Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2021.17
Entscheidungsdatum
13.09.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2021.17 80.2021.18

Lugano 13 settembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 20 gennaio 2021 contro la decisione del 14 gennaio 2021 in materia di IC e IFD 2019.

Fatti

A. La RI 1, __________, è una società anonima il cui scopo consiste nell'acquisto, la gestione e la vendita di partecipazioni a società e imprese e la detenzione di partecipazioni societarie come società holding, nonché l'acquisto, l'aggravio, la gestione, l'amministrazione e la vendita di beni immobili.

Nella dichiarazione d’imposta delle persone giuridiche 2019 la società ha dichiarato una perdita netta di fr. 171.627.-. Ha inoltre fatto valere perdite riportate dai sette esercizi precedenti, nella misura di fr. 1'764'744.–.

B. Con decisione del 5 novembre 2020, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione 2019, nella quale, per il calcolo dell’imposta federale diretta, ha ripreso l’importo di fr. 213'342.– a titolo di “prestazioni a prezzi di favore (prelevamenti anticipati di utile) fatte ad azionisti, soci o persone vicine (fisiche o giuridiche)”. Secondo l’autorità di tassazione, la contribuente aveva venduto ad un prezzo di favore (fr. 126'658.–) all’azionista __________ il 50% delle azioni della __________ __________, il cui valore venale ammontava a fr. 340'000.–. Pertanto l’utile imponibile veniva commisurato in fr. 12'171.–, ma, in considerazione della riduzione per partecipazioni, l’imposta ammontava a zero franchi. Per contro, con riferimento all’imposta cantonale, non veniva effettuata alcuna ripresa in quanto la contribuente beneficiava dello statuto holding. L’imposta cantonale ammontava quindi a fr. 500.– mentre quella federale a fr. 0.-.

C. In data 23/24 novembre 2020 la contribuente per il tramite del proprio rappresentante inoltrava reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2019 del 5 novembre 2020. In particolare contestava l’attribuzione di un vantaggio economico pari a fr. 213'342.- a favore dell’azionista __________ e il calcolo del valore della partecipazione venduta fissato in fr. 340'000.-. A suo avviso, per la valutazione della società __________ non poteva essere preso in considerazione il principio di una valutazione ai fini fiscali partendo dal presupposto della continuità d’esercizio ma, trattandosi di trasferimento sostanziale di titoli, bisognava derogare alla valutazione ordinaria e considerare l’insieme delle circostanze così come disposto nella circolare 28 del 2019 della Conferenza svizzera delle imposte. Sosteneva inoltre che, sempre in considerazione di quanto previsto dalla circolare non era errato considerare il valore della società pari al suo capitale proprio e meglio una sostanza totale pari a fr. 319'348.58.-. In conclusione il capitale venduto era pertanto pari a circa fr. 159'000.- e la differenza tra il prezzo pagato da __________ fr. 126'658.- e il valore della metà della sostanza era di circa fr. 33'000.-. Detto importo era da ricondurre a una riduzione concordata tra le parti dovuta alle imposte latenti che gravano sulla futura distribuzione dell’utile riportato e pertanto il signor __________ non riteneva dovesse essere posto a suo carico. In sostanza postulava lo stralcio della ripresa di fr. 213'342.- visto e considerato che non si era confrontati con una prestazione valutabile in denaro da RI 1 a favore di __________.

D. Con decisione del 14 gennaio 2021 l’RS 1 dichiarava il reclamo irricevibile, in considerazione del fatto che la reclamante beneficiava dello statuto holding per l’imposta cantonale e che l’imposta federale diretta, grazie alla riduzione per partecipazione, ammontava a fr. 0.-. Era pertanto chiara la mancanza di un interesse attuale degno di protezione ad impugnare la tassazione in oggetto. La contribuente avrebbe potuto contestare l’ammontare delle perdite accertate “quando saranno compensate con eventuali utili degli esercizi futuri”.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge per il tramite del proprio rappresentante contro la decisione su reclamo 2019 del 14 gennaio 2021 dell’RS 1. La stessa sostiene di avere la legittimazione ricorsuale per poter impugnare la decisione su reclamo in quanto il diritto di essere sentiti non è stato osservato e la ripresa effettuata dall’RS 1 per fr. 213'342.- come vantaggi a favore di uno degli azionisti causerebbe diverse conseguenze sia per l’azionista stesso che per la società. In particolare, “la contribuente, se tale vantaggio dovesse essere confermato, si troverebbe a dover versare a titolo di debitore l’imposta preventiva su questa prestazione”. Chiede quindi l’annullamento della decisione su reclamo e l’evasione del reclamo da parte dell’RS 1 senza dichiararlo irricevibile.

F. Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2021 l’UTPG chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, ritenendo che mancasse un interesse alla modifica della decisione di tassazione. Alla Camera di diritto tributario è conseguentemente precluso l’esame del merito della contestazione concernente la tassazione litigiosa. L’unico aspetto da verificare è se sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo.

  1. 2.1.

In primo luogo, la ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentita, perché, pur avendo chiesto espressamente di essere convocata, l’RS 1 non lo avrebbe fatto.

2.2.

L’art. 208 cpv. 1 LT prevede che l’autorità di tassazione prenda la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. Di medesimo tenore l’art. 135 cpv. 1 LIFD.

Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende direttamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost., dal momento che la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica, secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del presente gravame (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; decisione TF n. 2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006; sentenza CDT 80.2015.49 del 4.12.2015, consid. 1).

2.3.

Sebbene l’UTPG non abbia dato seguito alla richiesta della reclamante di essere convocata “nel caso in cui il presente reclamo non possa essere accolto come a domanda”, non vi è stata pertanto una violazione dei suoi diritti processuali.

  1. 3.1.

Nella fattispecie, l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto la stessa non è debitrice di alcuna imposta federale per il periodo fiscale 2019, mentre beneficia dello statuto di società holding per l’imposta cantonale.

3.2.

Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082ss., p. 733 ss.).

In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli si toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, op. cit. e giurisprudenza citata).

3.3.

Con la decisione di tassazione del 5 novembre 2020, in relazione all’imposta federale diretta, l’UTPG ha commisurato l’utile imponibile in fr. 12'171.- ma, per effetto della riduzione per partecipazione, l’imposta dovuta ammonta a zero franchi. Ne consegue che la contribuente non aveva alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una pronuncia dell’autorità di tassazione sul suo reclamo (cfr. anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n.17 ad § 192, p. 1870).

La stessa conclusione si impone anche per l’imposta cantonale. Alla ricorrente è infatti stato riconosciuto il trattamento fiscale previsto per le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera. L’art. 91 cpv. 1 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, prevede infatti che esse non paghino l’imposta sull’utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi. Secondo l’art. 91 cpv. 2 LT (ora abrogato) esse pagano un’imposta sul capitale pari allo 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l’articolo 81 capoverso 2, ritenuto un minimo di 500.- franchi indipendentemente dalla durata dell’assoggettamento. La ricorrente non è pertanto debitrice di alcuna imposta cantonale sull’utile per il periodo fiscale 2019.

3.4.

La ricorrente non era quindi lesa nei suoi interessi personali dalla decisione di tassazione e non era pertanto legittimata a interporre reclamo.

Non giustificano una diversa conclusione neppure le pretese ripercussioni che la decisione potrebbe avere, secondo l’insorgente, sul pagamento dell’imposta preventiva dovuta sulla stessa prestazione valutabile in denaro. Come ha già avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, infatti, sia la procedura di riscossione dell’imposta preventiva sia quella del suo rimborso sono disciplinate separatamente e prevedono una procedura di tassazione e di ricorso autonoma. Il semplice fatto che una decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva, in merito al diritto al rimborso della stessa, secondo l’art. 52 cpv. 2 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), possa essere collegata alla decisione di tassazione non attribuisce al contribuente alcun interesse degno di tutela giuridica in relazione all’imposta sull’utile, pur sussistendo questioni controverse nell’ambito dell’imposta sull’utile (sentenza 2C_526/2020 del 20.10.2020 consid. 3.5.2, in RF 76/2021 p. 79). Le riprese decise dall’autorità fiscale cantonale nell’ambito dell’imposta sull’utile per prestazioni valutabili in denaro non pregiudicano in alcun modo la valutazione delle stesse ai fini dell’imposta preventiva, in quanto la decisione di tassazione non ha alcun effetto vincolante (sentenza 2C_526/2020 consid. 3.5.3).

La contribuente può pertanto tutelare i suoi interessi, in relazione all’imposta preventiva, senza che ciò presupponga una decisione su reclamo o su ricorso in merito alla tassazione delle imposte sul reddito federale e cantonale.

  1. Il ricorso presentato contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2019 (periodo di assoggettamento dal 01.01.2019 al 31.12.2019) è irricevibile.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

  3. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

  4. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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