Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2021.230
Entscheidungsdatum
09.12.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2021.230

Lugano 9 dicembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 29 settembre 2021 contro la decisione del 31 agosto 2021 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

A. Non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2020 entro il termine del 30 aprile 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano gli ha inviato un richiamo il 17 maggio 2021 e una diffida il 15 giugno 2021.

Scaduto il termine assegnato tramite diffida, con decisione del 13 luglio 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano gli ha inflitto una multa di fr. 3'000.-- per violazione degli obblighi di procedura.

B. Con reclamo del 7 agosto 2021, il contribuente ha impugnato la multa, argomentando di avere chiesto una proroga del termine per presentare la dichiarazione, senza tuttavia ricevere risposta. Ha inoltre affermato essere spesso all’estero e di non aver ricevuto la diffida del 15 giugno 2021.

L’autorità fiscale si è rivolta al reclamante, con scritto del 9 agosto 2021, invitandolo a produrre un giustificativo postale che comprovasse “l’avvenuto invio della documentazione” o “l’avvenuta consegna… ai [suoi] sportelli”.

Il contribuente ha risposto in data 26 agosto 2021, precisando di aver inviato la domanda di proroga il 5 maggio 2021 per posta A. Ha inoltre allegato i biglietti relativi ad un viaggio in Sardegna, affermando che la permanenza all’estero gli avrebbe impedito di ricevere la diffida.

Con decisione del 31 agosto 2021, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo. Per quanto concerne la diffida del 15 giugno 2021, ha rilevato che “dal sistema postale di tracciamento degli invii” la stessa risultava essere “stata recapitata al contribuente”. In relazione alla domanda di proroga, pur ammettendo che “lo scambio di corrispondenza tra il contribuente e l’autorità di tassazione non deve necessariamente avvenire tramite posta raccomandata”, ha sottolineato che “tuttavia, in caso di contestazione circa la ricezione, l’onere della prova spetta al contribuente (o al suo rappresentante)”. Nella fattispecie, “dopo un ulteriore controllo risulta[va] che la richiesta di proroga non [era] mai pervenuta all’autorità di tassazione”.

C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto, RI 1 postula l’annullamento della multa inflittagli dall’Ufficio di tassazione e lamenta un “accanimento nei [suoi] confronti”. Ribadisce che era all’estero quando gli sarebbe stata inviata la diffida e che gli è “impossibile recuperare il tracciamento della [sua] richiesta di proroga… in quanto spedita per posta A”. Aggiunge che “il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2020 con una richiesta di proroga non è ancora scaduto”.

D. Con osservazioni del 05.10.2021, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano si riconferma nelle proprie argomentazioni, dal momento che nessuna richiesta di proroga è stata inviata e che ad oggi la dichiarazione di tassazione 2020 non è stata inoltrata.

Diritto

  1. 1.1.

La multa disciplinare è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.

Di tenore sostanzialmente uguale è l’art. 174 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni distinte:

· la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;

· e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).

  1. 2.1.

Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

2.2.

Secondo l’art. 198 LT, di analogo tenore all’art. 124 LIFD:

· i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);

· il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);

· il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv. 3).

2.3.

Giusta l’art. 266 cpv. 1 LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

Secondo il capoverso 4 di questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

Di tenore analogo è l’art. 182 LIFD.

  1. 3.1.

Nel caso di specie, l’insorgente sostiene che il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2020 non sia scaduto. In effetti, egli afferma di aver inviato all’Ufficio circondariale di tassazione Lugano una richiesta di proroga, con scritto del 4 maggio 2021, tramite posta A prioritaria. L’Ufficio circondariale di tassazione Lugano, dal canto suo, afferma di non aver ricevuto tale richiesta.

3.2.

Va dapprima ricordato all’insorgente che una proroga del termine non dipende evidentemente dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.

Un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).

L’eventuale inoltro della domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di un termine attribuito dall’autorità.

3.3.

A ciò si aggiunga che, quando il ricorrente avrebbe inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il 4 maggio 2021, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione per inoltrare la dichiarazione era ormai scaduto da quattro giorni.

Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga deve tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111).

L’eventuale istanza di proroga sarebbe stata pertanto chiaramente intempestiva.

3.4.

In ogni caso, il contribuente non ha provato l’inoltro dell’istanza di proroga.

Secondo la regola universale dell’art. 8 CC, che si applica sia in diritto privato sia in diritto pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

L’insorgente non è riuscito a comprovare di aver inviato lo scritto del 4 maggio 2021, essendosi servito della posta A. La spedizione per posta semplice, in effetti, non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. Se il ricorrente avesse, per contro, scelto l’invio mediante posta raccomandata oppure Posta A plus, sarebbe stato possibile verificare il recapito dell’invio. È ben vero che non sussiste l’obbligo dell’invio secondo queste modalità: spetta tuttavia al singolo contribuente valutare in quale misura cautelarsi contro il rischio di non poter provare di aver adempiuto i propri obblighi.

  1. 4.1.

Il ricorrente sostiene inoltre che la diffida del 15 giugno 2021 non gli sarebbe pervenuta, essendo egli stato assente all’estero.

4.2.

Nel rispetto della citata regola universale dell’art. 8 CC, spetta all’autorità di tassazione dimostrare la regolare notificazione della diffida, che per legge deve precedere la multa disciplinare (art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD).

Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha notificato la diffida mediante invio postale A Plus.

Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente, il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera, è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.).

4.3.

Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus e ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii).

4.4.

Dal tracciamento postale dell’invio in questione risulta che la diffida del 15 giugno 2021 è stata recapitata al destinatario il 18 giugno 2021. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, tale data deve essere considerata determinante ai fini del computo del termine attribuito al contribuente per provvedere all’inoltro della dichiarazione, prima di essere sanzionato con una multa per violazione degli obblighi procedurali.

  1. 5.1.

Ci si può ancora domandare tutt’al più se l’assenza all’estero del ricorrente al momento della notificazione della diffida non possa giustificare una diversa conclusione.

5.2.

Nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (artt. 124 cpv. 4 LIFD e 192 cpv. 5 LT).

5.3.

Una costante giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Secondo la stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).

5.4.

Nel suo reclamo del 5 agosto 2021 l’insorgente si rivolgeva all’Ufficio di tassazione affermando che, come già indicato in suoi scritti precedenti, “pass[a] parecchio tempo all’estero”.

Il fatto stesso che il contribuente si assenti frequentemente e per periodi prolungati dal suo domicilio dovrebbe indurlo a organizzarsi in modo tale da ricevere la corrispondenza o per far sì che ci sia perlomeno una persona che si occupi di prenderla in consegna. Da quanto affermato dallo stesso contribuente, è evidente che nella fattispecie non si è trattato di un’assenza imprevista, che non gli avrebbe consentito di organizzarsi di conseguenza, per esempio, incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti. Sebbene non spieghi le ragioni del suo viaggio, la destinazione (Sardegna) lascia supporre che si sia trattato di vacanze.

Va del resto sottolineato che l’insorgente ha già ricevuto nove multe consecutive negli anni precedenti per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, cosa che fra l’altro spiega anche l’ammontare della sanzione. In queste circostanze, si deve ritenere che sapesse a quali conseguenze andava incontro, non adempiendo i suoi obblighi fiscali.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

11

CC

LIFD

LT

  • art. 192 LT
  • art. 198 LT
  • art. 231 LT
  • art. 257 LT
  • art. 266 LT

Gerichtsentscheide

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