Incarti n. 80.2021.119 80.2021.120
Lugano 30 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 maggio 2021 contro la decisione del 21 aprile 2021 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
con scritto del 5 maggio 2021, indirizzato all’RS 1, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno contestato la decisione del 21 aprile 2021, con cui lo stesso Ufficio aveva dichiarato irricevibile un reclamo, da loro interposto contro la decisione di tassazione IC e IFD per il periodo fiscale 2019;
in seguito alla richiesta, loro rivolta dall’autorità di tassazione, di voler confermare l’intenzione di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario, con scritto del 29 maggio 2021 i contribuenti hanno acconsentito alla trasmissione del ricorso a questa Camera;
l’Ufficio di tassazione ha trasmesso il ricorso, con i relativi allegati, alla Camera di diritto tributario, in data 2 giugno 2021;
con lettera del 4 giugno 2021, la Camera ha ritornato il ricorso ai contribuenti, invitandoli a firmarlo;
non avendo dato seguito all’invito, con scritto del 7 luglio 2021, la Camera ha attribuito ai ricorrenti un termine di dieci giorni per presentare un ricorso firmato, avvertendoli che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
gli insorgenti non hanno dato seguito neppure a questo ulteriore invito.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
l’art. 227 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario;
come sottolineato dalla dottrina, essenzialmente per ragioni di sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono essere spediti in forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p. 1157; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 19 ad art. 132, p. 1727);
in effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax (DTF 121 II 255 consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3);
in ragione di quanto esposto, lo scritto presentato dai ricorrenti non adempie i requisiti formali previsti dalla legge, perché non munito della loro firma;
per non incorrere in un formalismo eccessivo, che sarebbe in contrasto con l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza TF 2C_694/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2.3), la Camera di diritto tributario ha invitato a ben due riprese i ricorrenti a sanare il vizio del loro ricorso, avvertendoli nel secondo caso che altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
gli insorgenti non hanno tuttavia provveduto a inviare il loro ricorso firmato;
in queste circostanze, lo stesso deve essere dichiarato irricevibile;
se anche la Camera di diritto tributario avesse potuto entrare nel merito del ricorso, è peraltro dubbio che l’esito sarebbe stato favorevole ai ricorrenti;
con la decisione impugnata, infatti, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, per inosservanza del termine di reclamo;
l’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
quando l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile un reclamo, la Camera di diritto tributario non può entrare nel merito delle censure contro la tassazione del ricorrente, ma si deve limitare ad esaminare la legittimità della decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;
nel caso in esame, il ricorso del 5 maggio 2021, interposto dai contribuenti contro la decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il loro reclamo, non si confronta con la questione della tempestività del reclamo né invoca un eventuale motivo di restituzione dei termini, ma si concentra esclusivamente sul merito della tassazione contestata;
in queste circostanze, se anche il ricorso fosse stato sottoscritto dai ricorrenti, difficilmente la Camera di diritto tributario avrebbe potuto annullare la decisione impugnata;
visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: