe “subito provato a contattare più volte l’UCT di Bellinzona per segnalare l’errore, ma, dopo diverso tempo, l’unica risposta ricevuta è stata quella che non era più possibile fare nulla”. Si tratta pertanto di verificare se siano dati i motivi per una restituzione del termine.

  1. 4.1.

Giusta l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Di analogo tenore l’art. 133 cpv. 3 LIFD.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

4.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, (decisione 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009, considerando 2 e riferimenti citati), un impedimento incolpevole al compimento di un atto processuale può dipendere non solo dall’impossibilità oggettiva o da forza maggiore, ma anche dall’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile. Un errore è scusabile, in particolare, quando deriva da un’informazione errata sulla quale l’interessato poteva fare affidamento in considerazione delle circostanze, nel rispetto del diritto alla tutela della buona fede (art. 9 Cost.) (cfr. la sentenza 2C_319/2009 e 2C_321/2009 del 26.01.2010 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).

Sulla base dei principi esposti, il Tribunale federale ha condiviso il giudizio del Tribunale amministrativo cantonale del Canton Ginevra, che aveva ritenuto irricevibile un ricorso interposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni da un contribuente, che aveva intrattenuto con l’autorità di tassazione numerosi scambi di corrispondenza in merito alle aliquote applicabili alla ritenuta d’imposta alla fonte. La Suprema Corte ha infatti rilevato che i suddetti scambi di corrispondenza non contenevano alcun elemento che permettesse al ricorrente di credere che il termine di ricorso non avesse iniziato a decorrere. Ha poi affermato che, se il ricorrente avesse ritenuto di non conoscere a sufficienza il diritto, si sarebbe dovuto rivolgere ad un mandatario professionale (sentenza 2C_319/2009 e 2C_321/2009 del 26.01.2010 consid. 4.2).

4.3.

Nel caso che qui ci occupa i contribuenti hanno ricevuto la copia della decisione di tassazione il 20.01.2022. Hanno affermato di essersi subito accorti che gli importi indicati non erano corretti e di aver riscontrato un reddito imponibile eccessivamente elevato:

“Una volta in possesso della copia della menzionata decisione di tassazione, abbiamo riscontrato che sia l’imposta cantonale 2020, sia l’imposta federale diretta 2020 erano elevatissime rispetto a quelle pagate negli anni precedenti, ciò che ci ha fatto supporre che potesse esserci stato un errore.”

Conformemente ai disposti di legge (art. 116 LIFD, art. 189 LT), la decisione di tassazione, da loro ricevuta in copia il 20.01.2022, indica chiaramente che la stessa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione mediante reclamo.

Gli insorgenti non potevano quindi ignorare l’esistenza di un termine per contestare la decisione di tassazione.

4.4.

Si aggiunga infine che i ricorrenti erano assistiti da uno studio fiduciario (__________, Sig. __________ di professione fiduciario immobiliare commercialista, fonte: https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/, consultato il 07.07.2022), che dovrebbe essere cognito anche in materia procedurale. Non poteva quindi ignorare gli obblighi e i diritti del contribuente, compresi la forma e il termine entro il quale il reclamo deve essere presentato, così come le modalità di calcolo dei termini di reclamo (termini perentori).

4.5.

Per quanto concerne i “contatti” che sarebbero intervenuti fra il loro consulente e l’Ufficio di tassazione, i ricorrenti hanno prodotto degli scambi di e-mail relativi al periodo dall’11 gennaio al 2 marzo 2022. Con la sola eccezione del già citato messaggio del 18 gennaio 2022, con cui il loro fiduciario si è rivolto all’Ufficio di tassazione per chiedere copia della decisione di tassazione, tutti gli altri scritti sono stati scambiati solo fra il figlio dei ricorrenti e lo stesso consulente fiscale.

Gli insorgenti non hanno pertanto ricevuto alcuna rassicurazione da parte dell’autorità di tassazione in merito al fatto che la decisione di tassazione sarebbe stata riesaminata senza che fosse interposto un reclamo.

Inoltre, contrariamente a quanto indicato dai ricorrenti, dalla documentazione prodotta non risulta che il rappresentante abbia effettivamente contattato “più volte” l’autorità fiscale. Non vi sono infatti mezzi di prova che comprovino questa tesi. Dalle informazioni presenti agli atti, può solamente essere confermato che il fiduciario ha contattato l’UT una prima volta il 18.01.2022, e una seconda volta il 02.03.2022, ossia comunque dopo il termine entro il quale i ricorrenti avrebbero dovuto presentare un reclamo.

4.6.

Viste le motivazioni addotte da parte dei contribuenti, non sono manifestamente adempiute le condizioni per poter richiedere una restituzione dei termini.

  1. Il reclamo è conseguentemente respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

10

CC

Cost

LIFD

LT

  • art. 189 LT
  • art. 192 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT

Gerichtsentscheide

12