Incarti n. 80.2021.286 80.2021.287
Lugano 14 maggio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco Sciuchetti
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 dicembre 2021 contro la decisione del 24 novembre 2021 in materia di IC e IFD 2017.
Fatti
A. Il 6 maggio 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava la decisione di tassazione d’ufficio IC e IFD 2017 all’avv. RI 1 il quale – nonostante la diffida del 14 febbraio 2019 – non aveva presentato la dichiarazione delle imposte.
L’autorità fiscale accertava un reddito imponibile complessivo, per l’IC, di fr. 231'700.- e per l’IFD di fr. 234'100.-. La sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 757'000.-.
B. Con reclamo del 4 giugno 2020, RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione d’ufficio IC e IFD 2017. Il reclamante produceva la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017 e censurava l’accertamento effettuato dall’autorità fiscale, che non avrebbe trovato alcun “riscontro […] nella documentazione qui prodotta”. L’insorgente chiedeva infine di essere convocato dall’UT “per la discussione orale del reclamo”.
C. Il 24 novembre 2021, l’UT emetteva la decisione di tassazione dopo reclamo IC e IFD 2017, accertando un reddito imponibile complessivo, per l’IC, di fr. 110'900.- e per l’IFD, di fr. 113'300.-. La sostanza imponibile veniva quantificata in fr. 641'000.-. L’autorità di tassazione, a sostegno della sua decisione, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’insorgente, adduceva la seguente motivazione:
“quanto a reddito d’attività accessoria sono prodotti certificati di salario indicanti salario netto per CHF 1'902.-- una mercede quale tutore per CHF 347.65, da riprendersi quale attività dipendente accessoria i primi e indipendente accessoria la seconda;
considerata la documentazione contabile prodotta quanto a costi sono da riprendersi in quanto non giustificati dall’uso commerciale le spese allibrate per un secondo autoveicolo (mercedes Slk) in ragione dei costi per tasse, assicurazioni, riparazioni e vignette autostradali, inoltre sono da riprendersi quali vantaggi per uso privato su autoveicolo aziendale lo 0,8% mensile del prezzo d’acquisto (seat Alhambra) al netto dei già ripresi CHF 4'000.-- in ragione di CHF 900.-- (valore a nuovo CHF 51'000.--), vantaggi per uso telefono e parzialmente costi non ammessi per fatture Swisscom (5 fatturazioni mensili) per complessivi CHF 2'160.-, non riconoscendo costi aziendali per imposta alla fonte e per rimborso anticipo GC CE, liberalità ad enti esenti ammesse privatamente e fatture per carte di credito e costi per alimenti per CHF 2030.--; complessivamente il reddito d’attività indipendente è accertato in CHF 70'000.--; con documentazione prodotta non sono stati indicati gli onorari quale amministratore di persone giuridiche della __________ SA posta in liquidazione con decisione assembleare del 5.7.2017 e dichiarata liquidata in data 15.2.2018 quale membro e liquidatore della stessa considerati gli allibrati costi a bilancio del 31.10.2017 e gli importi precedentemente percepiti, non è più indicato il reddito quale utilizzatore dell’immobile di __________ precedentemente imposto in considerazione della cessione delle azioni della __________, considerato che non è stata indicata alcuna alienazione o rimborso delle stesse;
sono da ammettersi quale deduzione per oneri assicurativi ed interessi di capitali a risparmio gli interessi su conti aperti e da obbligazioni mentre non sono deducibili i redditi da partecipazioni; le indicate quote sociali __________ Sagl per nominali CHF 20'000-- sono da imporsi al loro valore venale quale sostanza privata, dall’esame dell’elenco titoli sono da accertarsi attivi aziendali in ragione dei conti clienti __________ Lugano e dei due depositi ti[t]oli __________ SA e __________ AG per complessivi CHF 3'286'030.-- da riprendersi quale sostanza aziendale si noti che l’importo indicato a estratto __________ AG e in valuta Euro, lo stesso è ripreso al cambio ufficiale AFC CHF/Euro al 31.1.2[2]017; quanto ai debiti privati l’importo indicato quale conti clienti è da riprendersi quale debito aziendale nella consistenza dei saldi dei conti clienti presso __________ Lugano per complessivi CHF 3'233'044.--; non è indicato il valore dell’immatricolato veicolo mercedes Slk quale veicolo [privato] valore del veicolo seat Alhambra immatricolato a dicembre 2017 è da riprendersi quale sostanza aziendale per valore al 31.1.2017 di CHF 50'000.--; per quanto sopra osservato, si procede ad evasione riconfermando la tassazione d’ufficio per prudenziale apprezzamento, riprendendo redditi come sopra indica[ta]to per redditi d’attività lucrativa, accertando redditi da titoli e capitali e da sostanza immobiliare come documentati e come sopra indicato, accertando deduzioni come dichiarati ad esclusione che per oneri assicurativi riprese come sopra indicato ed accertando elementi di sostanza mobiliare ed aziendale come sopra indicato accertando sostanza immobiliare in considerazione dei dati dichiarati e dei valori di stima ufficiale al 31.12.2017, ammettendo debiti privati come dichiarati ad esclusione dei debiti per conti clienti corretti come indicato ed esposti quali passivi aziendali”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 impugna la decisione di tassazione IC e IFD 2017. Avversa anzitutto la nuova stima del reddito da attività lucrativa indipendente operata dall’UT sulla base della contabilità prodotta con il reclamo, contestando le seguenti riprese di spese private:
§ quella relativa ai “costi relativi ad un secondo veicolo”, accettabile, a mente sua, unicamente nel caso in cui non venga effettuata alcuna ripresa delle spese relative all’utilizzo privato del veicolo aziendale;
§ quella per i “costi Swisscom”, sostenendo che il numero delle fatture sia da ricondursi al tipo di abbonamenti che sono stati stipulati “nel corso dell’attività iniziata [dal] padre” e che i canoni pagati sono riferiti a linee ISDN, internet e a due cellulari;
§ quella per le spese relative alle imposte alla fonte versate per i dipendenti dello studio, giudicata incomprensibile;
§ quella relativa al rimborso di un anticipo “a favore di clienti anticipato da mio padre per una pratica da lui seguita, che gli è stato rimborsato, dopo che la stessa somma era stata correttamente fatturata, ed incassata, al cliente”;
§ quella per diverse fatture relative ad alimenti e carte di credito, contestata in quanto non avendo un dettaglio in merito alle fatture riprese non sarebbe giudicabile.
Contesta inoltre di non aver indicato l’onorario per l’attività svolta in seno alla __________ SA, sostenendo di essere passato da membro del Consiglio di amministrazione della società a liquidatore di quest’ultima, e ciò dopo il raggiungimento dello scopo sociale dell’azienda avvenuto alla fine del 2016. L’onorario quale liquidatore percepito nel 2017, pari a fr. 4'320.-, sarebbe stato incassato tramite fattura esposta nella contabilità della sua attività indipendente.
Censura inoltre il reddito immobiliare computatogli per la partecipazione “alla società immobiliare di __________”, le cui azioni sarebbero state da lui cedute nel novembre 2017 e, quindi, il “valore quale reddito presunto, se del caso, andrebbe […] esposto per i 10/12 di proprietà”.
RI 1 contesta poi la quantificazione di alcuni elementi della sostanza. Afferma che non sarebbe indicato il valore venale considerato per le quote della __________ Sagl e per tale motivo non gli sarebbe possibile verificare “la congruità dell’importo eccedente il valore nominale”. In merito ai conti __________ e __________, esposti nell’elenco titoli e capitali, il contribuente sostiene che gli stessi sarebbero dei “conti clienti” e che, per tale motivo, gli importi sarebbero da esporre “sia quale posizione attiva che passiva”. In riferimento al valore del veicolo Mercedes SLK evidenzia che lo stesso non sarebbe stato indicato nella dichiarazione fiscale poiché in leasing dal 2012, mentre afferma che la Seat Alhambra, benché sia immatricolata a nome suo, sarebbe stata acquistata dalla __________ Sagl. Per tali motivi, la sostanza netta complessiva dovrebbe ammontare a fr. 420'529.- “in linea con quanto dichiarato”.
E. Nelle proprie osservazioni del 3 gennaio 2022, l’UT sostiene che il contribuente non abbia presentato “una contabilità ineccepibile che dimostri indiscutibilmente la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio e permetta di emettere una decisione corretta senza ulteriori richieste”, ma evidenzia di non aver dichiarato il reclamo irricevibile, a fronte “della forte diminuzione della cifra d’affari”, che ha portato l’UT ha rettificare la propria valutazione iniziale, “riprendendo almeno indicativamente i dati presentati”.
Nel merito del ricorso, l’UT sottolinea come – in riferimento alla contabilità presentata per l’attività lavorativa indipendente quale avvocato – molti costi interamente “di spettanza di RI 1” siano “di difficile attribuzione quale costo totalmente aziendale”, così come quelli relativi all’imposta alla fonte siano di “difficile comprensione”.
Diritto
Gli artt. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.2.
Dalla tassazione d’ufficio totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è mai sussistita un’emergenza probatoria (“Untersuchungsnotstand”; cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casa-nova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 16 ad art. 130 LIFD).
1.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti (formali) rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito. L’autorità fiscale deve quindi limitarsi ad esaminare se la “manifesta inesattezza” sia stata sufficientemente motivata e se siano state offerte le prove necessarie. Determinare se il contribuente sia o meno riuscito a dimostrare la “manifesta inesattezza” è invece una questione di diritto materiale, che porta ad accogliere rispettivamente a respingere il reclamo (cfr. ad esempio Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 35b ad art. 132 LIFD).
1.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
§ in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente;
§ in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva.
(cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021, consid. 4.1.).
1.5.
Da un contribuente, che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver presentato la dichiarazione d’imposta, è dunque lecito attendersi che con il reclamo inoltri una dichiarazione o apporti altrimenti la prova dei fatti rilevanti per la tassazione. Siccome l’art. 132 cpv. 3 seconda frase LIFD pone a suo carico l’onere della prova, deve anche fornire le prove di quanto sostenuto. Se pretende che il suo reclamo permetta di ritornare alla procedura di tassazione ordinaria, la prova dell’inesattezza della tassazione deve essere completa, cioè deve fornire prove in relazione a tutti i fatti controversi o incerti.
Se il contribuente omette di fornire le prove che permettano di ricostruire in modo completo la fattispecie rimasta fino a quel momento incerta, l’autorità di tassazione può entrare nel merito del suo reclamo solo se dimostra perché la valutazione dell’autorità dovrebbe essere manifestamente inesatta e allega al reclamo le prove a tal fine necessarie. Si tratta in tal caso di una “prova parziale” dell’inesattezza (sentenza del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.4, in in StE 2022 B 95.1 n. 17 = BJM 2022 p. 275).
Se il contribuente non apporta le prove in relazione all’intera fattispecie incerta, ma le prove si riferiscono solo a parti della stessa, viene mantenuta la tassazione d’ufficio, ma la stima manifestamente inesatta viene corretta nella procedura di reclamo (sentenza del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.1.2, in StE 2022 B 95.1 n. 17 = BJM 2022 p. 275).
La Suprema Corte propone l’esempio del contribuente che, fra l’altro, ha omesso di comprovare l’ammontare del suo reddito e della sua sostanza mondiali, nonostante la diffida dell’autorità fiscale. L’autorità fiscale procede in tal caso ad una tassazione d’ufficio, in relazione fra l’altro anche al reddito determinante per l’aliquota. Se, in seguito, il contribuente produce le prove necessarie per determinare la parte del reddito imponibile, a sua volta stabilita per apprezzamento, il fisco non potrebbe negare che sia stata comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio in tutte le sue componenti, solo per il fatto che il reddito e la sostanza mondiali continuano a non essere comprovati. In una simile situazione, dovrebbe entrare nel merito del reclamo e correggere la tassazione, nella misura in cui il reddito imponibile è ormai stato provato. Solo in relazione alla determinazione del reddito determinante per l’aliquota non è possibile alcuna correzione, a causa della perdurante mancanza di prove (sentenza n. 2C_930/2016 e 2C_931/2016 del 20 marzo 2017 consid. 3.5, in RF 73/2018 p. 717).
Nella fattispecie in esame, l’autorità fiscale – non avendo ricevuto dal contribuente alcuna risposta alla diffida a voler presentare la propria dichiarazione di imposta – il 6 maggio 2020 ha proceduto con una tassazione d’ufficio. Nella motivazione della decisione l’UT ha espressamente indicato come la stessa fosse impugnabile, unicamente per manifesta inesattezza, mediante un reclamo motivato che indicasse eventuali mezzi di prova. In particolare ha precisato che "ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.".
2.2.
Con il reclamo del 4 giugno 2020, RI 1 ha presentato la dichiarazione d’imposta 2017. In particolare, ha prodotto la contabilità della sua attività lucrativa indipendente quale avvocato, senza tuttavia accludervi né distinte né giustificativi o attestati. Ha inoltre allegato, per quanto qui di interesse, alcuni dei giustificativi inerenti l’“elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali”.
Nelle motivazioni del reclamo, il contribuente osservava che “i redditi da attività indipendente sono stati ingiustificatamente fissati a somme che non trovano riscontro alcuno nella documentazione qui prodotta assieme alla dichiarazione fiscale. Inoltre i valori relativi alla sostanza, sono anch’essi stati fissati senza alcun criterio di causa e relazione ne con la documentazione qui allegata né tantomeno con quanto evincibile dalle passate dichiarazioni fiscali”.
2.3.
La decisione impugnata impone qualche sforzo interpretativo. Da un lato, l’autorità di tassazione ha preso in considerazione la dichiarazione inoltrata insieme al reclamo e la documentazione annessa. La motivazione della decisione si conclude tuttavia con l’affermazione secondo cui, “per quanto sopra osservato, si procede ad evasione riconfermando la tassazione d’ufficio per prudenziale apprezzamento”.
Ci si domanda pertanto in quale misura, con la decisione dopo reclamo, sia stata intrapresa una tassazione ordinaria, basata sulla dichiarazione del contribuente, e in quale misura sia invece stata mantenuta la tassazione d’ufficio, fondata cioè su una valutazione coscienziosa.
Alla luce del contenuto della decisione, si può ritenere che il fisco cantonale abbia ritenuto soddisfatti i presupposti per la contestazione della tassazione d’ufficio, e abbia pertanto proceduto ad una tassazione ordinaria, in relazione agli attivi [fatta eccezione per il veicolo aziendale] ed ai debiti della ditta individuale e ai “Titoli e capitali” detenuti nella sostanza privata, basandosi per la loro determinazione sull’elenco dei titoli e capitali ed i relativi giustificativi prodotti con il reclamo.
Ci si trova per contro confrontati ad una decisione d'ufficio parziale, basata sul presupposto che si tratti di elementi imponibili per i quali l'emergenza probatoria non è stata risolta nemmeno in sede di reclamo, in relazione al “Reddito quale amministratore di persone giuridiche”, agli “Altri redditi immobiliari, diritti di superficie” e ai “veicoli a motore”.
2.4.
2.4.1.
L’aspetto più problematico concerne il reddito dell'attività lucrativa indipendente.
Nella motivazione della decisione, l’UT afferma di aver “considerat[o] la documentazione contabile prodotta”, ma poi elenca una serie di “riprese” di “costi non giustificati dall’uso commerciale”, per concludere che “complessivamente il reddito d’attività indipendente è accertato in CHF 70'000.-”.
Nelle osservazioni al ricorso, l’UT ha invece sostenuto che “la contabilità presentata” non era stata “ritenuta sufficiente per esser ritenuta ripresa in maniera ineccepibile la collaborazione”. Sebbene la contabilità sia stata definita “poco chiara (non ci sono suddivisioni per voci di costo e non è stato presentato alcun giustificativo a comprova degli stessi)”, l’autorità fiscale ha comunque tenuto conto “della forte diminuzione della cifra d’affari” ed ha pertanto rettificato la propria valutazione iniziale, “riprendendo almeno indicativamente i dati presentati”.
2.4.2
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte federale, la tassazione d’ufficio deve essere tenuta distinta dalla ripresa di spese riconosciute dall’uso commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD) o di ricavi non accreditati al conto profitti e perdite (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Quando viene intrapresa una ripresa, si tratta di una questione prima di tutto giuridica, cioè di natura qualitativa, e solo subordinatamente di natura quantitativa (valutazione). Non appena tuttavia l’aspetto quantitativo prende il sopravvento su quello qualitativo, diventa preminente la valutazione. Se l’emergenza probatoria concerne solo singole componenti di un elemento imponibile, si tratta di una tassazione d’ufficio parziale (sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015 consid. 6.1).
2.4.3.
Se si tiene conto del fatto che l’UT ha “considerat[o] la documentazione contabile prodotta” e ha poi ripreso una serie di spese non riconosciute dall’uso commerciale, si dovrebbe concludere che abbia considerato adempiuti i presupposti per passare dalla tassazione d’ufficio alla tassazione ordinaria.
D’altra parte, nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale sottolinea invece di aver mantenuto la tassazione d’ufficio, alla luce della poca chiarezza dei conti presentati, “rettificando” peraltro la propria valutazione proprio sulla base dei “dati presentati”. Si potrebbe allora ritenere che l’UT non abbia ritenuto provata la manifesta inesattezza qualitativa, ma che, tuttavia, sulla base della documentazione allegata al reclamo, abbia concluso che la valutazione intrapresa fosse palesemente eccessiva (manifesta inesattezza quantitativa). Con il reclamo, sarebbe cioè stata mantenuta la tassazione d’ufficio, ma la valutazione coscienziosa esatta dalla legge sarebbe stata rivista, in quanto riconosciuta manifestamente inesatta.
La questione non necessita di essere definitivamente risolta. La legittimità della decisione impugnata verrà infatti verificata adottando l’interpretazione più favorevole al ricorrente. Anche per quanto concerne il reddito dell’attività lucrativa indipendente, la Camera di diritto tributario si baserà sul presupposto che il reclamo sia stato considerato ricevibile e che l’autorità di tassazione sia entrata nel merito dello stesso, procedendo ad una tassazione ordinaria.
2.5.
Nell'esame delle singole censure sollevate dal ricorrente, sarà quindi necessario distinguere a seconda che l’elemento imponibile contestato sia stato oggetto di una tassazione d'ufficio, con le conseguenze giuridiche che ne derivano, oppure se si tratti di un elemento imponibile stabilito in modo certo, suscettibile di essere liberamente riesaminato da questa Camera.
I. Reddito da attività lucrativa indipendente
Il ricorrente contesta la ripresa di alcuni costi, registrati nel conto economico della sua attività indipendente, che secondo l’autorità di tassazione sarebbero di natura privata.
3.2.
Ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 LIFD risp. art. 199 cpv. 2 lett. a LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) oppure ‑ in caso di contabilità semplificata ex art. 957 cpv. 2 CO ‑ le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati inerenti il periodo fiscale. I principi della tenuta regolare dei conti esigono la registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi; la prova documentata delle singole registrazioni contabili; la chiarezza; l’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa e la verificabilità (art. 957a cpv. 2 CO). La disposizione tributaria cantonale richiede inoltre l’elenco completo dei titoli, crediti e debiti (art. 199 cpv. 2 lett. b LT). Per il Tribunale federale, le esigenze contabili dipendono dal tipo di attività e dalla sua importanza, in ogni caso devono essere atte a garantire un accertamento completo ed affidabile del reddito e della sostanza legati all’attività lucrativa indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli dall’autorità fiscale (cfr. sentenza TF 2C_543/2012 del 12 novembre 2012 consid. 2.2). Come visto, l’autorità di tassazione può ricorrere alla tassazione d’ufficio totale o parziale quando si trova nell’impossibilità di procedere altrimenti ad una imposizione (ultima ratio per stabilire il dovuto d’imposta; cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 19, p. 287, n. 16; Chillà, op. cit., p. 277; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 6.1).
3.3.
Come visto il ricorrente, dopo essere stato imposto d’ufficio, ha ripreso la propria collaborazione con il reclamo ed ha prodotto la dichiarazione d’imposta, nella quale ha dichiarato un reddito dalla propria attività lucrativa indipendente di avvocato di “fr. 55'797.-“ [recte: 51’797] ovvero la differenza tra i ricavi di fr. 360'141.75 ed i costi di fr. 308'345.08. Ha accluso alla propria dichiarazione una contabilità sull’incassato e sul pagato, composta da un elenco delle fatture pagate, delle spese a contanti effettuate, dagli stipendi del personale, dalla scheda affitti e acconti spese e da una distinta delle “altre spese”. Fra le voci contabili vi erano voci di costo, sprovviste di qualsivoglia pezza giustificativa, quali “Rega” e “Croce verde”, spese di utilizzo di due diversi veicoli, oltre che per l’abbonamento Arcobaleno, diverse voci di costo “Mastercard”, ed una denominata “Rimborso GC anticipo CE”. Vi erano inoltre svariate spese per alimentari e pasti, anch’esse senza alcuna specifica.
Con la decisione impugnata, l’autorità fiscale ha tenuto conto della contabilità presentata, procedendo peraltro a diverse riprese di spese non riconosciute dall’uso commerciale.
3.4.
Se l’autorità di tassazione è entrata nel merito di un reclamo contro una tassazione d’ufficio e ha quindi notificato una decisione con cui ha confermato la valutazione per apprezzamento, dopo averla esaminata nel contenuto, oppure ha negato la sua manifesta inesattezza, i nova sono in linea di principio ammessi nel procedimento davanti alla commissione di ricorso indipendente ai sensi dell’art. 140 cpv. 1 LIFD. In tal caso, la prova della manifesta inesattezza può ancora essere fornita nel procedimento di ricorso ed è possibile presentare nuove richieste, esporre nuovi fatti e addurre nuovi mezzi di prova, almeno fino alla scadenza del termine di ricorso (Hunziker/Brunner, Anfechtung von Ermessensveranlagungen, in: StR 77/2022 p. 446s).
A maggior ragione, l’ammissibilità dei nova deve essere ammessa nel presente caso, in cui l’autorità di tassazione è entrata nel merito delle contestazioni presentate con il reclamo, passando ad una tassazione ordinaria o perlomeno modificando la sua valutazione per apprezzamento.
3.5.
3.5.1.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono in parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una quota privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
La stima della quota privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può anche adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo dal punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6 novembre 2019 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).
3.5.2.
Per quanto riguarda la ripresa della totalità delle spese iscritte a contabilità relative a un secondo veicolo, il ricorrente sostiene che tale correzione sarebbe giustificata unicamente qualora non venga già effettuata una ripresa per l’utilizzo privato del veicolo aziendale. Secondo la sua tesi, la ripresa simultanea di entrambe le voci da parte dell’Ufficio di tassazione non sarebbe ammissibile.
Tale argomentazione, tuttavia, non può essere condivisa. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non sussiste alcun automatismo secondo cui la mera disponibilità di veicoli privati da parte del contribuente comporterebbe l’esclusione della ripresa per l’utilizzo privato del veicolo aziendale. Si rinvia in proposito anche alla comunicazione della prassi cantonale relativa al Trattamento fiscale dell’utilizzo di veicoli immatricolati a nome di persone giuridiche da parte dei loro azionisti e/o persone loro vicine (dal profilo delle imposte dirette federali e cantonali sull’utile).
Spettava piuttosto al ricorrente dimostrare concretamente di non aver utilizzato il veicolo aziendale per fini privati, circostanza che egli non ha nemmeno addotto, limitandosi a contestare in maniera generica la legittimità della cosiddetta "doppia ripresa".
3.5.3.
Per quanto riguarda la ripresa dei costi relativi alle spese telefoniche __________, secondo il ricorrente l’elevato numero di fatture sarebbe riconducibile alla presenza di molteplici abbonamenti riferiti a linee ISDN, servizi internet, nonché all’utilizzo di due telefoni cellulari in uso al ricorrente e a suo padre.
RI 1 ha allegato al ricorso diverse fatture emesse dalla medesima compagnia di telecomunicazioni, relative ai mesi di ottobre e novembre 2017. Alcune di esse risultano intestate al padre del contribuente, __________, altre riportano il domicilio privato di RI 1 a __________, e altre ancora non recano l’indicazione "avvocato" accanto al nome del contribuente.
Da ciò consegue, con evidenza, che non è possibile attribuire l’intero ammontare dei costi alla sua attività professionale. Considerata inoltre la confusione e l’insufficienza degli elementi probatori prodotti con il ricorso, relativi peraltro unicamente agli ultimi mesi del periodo fiscale in questione, la ripresa effettuata dall’Ufficio di tassazione risulta pienamente legittima.
3.5.4.
La ripresa delle spese relative alle imposte alla fonte versate per i dipendenti dello studio viene poi giudicata incomprensibile dal ricorrente.
Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di trattenere l'imposta dovuta, di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione e di versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente (articoli 100 cpv. 1 lett. a-c LIFD e 120 cpv. 1 lett. a-c LT).
Come rettamente spiegato dall’UT, le spese per le imposte alla fonte, prelevate sul salario del dipendente, non costituiscono una spesa del datore di lavoro, ma dovrebbero essere per lui neutre dal punto di vista fiscale. Il fatto che tale circostanza non possa essere in concreto verificata dipende esclusivamente dalla mancata produzione da parte del contribuente delle schede salariali dei suoi collaboratori tassati alla fonte. Anche tale ripresa deve pertanto essere confermata.
3.5.5.
L’insorgente contesta inoltre la ripresa della spesa indicata a bilancio come “Rimborso GC anticipo CE” spiegando che si tratterebbe di un esborso “a favore di clienti anticipato da mio padre per una pratica da lui seguita, che gli è stato rimborsato, dopo che la stessa somma era stata correttamente fatturata, ed incassata, al cliente”.
Ora, né le spiegazioni né la fattura prodotta con il ricorso permettono di chiarire il motivo per cui un costo dei clienti dello studio legale sarebbe stato inserito in contabilità. Dagli elementi forniti dal ricorrente parrebbe peraltro evincersi che l’esborso in questione riguardi, semmai, l’attività professionale del padre con cui condivide lo studio legale.
3.5.6.
Quanto alla ripresa dei costi relativi a “fatture alimenti e carte di credito”, contestata dal ricorrente in quanto, non essendo stata dettagliata, non sarebbe verificabile, nemmeno con il ricorso egli ha spiegato in quale misura i costi esposti in contabilità sotto tali voci si riferiscano a spese legate al conseguimento del reddito dell’attività lucrativa indipendente.
È chiaro che, per quanto riguarda in particolare le spese per alimenti e per i pranzi, si tratta di procedere ad una stima della quota privata, come previsto dalla giurisprudenza. La valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione appare condivisibile. D’altronde, il ricorrente non ha prodotto documenti che possano giustificare una diversa ripartizione.
II. “Reddito quale amministratore di persone giuridiche” e “Altri redditi immobiliari, diritti di superficie”
Nella decisione impugnata, l’autorità fiscale ha rilevato che “con documentazione prodotta non sono stati indicati gli onorari quale amministratore di persone giuridiche della __________ SA”. Malgrado ciò ha accertato un reddito “quale amministratore di persone giuridiche” di fr. 3'750.- (pari a quello percepito nel 2016), diminuendolo rispetto ai fr. 4'000.- accertati nella decisione di tassazione d’ufficio.
Sebbene con il reclamo il ricorrente non abbia contestato tale posta, né abbia fornito alcun elemento di prova, l’autorità di tassazione ha rivisto la propria valutazione per apprezzamento da fr. 4'000.- a fr. 3'750.-. Ci si può chiedere se, a fronte del comportamento del contribuente, una nuova valutazione da parte dell’UT fosse effettivamente giustificata. La questione può tuttavia rimanere indecisa poiché, quand’anche si dovesse rispondere positivamente, le contestazioni ricorsuali del contribuente, in questo caso ammissibili, come si vedrà nel seguito non permettono di modificare la decisione impugnata.
4.2.
Il ricorrente contesta di non aver indicato l’onorario per l’attività svolta in seno alla società __________ SA. Spiega che l’attività societaria sia terminata alla fine del 2016 con il raggiungimento dello scopo sociale. La stessa sarebbe quindi stata messa in liquidazione. Pertanto il suo ruolo sarebbe passato da membro del Consiglio di amministrazione a liquidatore, per la cui attività è stata emessa la fattura n. 2017.052, per fr. 4'320.- (IVA compresa) elencata nella contabilità aziendale e allegata al ricorso.
4.3.
Ora, dalla consultazione dell’estratto del registro di commercio si evince come RI 1 abbia ricoperto la carica di membro del CdA sino al 12 maggio 2017, per passare al ruolo di liquidatore sino al 17 maggio 2017 e a quello di membro e liquidatore da tale data (date FUSC). La fattura prodotta riguarda unicamente l’attività quale liquidatore assunta alla metà del mese di maggio 2017. Non è stato addotto alcunché in merito al compenso dell’attività svolta sino a tale data quale amministratore. Il ricorrente si è limitato ad asserire, senza minimamente documentarlo, che l’attività societaria sia terminata alla fine del 2016. Non ha invece spiegato in cosa sia consistita la sua attività di amministratore fra tale data ed il momento della nomina quale liquidatore. In queste circostanze nulla permette di concludere che, contrariamente a quanto avvenuto l’anno precedente, tale attività non sia stata remunerata. Nemmeno vi è agli atti alcuna indicazione che permetta di ritenere che il compenso quale liquidatore abbia sostituito quello cui avrebbe avuto diritto per il ruolo di amministratore in seno alla società.
Nella decisione su reclamo l’UT ha inoltre rilevato che “non è più indicato il reddito quale utilizzatore dell’immobile di __________ precedentemente imposto in considerazione della cessione delle azioni della __________ SA, considerato che non è stata indicata alcuna alienazione o rimborso delle stesse”. Ha quindi confermato l’importo di fr. 12'000.- stabilito nella decisione di tassazione d’ufficio alla voce “Altri redditi immobiliari, diritti di superficie”.
Da parte sua, il contribuente solo in sede di ricorso ha addotto che la partecipazione alla società immobiliare - la __________ SA e non quella indicata dall’UT - sarebbe stata ceduta nel novembre 2017, motivo per il quale sostiene che il relativo reddito andrebbe ricondotto ai 10/12mi di quello stimato dall’autorità di tassazione (ovvero, parrebbe di capire, andrebbe calcolato unicamente sui dieci mesi in cui il ricorrente avrebbe detenuto le partecipazioni societarie).
5.2.
Se a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1. con riferimenti).
5.3.
Tornando alla fattispecie in esame, dopo aver omesso di inviare la dichiarazione d’imposte ed essere stato tassato d’ufficio, nemmeno con il reclamo il contribuente ha dichiarato alcun reddito in relazione alla sua partecipazione alla __________ SA, il quale era stato stimato dall’UT, sulla base di quello accertato nel 2016, in fr. 12'000.-.
Il contratto di vendita del pacchetto azionario della società immobiliare, prodotto solo con il ricorso, sulla base del quale il ricorrente pretende di essere tassato unicamente per 10/12mi dell’importo considerato, non può pertanto essere preso in considerazione. Non è pertanto possibile modificare la tassazione d’ufficio alla luce della documentazione presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
5.4.
A causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente, l’Ufficio di tassazione non poteva quindi sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione ordinaria.
5.5.
Il ricorrente non ha provato neppure che la tassazione contestata sia palesemente eccessiva (v. supra, consid. 1.4).
A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
Tenuto conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche l’atteggiamento processuale del ricorrente, non vi sono chiaramente le condizioni perché la valutazione intrapresa dall’Ufficio di tassazione possa essere considerata arbitraria. Il contribuente peraltro in sede di reclamo si è limitato a contestare il reddito da attività indipendente, a suo avviso fissato “a somme che non trovano riscontro alcuno nella documentazione qui prodotta”. Non ha invece sostenuto (né tanto meno dimostrato) che l’autorità, nello stabilire il reddito in questione, sia incorsa in gravi errori di valutazione
III. “Titoli e capitali” [Sostanza privata], “Attivo della ditta individuale” e “Debiti della ditta individuale”
RI 1 contesta inoltre i valori attribuiti ai titoli e ai capitali della sostanza privata e agli attivi e ai debiti della ditta individuale. Poiché l'emergenza probatoria per la determinazione di queste voci è stata risolta in sede di ricorso tramite la presentazione di documentazione che attesta lo stato degli elementi imponibili, essi possono essere liberamente riesaminati da questa Camera.
7.1.
L’insorgente censura anzitutto il valore attribuito alle quote sociali della __________ Sagl assegnate al suo patrimonio privato. Sostiene in particolare che, malgrado l’UT abbia indicato nella decisione impugnata che “le indicate quote sociali […] per nominali CHF 20'000.- sono da imporsi al loro valore venale quale sostanza privata”, non sarebbe stato indicato “il valore venale considerato” reiterando la richiesta di considerare il valore venale di fr. 20'000.-.
7.2.
Secondo l’art. 13 cpv. 1 LAID, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale. Per l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore venale. Tuttavia, il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore venale corrisponde a quanto un acquirente pagherebbe normalmente in circostanze normali. La stima in base al valore venale è obbligatoria per i Cantoni. Tuttavia, la LAID non prescrive ai Cantoni un metodo di valutazione preciso per determinare questo valore. I Cantoni dispongono quindi di un ampio margine di manovra nell’elaborazione e nell’applicazione della loro normativa, sia per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo applicabile, sia per quanto riguarda la determinazione, in considerazione del carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase della LAID, della misura in cui il valore reddituale deve essere preso in considerazione nella valutazione (sentenza n. 954/2020 del 26 luglio 2021, in RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807, consid. 5.1 e giurisprudenza citata)
7.3.
Secondo la Legge tributaria cantonale, nella versione applicabile alla fattispecie, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).
7.4.
Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni in società non quotate in borsa, il Tribunale federale fa riferimento e applica la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte contenente istruzioni sulla valutazione dei titoli non quotati in borsa ai fini dell’imposta sulla sostanza (disponibile all’indirizzo: https://www.steuerkonferenz.ch; ultima edizione 28 agosto 2008).
Sebbene i Cantoni godano in materia di un ampio margine di apprezzamento, secondo la giurisprudenza questa circolare persegue l’obiettivo dell’armonizzazione fiscale orizzontale e concretizza quindi l’art. 14 cpv. 1 LAID. In quanto direttiva, la menzionata circolare non costituisce certamente diritto federale o intercantonale, non crea alcun diritto o obbligo e non è pertanto vincolante per il giudice. Tuttavia, la giurisprudenza costante riconosce che la Circolare n. 28 propone un metodo adeguato e affidabile per stimare il valore venale dei titoli non quotati, anche se non si può escludere che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, isolatamente, rivelarsi appropriati (RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807, consid. 5.3 e giurisprudenza citata).
7.5.
La Circolare n. 28 prevede che il metodo di valutazione generale per i titoli non quotati di società commerciali, industriali e di servizi, nella misura in cui non siano mai stati trasferiti, consista nella media ponderata tra il valore reddituale raddoppiato e il valore intrinseco determinato secondo il principio di continuazione (Circolare n. 28, capitolo A/2, par. 4 e capitolo B/3.2, par. 34). Questo metodo è generalmente definito «metodo pratico» (sentenza TF n. 2C_132/2020 del 26 novembre 2020 consid. 8.1.3 e riferimenti).
7.6.
La __________ Sagl è una società a garanzia limitata (Sagl) e, come tale, viene valutata secondo gli stessi principi delle società per azioni (Circolare n. 28, capitolo B/4, par. 49). Conformemente alle indicazioni previste per le imprese commerciali, industriali e di servizi, l’autorità di tassazione ha applicato il metodo di calcolo misto o “metodo pratico”, ponderando due volte il valore di reddito ed una il valore della sostanza, ottenendo un valore di fr. 119'786.-. Per tale operazione si è basato sui dati della tassazione della società per il periodo fiscale 2017, certamente noti al ricorrente il quale risulta essere unico socio e gerente della medesima. Di conseguenza la censura sollevata dal ricorrente non può essere accolta. Da questo profilo la decisione impugnata merita di essere confermata.
Il ricorrente ritiene poi che i “Debiti della ditta individuale” debbano essere quantificati in fr. 3'286'030.-, poiché “tutti i conti clienti __________ così come i conti __________ ed __________”, e non solo i primi, “sono averi di clienti”. A sostegno della propria tesi, il ricorrente rimanda alla “dichiarazione fiscale 2017”.
8.2.
Dalla motivazione della decisione impugnata si evince come solo i conti __________, gli unici rubricati quali conti clienti, siano stati considerati quali debiti aziendali per un importo di complessivi fr. 3'233'004.-. Non vi è alcun elemento agli atti che indichi che anche i conti __________ e __________ siano averi di terzi, e nemmeno con il ricorso RI 1 ha fornito alcun elemento al riguardo. Correttamente l’UT non li ha pertanto considerati nella determinazione dei debiti aziendali.
RI 1 postula inoltre la modifica della voce della sostanza “Attivo della ditta individuale”. Afferma in particolare che il “veicolo Seat Alhambra”, computato nella sostanza aziendale per un importo pari a fr. 50'000.-, benché intestato a nome suo “è stato acquistato dalla __________ Sagl”. A sostegno della sua tesi, allega al ricorso una fattura di __________ SA relativa all’acquisto del veicolo in questione, intestata alla società.
9.2.
Dalla dichiarazione fiscale del 2017 risulta che il ricorrente era proprietario di una Ducati Monster e di una Seat Alhambra [Modulo 1- 29.4 Veicoli a motore]. Le spese relative a quest’ultima, registrate in contabilità, sono state riconosciute dall’UT come costi aziendali (salvo la ripresa per la quota di utilizzo privato). Nel mese di dicembre, il contribuente risulta aver venduto il veicolo e averne acquistato uno nuovo, dello stesso modello (Seat Alhambra).
L’Ufficio di tassazione ha quindi presumibilmente ritenuto che il nuovo acquisto fosse avvenuto in sostituzione del veicolo aziendale alienato. Ha pertanto attribuito al nuovo veicolo un valore di fr. 50'000.-, computandolo tra gli “attivi della ditta individuale”.
Rimane irrilevante accertare se tale valutazione costituisca una tassazione d’ufficio impugnabile solo per manifesta inesattezza, poiché, anche qualora fosse trattata come una decisione di tassazione ordinaria, liberamente rivedibile da questa Camera, la stessa dovrebbe essere confermata.
9.3.
Come già accennato infatti, con il proprio ricorso RI 1 ha prodotto la fattura del 19 dicembre 2017, intestata alla società __________ Sagl, relativa all’acquisto di una nuova Seat Alhambra, sostenendo che, sebbene il veicolo risulti immatricolato a suo nome, l’acquisto sarebbe stato effettuato dalla società stessa.
Tuttavia, la semplice intestazione della fattura non costituisce una prova sufficiente per dimostrare che il veicolo appartenga effettivamente alla società né è idonea a superare la presunzione secondo cui il bene appartiene al contribuente, presunzione che discende dalla sua immatricolazione a nome di quest’ultimo.
Qualora il veicolo fosse stato effettivamente acquistato dalla società, il ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) produrre almeno i documenti societari della __________ Sagl, dai quali potesse emergere con chiarezza l’iscrizione del bene a bilancio. L’assenza di tale documentazione o di documentazione analoga rafforza l’ipotesi che il veicolo sia stato acquistato a titolo personale e che anch’esso, come quello precedente di identico modello, venisse utilizzato prevalentemente per scopi professionali nell’ambito dell’attività di avvocato.
IV. “Veicoli a motore” [sostanza privata]
Il contribuente contesta inoltre la voce relativa alla sostanza privata “veicoli a motore”, alla quale l’Ufficio delle imposte ha attribuito un valore di fr. 20'000.-, sostenendo di non essere proprietario della Mercedes SLK, bensì di detenerla in leasing. A sostegno della propria argomentazione, ha prodotto una richiesta di proroga del contratto di leasing relativa al suddetto veicolo, datata 23 giugno 2018.
10.2.
Va osservato che, in sede di reclamo, l'insorgente non ha contestato la stima di fr. 20'000.- attribuita dall'UT ai veicoli privati. Nell'elenco dei veicoli, infatti, il ricorrente ha indicato esclusivamente la Seat Alhambra e la Ducati Monster, omettendo di menzionare la Mercedes SLK immatricolata a suo nome e di fornire informazioni riguardo al leasing del veicolo.
La stessa valutazione per apprezzamento è stata poi confermata nella decisione successiva al reclamo.
Pertanto, poiché l'UT, anche in questo caso, ha legittimamente deciso di non entrare nel merito di questa questione in sede di reclamo, non sussistono i presupposti per esaminare le contestazioni sollevate solo con il ricorso (cfr. supra consid. 5.2.). La nuova documentazione presentata esclusivamente in sede di ricorso non può pertanto essere presa in considerazione. Anche se fosse, tuttavia, tale documentazione non sarebbe sufficiente a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione d'ufficio. Infatti, si tratta di un formulario per la richiesta di proroga del contratto di leasing relativo ad una Mercedes SLK, compilato a mano, firmato dal ricorrente e datato 23 giugno 2018. È evidente che tale documento, relativo peraltro a un periodo fiscale successivo rispetto a quello in esame, non possa dimostrare l’esistenza di un leasing per il veicolo in questione nel 2017. Se ciò fosse stato il caso, ci si chiede perché il ricorrente non abbia presentato piuttosto il contratto di leasing.
10.3.
Tenuto conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche l’atteggiamento processuale del ricorrente, non vi sono chiaramente nemmeno le condizioni perché la valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione possa essere considerata palesemente eccessiva (cfr. supra consid. 5.5.). Il contribuente si è sostanzialmente limitato a lamentare il fatto che la tassazione d’ufficio contestata rileva dei valori della sostanza “senza alcun criterio”, senza spiegare minimamente perché l’autorità di tassazione sarebbe incorsa in una valutazione arbitraria. Una simile argomentazione è ben lungi dal dimostrare che l’autorità sia incorsa in gravi errori di valutazione
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: