Incarti n. 80.2021.9 80.2021.10
Lugano 13 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Alexandra Dragoni, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 gennaio 2020 (recte: 2021) contro la decisione del 16 dicembre 2020 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
A. RI 1 (04.01.1972), divorziata, lavora quale impiegata di economia domestica presso __________ a __________. Essa ha due figli, __________, nata il __________.1994 e __________, nato il __________.1993.
Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2019, la contribuente dichiarava un reddito di fr. 0.– e una sostanza imponibile complessiva di fr. 4.–. Per quanto qui di interesse, dal reddito deduceva per ogni figlio a carico fr. 11'100.–, ovvero fr. 22'200.– per entrambi, nonché fr. 13'400.– per ogni figlio agli studi, ovvero fr. 26'800.– per ambedue i figli.
B. Con decisione di tassazione del 21 ottobre 2020, l’RS 1 (in seguito UT) accertava un reddito imponibile complessivo di fr. 21'700.– per l’IC e di fr. 30'900.– per l’IFD, e, ai soli fini IC, una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.–. In particolare l’autorità fiscale non riconosceva alla contribuente le deduzioni per i figli a carico e per i figli agli studi, con la seguente motivazione:
“25.1 Deduzione considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2019. Non concessa la deduzione per figli a carico in quanto non è comprovata la situazione economica dei figli r[e]sidenti all’estero.
25.2 Deduzione considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2019. Non concessa la deduzione per figli agli studi in quanto non è comprovata la situazione economica dei figli r[e]sidenti all’estero.”
C. La contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 20/23 novembre 2020, rilevando che la figlia __________ frequentava l’Università a __________ (Italia) e che il figlio __________ frequentava l’Università di __________ (__________). In merito allegava della documentazione a comprova che i figli frequentassero le predette Università e, conseguentemente, chiedeva che le fossero riconosciute la deduzione per figli a carico e quella per ogni figlio agli studi.
D. Con decisione di tassazione dopo reclamo del 16 dicembre 2020 l’UT respingeva il reclamo presentato dalla contribuente, asserendo in particolare che:
“Va innanzitutto rilevato come, con verosimiglianza prossima alla certezza, la contribuente non abbia i mezzi per far fronte al mantenimento dei figli, domiciliati all’estero e per i quali né è possibile comprovare né lo è stato fatto dalla reclamante, la modalità di mantenimento e gli eventuali altri partecipanti al loro mantenimento. Ulteriore indizio è il fatto che quando la contribuente era assoggettata alla fonte, l’aliquota applicata non contemplava lo stato di famiglia monoparentale né riconosceva l’applicazione di una tariffa relativa a persone con figli a carico/studi. In ragione di quanto sopra, il reclamo non viene ammesso, e la decisione di prima sede viene quindi confermata integralmente, così come al periodo fiscale precedente.”
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale, l’accettazione della deduzione per figli a carico e della deduzione per ogni figlio agli studi e “la revisione degli ultimi 4 anni assoggettati all’imposta alla fonte alla luce di quanto qui emerso”, in via subordinata il riconoscimento delle deduzioni almeno nella misura delle spese per le quali ha prodotto i giustificativi e “la revisione degli ultimi 4 anni assoggettati all’imposta alla fonte alla luce di quanto qui emerso almeno nella misura di un versamento medio di 400 euro mensili per figlio (800 euro al mese)” e, in via ancora più subordinata, il riconoscimento della deduzione almeno nella misura delle spese per le quali ha prodotto i giustificativi. La ricorrente afferma che “dal 2019 ho iniziato a prendere io gli assegni per i figli essendosi il mio ex marito disinteressato, di conseguenza mi sono pure fatta carico, quantomeno in larga misura, dei costi agli studi” e che “lo studio universitario per conseguire un Master non lascia spazio ad attività diverse dallo studio, specie se come occorso ad entrambi i miei figli, hanno superato gli esami e presentato le tesi per il conseguimento del master nel 2020, di più entrambi sono stati di seguito ammessi ad un dottorato”. Ritiene pertanto che le spese per gli studi dei suoi figli siano interamente ed effettivamente sostenute da lei medesima.
Infine afferma che “di transenna mi permetto [di] riprendere e sottoporre alla vostra attenzione l’affermazione inerente le imposte alla fonte cui sono stata soggetta fino al ricevimento del permesso C che mi ha consentito per la prima volta di redigere una dichiarazione d’imposta. Tale affermazione lascia supporre che mi sono state trattenute alla fonte delle imposte che non avrei dovuto pagare, su tale eccezione sono pertanto a chiedere una revisione degli anni d’imposizione soggetti a tale sistema tributario poiché, nonostante il mio ex marito percepisse per lungo tempo gli assegni per i figli, dal mio arrivo in Svizzera ho sempre provveduto al sostentamento dei miei figli (entrata in Svizzera nell’agosto del 2013) con versamenti medi di ca. 400 Euro mensili cadauno”.
F. L’UT non ha prodotto osservazioni e si è limitato alla trasmissione dell’incarto fiscale.
Diritto
1.1.
Nel ricorso in esame, la contribuente postula il riconoscimento della deduzione per figli a carico ai sensi degli artt. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT per ciascun figlio rispettivamente di fr. 6'500.– e di fr. 11'100.– nonché, ai soli fini IC, il riconoscimento della deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.– per ciascuno dei figli.
D’altro canto, invece, l’autorità fiscale non ha riconosciuto le summenzionate deduzioni, considerato come non sia comprovata la situazione economica dei figli, e meglio nello specifico non è stato possibile né comprovare la situazione economica della ricorrente, né le modalità di mantenimento dei figli e nemmeno gli eventuali altri partecipanti al mantenimento.
In considerazione delle differenze esistenti nella base legale e soprattutto nella prassi e nella giurisprudenza che vi si riferiscono, saranno esaminate separatamente l’imposta federale diretta e l’imposta cantonale.
1.2.
Per l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
L’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD riconosce poi una deduzione di 6500 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
1.3.
Secondo l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in formazione (Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 10.3, p. 20).
In caso di genitori separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, diversamente dal caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti per il figlio (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) non può dedurli. Gli viene tuttavia in linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore, in regola generale quello con il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni uguaglino almeno l’importo della deduzione (sentenza del TF 2C_905/2017 dell’11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare AFC n. 30, n. 11, p. 22).
1.4.
1.4.1.
Tornando al caso qui posto in giudizio, dall’esame degli atti prodotti sia con il ricorso sia con il reclamo, emerge che la figlia __________ (__________1994) era iscritta per l’anno 2018/2019 al Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l’Università della __________, __________ (Italia) mentre il figlio __________ (__________1993) nel periodo fiscale qui posto in giudizio studiava filosofia per l’ottenimento del Master presso l’Università di __________ (Germania).
1.4.2.
Dalla documentazione presentata dalla qui ricorrente emergono altresì i seguenti versamenti a favore della figlia __________:
· fr. 573.20 il 21.01.2019;
· fr. 574.95 il 26.02.2019;
· fr. 567.60 il 27.03.2019;
· fr. 460.32 il 29.04.2019;
· fr. 570.50 il 21.05.2019;
· fr. 563.05 il 24.06.2019;
· fr. 446.68 il 22.07.2019;
· fr. 440.96 il 28.08.2019;
· fr. 439.64 il 27.09.2019;
· fr. 445.60 il 23.10.2019;
· fr. 444.44 il 26.11.2019;
per un ammontare complessivo di fr. 5'526.94.
Con riguardo invece al figlio __________:
· fr. 573.20 il 21.01.2019;
· fr. 574.95 il 26.02.2019;
· fr. 567.60 il 27.03.2019;
· fr. 460.32 il 29.04.2019;
· fr. 570.50 il 21.05.2019;
· fr. 563.05 il 24.06.2019;
· fr. 446.68 il 22.07.2019;
· fr. 440.96 il 28.08.2019;
· fr. 439.64 il 27.09.2019;
· fr. 445.60 il 23.10.2019;
· fr. 444.44 il 26.11.2019;
· fr. 440.60 il 23.12.2019;
per un ammontare complessivo di fr. 5'967.54.
1.5.
Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l.utorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).
Come ha ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno (cfr. sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n. 2C_390/2008; inoltre la sentenza 2C_582/2017 del 23.2.2018 consid. 4.2).
1.6.
Ora, per aver diritto alla deduzione sociale, è necessario che i contributi annui raggiungano almeno l’importo della deduzione, circostanza che nel caso concreto non si verifica considerato come gli importi di fr. 5'526.94 e di fr. 5'967.54 siano inferiori rispetto all’importo della deduzione di fr. 6'500.– per l’IFD.
D’altra parte, l’ammontare in sé dei contributi mensili per i figli fa apparire quantomeno improbabile che i figli possano provvedere a tutte le loro spese (spese di abitazione, spese correnti mensili, ecc.) per studiare all’estero, tanto più che agli atti la contribuente non ha comprovato alcunché in merito alla situazione finanziaria dei figli. Infatti, non è dato sapere dove esattamente questi ultimi siano domiciliati, se vivano da soli o meno, né sono noti a questa Camera i costi cui essi fanno fronte mensilmente, né tantomeno risulta se essi svolgano un’attività lavorativa o abbiano eventuali capitali per finanziare i propri studi.
In simili evenienze la deduzione per figli a carico non viene ammessa e la decisione su reclamo viene confermata.
2.1.
Le deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11’100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Inoltre, l’art. 35 cpv. 1 lett. c LT prevede una deduzione fino a un massimo di fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo.
2.2.
Anche per l’imposta cantonale, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, viene meno il diritto, per il genitore debitore, alla deduzione degli alimenti. Il genitore che versa gli alimenti ha tuttavia diritto alla deduzione per figli a carico e, eventualmente, per figli agli studi.
Nel caso in cui entrambi i genitori versino un contributo di mantenimento, diversamente da quanto vale nell’ambito dell’imposta federale diretta, tenuto conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore rispetto a quello previsto dall’art. 35 cpv. 1 LIFD, invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione.
In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).
Con sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi possono essere suddivise fra i genitori.
Nella sentenza CDT n. 80.2013.84/85 del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che, se entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare.
2.3.
Anche in questo caso, si deve rilevare che non è noto in quale modo siano ripartite fra i genitori le spese per il mantenimento dei figli maggiorenni. Tenuto conto dell’ammontare dei contributi versati dalla ricorrente, si può tuttavia presumere che anche il padre contribuisca al loro mantenimento.
Diversamente dal caso dell’imposta federale diretta, per quanto concerne il calcolo dell’imposta cantonale vi sono le condizioni per il riconoscimento della deduzione richiesta. L’ammontare dei contributi versati dalla contribuente ai figli corrisponde infatti più o meno all’importo della (metà) della deduzione stessa (fr. 5'550.–). Ad __________ ha infatti versato fr. 5'526.94 e a __________ fr. 5'967.54.
Si giustifica pertanto la deduzione dell’importo di fr. 5'550.– per ciascun figlio, per un totale di fr. 11'100.–, a titolo di deduzione per figli a carico.
2.4.
Proprio l’ammontare dei contributi versati dall’insorgente ai figli impone invece di negare la deduzione per figli agli studi.
Anche la deduzione per figli agli studi presuppone che il figlio necessiti del sostegno economico dei genitori, che rivendicano la deduzione sociale. Non vi è dunque motivo di subordinare a condizioni diverse il riconoscimento della deduzione in questione rispetto a quella per figli a carico (sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8.6.2017 consid. 3.4).
Non vi è ragione di far beneficiare la ricorrente di una deduzione per oneri di mantenimento dei figli, che chiaramente non si è assunta.
Nella misura in cui ha negato la deduzione per figli agli studi, la decisione impugnata si rivela pertanto legittima.
3.1.
La ricorrente, infine, solo in questa sede, domanda “la revisione degli ultimi 4 anni assoggettati all’imposta alla fonte alla luce di quanto qui emerso” e, in via subordinata, “la revisione degli ultimi 4 anni [...] assoggettati all’imposta alla fonte alla luce di quanto qui emerso almeno nella misura di un versamento medio di 400 euro mensili per figlio (800 euro al mese).”. L’UT, nella propria decisione dopo reclamo del 16 dicembre 2020, ha rilevato che “l’aliquota applicata non contemplava lo stato di famiglia monoparentale né riconosceva l’applicazione di una tariffa relativa a persone con figli a carico/studi.”.
3.2.
La decisione impugnata concerne unicamente le imposte federale e cantonale per il periodo fiscale 2019. Secondo gli articoli 139 cpv. 1 LIFD e 212 LT contro una decisione in materia d’imposta alla fonte, l’interessato può presentare reclamo alla stessa autorità di tassazione e poi ricorso all’autorità giudiziaria cantonale.
Nel caso che qui ci occupa non è noto se alla ricorrente sia già stata notificata una decisione da parte dell’Ufficio delle imposte alla fonte e se la stessa sia stata già oggetto di reclamo. Questa Camera non può pertanto pronunciarsi in merito alle imposte alla fonte, trattenute dallo stipendio della contribuente.
Anche in merito a questo punto il gravame non può essere accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.2. Il ricorso in materia di imposta cantonale è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 dicembre 2020 è riformata nel senso che dal reddito imponibile è ammessa la deduzione di fr. 11'100.– per figli a carico.
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 650.–
sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 325.–).
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: