Incarti n. 80.2020.210 80.2020.211
Lugano 14 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 c/o
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 ottobre 2020 contro la decisione del 14 ottobre 2020 in materia di IC/IFD 2018.
Fatti
A. a.
RI 1 (__________), coniugato con __________ __________, di professione soccorritore professionista, è un cittadino svizzero che si è trasferito, il 31.7.2020 in __________.
b.
Con decisione del 25.6.2018 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha riconosciuto al contribuente il diritto ad una rendita di invalidità pari a fr. 2'290.- fr. mensili. Veniva inoltre accordata la somma di fr. 22'900.- quale pagamento retroattivo della prestazione per il periodo dal 1.9.2017 – al 30.6.2018.
B. Con dichiarazione fiscale IC/IFD 2018 RI 1 e la moglie dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 50'611.- ed una sostanza pari a fr. 0.-. In particolare, nei redditi, il contribuente dichiarava fr. 75'494.- da attività dipendente nonché fr. 13'470.- quali rendita AI, nonché un valore locativo pari a fr. 13'745.-.
C. Con decisione di tassazione IC/IFD 2018 del 20.11.2019, rispetto ai dati dichiarati nei redditi, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito) accertava la rendita AI percepita nel 2018 in fr. 36'640.-, con la motivazione “Pensioni e rendite stabilite secondo attestati”.
Il reddito imponibile veniva accertato, per l’IC in fr. 90'000.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 98'300.-.
D. Con reclamo 28/29.11.2019 RI 1 impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2018, contestando l’imposizione, nel periodo fiscale 2018, della rendita AI percepita retroattivamente nel 2018 ma riguardante il 2017. A suo avviso, tale modo di procedere lo aveva pregiudicato, siccome l’aliquota era salita in maniera sproporzionata. Indicava che il fatto di aver ricevuto la rendita per il 2017 unicamente nel 2018 non era dipeso da lui. Chiedeva che la rendita relativa al 2017 fosse tassata separatamente dai redditi conseguiti nel 2018.
E. Con decisione del 14.10.2020 l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
“(…). Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi, art. 21 cpv. 1 Legge tributaria risp. art. 22 cpv. 1 Legge imposta federale diretta. Il contribuente ha percepito nell’anno fiscale 2018 01.07.2018 – 31.12.2018 rendita AI CHF 9'816.- e rendita figli AI (padre) CHF 3'924.-, per un totale pari a CHF 13'740.-. Sono stati versati retroattivamente le rendite AI 01.01.2018 – 30.06.2018 CHF 9'816.-, 01.09.2017 – 31.12.2017 CHF 6'544.-, per figlio 01.01.2018 – 30.6.2018 CHF 3'924.- e 01.09.2017-31.12.2017 CHF 2'616.- per un totale pari a fr. 22'900.-. Poiché il periodo retroattivo cui si riferisce il pagamento di rendite retroattive avvenuto nel mese di luglio 2018 contestualmente alle rendite relative a tale anno fiscale, è di soli 4 mesi (settembre – dicembre 2017) non è possibile alcuna annualizzazione dell’importo di fr. 9'160.-“.
F. Con ricorso 26.10/2.11.2020 RI 1 censura l’iniquità della decisione di tassazione con la quale l’UT ha imposto cumulativamente la rendita ricevuta retroattivamente nel 2018, comprendendo anche le rendite retroattive relative al 2017. L’aver imposto tutta la somma ricevuta dall’AI, comprensiva anche degli arretrati, lo penalizzerebbe, avendo un significativo impatto sull’aliquota d’imposta
Il contribuente chiede pertanto, in applicazione del principio di periodicità di imporre la rendita retroattiva del 2017 nel corrispondente anno fiscale. Indica inoltre che per questioni di equità sarebbe invero stato corretto imporre l’importo dei versamenti ricevuti retroattivamente, pari a fr. 22'900.- in maniera separata dai redditi ordinari.
G. Con osservazioni 14/16.12.2020 l’UT si riconferma nella decisione impugnata, pur comprendendo il punto di vista del contribuente. L’autorità fiscale indica che “Quanto percepito dal Signor RI 1 non risulta essere esente d’imposta, essendo percepito nel 2018 va aggiunto a questa decisione di tassazione, essendo la prestazione retroattiva relativa a solo 4 mesi del 2017 non è neanche prevista la diminuzione dell’aliquota per prestazioni ricorrenti”.
H. Con replica 18.12/30.12.2020 il contribuente spiega che, con l’aggiunta del versamento retroattivo delle rendite AI, si trova, nel 2018 a dover pagare il doppio delle imposte: “(…) In sostanza da quei Fr. 22'900.- circa Fr. 6'000.- vanno per l’imposta”.
Diritto
Secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).
1.2.
Sono in particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Il secondo capoverso delle citate norme precisa che sono segnatamente considerati proventi dalla previdenza professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
RI 1 critica l’operato dell’UT laddove avrebbe imposto, nell’ambito della tassazione ordinaria 2018, altresì la rendita versatagli retroattivamente da parte dell’assicurazione invalidità. Chiede pertanto che la rendita ricevuta in arretrato e relativa al 2017 (4 mesi di rendita) venga tassata “(…) per il periodo fiscale competente”.
2.2.
Secondo gli art. 51 cpv. 1 LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.
Di solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).
Per quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili unicamente quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce precedentemente (decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007).
Assodate l’imponibilità e l’entità delle prestazioni assicurative imponibili, composte – come visto – altresì dalla rendita AI maturata dal 1° settembre 2017, resta ancora da esaminare l’aliquota applicabile a tali importi.
3.2.
Secondo gli art. 37 LT e LIFD, se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse corrisposta una prestazione annua corrispondente.
Dapprima limitata ai casi in cui il versamento unico compensava aspettative future, il Tribunale federale ha successivamente stabilito che, in date circostanze, versamenti in capitale destinati a compensare prestazioni parziali accumulate, cioè che trovano la propria fonte nel passato, possono ugualmente essere considerati versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti (decisione TF 2A.68/2000 del 5 ottobre 2000, in: RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; decisione TF 2A.50/2000 del 6 marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA 71 p. 486; TF 2C_415/2015 del 31.3.2016 consid. 2.2.).
3.3.
La giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile unicamente nella misura in cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo: non cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche, che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite.
In altri termini, la scelta dell’aliquota non può essere lasciata all’arbitrio del contribuente (RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 37 LIFD, p. 608). Diversamente dal caso delle riserve tacite deliberatamente accumulate, l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal Tribunale federale nel caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per diversi anni, a seguito di una transazione intervenuta tra la SUVA e l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono beneficiare dell’imposizione privilegiata al tasso della rendita annua corrispondente, secondo l’art. 37 LIFD, solo se normalmente, secondo la natura delle prestazioni di cui si tratta, un pagamento periodico sarebbe stato previsto ma non è stato effettuato, non però in conseguenza dell’intervento del contribuente cui le prestazioni erano dovute.
3.4.
Come ancora confermato dal Tribunale federale (sentenza TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010), questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico.
Per stabilire il reddito determinante per l’aliquota il capitale deve essere diviso per il numero dei mesi per i quali è stata versata la prestazione retroattiva e deve poi essere moltiplicato per dodici ai fini della sua «annualizzazione» (sentenza TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 consid. 3.6 e giurisprudenza citata).
La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche escluso che, nell’annualizzazione che deve essere intrapresa per determinare l’aliquota applicabile alle rendite versate retroattivamente, si debba considerare anche la rendita versata nei mesi successivi al pagamento retroattivo. Le mensilità successive della rendita devono per contro essere imposte separatamente con l’aliquota corrispondente. Quale liquidazione in capitale si intende infatti solo un versamento unico con cui viene estinta una pretesa riferita a prestazioni periodiche (sentenza 2C_486/2014 e 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 3.5 e giurisprudenza citata).
3.5.
Ora, dal certificato fiscale rilasciato dall’Istituto delle assicurazioni sociali si evince che la rendita versata nel 2018, comprensiva anche degli arretrati del 2017, ammonta a fr. 36'640.-. Dalla decisione dello stesso IAS, con cui sono state calcolate le prestazioni spettanti al ricorrente, risulta poi che il 25 giugno 2018 è stata riconosciuta una rendita retroattiva per il periodo dal 1.9.2017 al 30.6.2018, cioè per un totale di dieci mesi, per un ammontare di 22'900.-.
Applicando la giurisprudenza del Tribunale federale, potrebbe essere intrapresa l’annualizzazione dei pagamenti arretrati, che nella fattispecie ammontano a fr. 22'900.–. Tuttavia, la rendita versata retroattivamente al ricorrente corrisponde a solo dieci mensilità. Non ha senso pertanto una sua annualizzazione, che comporterebbe addirittura un aumento del reddito determinante per l’aliquota.
Non è conseguentemente possibile attenuare gli effetti, che il cumulo dei pagamenti arretrati con quelli per il periodo fiscale stesso ha sull’aliquota applicabile. Va anche detto che l’importo che determina l’incremento dell’aliquota, corrispondente alle rendite per gli ultimi quattro mesi del 2017 (fr. 9'160.-), è limitato a circa un quarto delle prestazioni erogate dall’IAS nel corso del 2018. L’aggiunta di questo importo ai rimanenti redditi non è certamente in grado provocare un raddoppio dell’imposta, come sostenuto dall’insorgente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente, al quale sarà pertanto rimborsato l’importo di fr. 420.-, pari alla differenza rispetto all’importo da lui versato a titolo di garanzia (fr. 1'000.-).
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: