Incarti n. 80.2020.62 80.2020.63
Lugano 27 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 aprile 2020 contro la decisione del 18 marzo 2020 in materia di IC e IFD 2016.
Fatti
A. a.
RI 1 è un insegnante e giocatore di golf. La moglie RI 2 è un architetto indipendente.
Hanno due figlie, __________ (2009) e __________ (2012).
Vivono in casa propria a __________, acquistata nel 2007 (v. Modulo 7, allegato alla DI 2016; SIFTI, Registro fondiario mapp. __________ RFD __________, PPP __________ e __________ (4/63); ultima consultazione: 6.12.2021). A far tempo dal 30 dicembre 2011, tramite donazione, il contribuente è divenuto proprietario rispettivamente comproprietario con il fratello __________ anche di altri immobili, di cui alcuni rimasti in usufrutto ai genitori, RA 1 e __________ (v. Moduli 7 allegati alla DI 2016).
b.
In data 28 febbraio 2018, l’avv. RA 1, padre e rappresentante fiscale del contribuente, trasmetteva all’RS 1 (di seguito: RS 1) la Dichiarazione d’imposta 2016 dei coniugi RI 1.
I contribuenti dichiaravano un reddito da attività indipendente principale del contribuente pari a fr. 31'332.‑ e del coniuge pari a fr. 8'035.‑. Inoltre, l’insorgente dichiarava un’attività indipendente accessoria ‑ relativa alla “partecipazione alle gare di golf organizzate sotto l’egida della Swiss PGA” (v. Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione, annesse alla DI 2016) – da cui non ricavava alcun reddito (dichiarato: fr. - 209.‑). I coniugi RI 1 esponevano inoltre redditi della sostanza mobiliare pari a fr. 426.‑ e della sostanza immobiliare pari a fr. 88'302.‑ (di cui fr. 26'502.‑ di valore locativo).
Per quanto qui d’interesse, facevano valere in deduzione fr. 3'000.‑ quali contributi alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A) della moglie e la deduzione massima dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi pari a fr. 7'700.‑.
Quale sostanza, tra gli altri fattori dichiaravano “titoli e capitali” in ragione di fr. 356'400.‑ e sostanza immobiliare per fr. 1'055'710.‑ (stato al 31.12.2016).
B. Con decisione del 26 giugno 2019, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2016, commisurando il reddito imponibile in fr. 81'700.– per l’imposta cantonale e in fr. 93'900.– per l’imposta federale diretta e la sostanza imponibile in fr. 1'255'000.–.
Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione aveva diminuito il reddito da attività indipendente principale del marito da fr. 31'332.‑ a fr. 28'000.‑ con la motivazione “aggiunta prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.
Aveva diminuito di 35 franchi anche il reddito da attività indipendente principale della moglie e aveva stralciato la perdita di fr. 209.‑ derivante dall’attività indipendente accessoria del marito, senza fornire una motivazione.
Aveva inoltre aumentato il reddito da “titoli e capitali” a fr. 427.‑ e aggiunto “altri redditi” in ragione di fr. 24'800.‑, con la motivazione “[v]engono imposti chf 4'800 di assegni familiari e chf 20'000.‑ come reddito d’altra fonte in relazione all’insufficiente disponibilità finanziaria risultante dal dispendio e in relazione al forte aumento dei capitali”.
Inoltre, l’RS 1 aveva riconosciuto solo parzialmente sia la deduzione per i contributi 3° pilastro A della moglie (da fr. 3'000.‑ a fr. 1'600.‑) ‑ concedendo la “deduzione massima per non affiliati ad un istituto di previdenza professionale: 20% del reddito da attività lucrativa” ‑ sia la deduzione “reddito attività lucrativa coniugi” (da fr. 7'700.‑ a fr. 6'400.‑) perché era stata “concessa sino a concorrenza del minore dei redditi al netto delle spese”.
C. a.
I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 14 febbraio 2020.
L’RS 1 inviava al patrocinatore dei reclamanti il calcolo del fabbisogno finanziario 2016 con l’indicazione che “considerando un fabbisogno di CHF 32'400.‑ (situato a metà tra i minimi LEF e quelli per l’AVS) risulta[va] l’ammanco di CHF 20'000.‑ recuperato come altro reddito, unitamente ai CHF 4'800.‑ degli assegni familiari”.
b.
Il 26 febbraio 2020, il rappresentante dei contribuenti prendeva posizione, contestando in particolare l’aggiunta di altri redditi nella misura di fr. 20'000.‑, stabiliti in “base al calcolo teorico del fabbisogno [che] appare eccessivo e ingiustificato”.
L’avv. RA 1 “conferm[ava] che nella dichiarazione d’imposta non [era] stato omesso nulla a parte qualche migliaio di franchi che mia moglie eroga a sorpresa in occasione dell’Epifania, della Pasqua e del compleanno di nostro figlio RI 1, senza tenerne i giustificativi (complessivamente può trattarsi di non più di dieci/quindicimila franchi) diversamente da quanto oggetto delle donazioni mediante accrediti bancari”.
Sottolineava altresì che oltre a perseguire “una gestione oculata dell’economia domestica”, “RI 1 e RI 2 sono persone risparmiatrici ed è grazie a questa dote, oltre che alle donazioni che ho il piacere di fare a mio figlio, che consente loro di incrementare la sostanza”.
Postulava l’accoglimento del reclamo in quanto i “regali in denaro” “[v]alutati tra i dieci e i quindicimila franchi” come pure il ridimensionamento del calcolo delle entrate e delle uscite sulla base delle argomentazioni da lui presentate, non giustificavano l’aggiunta di altri redditi in ragione di fr. 20'000.‑.
D. Con decisione del 18 marzo 2020, l’RS 1 respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
“Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2016 è stato presentato reclamo a motivo dell’aggiunto reddito d’altra fonte per CHF 24'800.‑.
L’aggiunta è composta dagli assegni familiari in ragione di CHF 4'800.‑, e da CHF 20'000.‑ per insufficienza di disponibilità finanziaria.
Su richiesta del rappresentante del contribuente è stato inviato il calcolo entrate/uscite, dal quale si evince che la ripresa di CHF 20'000.‑ è addirittura prudenziale, considerato che inserendo nel calcolo il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo, l’ammanco è ancora maggiore.
La risposta inviata in data 26 febbraio 2020 dal rappresentante dei contribuenti, oltre ad essere priva di giustificativi non fornisce alcuna informazione utile a migliorare la disponibilità del periodo 2016”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, postulano nuovamente lo stralcio di fr. 20'000.‑ quali altri redditi aggiunti dall’autorità di tassazione e il riconoscimento integrale della deduzione di fr. 3'000.‑ che la contribuente ha versato al 3° pilastro A e della deduzione di fr. 7'700.‑ per attività lucrativa del coniuge, come già avanzato in sede di reclamo.
I ricorrenti contestano l’insufficiente disponibilità, che risulterebbe dal calcolo del dispendio e la legittimità dell’aggiunta di “altri redditi” al reddito imponibile. Allegano un proprio calcolo del dispendio che ‑ tenendo conto di alcune maggiori entrate e minori uscite ‑ giunge alla conclusione che l’ammanco di disponibilità finanziaria si attesta a “poco più di cinquemila franchi, ampiamente coperti dai regali ricevuti dai genitori in maniera del tutto informale nelle più svariate ricorrenze […] indicati in complessivi CHF 10'000.‑/15'000.‑ nelle osservazioni complementari del 26 febbraio 2020” (v. ric., p. 4).
All’atto di ricorso, gli insorgenti allegano per la prima volta una dichiarazione rilasciata da __________, madre di RI 1, nella quale si attesta che “oltre al regalo commemorativo ho sempre integrato una busta sorpresa con una somma di denaro, generalmente dell’ordine di tre/cinquemila franchi in funzione della disponibilità che nei mesi riesco ad accantonare sui prelevamenti contanti dal conto __________ per i bisogni della famiglia”.
I ricorrenti si aggravano altresì contro “il mancato riconoscimento della deduzione integrale dei contributi di CHF 3'000.‑ versati per il 3° pilastro dal coniuge RI 2 (cifra 11.2) e della deduzione di CHF 7'700.‑ dal reddito da attività lucrativa del coniuge (cifra 15.4)”. A tale riguardo, sostengono che il reddito della moglie risulterebbe diminuito a causa della richiesta di acconti sproporzionatamente elevati da parte della Cassa di compensazione AVS, la quale, “benché a conoscenza dei dati di reddito del coniuge, ha continuato a richiedere rate di acconto calcolate su un “reddito determinante” di CHF 80'000.‑ […] quando invece indicativamente avrebbero quanto meno dovuto venire dimezzate”. A loro avviso, “se è pur vero che quegli acconti manifestamente esorbitanti riducono (nell’immediato e temporaneamente) la liquidità disponibile […] la parte eccedente il dovuto non costituisce un costo per il conseguimento del reddito, poiché alla stessa corrisponde un credito (un attivo del contribuente) che verrà incassato al momento della decisione di fissazione dei contributi per il periodo corrispondente (in casu l’anno 2016)”.
F. Nelle sue osservazioni del 7.05.2020, l’RS 1, propone di respingere il ricorso. Aggiunge che “in base ai dati presentati in sede di accertamento, in sede di reclamo e pure nel presente ricorso non sono portati giustificativi a comprova degli aiuti aggiuntivi percepiti dal padre d[a]l contribuente. A complemento di quanto già scritto si osserva che le donazioni del padre atte a coprire una carenza di disponibilità sono ricorrenti negli anni, inoltre per il calcolo del minimo vitale sono stati considerati i minimi LEF, malgrado i coniugi RI 1 sembrerebbero condurre uno stile di vita relativamente agiato”.
Diritto
Dapprima i ricorrenti si aggravano contro l’aggiunta di “altri redditi” per insufficienza di disponibilità finanziaria in ragione di fr. 20’000.‑.
Poi contestano la riduzione della deduzione per il 3° pilastro A della moglie da fr. 3'000.‑ a fr. 1'600.‑ ed infine sollevano i loro dubbi circa la deduzione per doppia attività dei coniugi, diminuita a fr. 6’400.‑ dall’autorità di tassazione.
2.1.
L’RS 1 ha proceduto alla valutazione di tutti gli elementi a sua disposizione, aggiungendo “altri redditi” in ragione di fr. 20'000.‑, oltre a fr. 4'800.‑ relativi agli assegni familiari percepiti dal ricorrente nel corso del 2016. L’operato dell’autorità di prime cure è stato confermato integralmente dalla decisione impugnata.
2.2.
Nella procedura di tassazione, l’autorità controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD). Esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener contro di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Nell’esame del reclamo, l’autorità di tassazione ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD).
L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).
2.4.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der Ermessenveranlagung, in: ASA 75 p.185, p.190).
La procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione. Secondo gli articoli 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442).
2.5.
Nel caso in disamina, l’RS 1 non ha operato una vera e propria tassazione d’ufficio parziale. Ha comunque tenuto conto dell’evoluzione patrimoniale e del fabbisogno finanziario dei contribuenti per il periodo fiscale sub judice.
L’apprezzamento dell’RS 1 scaturisce dal confronto fra, da una parte, lo stato della sostanza all’inizio e alla fine del periodo fiscale (evoluzione patrimoniale) e, dall’altro, le spese private effettivamente sostenute rispetto alle entrate (cd. calcolo del dispendio).
In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne l'inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.4).
Diversamente da quanto affermato dal rappresentante dei ricorrenti, l’Ufficio di tassazione non ha rivalutato il reddito dell’attività lucrativa indipendente di alcuno dei coniugi, “insinu[ando] il sospetto dell’esistenza di introiti da attività lucrativa non dichiarati” (v. ric., p. 3), bensì ha aggiunto “altri redditi”, perché ‑ in base al calcolo delle entrate e delle uscite del 2016 ‑ quanto dichiarato dai contribuenti non copre il fabbisogno finanziario minimo della famiglia RI 1, calcolato rispettando i parametri del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo, ovvero senza tener conto dell’effettivo tenore di vita dei ricorrenti, che parrebbe – per riprendere le parole dell’autorità di tassazione ‑ “relativamente agiato”. Se non altro, in considerazione dei veicoli immatricolati ‑ ovvero una __________ e una __________ del valore dichiarato di fr. 45'000.‑ (v. DI 2016, p. 6; estratto dell’applicativo di ricerca autoveicoli immatricolati dai ricorrenti, stampato il 5 maggio 2020), anche se è vero che quest’ultima automobile è stata acquistata dal padre e donata al figlio nel corso del periodo fiscale 2015 (v. incarto fiscale 2015) – o anche solo della sostanza immobiliare di cui è proprietario il contribuente, sgravata da qualsiasi debito.
2.6.
Concretamente, nel corso del periodo fiscale 2016, i ricorrenti sono riusciti ad incrementare il loro patrimonio per un importo pari a fr. 130'026.‑ (evoluzione 01.01.2016-31.12.2016: da fr. 226'374.‑ a fr. 356'400.‑). Il rappresentante dei contribuenti giustifica tale aumento con la loro capacità di risparmiare, con la “gestione oculata dell’economia domestica [che] permette attraverso acquisti effettuati in determinati momenti della giornata o sfruttando azioni promozionali o “voucher” di beneficiare di sconti anche del 25-50%” (v. integrazione al reclamo del 26.02.2020), come pure con le “donazioni dei genitori che (giustamente) avevano a cuore di fare beneficiare anche figli e nipoti della loro situazione patrimoniale” con “un aiuto economico dell’ordine di CHF 10/15'000.‑ […] dato da regali in denaro in ricorrenze particolari” (v. ric., p. 3).
A tal proposito ‑ per la prima volta in sede di ricorso – producono a comprova un’attestazione scritta dalla madre del ricorrente (v. ric., all. 3).
Pur ammettendo che tale incremento sia avvenuto prevalentemente tesaurizzando le donazioni paterne ‑ di cui una da 20'000.‑ franchi da verificare ‑ i contribuenti sono comunque riusciti a risparmiare fr. 33'026.‑ delle proprie entrate (fr. 130'026.‑ - fr. 59'000.‑ - fr. 23'000.‑ - fr. 15'000.‑).
Le entrate 2016 sono costituite dai redditi da attività lucrativa indipendente netti di entrambi i coniugi (fr. 26'323.‑ + fr. 8'035.‑), assommate agli assegni familiari in ragione di fr. 4'800.‑ e agli affitti netti incassati (fr. 61'800.‑), portando ad un totale di fr. 100'958.‑, cui si aggiungono fr. 350.‑ di redditi da titoli (fr. 101'308.‑).
In sede di ricorso, il rappresentante vorrebbe correggere il reddito del contribuente in fr. 36'520.‑, aggiungendovi i pasti fuori domicilio, le spese di trasferta e i costi dell’abbonamento Swisscom – perché ritenuti già compresi nel minimo vitale –, giungendo ad entrate pari a fr. 111’296.‑.
Ora, solo gli oneri rettificati come postulato nell’atto di ricorso (p. 4), ammontano a fr. 39'620.‑ (contributi sociali e alla previdenza; oneri assicurativi; spese effettive per immobili; liberalità; imposte federali e cantonali verificate e imposte comunali valutate).
Deducendo anche il minimo vitale ai sensi della LEF a copertura dei bisogni basilari di una famiglia di quattro persone, l’eccedenza di spese dei ricorrenti si attesta a fr. 7’906.‑.
In cifre:
Entrate
CHF
Corr. RIC
Uscite
CHF
Corr. RIC
Attivi
Titoli, capitali
130’026
Donazioni
82’000
Passivi
Debiti priv.
40
Totale
82’040
82’040
Totale
130’026
130’026
Proventi
Red. Mar.
26’532
36’520
Red. Mog.
8’035
8’035
Red. Acc.
-209
-209
AF
4’800
4’800
Red. Titoli
350
350
Affitti incas.
61’800
61’800
Totale
101’308
111’296
Oneri
Contr. AVS
10’283
36’970*
Oner. Ass.
17’380
Spese mal.
380
380
Spese imm.
5’000
2’650
Spese amm.
34
34
Liberalità
372
Asilo nido
1’182
1’182
IC/IFD verif.
5’521
ICom valut.
3’000
Totale
43’152
41’216
Totale
183’348
193’336
173’178
171’242
Disponibilità
10’170
22’094
MV LEF
30’000
30’000
Disponibilità
-19’830
-7’906
*importo comprensivo di contributi sociali e alla previdenza; oneri assicurativi; liberalità; imposte federali e cantonali verificate e imposte comunali valutate (v. ric., p. 4).
2.7.
Si ricorda che per giungere a questo risultato, si è tenuto conto di una donazione di fr. 20'000.‑ di cui si è solo presunto che il contribuente sia l’effettivo beneficiario, dei regali ricevuti per ricorrenze speciali in ragione di fr. 15'000.‑ e del tenore di vita corrispondente al minimo vitale LEF (fr. 30'000.‑).
A questo proposito, per quanto riguarda le donazioni ricevute dai ricorrenti, dalla documentazione versata agli atti si evince che il contribuente ha beneficiato di una “donazione paterna” di fr. 24'000.‑ sul conto __________ (valuta 5.2.2016) e di un importo di fr. 15'000.‑ versato il 18.01.2016 sul conto postale __________. Entrambi i conti menzionati sono elencati nel Modulo 2, allegato alla DI 2016.
La donazione di fr. 23'000.‑ è invece avvenuta con valuta 20.12.2016 ed è stata dichiarata in seguito ad una richiesta di documentazione supplementare inviata ai contribuenti alfine di evadere la tassazione IC/IFD 2015 (v. lettera del 22.05.2019 indirizzata al contribuente e relativa risposta del 4.06.2019), successivamente all’inoltro della Dichiarazione d’imposta 2016.
Più difficile invece ricondurre il “Prelevamento __________ […]” ‑ o l’addebito sul conto di __________ ‑ pari a fr. 20'000.‑ a beneficio del contribuente, non essendo menzionato il destinatario della “donazione paterna” (v. giustificativo di cassa del 21.60.2016, agli atti). Come espresso in narrativa, il contribuente ha un fratello, con cui è comproprietario di alcuni immobili, che per quanto è dato sapere potrebbe a sua volta aver beneficiato di questa donazione.
Nonostante questa “entrata” supplementare ‑ comunque presa in considerazione dall’autorità di tassazione anche se non debitamente comprovata ‑ dal calcolo del dispendio 2016 allestito risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria pari a fr. 7'906.‑.
Non considerando la donazione di fr. 20'000.‑, perché non comprovata, ma tenendo conto delle considerazioni esposte in sede di ricorso (in particolare, l’aumento del reddito aziendale del marito a fr. 36'520.‑) e di un tenore di vita pari al minimo vitale LEF (fr. 30'000.‑), si giunge ad una insufficiente disponibilità finanziaria (eccedenza di spese) pari a fr. 26’906.‑.
2.8.
Per quanto riguarda invece le spese per l’asilo nido, dalla documentazione prodotta non è possibile evincere la quota relativa ai pasti, “che teoricamente dovrebbe venire computat[a] sul minimo base”. Di conseguenza la spesa di fr. 1'182.‑ viene mantenuta nel calcolo del dispendio 2016.
2.9.
Nel calcolo del dispendio redatto dall’autorità giudicante non si è tenuto conto degli ulteriori regali per fr. 10’/15'000.‑, la cui giustificazione è del tutto funzionale alla fattispecie.
2.10.
Infine, si ricorda che al minimo vitale LEF per una famiglia di 4 persone con casa propria si devono aggiungere le spese connesse con l’immobile, che il rappresentante quantifica in fr. 2'650.‑ (v. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in vigore dal 1° settembre 2009 e relativa aggiunta del 5 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018).
2.11.
Diversamente da quanto sostiene il rappresentante dei ricorrenti ‑ per cui alcune spese “(imposte, liberalità, ecc.) […] possono anche venire ignorate” ‑ poiché fanno parte delle spese sostenute e/o da sostenere e necessitano di mezzi finanziari per essere pagate, tali costi devono essere contemplati nel calcolo delle entrate e delle uscite 2016.
Tutto ciò considerato, a fronte di entrate per fr. 174'336.‑, vi sono uscite pari a fr. 171'242.‑. Aggiungendovi il minimo vitale in ragione di fr. 32'650.‑, la necessità finanziaria dei coniugi RI 1 per il 2016 ammontava a fr. 203'892.‑. Di conseguenza, l’insufficienza finanziaria è pari a fr. 29’556.‑.
2.12.
Quand’anche si ritenessero comprovate le donazioni per ricorrenze speciali in ragione di 10’/15'000.‑ franchi (v. ric., p. 3) – che però la madre del contribuente sostiene siano dell’ordine di tre/cinquemila franchi (v. allegato al ricorso) ‑ il dispendio resterebbe comunque sempre negativo.
Riassumendo, in cifre:
Entrate
Corr. RIC
Corr. CDT
Uscite
Corr. RIC
Corr. CDT
Attivi
Titoli, capitali
130’026
Donazioni
63’000
Passivi
Debiti priv.
40
Totale
82’040
63’040
Totale
130’026
130’026
Proventi
Red. Mar.
36’520
36’250
Red. Mog.
8’035
8’035
Red. Acc.
-209
-209
AF
4’800
4’800
Red. Titoli
350
350
Affitti incas.
61’800
61’800
Totale
111’296
111’296
Oneri
Contr. AVS
36’970*
36’970*
Oner. Ass.
Spese mal.
380
380
Spese imm.
2’650
2’650
Spese amm.
34
34
Liberalità
Asilo nido
1’182
1’182
IC/IFD verif.
ICom valut.
Totale
41’216
41’216
Totale
193’336
174’336
171’242
171’242
Disponibilità
22’094
3’094
MV LEF
30’000
32’650
Disponibilità
-7’906
-29’556
2.13.
Le conclusioni cui giunge l’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata per cui la “ripresa di CHF 20’000 è addirittura prudenziale” non appaiono così “infondate, pretestuose e insostenibili” come vorrebbe far credere il rappresentante dei ricorrenti (v. ric., p. 3).
Nella fattispecie, i ricorrenti si sono dimostrati estremamente reticenti nel collaborare con l’autorità di tassazione alfine di giungere ad una tassazione completa ed esatta, esponendo la loro situazione in maniera esaustiva e trasparente. Si ricorda che più avanzava la procedura d’accertamento, evidenziando un’insufficiente disponibilità finanziaria, più aumentavano gli importi ricevuti in donazione da parte dei genitori (dapprima fr. 23'000.‑, “comparsi” dopo una richiesta di documentazione per l’anno 2015, poi altri fr. 10’/15'000.‑, non dimostrati né dimostrabili), alfine di far “quadrare” il dispendio 2016.
Pertanto, l’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata. Su questo aspetto, il ricorso è respinto.
3.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. e LT risp. art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD, sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza di applicazione.
L’art. 82 cpv. 1 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40; versione 2016) prevede che i salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi (art. 82 cpv. 2 LPP).
Giusta l’art. 7 cpv. 1 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3; RS 831.461.3; versione 2016), i salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:
a. annualmente, fino all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP;
b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP.
Il capoverso 2 prevede che i coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.
Per il periodo fiscale 2016, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha concretizzato tali disposizioni nella lettera circolare del 24 settembre 2015 (DB-434.3/HAJ/ED), fissando la deduzione massima dei contributi al 3° pilastro A per i contribuenti con secondo pilastro a fr. 6'768.‑ rispettivamente a fr. 33'840.‑ a quelli sprovvisti di secondo pilastro.
3.2.
L’Ufficio di tassazione ha concesso in deduzione unicamente fr. 1'600.‑ poiché ha accertato un reddito aziendale pari a fr. 8'000.‑.
I ricorrenti fanno invece valere in deduzione fr. 3'000.‑, che a loro avviso, corrisponderebbe al 20 per cento del reddito da attività indipendente conseguito, qualora la Cassa di compensazione AVS avesse richiesto il pagamento di contributi conforme agli articoli 23 e 24 dell’Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101). Gli insorgenti sostengono infatti che il reddito della moglie risulterebbe diminuito a causa della richiesta di acconti sproporzionatamente elevati da parte della Cassa di compensazione AVS, in quanto calcolati sulla base di un “reddito determinante” di fr. 80'000.–. I contributi pagati in eccesso verrebbero poi rimborsati dopo la notificazione della decisione di fissazione dei contributi per il periodo corrispondente.
3.3.
I contributi d’acconto si basano sui redditi stimati per l’anno contributivo corrente e devono essere pagati trimestralmente (art. 14 cpv. 2 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]; art 24 cpv. 1 OAVS). Le casse di compensazione possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
I contributi definitivi sono fissati sulla base della tassazione fiscale (art. 9 cpv. 3 LAVS; art. 23 cpv. 1 OAVS). Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Analizzando la documentazione contabile prodotta con la Dichiarazione d’imposta 2016, si osserva che la ricorrente nel 2016 ha versato contributi AVS per fr. 8'874.‑. Tuttavia, ha anche beneficiato di un rimborso dei contributi pagati in eccesso nel 2012 in ragione di fr. 8'025.15. Tale situazione dovrebbe ripetersi anche per il periodo contributivo e fiscale 2016, per cui l’eccedenza dei contributi AVS versati, che hanno ridotto la liquidità disponibile “nell’immediato e temporaneamente”, le sarà rimborsata al momento del conteggio definitivo, quando la decisione di tassazione 2016 sarà passata in giudicato.
3.4.
Ora, la contribuente ha versato all’AVS degli acconti a suo dire eccessivi e vorrebbe che l’autorità di tassazione, alfine di determinarne il reddito imponibile e di conseguenza la deduzione per contributi al 3° pilastro A, tenesse conto di tale eccedenza, aggiungendola (fittiziamente) al reddito imponibile, “fino a legittimare la deduzione integrale del contributo alla previdenza di CHF 3'000.‑”.
In altri termini, il rappresentante vorrebbe che l’autorità di tassazione aumentasse il reddito aziendale netto della contribuente a fr. 15'000.‑ per poter beneficiare della deduzione di fr. 3'000.‑.
Come visto, solo una volta determinata la tassazione, la cassa cantonale di compensazione elabora il calcolo definitivo dei contributi, rimborsando l’eventuale eccedenza o richiedendo l’eventuale differenza. L’autorità di tassazione non ha alcuna competenza in merito.
I contributi litigiosi sono comunque versati e contabilizzati quali costi nell’esercizio contabile 2016. Per il principio della competenza d’esercizio ogni spesa è da caricare nei conti dell’esercizio che l’ha determinata. È quindi a giusto titolo che l’autorità di tassazione ha accertato il reddito aziendale netto in fr. 8'000.‑ [recte: fr. 8'035.‑].
Indipendentemente da questo aspetto, come già ricordato, la contribuente ha beneficiato nel 2016 del rimborso dell’eccedenza dei contributi pagati nel 2012, per un importo di fr. 8'025.15. Di conseguenza, se è vero che fra i costi figurano contributi AVS per ben fr. 8'874.–, vi è un rimborso di fr. 8'025.15. Il costo effettivo per i contributi, che grava il conto economico del 2016, è dunque di poco più di 800 franchi.
3.5.
Il calcolo della deduzione prevista dagli articoli 32 cpv. 1 lett. e LT e 33 cpv. 1 lett. e LIFD intrapreso dall’autorità di tassazione è dunque corretto. In casu, il reddito aziendale di fr. 8'000.‑ comporta una deduzione per il 3° pilastro A pari a fr. 1'600.‑.
Anche questa censura deve essere rigettata.
4.1.
La Legge tributaria ticinese prevede che se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7'700.‑ franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro (art. 32 cpv. 2 LT).
Secondo le Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione d’imposta 2016 delle persone fisiche, la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi è ammessa solo fino a concorrenza del minore dei due redditi (v. nm. 15.5, p. 27) fino ad un massimo di fr. 7'700.‑ (v. anche Tabella di confronto delle deduzioni per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta, nm. 15).
4.2.
La Legge federale sull’imposta federale diretta stabilisce che se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8’100 e al massimo 13’400 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d-f (art. 33 cpv. 2 LIFD).
Secondo la Circolare no. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, il reddito derivante da attività lucrativa indipendente corrisponde al saldo del conto economico al netto dei contributi versati alla previdenza professionale e alla previdenza individuale vincolata e dopo aver proceduto alle eventuali rettifiche fiscali (v. AFC, Circolare n. 30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)” del 21.12.2010, n. 9.2., p. 18).
Se, dopo la detrazione dei costi di conseguimento, dei contributi per l’AVS/AI/IPG/AD, per il 2° pilastro e per il pilastro 3a, come pure dei premi dell’AINP, il reddito da attività lucrativa più basso è inferiore all’importo minimo di 8’100 franchi, si può dedurre solo l’importo corrispondente a tale reddito (v. AFC, Circ. n. 30, n. 9.4, p. 19; v. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ed., Basilea 2022, n. 38 ad art. 33, p. 816).
4.3.
Nella fattispecie, il minore dei redditi è percepito dalla ricorrente. Al netto delle deduzioni per il suo conseguimento, è stato accertato in fr. 6’400.‑.
Poiché tale importo è inferiore all’importo minimo della deduzione prevista da entrambe le leggi applicabili, la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi ammonta al minore dei due redditi, ovvero a fr. 6'400.‑.
Anche su quest’ultimo aspetto, l’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.
La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’200.–
sono a carico dei ricorrenti.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: