Incarti n. 80.2021.209 80.2021.210
Lugano 20 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 settembre 2021 contro la decisione del 11 agosto 2021 in materia di IC/IFD 2019.
Fatti
A. a.
Il contribuente avrebbe dovuto presentare la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019 entro il 30 settembre 2020. Dopo il richiamo, inviato il 4 novembre 2020, e la diffida, intimata il 2 dicembre 2020, al ricorrente è stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali ed è stato fissato un ultimo termine fino al 31.01.2021 per inoltrare la Dichiarazione d’imposta 2019.
b.
Il 25 gennaio 2021 (v. timbro apposto sulla prima pagina del Modulo 1) rientrava presso l’RS 1 la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019, firmata dal contribuente il 19 gennaio 2021, compilata nella sua parte relativa alla sostanza mentre per quanto concerneva la determinazione del reddito imponibile, il contribuente annotava “Siehe Anlage BRD” per i redditi e “Siehe Erklärung BRD” per le deduzioni.
Il Modulo 1 era accompagnato da una lettera nella quale il contribuente affermava che “in der Anlage erhalten Sie das Modul 1 im Original von mir unterzeichnet, das mir erst am 18. Januar 2021 von der Bevollmächtigten, Frau __________, zugegangen ist. Somit ist die Kopie, die ich Ihnen mit der Steuererklärung 2019 der __________ zugesandt habe, hinfällig”.
B. Con data 10 febbraio 2021, l’RS 1 notificava alla rappresentante del contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2019, elaborata il 27.01.2021.
Dal calcolo dell’imponibile per l’IC 2019, si evince che l’Ufficio di tassazione non aveva ripreso alcuno dei dati dichiarati dal contribuente, ma li aveva direttamente accertati, senza tuttavia procedere ad una tassazione d’ufficio.
Quali redditi, oltre al valore locativo riferito all’abitazione di __________ e alle relative spese di gestione e manutenzione, l’RS 1 accertava altri redditi in ragione di fr. 344'000.‑. A motivo adduceva “aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.
Per quanto riguardava invece la sostanza al 31.12.2019, l’RS 1 accertava fr. 2'800.‑ di numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi, fr. 15'000.‑ di veicoli a motore, fr. 34'000'000.‑ quali altri elementi della sostanza mobiliare; fr. 488'644.‑ di sostanza immobiliare (con la motivazione “valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto”); fr. 22'000'000.‑ quali debiti privati e concedeva la deduzione sociale per coniugati pari a fr. 60'000.‑.
Di conseguenza – applicando l’aliquota per coniugati ‑ per l’imposta cantonale il reddito imponibile era stato accertato in fr. 28'100.‑ (fr. 372'100.‑ determinanti per l’aliquota) e il dovuto d’imposta in fr. 3'416.90; la sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 9'000.‑ (fr. 12'446'000.‑ determinanti per l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale sulla sostanza era di fr. 27.‑. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato fissato a fr. 27'900.‑ (fr. 369'500.‑ determinanti per l’aliquota) per cui il dovuto IFD era di fr. 2'612.35.
C. a.
Il 10 febbraio 2021 (lo stesso giorno della notifica della decisione di tassazione IC/IFD 2019), l’RS 1 registrava l’entrata di un reclamo da parte del contribuente, considerando tale la Dichiarazione d’imposta 2019 firmata il 15.01.2021 (v. Liste-Reclamo) e giacente presso il centro di scansione __________. Dagli atti a disposizione dell’autorità giudicante, sembrerebbe essere questa la Dichiarazione d’imposta 2019 (“Kopie”), cui si riferisce il ricorrente nella sua lettera accompagnatoria del 19.01.2021, ritenendola “hinfällig” (v. supra, A. b.).
b.
Due settimane più tardi, il 24 febbraio 2021, dal centro di scansione perveniva all’RS 1 la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 (Muster Modulo 1 in tedesco, firmato il 15.01.2021). Oltre al Modulo 1 ‑ compilato solo nella parte relativa alla sostanza mentre per i redditi rimandava alla Dichiarazione d’imposta tedesca – allegati alla DI 2019 vi erano un elenco dei redditi percepiti nel corso del 2019 per un totale di € 26'860.‑; la dichiarazione dei redditi compilata per il Finanzamt di __________ (D), dalla quale si evincono in particolare lo stato civile del contribuente (divorziato dal 20.12.2012), i contributi pagati alla previdenza e all’assicurazione malattia privata, una rendita, i redditi derivanti dal patrimonio mobiliare e le relative imposte già prelevate in __________, i redditi provenienti dall’attività indipendente (il contribuente di professione è consulente fiscale) e infine i redditi della sostanza immobiliare (provenienti dalla locazione e dall’affitto di numerosi immobili in __________). Presentava anche il Modulo 2 (“Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali”) con l’annotazione “Siehe Erklärung BRD 2019 [ndr.: illeggibile] Anlage” e ‑ non compilati ‑ il Modulo 5 (“Elenco debiti, liberalità a enti di pubblica utilità e versamenti a partiti politici”) e il Modulo 7 (“Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare”). Aggiungeva pure una lettera datata 7 gennaio 2021, che il contribuente aveva inviato personalmente all’RS 1, nella quale scriveva che alla base della Dichiarazione d’imposta 2019 vi era l’allegata Dichiarazione 2019 presentata in __________ e che l’insieme dei proventi si poteva desumere dalla dichiarazione d’imposta tedesca. Inoltre, precisava di non percepire redditi di fonte svizzera e che l’appartamento di __________ era ad esclusivo uso proprio.
D. a.
L’autorità di tassazione intimava la decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo in data 11 agosto 2021. L’RS 1‑ evadendo il reclamo “come ai considerandi” ‑ diminuiva gli altri redditi da fr. 344'000.‑ a fr. 150'000.‑. Per quanto riguardava la sostanza, invece, aggiungeva fr. 17'800.‑ agli altri elementi della sostanza mobiliare e fr. 379'536.‑ ai debiti privati, correggendo entrambi questi fattori come da dichiarazione. L’RS 1 motivava la sua decisione nel modo seguente:
“Per quanto concerne i fattori di reddito imponibili, il contribuente ha fornito la dichiarazione d’imposta germanica compilata, e un elenco delle retribuzioni percepite nel periodo fiscale 2019.
Da tale scritto, si evince che la moglie __________, è domiciliata nel Canton __________, __________.
Non viene presentato il riparto intercantonale del Canton __________, o ulteriore documentazione. Per i fattori di sostanza, vengono ripresi i dati indicati nella dichiarazione d’imposta germanica compilata dal contribuente.
Tenuto conto di quanto presentato dal contribuente, e in mancanza di documentazione da parte del coniuge, si procede ad esporre al pt. 6.3 altri redditi l’importo di CHF 150'000.00”.
Di conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era accertato in fr. 28'100.‑ (fr. 178'100.‑ determinanti per l’aliquota) e l’imposta dovuta era di fr. 2'676.20 mentre la sostanza imponibile così come il dovuto d’imposta sulla sostanza erano pari a fr. 0.‑ (determinanti per l’aliquota: fr. 12'084'000.‑). Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato fissato in fr. 27'700.‑ (determinanti per l’aliquota: fr. 175'500.‑) e il dovuto d’imposta era stabilito in fr. 1'480.‑. Anche per queste decisioni, l’RS 1 aveva applicato l’aliquota per coniugati.
b.
Successivamente a queste decisioni (l’RS 1 ne ha registrato l’entrata il 23.08.2021), il contribuente inviava nuovamente una distinta relativa ai redditi percepiti in __________ nel corso del 2019, allegando i relativi moduli fiscali tedeschi.
E. Il 2 settembre 2021, il contribuente ‑ per il tramite della sua rappresentante in Svizzera, signora __________ – si aggrava in tedesco e davanti all’RS 1 contro la suddetta decisione. L’avv. __________, incaricato dal contribuente di tradurre lo scritto in italiano, lo invia per competenza direttamente alla Camera di diritto tributario.
Nell’atto di ricorso, l’insorgente ‑ oltre a precisare che non ha mai presentato reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2019, che la signora __________ non è sua moglie bensì la sua rappresentante in Svizzera e che quanto dichiarato corrisponde alle sue entrate ‑ postula “la revoca degli avvisi di accertamento fiscale (imposta federale diretta 2019 e imposta cantonale 2019) dell’11 agosto 2021”.
F. Il 7 settembre 2021, la Camera di diritto tributario assegna al ricorrente, domiciliato in __________, un termine per il versamento di fr. 1’000.‑ a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura con la comminatoria che in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il pagamento avviene tempestivamente.
G. Il 29 settembre 2021, l’RS 1 presenta le sue osservazioni, riconfermandosi nel proprio operato e proponendo la reiezione del ricorso. Dopo aver riassunto la fattispecie, l’autorità di tassazione afferma che
“in caso il contribuente domiciliato all’estero con ingente sostanza o reddito pretenda una decisione che si scosti dalle aliquote massime debba presentare la dichiarazione d’imposta debitamente comprovata e completa di moduli e di alcuni giustificativi. Una dichiarazione estera non può essere considerata sufficiente in quanto basata su principi fiscali diversi e presumibilmente non completa (potrebbero mancare ad esempio i dati del coniuge, i dati degli investimenti mobiliari, alcuni elementi potrebbero essere imposti in maniera agevolata o con decisione separata, …). Nel caso in esame lo scrivente Ufficio ha comunque deciso di ridurre il reddito determinante per la definizione dell’aliquota e lo ha valutato in Fr. 150'000 considerando i dati presenti nella dichiarazione Germanica. Riteniamo tale importo sicuramente generoso considerato le poche informazioni a nostra disposizione, non si conoscono infatti la redditività degli ingenti immobili esteri come non si conosce il valore e la redditività della sostanza mobiliare o i dati relativi alla moglie. In assenza di dati precisi e completi, come della dichiarazione prevista dall’autorità fiscale Ticinese comprensiva dei moduli debitamente compilata e firmata, non riteniamo sia ammissibile rettificare a favore del contribuente gli importi esposti”.
H. Con lettera raccomandata, datata 10 settembre 2021, inviata il 22.10.21 ed esibita davanti alla Camera di diritto tributario il 2 novembre 2021, il ricorrente ribatte alle osservazioni presentate dall’RS 1, precisando che “l’opposizione è diretta contro la notifica che la sig.ra __________ è [sua] moglie e che il suo reddito è stato fissato in CFD 150.000,00 […] e non [gli] è imputabile […], essendo lei l’agente domestico”. Aggiunge di aver allegato la Dichiarazione fiscale tedesca per lo stesso periodo fiscale, come gli è stato spiegato di fare “molti anni fa”, ciò che ha fatto anche per il periodo fiscale in questione.
I. L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, cui è stata spedita copia per conoscenza della summenzionata replica, non ha presentato ulteriori osservazioni.
Diritto
Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. Il capoverso 2 della medesima norma stabilisce che il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario. Secondo il capoverso 3 dell’art. 206 LT, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Di analogo tenore l’art. 132 LIFD.
1.2.
Il reclamo deve essere presentato per iscritto (sentenza TF 2C_372/2016 del 7.6.2016 consid. 2.2.2.), ma non è necessario che sia motivato (fatta eccezione per il reclamo presentato contro una tassazione d’ufficio; v. art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Diversamente da quanto precedentemente previsto dalla legislazione federale fino al 1994 e da quella cantonale fino al 2000, il reclamo non deve più essere motivato. Tale innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta devono essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere motivate. Nel reclamo è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (sentenze TF 2C_372/2016 del 7.06.2016 consid. 3.3.4, sentenza TF 2C_80/2012 del 16.01.2013 consid. 4.3.; Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n 18 ad art. 132 LIFD, p. 1727; Zweifel/Hunziker in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 2265; cfr. inoltre la giurisprudenza di questa Camera: sentenza CDT n. 80.2010.6 del 21.01.2010 consid. 3; n. 80.2000.00047 del 6.04.2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre n. 80.2004.86 del 24.08.2004, in RtiD I-2005 n. 12t).
1.3.
Venendo al caso in disamina ‑ oltre a non aver atteso la scadenza del termine per presentare la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 impartito con la decisione di multa (scadente il 31.01.2021) prima di elaborare la decisione di tassazione (avvenuta il 27.01.2021) ‑ il 10 febbraio 2021, l’RS 1 ha iscritto un reclamo a nome del contribuente (v. schermata “RECLAMO-Liste”, agli atti).
Il 10 febbraio 2021 corrisponde anche alla data riportata sulla decisione di tassazione IC/IFD 2019.
Dal citato documento “RECLAMO-Liste”, inoltre, si evince che l’incarto del contribuente è “arrivato [ndr.: dal centro di scansione] __________ il 24.02.2021”. In altre parole, la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 inviata dal ricorrente il 15.01.2021 è ritornata “visibile” e in versione digitalizzata presso l’RS 1 14 giorni dopo la notifica della decisione di tassazione rispettivamente la registrazione della presentazione del presunto reclamo.
Nel caso di specie, tuttavia, il contribuente non ha presentato alcun reclamo, come da lui giustamente sottolineato nell’atto di ricorso del 2 settembre 2021; non ha quindi manifestato in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare la decisione di tassazione notificata con data 10 febbraio 2021.
1.4.
La ragione per cui l’Ufficio di tassazione ha registrato la consegna di un presunto reclamo è da ricercare nella circostanza che aveva adottato la decisione di tassazione prematuramente. Nel momento in cui ha proceduto al calcolo dell’imposta, infatti, non ha preso in considerazione la dichiarazione d’imposta del contribuente, che era già pervenuta, ma che era ancora in elaborazione al centro di scansione.
Nella situazione descritta, tuttavia, l’autorità fiscale non avrebbe dovuto registrare la presentazione di un reclamo bensì adottare una nuova decisione di tassazione, tenendo conto della dichiarazione ricevuta. Con il suo frettoloso operato, l’RS 1 ha privato il contribuente di un grado di giudizio. Per contestare la decisione impugnata, lo ha infatti obbligato ad interporre ricorso alla Camera di diritto tributario, quando invece avrebbe avuto diritto ad avvalersi prima del reclamo.
1.5.
Ci si domanda se, alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata sia annullabile o addirittura nulla.
Generalmente, gli atti amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:
· il vizio che la inficia è particolarmente grave,
· il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e
· inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in pericolo la certezza del diritto.
Lacune nel contenuto di una decisione comportano la sua nullità solo raramente, se si tratta di una lacuna particolarmente grave. Le cause di nullità concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se una decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 32 ss ad Einführung zu Art. 147 ff., p. 757 ss; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, n. 6, p. 409).
La pronuncia di una decisione dopo reclamo senza che il contribuente abbia manifestato la volontà di reclamare deve essere considerata un vizio tanto grave da comportare la nullità della decisione dopo reclamo. Non si tratta infatti di una lacuna nel contenuto della decisione, bensì dell’adozione di una decisione che non avrebbe dovuto essere presa dall’autorità, in mancanza della condizione del reclamo da parte del contribuente.
Si rivela nulla anche la decisione di tassazione, che l’autorità fiscale ha adottato senza tener conto della dichiarazione d’imposta presentata dal contribuente.
2.2.
Dagli atti trasmessi alla Camera di diritto tributario dall’Ufficio di tassazione sembrerebbe infatti che il contribuente abbia dapprima inviato una Dichiarazione d’imposta 2019, firmata il 15.01.2021 (Muster Modulo 1 in tedesco) e compilata unicamente nella parte relativa alla sostanza in Svizzera e all’estero. Per i redditi in Svizzera e all’estero e per le relative deduzioni, il contribuente rinviava alla Dichiarazione tedesca per il medesimo periodo fiscale, che allegava. Aggiungeva pure un riassunto dei redditi complessivi valutati in Euro e percepiti nel corso del 2019. Verosimilmente, tale Dichiarazione d’imposta e i relativi allegati sono stati trasmessi dall’RS 1 direttamente al centro di scansione, per farvi nuovamente ritorno in formato digitale solo il 24.02.2021.
Nel frattempo, considerando tale Dichiarazione d’imposta “hinfällig”, il contribuente inoltrava all’autorità di tassazione un “nuovo” Modulo 1, che è pervenuto il 25 gennaio 2021 (v. timbro apposto sulla prima pagina). Tale Dichiarazione d’imposta consisteva ancora una volta nel Modulo 1, compilato nella sua parte relativa alla sostanza in Svizzera e all’estero, mentre, per quanto riguardava i redditi in Svizzera e all’estero e le deduzioni, rinviava alla dichiarazione fiscale tedesca (“siehe Anlage BRD”/“siehe Erklärung BRD”). A questo invio non era allegato alcun documento, se non una lettera accompagnatoria datata 19 gennaio 2021, nella quale il contribuente spiegava che “in der Anlage erhalten Sie das Modul 1 im Original von mir unterzeichnet, das mir erst am 18. Januar 2021 von der Bevollmächtigten, Frau Gabriel, zugegangen ist. Somit ist die Kopie, die ich Ihnen mit der Steuererklärung 2019 der Bundesrepublik Deutschland zugesandt habe, hinfällig”.
2.3.
In data 10 febbraio 2021, l’RS 1 intimava al contribuente la decisione di tassazione ordinaria IC/IFD 2019, accertando i fattori imponibili, senza tuttavia considerare alcuna delle due Dichiarazioni d’imposta 2019 presentate ‑ la prima giacente probabilmente presso il centro di scansione e tornata “visibile” solo il 10.02.2021 (data d’iscrizione del reclamo)/24.02.2021 e la seconda rientrata “fisicamente” all’RS 1 il 25.01.2019 (v. timbro apposto sulla prima pagina del Modulo 1).
Ciò si evince chiaramente dal calcolo dell’imponibile per l’IC 2019 dove i dati dichiarati sono tutti a zero, ovvero non sono stati ripresi dalla dichiarazione d’imposta, neppure da quella presentata due giorni prima dell’elaborazione della decisione, avvenuta il 27.01.2021; e dal fatto che gli elementi imponibili accertati non corrispondono perfettamente ai fattori di sostanza effettivamente dichiarati.
Al proposito, si osserva che l’RS 1 non ha neppure aspettato che scadesse (il 31.01.2021) l’ulteriore termine d’inoltro impartito tramite la decisione di multa (inflitta l’11.01.2021), prima di tassare il ricorrente.
A ciò si aggiunga che, nonostante l’RS 1 non abbia preso in considerazione alcuna delle due Dichiarazioni d’imposta 2019, non ha neppure ritenuto opportuno effettuare almeno una richiesta di informazioni, utile all’accertamento.
2.4.
Adottando la decisione di tassazione senza considerare la dichiarazione presentata dal contribuente, l’RS 1 ha crassamente violato il suo diritto di essere sentito.
La consegna di una dichiarazione d’imposta rappresenta, da un lato, un essenziale obbligo procedurale del contribuente, ma, dall’altro, un suo fondamentale diritto procedurale. Il Tribunale federale ha deciso che, se l’autorità fiscale cantonale procede direttamente ad una tassazione d’ufficio, senza avere in precedenza inviato al contribuente i formulari per la dichiarazione d'imposta, la decisione di tassazione dev’essere considerata nulla (DTF 137 I 273 consid. 3.2.1 e 3.3, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha sì inviato al contribuente i formulari per la dichiarazione, ma ha poi adottato la decisione prima ancora di avere atteso la scadenza del termine che gli aveva attribuito per adempiere i propri obblighi e, in ogni caso, senza tener conto della documentazione che era in fase di scansione. In tal modo, ha negato al contribuente il diritto di presentare una dichiarazione.
La decisione di tassazione è pertanto nulla.
Nella decisione impugnata ha infatti calcolato l’imposta applicando l’aliquota per coniugati, argomentando che “la moglie __________ è domiciliata nel Canton __________, __________. Non viene presentato il riparto intercantonale del Canton Zurigo, o ulteriore documentazione […] in mancanza di documentazione da parte del coniuge, si procede ad esporre al pt. 6.3 altri redditi l’importo di CHF 150'000.00”.
Sebbene lo stato civile del contribuente non sia stato corretto nei “Dati personali, situazione familiare professionale al 31.12.2019” di entrambe le Dichiarazioni d’imposta 2019 pervenute all’RS 1, sulla prima pagina della dichiarazione fiscale tedesca appare chiaramente la dicitura “geschieden/Lebenspartnerschaft aufgehoben seit dem 20 01 2012”.
Anche la lettera datata 19.01.2021 ‑ che accompagnava la Dichiarazione d’imposta 2019 pervenuta all’RS 1 il 25.01.2021 ‑ definiva la signora __________ non come la moglie del contribuente, bensì come la sua rappresentante (“Bevollmächtigte”).
È vero, tra la documentazione a disposizione dell’autorità giudicante non si trova una procura scritta a nome __________. Tuttavia, in caso di dubbio, nel corso della procedura l’autorità di tassazione avrebbe potuto semplicemente richiederla (art. 190 cpv. 2, 2a frase LT; art. 117 cpv. 2, 2a frase LIFD).
L’Ufficio di tassazione riesaminerà anche questo aspetto, prima di adottare la nuova decisione di tassazione.
La decisione di tassazione e la decisione dopo reclamo sono entrambe nulle. Gli atti sono ritornati all’RS 1 perché adotti una nuova decisione, dopo aver accertato in modo completo ed esatto la situazione di fatto e di diritto dell’insorgente.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura. L’anticipo richiesto dalla Camera di diritto tributario in data 7 settembre 2021 è restituito al ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ La decisione di tassazione e la decisione dopo reclamo sono nulle. Gli atti sono ritornati all’RS 1 perché adotti una nuova decisione di tassazione, dopo aver accertato in modo completo ed esatto la situazione di fatto e di diritto dell’insorgente.
L’anticipo di fr. 1'000.‑ richiesto al ricorrente a garanzia di tali spese gli sarà totalmente restituito.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: