Incarti n. 80.2020.80 80.2020.81
Lugano 7 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 giugno 2020 contro la decisione del 20 maggio 2020 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. a.
RI 1, avvocato, e la coniuge RI 2, segretaria, risiedono a __________.
Fino al 31 dicembre 2005 il signor __________ era titolare di uno studio legale a __________. Egli partecipava inoltre alla società in accomandita __________ (in __________ con sede a __________ ed era proprietario di alcune azioni della __________ SA con sede, allora, a __________.
b.
Il 7 settembre 2006, con effetto dal 1° gennaio 2006, veniva costituita la società in accomandita __________, con sede a __________, il cui scopo societario era la “proprietà e amministrazione d'immobili, esercizio di mandati come consigliere d'amministrazione, consulenza per management e risanamento di società”. Membri della medesima erano la __________ in qualità di accomandante e __________ quale socio illimitatamente responsabile. La quota di partecipazione di quest’ultimo era costituita dalla sua partecipazione alla __________.
Il 12 settembre 2006 aveva luogo una parziale liquidazione della __________, con l’uscita di alcuni soci e, tra di essi, la società in accomandita __________ a cui venivano assegnati alcuni immobili nel comune di __________ e di __________.
B. Nella dichiarazione d’imposta 2007, presentata il 12 settembre 2008, i coniugi __________ hanno dichiarato un reddito imponibile negativo di fr. 1'195'620.–. In particolar modo, hanno indicato una perdita di fr. 1'379'137.–, riconducibile alla gestione della società in accomandita __________.
Con decisione del 16 luglio 2014, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, commisurando il reddito imponibile in zero franchi sia per l’IC sia per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva commisurato il reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito in fr. 435'749.–, pari alla differenza fra gli onorari incassati e le spese d’esercizio. Dai redditi immobiliari (fr. 173'253.–) aveva ammesso in deduzione spese di manutenzione per complessivi fr. 1'513'317.–.
C. RI 1 ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, l’11 luglio 2014, argomentando di poterne valutare la correttezza solo dopo aver ricevuto la tassazione definitiva per il periodo fiscale 2006, contro cui intendeva interporre ricorso alla Camera di diritto tributario.
Con scritto del 19 luglio 2019, l’Ufficio di tassazione attribuiva al reclamante un termine fino all’8 agosto 2019 per esprimere chiaramente e senza condizioni l’intenzione di contestare la tassazione, avvertendolo che un reclamo non può essere inoltrato al solo fine di salvaguardare il termine legale di impugnazione.
Il 25 luglio 2019 il contribuente ha confermato il reclamo, chiedendo di sospendere la richiesta di documenti fino alla decisione del Tribunale federale, cui aveva impugnato la sentenza della Camera di diritto tributario per il periodo fiscale 2006.
Il 29 luglio 2019 l’autorità di tassazione ha concesso una proroga fino al 15 settembre 2019.
Con lettera del 10 settembre 2019, il reclamante ha chiesto all’autorità fiscale di riconoscere il carattere aziendale degli immobili di __________ e di __________, così come aveva fatto per il periodo fiscale precedente, in seguito alla decisione della Camera di diritto tributario. Le spese di manutenzione degli immobili avrebbero pertanto dovuto essere dedotte nell’ambito del reddito aziendale.
Convocato il reclamante in udienza il 12 novembre 2019, l’Ufficio di tassazione gli ha prospettato una reformatio in peius, rilevando che, “sulla base dei principi contabili fiscali l’importante intervento effettuato sugli stabili aziendali di __________ 2 e 6 andrebbe riattivato”.
Con scritto del 13 novembre 2019, il contribuente ha sostenuto che tutti i costi sostenuti erano deducibili, trattandosi di “pura manutenzione (risanamento condotte, impianti elettrici, ascensori, cucine), senza alcuna modifica della struttura esistente”. I costi erano elevati, in quanto erano stati “ricuperati lavori degli anni precedenti, attuati per economicità e razionalità di intervento in una volta sola”. Contestava in particolar modo la motivazione secondo cui “un intervento che dura nel tempo deve essere attivato”.
L’Ufficio di tassazione ha preso posizione l’11 febbraio 2020, precisando che il calcolo delle spese deducibili sarebbe stato intrapreso distinguendo fra la parte degli immobili che appartenevano al reclamante da oltre 5 anni o 2 anni (12,7%) e quella acquistata da più di due anni, riprendendo le quote dei soci. Per quanto concerne le quote acquistate oltre 5 (per l’IFD) o 2 anni (IC) prima, alle spese di miglioria indicate dallo stesso contribuente (fr. 126'700.–) dovevano aggiungersi ulteriori spese di miglioria per fr. 437'470.–. In relazione alle quote acquistate recentemente, tutti i costi non erano deducibili, “poiché effettuati su un immobile la cui manutenzione era stata trascurata”.
Il 18 marzo 2020 il reclamante ha inoltrato all’UT uno scritto della __________ di __________, che si confrontava con le affermazioni contenute nella lettera dell’11 febbraio 2020 dell’autorità. Dapprima contestava che vi fosse stata alienazione di fondi in relazione alle quote acquisite con la liquidazione parziale della __________, essendosi trattato di una semplice divisione in natura. Illustrava poi le fasi di svolgimento della ristrutturazione degli immobili in questione, che era iniziata nel 2004 con il risanamento dell’involucro e proseguita nel 2007 con lavori interni. Ammettendo che la prassi Dumont fosse applicabile ad una “acquisizione a titolo oneroso di una quota ideale supplementare”, ciò concernerebbe solo il 29,1% degli immobili per l’IFD e lo 0% per l’IC. In ogni caso, contestava che gli immobili fossero trascurati e rilevava che la loro redditività non era aumentata.
D. Con decisione del 20 maggio 2020, l’Ufficio di tassazione ha proceduto alla prospettata modifica della tassazione a svantaggio del reclamante. Ha pertanto elevato il reddito imponibile a fr. 149'600.– per l’IC e a fr. 534'900.– per l’IFD.
La ripresa dei costi di manutenzione degli immobili, contabilizzati a debito del conto economico della società in accomandita __________, ammontava a fr. 1'574'889.– per l’IFD e a fr. 1'195'749.– per l’IC. Alle migliorie vere e proprie (fr. 437’470.– ) aveva aggiunto le spese di manutenzione non deducibili secondo la prassi Dumont, nella misura di fr. 1'137'419.– per l’IFD e di fr. 758'279.– per l’IC. Secondo l’autorità di tassazione, le condizioni per l’applicazione della prassi Dumont erano adempiute, avendo ammesso lo stesso reclamante che i costi del risanamento erano elevati in quanto erano stati ricuperati lavori degli anni precedenti. Inoltre, i redditi locativi erano aumentati in seguito ai lavori. Contrariamente alla tesi del contribuente, anche le quote acquistate mediante la liquidazione parziale della __________ & Co. si dovevano considerare nuove acquisizioni ai fini dell’applicazione della prassi Dumont.
E. Con tempestivo ricorso 10 giugno 2020 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la ripresa delle spese di manutenzione degli immobili di Berna. I ricorrenti producono la perizia di un architetto, che esclude di aver trovato indizi di manutenzione trascurata, in occasione di una stima degli immobili del 2003. Ribadiscono che a loro avviso non dovrebbe essere considerata nuova acquisizione l’attribuzione di quote in occasione della liquidazione della __________ & Co. Negano poi che le entrate dalla locazione siano aumentate in seguito ai lavori. Gli insorgenti contestano anche la ripresa delle spese considerate di miglioria, nella misura di fr. 437'470.–.
F. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2020, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. Secondo l’autorità fiscale, anche la quota di immobili acquisita con la liquidazione della società in accomandita giustificherebbe l’applicazione della prassi Dumont, per il fatto che l’insorgente sarebbe stato indennizzato per la sua quota di proprietà comune mediante l’assegnazione di beni immobiliari, analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale in un caso in cui si trattava dello scioglimento di una comunione ereditaria. Il fisco sottolinea anche l’ammontare degli onorari fatturati dall’arch. __________, a dimostrazione dell’importanza degli interventi eseguiti. Contesta poi che la ripresa delle spese di miglioria in senso stretto sia stata intrapresa in modo forfetario e senza spiegazioni, essendo invece stata basata sulla Circolare relativa alle spese immobiliari. L’autorità fiscale ha chiesto la produzione delle fatture relative agli interventi litigiosi.
Il 28 agosto 2020 i ricorrenti hanno prodotto la documentazione relativa agli interventi del 2007 sugli immobili di Berna.
In un complemento del 28 settembre 2020 alle sue osservazioni, la Divisione delle contribuzioni propone di ridurre la ripresa delle spese qualificate di miglioria a fr. 113'300.–. Pur relativizzando l’importanza delle pigioni per stabilire la portata degli interventi, il fisco cantonale rileva tuttavia che vi è stato un incremento del 20% dopo i lavori del 2007.
G. In data 30 ottobre 2020 i ricorrenti hanno replicato. In primo luogo, hanno ribadito che la quota di immobili che è stata acquistata di recente ammonta tutt’al più al 29,1%. In occasione della ristrutturazione societaria intervenuta nel 2006 non vi sarebbe infatti stata alcuna compensazione fra soci. Contestano poi il rifiuto dell’autorità fiscale di considerare la perizia dell’arch. __________. Per quanto attiene all’evoluzione dei redditi locativi, sostengono che vi è stato un ricambio di inquilini e che ciò ha consentito di allineare le pigioni con quelle correnti sul mercato. Secondo gli insorgenti, in ogni caso, il fisco non sarebbe riuscito a dimostrare che la manutenzione degli immobili fosse stata trascurata. Essi censurano anche la ripresa di una perdita di fr. 190'000.–, proveniente dalla vendita di una partecipazione sociale.
H. Nella sua duplica del 19 novembre 2020, la Divisione delle contribuzioni ribadisce che a suo avviso la prassi Dumont dovrebbe essere applicata anche alle quote acquistate con la liquidazione della società e che gli elementi a disposizione indicano che la manutenzione degli immobili di Berna fosse stata trascurata. In merito alla pretesa perdita proveniente dalla vendita delle azioni della __________ AG, ritiene che i ricorrenti avrebbero perlomeno dovuto procedere ad un accantonamento nel 2006, visto che la perdita di valore era già nota alla fine del 2006.
Su quest’ultimo aspetto, i ricorrenti hanno preso posizione in data 7 dicembre 2020. Ritengono di non essere stati tenuti a costituire un accantonamento già nel 2006, visto che l’acquisto delle azioni era avvenuto nello stesso anno e in tal caso vige l’obbligo di dichiarare quale valore venale della partecipazione il prezzo d’acquisto. In ogni caso, sarebbero adempiuti i presupposti per compensare nel 2007 gli ammortamenti omessi l’anno precedente.
Diritto
I. Ripresa spese di manutenzione degli immobili
Alla fattispecie in esame si applicano gli articoli 32 cpv. 2 LIFD e 31 cpv. 2 LT, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2009.
2.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 prima frase LIFD (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2009), come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.; CDT n. 80.2003.193 del 17 giugno 2004 in re M. e M. S.).
2.2.
Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
2.3.
Secondo la Circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni relativa alle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata, del gennaio 2006, le spese sostenute nei primi due anni (anno di acquisto e anno successivo) per la riattazione di un immobile di nuova acquisizione o per un immobile ricevuto nell’ambito di un anticipo ereditario non sono deducibili (Circolare cit., cifra 2.2.1, con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale in: ASA 47, 203; ASA 49, 563; ASA 50, 70 e RTT 4/89 pag. 250). Prima del periodo fiscale IC 1997-98 il termine era di cinque anni.
Se per contro l’immobile è stato ereditato, l’erede può pretendere la deduzione delle spese necessarie per riattare l’immobile nella misura in cui il defunto avrebbe potuto farle valere al momento della devoluzione.
Analogamente, nemmeno per l’imposta federale diretta sono deducibili le spese sostenute dal contribuente nel periodo immediatamente seguente l’acquisizione per riattare un immobile di nuova acquisizione, trascurato dal proprietario precedente (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. a Ordinanza concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato).
Tale prassi deriva dalla giurisprudenza del Tribunale federale (prassi «Dumont»), secondo la quale, di regola, lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo l’acquisto non possono essere dedotti dal reddito lordo (cfr. ASA 42 p. 539). Le spese di manutenzione, che provocano un aumento di valore che va al di là di quello che aveva l’immobile al momento dell’acquisto, devono considerarsi quali spese (non deducibili) per l’acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali.
Il Tribunale federale fa discendere tale conclusione dalla circostanza che l’immobile al momento dell’acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in particolare dal suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal reddito lordo unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare questo valore (cfr. inoltre, sulla prassi «Dumont»: RF 52/1997 p. 354 = DTF 123 II 218 = RDAF 53 / 1997 p. 582 = StE 1997 B 25.6 n. 30 = ZStP 1997 p. 228 = ASA 66 p. 306; inoltre: StE 1998 B 25.6 n. 31).
Ne discende che quando il possesso è durato meno di due anni, non è di regola possibile discostarsi da una valutazione economico-soggettiva. Quando invece il possesso è durato oltre due anni bisogna invece attenersi a una valutazione puramente tecnico-oggettiva della natura delle spese sostenute (RDAT II-1997 n. 4t pp. 321-322).
2.4.
La c.d. prassi Dumont ha nondimeno conosciuto negli anni una certa attenuazione. Il Tribunale federale, pur confermandola in linea di principio, ha precisato che possono essere comunque dedotte dal reddito lordo le spese di normale manutenzione degli immobili, a patto che siano adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
· la manutenzione dell’immobile non deve essere stata trascurata;
· a causa dei costi dei lavori di manutenzione non devono essere aumentati i redditi da affitti;
· non deve essere stata intrapresa alcuna costruzione che comporti un impiego diverso;
· l’attuale situazione di uso e contrattuale deve essere rimasta inalterata
(DTF 123 II 218, consid. 1; inoltre Commissione di ricorso fiscale Berna, 14 ottobre 1997 in StE 1998 B 25.6 n. 31).
Pertanto, un contribuente che acquista un immobile, la cui manutenzione è stata trascurata, per riattarlo, non dovrebbe beneficiare di un trattamento fiscale migliore rispetto a quello che acquista un immobile già rinnovato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la questione quando un immobile si consideri trascurato deve essere risolta sulla base delle circostanze concrete. Indizi rilevanti sono, in particolare, l’età dell’edificio acquistato, il tipo e l’entità dei lavori eseguiti, il rapporto tra le spese di rinnovo e il prezzo di acquisto come pure l’ammontare del prezzo di acquisto. Anche la maggior parte dei Cantoni si è basata su questi indizi (cfr. l’allegato al rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 3 settembre 2007 concernente l’iniziativa parlamentare 04.457 sulla limitazione della prassi Dumont, FF 2007 7201 ss., in particolare p. 7214: “Risultato della consultazione dei Cantoni condotta dalla Conferenza fiscale svizzera relativa all’applicazione della «prassi Dumont»”) come pure la dottrina prevalente (sentenza 2C_871/2016 e 2C_872/2016 dell’11.7.2017 consid. 2.1.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
2.5.
Questa Camera ha avuto modo di applicare la nuova giurisprudenza del Tribunale federale, in un caso in cui tuttavia erano in discussione lavori di rinnovo che avevano interessato uno stabile locativo (CDT n. 80.2003.193 del 17 giugno 2004, in RtiD II-2004 n. 6t).
Pur trattandosi infatti di uno stabile di recente acquisto (meno di due anni), comperato ad un prezzo interessante, non vi era alcuna prova di trascuratezze nella manutenzione. Vi era inoltre continuità della situazione contrattuale (inquilini e canoni di locazione) ed i lavori di manutenzione si attestavano attorno al 20% dell’importo totale dei canoni di locazione nel 1999 e a meno del 15% nel 2000.
In un altro caso, la Camera ha ritenuto che dovessero essere dedotte le spese di manutenzione di un appartamento appena acquistato ed abitato dai proprietari stessi, trattandosi di un condominio che aveva meno di 20 anni e considerando il fatto che il prezzo di acquisto non sembrava essere stato influenzato da un ipotetico stato di manutenzione trascurata (CDT n. 80.2005.77 del 14 luglio 2005, in RtiD I-2006 n. 9t).
2.6.
Conformandosi a questi cambiamenti giurisprudenziali, la Divisione delle contribuzioni ha provveduto a sua volta a modificare la propria circolare, inserendovi le seguenti disposizioni valide per le nuove acquisizioni (cfr. Circolare n. 7/2005 cifra 2.2.1.):
se gli interventi di manutenzione riguardano un immobile che ha meno di 20 anni e lo stesso, al momento dell’acquisto era ancora al beneficio dell’abitabilità, la prassi Dumont è esclusa in quanto si ritiene che in tale lasso di tempo non possa essere ravvisata una situazione di manutenzione trascurata;
se l’immobile ha più di 20 anni e nei 2 anni che seguono l’acquisto vengono intrapresi lavori, l’applicazione della prassi Dumont è esclusa unicamente se i costi di manutenzione non superano complessivamente il 20% del prezzo di acquisto, anche in tale contesto a condizione che al momento dell’acquisto l’abitabilità dell’immobile fosse ancora data;
nel caso di appartamenti in condominio occorre considerare che interventi strutturali su iniziativa unilaterale del singolo comproprietario sono praticamente esclusi per cui il concetto di “manutenzione trascurata” va applicato con prudenza. L’esclusione dalla deducibilità di determinati interventi che potrebbero generare un’elevazione dello standard qualitativo dell’appartamento potrà intervenire indipendentemente dalla prassi Dumont attraverso l’applicazione della tradizionale distinzione tra costi di manutenzione (deducibili) e costi di miglioria (non deducibili) presenti nell’”Allegato”.
A tale riguardo, il fisco ha tenuto conto del fatto che l’acquisto degli immobili era avvenuto in fasi successive. Fino al 2003, l’insorgente ne deteneva solo una quota del 12,7%. Nel 2004 aveva acquistato una ulteriore quota del 29,1% dagli eredi __________. Infine, con la liquidazione parziale della società in accomandita __________., avvenuta il 12 settembre 2006, aveva acquistato la totalità degli immobili. Di conseguenza, siccome l’applicazione della prassi Dumont per l’IFD concerne gli interventi dei primi cinque anni dall’acquisto, mentre per l’IC solo quelli dei primi due anni, la ripresa che interessa il calcolo dell’IFD è nettamente più elevata. Ai fini del calcolo dell’imposta cantonale, la quota considerata di recente acquisto ammonta di conseguenza al 58,2%, mentre è dell’87,3% quella considerata per il calcolo dell’IFD.
Una prima censura dei ricorrenti concerne proprio la determinazione del momento dell’acquisizione degli immobili. A loro avviso, con la liquidazione parziale della società in accomandita, che ha comportato l’attribuzione in proprietà esclusiva degli immobili litigiosi, non vi sarebbe stato l’acquisto di diritti reali, ma i soci sarebbero semplicemente stati indennizzati mediante proprietà fondiaria nella misura delle rispettive quote ideali nella società.
Una seconda censura concerne invece l’adempimento dei presupposti per l’applicazione della prassi Dumont, segnatamente il fatto che la manutenzione degli immobili fosse stata trascurata.
Un’ultima censura non concerne le spese di manutenzione degli immobili, bensì un’altra ripresa, relativa all’ammortamento di una partecipazione sociale, venduta con una perdita di fr. 190'000.–.
L’art. 34 lett. d LIFD, che esclude la deduzione dal reddito imponibile delle spese d’acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali, si applica sia ai beni privati sia a quelli commerciali. Di conseguenza, anche l’art. 32 LIFD, che concerne la deduzione delle spese immobiliari, è a sua volta applicabile anche quando si tratta di immobili commerciali (Locher, Kommentar zum DBG, 2a ed., vol. I, Basilea 2019, n. 44 ad art. 32 LIFD, p. 962, con riferimento alla sentenza del TF n. 2C_1166/2016 e 2C_1167/2016 del 4.10.2017 consid. 3).
Per quanto concerne l’applicazione della prassi Dumont anche agli immobili commerciali, la stessa è stata ammessa dal Tribunale federale con una sentenza del 18 giugno 1982 (DTF 108 Ib 316).
4.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prassi Dumont si applica in modo molto ampio, in linea di principio in ogni caso di acquisizione di un immobile da parte di un nuovo proprietario, non solo cioè in caso di vendita, ma anche di anticipo ereditario e di donazione (Merlino, in: Yersion/Noël [a cura di], Commentaire romand LIFD, 1a ed., Basilea 2008, n. 137 ad art. 32 LIFD, p. 508).
Un’eccezione all’applicazione della prassi Dumont è prevista per gli immobili ereditati.
Con il decesso, gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione (cfr. art. 560 cpv. 1 CC). Gli eredi subentrano pertanto nella situazione patrimoniale complessiva del defunto, cosicché le spese per mantenere un determinato valore patrimoniale hanno la stessa valenza che avrebbero avuto per il defunto. Con la divisione della successione, determinati beni vengono invece attribuiti in proprietà esclusiva a singoli coeredi. La traslazione dell'immobile al momento della divisione avviene, in questo caso, in via di successione individuale al valore che viene attribuito al bene in quel preciso momento (cfr. art. 617 cpv. 1 CC). Il coerede che lo acquista computandolo sulla sua quota ereditaria viene così a trovarsi in una posizione simile a quella del compratore, nella misura in cui ha acquisito un diritto esclusivo sulla proprietà che oltrepassa quello da lui vantato in qualità di membro della comunione ereditaria indivisa. Ne discende una duplice conseguenza:
– nella misura (quotaparte) in cui il coerede vantava un diritto sul bene quale membro dell'indivisa, egli si trova nella medesima posizione del defunto;
– nella misura in cui invece egli acquista le quote dei coeredi, la sua posizione è assimilabile a quella del compratore.
Nel primo caso, le spese di riattazione hanno valenza di spese di manutenzione e sono quindi deducibili dal reddito lordo. Nel secondo invece hanno valenza di spese che incrementano il valore dell'immobile e non sono deducibili (cfr. ASA 50 p. 70 ss., cons. 2 a-b; inoltre la sentenza CDT n. 70 del 3 maggio 1993).
4.3.
Nel caso in esame, al momento della liquidazione parziale della società in accomandita __________., il ricorrente deteneva una quota del 41,8%. La sua quota ideale di proprietà degli immobili corrispondeva pertanto a questa percentuale. Per effetto della liquidazione, ha dunque acquisito dagli altri soci il rimanente 58,2% degli immobili che gli sono stati attribuiti in proprietà esclusiva.
Come sostenuto dall’autorità fiscale, applicando per analogia la giurisprudenza del Tribunale federale che concerne lo scioglimento della comunione ereditaria, ne consegue che, nella misura in cui l’insorgente ha acquisito le quote degli altri soci, per diventare proprietario esclusivo degli immobili, la sua posizione è assimilabile a quella del compratore.
Nello stesso senso si è pronunciato anche il Tribunale cantonale amministrativo del Canton Argovia, confrontato con il ricorso di un contribuente che era diventato proprietario esclusivo di un immobile, in seguito alla divisione in natura della comproprietà, che interessava due parti di un palazzo abitativo (sentenza del 17.6.1998, in AGVE 1998 p. 250).
4.4.
4.4.1.
La stessa conclusione si estende anche all’imposta cantonale.
Sebbene la giurisprudenza cantonale non si sia mai pronunciata sulla questione se lo scioglimento di una proprietà collettiva costituisca un nuovo acquisto ai fini dell’applicazione della prassi Dumont, il diritto ticinese ha tuttavia delle disposizioni che disciplinano questi negozi in relazione all’imposizione degli utili immobiliari.
4.4.2.
Nella maggior parte dei Cantoni, in caso di divisione in natura di un bene in proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà), come nell’ambito di uno scioglimento di una società di persone, ai precedenti proprietari comuni viene attribuita una proprietà esclusiva in misura proporzionale alle rispettive quote della proprietà collettiva. In tal modo, si verifica un trasferimento di diritti di proprietà dalla proprietà comune alla proprietà esclusiva, cosa che deve essere qualificata come un’alienazione secondo il diritto civile, nonostante il fatto che, dal punto di vista economico, per il patrimonio del singolo proprietario comune, si tratta semplicemente di una ristrutturazione (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurigo 2021, § 6, n. 27, p. 99 s.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ed., Zurigo, 2021, § 216, n. 52, p. 2030 e giurisprudenza citata).
4.4.3.
Fra i pochi Cantoni che adottano un diverso regime figura il Canton Ticino, che ha introdotto una disposizione speciale, che ammette il differimento dell’imposizione degli utili immobiliari in caso di scioglimento delle proprietà collettive, quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro (art. 125 lett. c LT). In altre parole, l’imposizione dello scioglimento della proprietà collettiva è differita nel caso in cui vi sia una semplice Realteilung, senza cioè che vi sia il trasferimento di una parte eccedente la quota di un contraente, con conseguente versamento di un conguaglio in denaro o in altra forma (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 86).
Se, tuttavia, due persone sono comproprietarie di due distinti fondi, e stipulano un contratto mediante il quale permutano le quote di comproprietà in modo tale da diventare proprietarie esclusive ognuna di un immobile, la transazione deve essere imposta come una permuta, cioè come una doppia compravendita avente per oggetto le due quote di comproprietà dei fondi oggetto di permuta. Non può per contro essere invocato il differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare, previsto dall’art. 125 lett. c LT, per il fatto che esso si riferisce esclusivamente agli scioglimenti di proprietà collettive che avvengono in natura, cioè in forma di divisione di un unico immobile fra i comproprietari (RDAT II-2000 n. 11t; RtiD I-2009 n. 11t; decisione CDT n. 80.2013.121 del 1° ottobre 2013, consid. 3.2; decisione CDT n. 80.2007.103 dell’8 settembre 2008, consid. 2.2).
4.4.4.
Nel caso in esame, il ricorrente ha sì acquisito quote di proprietà esclusiva in misura corrispondente alla quota ideale che deteneva nella società liquidata. Se si considera tuttavia il singolo immobile, l’insorgente non ha acquistato una quota di proprietà corrispondente alla sua quota ideale. Nella misura in cui è divenuto proprietario esclusivo degli immobili in discussione, ha infatti rinunciato a quote ideali che vantava su altri immobili. Fra i soci della società in accomandita liquidata sono pertanto intervenute permute di quote di immobili. Anche dal punto di vista del diritto cantonale dell’imposizione degli utili immobiliari, non sarebbe stato ammesso un differimento dell’imposizione.
Neppure per l’imposta cantonale, si può dunque ammettere una deroga all’applicazione della prassi Dumont.
4.5.
Per il calcolo sia dell’imposta federale diretta sia dell’imposta cantonale, il fatto che l’autorità di tassazione abbia considerato, ai fini dell’applicazione della prassi Dumont, anche l’acquisizione delle quote immobiliari intervenuta in occasione della liquidazione della società in accomandita __________. appare pertanto conforme al diritto applicabile.
Per quanto concerne i presupposti per l’applicazione della prassi Dumont, si è già ricordato come il Tribunale federale abbia introdotto dei requisiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla giurisprudenza precedente. Ha infatti ammesso che possano essere dedotte dal reddito lordo le spese di normale manutenzione degli immobili, a patto che siano adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
· la manutenzione dell’immobile non deve essere stata trascurata;
· a causa dei costi dei lavori di manutenzione non devono essere aumentati i redditi da affitti;
· non deve essere stata intrapresa alcuna costruzione che comporti un impiego diverso;
· l’attuale situazione di uso e contrattuale deve essere rimasta inalterata
(DTF 123 II 218).
In seguito alla sentenza citata, come indicato nel Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale, che ha proposto di abrogare la prassi Dumont, i Cantoni hanno definito dei criteri per stabilire a quali condizioni un immobile si consideri trascurato. Da una consultazione delle autorità fiscali cantonali è risultato che i criteri adottati sono i seguenti:
· l’immobile deve avere una certa età (15, 20 o 30 anni);
· vi deve essere una sproporzione tra il costo dei lavori di riattazione e il prezzo di acquisizione o il valore ufficiale
(cfr. Rapporto citato, in FF 2007 7201 p. 7206).
Come pure è già stato ricordato, la Divisione delle contribuzioni ha a sua volta definito dei criteri schematici per delimitare il campo di applicazione della prassi Dumont. I primi due in particolare sono i seguenti:
se gli interventi di manutenzione riguardano un immobile che ha meno di 20 anni e lo stesso, al momento dell’acquisto era ancora al beneficio dell’abitabilità, la prassi Dumont è esclusa;
se l’immobile ha più di 20 anni e nei 2 anni che seguono l’acquisto vengono intrapresi lavori, l’applicazione della prassi Dumont è esclusa unicamente se i costi di manutenzione non superano complessivamente il 20% del prezzo di acquisto, a condizione che al momento dell’acquisto l’abitabilità dell’immobile fosse ancora data.
5.2.
Il costo degli interventi attuati sugli immobili del ricorrente nel periodo fiscale 2007 ammonta a complessivi fr. 1'869'427.–. Nella misura di fr. 126'000.– lo stesso insorgente li ha qualificati costi di miglioria. Per il resto, ha invece ritenuto trattarsi di spese di manutenzione.
Gli edifici sottoposti ai lavori litigiosi erano stati costruiti nel 1968. Al momento degli interventi, avevano pertanto quasi 40 anni.
Nel contratto di liquidazione parziale della __________ del 12 settembre 2006, ai due immobili di __________, attribuiti in proprietà esclusiva al contribuente, è stato imputato un valore, rispettivamente, di fr. 2'500'000.– per l’uno e di fr. 3'442'000.– per il secondo. Il valore venale degli immobili ammontava dunque a fr. 5'942'000.–. Il 20% del valore degli immobili corrisponde pertanto a fr. 1'188'400.–.
Già per questi due motivi, la decisione dell’autorità di tassazione, di ritenere che la manutenzione degli immobili fosse stata trascurata, appare giustificata.
5.3.
Il ricorrente contesta che gli edifici fossero in uno stato di manutenzione trascurato, fondandosi su un’apposita presa di posizione dell’arch. __________, che già aveva allestito una stima degli stessi immobili nel 2003 e che era stato coinvolto nei lavori eseguiti. L’architetto ha confermato al contribuente che lo scopo degli interventi non era di aumentare il valore degli oggetti, ma unicamente di adeguarli alle esigenze attuali. Ha poi escluso che sia intervenuto un cambio di destinazione e che i lavori eseguiti siano assimilabili ad una ricostruzione.
A parte il fatto che le affermazioni dell’arch. __________ devono essere lette tenendo conto dei suoi legami con il ricorrente, le stesse non sono peraltro incompatibili con l’applicazione della prassi Dumont. Quest’ultima presuppone semplicemente che il nuovo proprietario abbia intrapreso lavori che hanno compensato una manutenzione trascurata negli anni precedenti e non anche che gli interventi abbiano comportato delle migliorie o un cambiamento di destinazione.
5.4.
L’insorgente ha inoltre negato che, in seguito agli interventi in questione, siano aumentati i redditi degli immobili.
L’Ufficio di tassazione ha relativizzato l’importanza di questo elemento. In effetti, non rientra neppure fra i criteri elaborati dalla Divisione delle contribuzioni né fra quelli enunciati dal Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale.
In ogni caso, nel complemento alle osservazioni al ricorso del 28.9.2020, l’Ufficio giuridico sottolinea che, confrontando fra loro le pigioni pagate dagli inquilini nel mese di novembre del 2006 e quelle del dicembre 2008, si constata un incremento del 20%.
Nella sua replica del 30.10.2020, l’insorgente non ha contestato questi dati, ma si è limitato a sostenere che l’adeguamento delle pigioni sarebbe dipeso dall’avvicendamento degli inquilini.
Non si vede in quale misura il fatto che le pigioni più elevate siano pagate da inquilini nuovi dovrebbe opporsi alle conclusioni dell’autorità di tassazione.
5.5.
La decisione dell’Ufficio di tassazione, di escludere la deduzione delle spese per il rinnovo degli immobili del ricorrente, nella misura in cui i lavori sono stati intrapresi nei primi due anni (per l’IC) e nei primi cinque anni (per l’IFD) dall’acquisto, si rivela legittima.
Mentre per l’imposta cantonale la quota acquisita da considerare per l’applicazione della prassi Dumont corrisponde al 58,2%, per l’imposta federale diretta ammonta invece all’87,3%. Siccome per l’IFD sono determinanti i primi cinque anni dall’acquisto, deve infatti essere inclusa anche la quota degli immobili acquistata nel 2004.
5.6.
5.6.1.
È peraltro controverso anche l’importo delle spese complessive, alle quali deve essere applicata la prassi Dumont. Una parte dei costi sono infatti stati esclusi del tutto, in quanto qualificati costi di miglioria. Mentre secondo il ricorrente si tratta di fr. 126'700.–, l’autorità di tassazione ha aggiunto ulteriori fr. 113'300.–.
A tale riguardo, si deve segnalare che l’UT ha ridotto la ripresa per spese di miglioria, nel complemento alle osservazioni del 28 settembre 2020, da fr. 437'470.– a fr. 113'300.–. Essenzialmente, i costi riqualificati spese di miglioria sono rappresentati dal 20% delle spese per il rinnovo delle cucine e dal 10% dei lavori sussidiari alle stesse migliorie (preparazione del cantiere, pulizia, onorari dell’architetto).
5.6.2.
Per quanto concerne le cucine, secondo la Circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni, in caso di sostituzione di vecchie combinazioni, si considerano deducibili quali spese di manutenzione i 2/3 dei costi sostenuti, mentre 1/3 è qualificato miglioria. Ciò non vale tuttavia per gli elettrodomestici, i cui costi sono invece totalmente deducibili.
Con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione aveva dunque ripreso 1/3 delle spese per il rifacimento delle cucine. In seguito al ricorso, resasi conto che nei costi per le cucine erano inclusi anche quelli per gli elettrodomestici, ha ridotto la ripresa a 1/5.
Nella sua replica del 30 ottobre 2020, il ricorrente si limita a censurare questa ripresa definendola “approssimativa”. La stessa è invece stabilita coerentemente con i princìpi stabiliti dalla giurisprudenza e dalla prassi.
5.6.3.
Lo stesso insorgente ha qualificato costi di miglioria quelli sostenuti per l’installazione delle lavastoviglie, precedentemente non presenti nelle cucine. Coerentemente con questa impostazione, l’UT ha ripreso anche le spese per il primo allacciamento delle lavastoviglie (fr. 16'953.–).
Anche in questo caso, a fronte della generica censura del contribuente, si giustifica la conferma della decisione impugnata.
5.6.4.
L’autorità fiscale ha infine ripreso una quota del 10% delle spese dell’impresa di costruzione, delle spese di pulizia e degli onorari degli architetti. La ripresa è stata giustificata con il fatto che si tratta di lavori “sussidiari ai lavori di miglioria” ed è stata definita in base alla proporzione esistente tra i lavori di miglioria e i lavori complessivi.
Le spese di progettazione, direzione lavori, costruzione e pulizia non possono effettivamente essere ricondotte esclusivamente alle opere qualificate come manutenzione. È pertanto giustificata la loro ripresa, in misura proporzionale rispetto alla quota dei costi di miglioria.
Poiché anche in questo caso la contestazione del ricorrente si limita a lamentare una determinazione approssimativa della ripresa, senza confrontarsi con il merito della questione, il ricorso è respinto.
5.6.5.
La ripresa di fr. 113'300.– per costi di miglioria, da sommare all’importo già indicato dall’insorgente, è pertanto giustificata.
II. Ripresa ammortamento titoli
Un’ultima censura concerne la ripresa di fr. 190'000.– per ammortamento titoli. Nel conto economico del 2007, la Peter __________ ha infatti registrato un ammortamento di fr. 190'000.–, giustificato dalla perdita subita con la vendita di una partecipazione nella __________ AG. Secondo l’UT, la perdita di valore della partecipazione era nota al contribuente già nel 2006, come risulta dall’estratto del deposito __________, che le attribuiva un valore di fr. 75'000.–. Nel periodo precedente avrebbe conseguentemente dovuto essere registrato almeno un accantonamento di fr. 125'000.–.
6.2.
Secondo gli art. 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD, applicabili per analogia alle persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa indipendente e che tengono una contabilità in buona e debita forma (art. 17 cpv. 4 LT e 18 cpv. 3 LIFD), l’utile netto imponibile delle persone giuridiche è determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese giustificate e riconosciute dall’uso commerciale, tra cui gli ammortamenti ed accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale (lett. b) (cfr. sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1.).
6.3.
Il diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili, esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip), fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie al diritto tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28 dicembre 2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).
In altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO; dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione TF 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24, p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DGB, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 883).
6.4.
Secondo il principio di periodicità valido nel diritto fiscale svizzero, un’azienda deve essere tassata in un determinato anno fiscale sull’utile realizzato nel corrispondente periodo. I risultati dei differenti esercizi annuali non devono perciò venir compensati tra loro, aumentando o diminuendo quelli di un determinato periodo a favore o a carico di un altro. Se si verifica una violazione di tale principio, va di conseguenza operata una correzione fiscale (sentenza TF 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24, p. 100, consid. 2.2; Locher, op. cit., n. 82 ad art. 58 LIFD, p. 275; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 20 ss. ad art. 58 LIFD, p. 890).
Secondo gli articoli 26 cpv. 2 lett. a LT e 27 cpv. 2 lett. a LIFD, in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili, quali spese aziendali e professionali giustificate, gli ammortamenti e gli accantonamenti.
Gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento (art. 27 cpv. 1 LT e 28 cpv. 1 LIFD).
Sono inoltre ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori (art. 28 cpv. 1 lett. b LT e 29 cpv. 1 lett. b LIFD).
7.2.
A differenza degli ammortamenti, che corrispondono alla registrazione di una perdita di valore che si è verificata in modo definitivo sul patrimonio aziendale, l’accantonamento rappresenta una voce del passivo di bilancio, cioè una rettifica dell’attivo, contabilizzata per far fronte ad un rischio di perdita non ancora quantificabile con precisione e quindi a carattere provvisorio (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 152).
7.3.
In applicazione dell’art. 960 cpv. 2 CO (nella versione in vigore fino al 31.12.2012), gli elementi dell’attivo non possono essere iscritti a bilancio per un valore superiore a quello che rappresentano per l’azienda alla data del bilancio. Per l’art. 960a CO, in vigore del 1.1.2013, alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione (cpv. 1), mentre nelle valutazioni successive, fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi, il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione (cpv. 2). In materia di valutazione degli attivi, uno dei principi più importanti è quello della prudenza (art. 662a cpv. 2 cifra 3 CO, in vigore fino al 31.12.2012; dal 1.1.2013: art. 958c cpv. 1 cifra 5 CO e art. 960 cpv. 2 CO). Ciò implica che, nel dubbio, i conti saranno presentati nella forma meno favorevole all’impresa, tenuto conto del margine d’incertezza e dei limiti legali entro i quali deve essere esercitato il potere di apprezzamento.
7.4.
Per quanto concerne le partecipazioni, appartengono alla sostanza fissa (art. 665a cpv. 1 CO, nella versione in vigore fino al 31.12.2012). Sottostanno pertanto agli stessi principi di valutazione che valgono per i rimanenti attivi fissi. Non possono di conseguenza essere valutati con un importo superiore al prezzo d’acquisto o di costo, da cui vanno dedotti gli ammortamenti necessari (art. 665 CO, nella versione in vigore fino al 31.12.2012). Secondo il principio del valore inferiore (“Niederstwertprinzip”), si deve tener conto di eventuali diminuzioni di valore (“Impairment”) mediante correzioni di valore (sentenza del TF 2C_1168/2013 e 2C_1169/2013 del 30.6.2014 consid. 3.3). Il valore contabile delle partecipazioni deve dunque essere periodicamente verificato, per poter procedere tempestivamente alle correzioni di valore necessarie (sentenza del TF 2C_1168/2013 e 2C_1169/2013 del 30.6.2014 consid. 3.4, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
In casi particolari, quando eventi negativi coinvolgono i beni della sostanza fissa, ad esempio per calo straordinario del prezzo di mercato di determinati prodotti, perdite straordinarie di valore di terreni e di partecipazioni azionarie, incendio o inondazione con copertura assicurativa insufficiente, perdita improvvisa di valore dal profilo tecnologico, possono essere ammessi dall’autorità fiscale ammortamenti straordinari nella misura in cui la perdita di valore è definitiva (Bernardoni / Bertolotto, op. cit., p. 150 s; Danon, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 27 ss. ad art. 62 LIFD).
Nel caso in discussione, l’insorgente ha acquistato 10'000 azioni della __________ AG, del valore nominale di 1 franco ciascuna, al prezzo di fr. 200'000.– nel corso del 2006. Le ha rivendute il 19 giugno 2007 al prezzo di fr. 10'000.–. Nel conto economico del 2007 della __________ ha registrato un accantonamento di fr. 190'000.–. Secondo l’autorità di tassazione, avrebbe invece dovuto registrare almeno un accantonamento di fr. 125'000.– nel conto economico del 2006, avendo già saputo alla fine del 2006 che il valore della partecipazione ammontava a fr. 75'000.–.
8.2.
La dottrina ammette degli ammortamenti straordinari, nel caso in cui il contribuente ha trascurato di procedere a degli ammortamenti progressivi. Per analogia si procede in tale maniera nel caso in cui abbia omesso di procedere a delle correzioni di valore. Escludere in maniera generale il riconoscimento fiscale di un ammortamento straordinario in queste ipotesi, sarebbe contrario all’imposizione secondo la capacità contributiva, per il fatto che il contribuente si vedrebbe sistematicamente imposto su degli attivi che non corrispondono più al loro valore reale a bilancio (sentenza DTF 137 II 353 consid. 6.4.1.).
Se il principio di un ammortamento unico deve essere ammesso, il suo riconoscimento può tuttavia, a dipendenza delle circostanze, rivelarsi contrario al principio di periodicità dell’imposta, che impone d’imputare ad un esercizio i proventi e le spese che gli sono correlati per poter determinare il relativo utile. Nel caso in cui bisogna procedere ad un ammortamento straordinario per recuperare degli ammortamenti ordinari oppure delle correzioni di valore che non sono state registrate in tempo utile, il principio di periodicità può trovarsi in conflitto con l’imposizione secondo la capacità contributiva (sentenza DTF 137 II 353 consid. 6.4.2.).
Nel caso al centro della sentenza citata, il Tribunale federale ha ritenuto decisivo il fatto che l’ammortamento straordinario fosse stato registrato durante il periodo in cui il creditore doveva ammettere in buona fede che il debito fosse divenuto durevolmente irrecuperabile. Poiché, nel caso concreto, il contribuente aveva mantenuto la speranza di poter incassare i suoi crediti fino al momento dell’ammortamento straordinario, ne ha ammesso la deduzione (DTF 137 II 353 consid. 6.4.5).
8.3.
Tornando alla fattispecie in discussione, è vero che il ricorrente era in condizione di procedere ad una correzione di valore, e pertanto alla registrazione di un accantonamento fiscale, nell’esercizio 2006, avendo avuto conoscenza della perdita di valore delle azioni. È anche vero tuttavia che la perdita intervenuta con la vendita della partecipazione, a metà dell’anno successivo, ha reso definitiva la svalutazione delle azioni.
In queste circostanze, si può ammettere l’ammortamento straordinario nel conto economico del 2007.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 maggio 2020 è riformata nel senso che, nel calcolo del reddito dell’attività lucrativa indipendente della __________, è stralciata la ripresa dell’ammortamento dei titoli.
a. nella tassa di giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 5’200.–
sono a carico del ricorrente nella misura di quattro quinti (fr. 4’160.–).
Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: