Incarto n. 80.2021.143
Lugano 30 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 giugno 2021 contro la decisione del 20 maggio 2021 in materia di IC e IFD 2018.
Fatti
con decisione del 20 maggio 2021, l’RS 1 ha respinto un reclamo, interposto dai coniugi RI 1 e RI 2 contro la decisione di tassazione IC e IFD per il periodo fiscale 2018;
con ricorso del 22 giugno 2021, i contribuenti, rappresentati dalla RA 1, contestano “le valutazioni fiscali delle società detenute privatamente dal contribuente al 31.12.2018” e chiedono un termine fino al 31 agosto 2021 per “fornire tutta la documentazione necessaria alla valutazione”;
con scritto del 25 giugno 2021, la Camera di diritto tributario ha attribuito ai ricorrenti un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato e li ha avvertiti che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
allo scritto in questione non è stato dato alcun seguito.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
i ricorrenti, peraltro rappresentati da un professionista, hanno non solo presentato un ricorso privo di una motivazione, ma hanno altresì omesso di allegare la minima documentazione, chiedendo a tal fine un termine fino al 31 agosto 2021;
con la loro richiesta, hanno ignorato la circostanza che il termine di ricorso è un termine perentorio (articoli 119 cpv. 1 LIFD e 192 cpv. 1 LT) e come tale non può essere prorogato (sentenza n. 2C_80/2012 del 16.1.2013 consid. 4.2);
sebbene fossero rappresentati da un professionista, la Camera di diritto tributario, prima di dichiarare irricevibile il ricorso, ha ancora attribuito agli insorgenti un termine di grazia di dieci giorni, in base agli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD, per presentare un ricorso motivato e per produrre la documentazione necessaria;
come anticipato, nessun seguito è tuttavia stato dato allo scritto del 25 giugno 2021, con la conseguenza che gli insorgenti non hanno presentato, entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge, un ricorso conforme ai requisiti legali;
in queste circostanze, il ricorso si rivela irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: