Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2020.204
Entscheidungsdatum
29.07.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2020.204 80.2020.205

Lugano 29 luglio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 28 ottobre 2020 contro la decisione dell’8 ottobre 2020 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

A. La RI 1, __________, è stata costituita nel 2014 (iscrizione RC 29.9.2014). __________ detiene il 100% della società.

Nel 2013 __________ aveva acquistato il 50% della __________ SA al prezzo di CHF 100'000.– (mediante aumento di capitale).

Nel 2014 __________ ha venduto la sua partecipazione nella __________ SA alla RI 1 al prezzo di CHF 100'000.–

B. Notificando alla RI 1 la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 24.6.2016, l’RS 1 (RS 1) ha accertato una perdita di CHF 3'845.– e un capitale imponibile di CHF 138'000.–.

Nella motivazione, l’UTPG ha indicato che l’attivo Partecipazione __________ SA era stato accettato per il suo valore venale, cioè CHF 8'000.–. Di conseguenza, si era verificata una distribuzione dissimulata di utile di CHF 92'000.– a favore di __________. Nella SA veniva conseguentemente creata una riserva negativa di pari importo. Aggiungeva inoltre che sulla differenza di CHF 92'000.– “non verranno ammessi né ammortamenti né perdite”.

La contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 15.7.2016, che concerneva esclusivamente la ripresa per capitale proprio occulto. Con decisione dell’8.8.2016, l’autorità fiscale ha respinto il gravame. La decisione di tassazione è conseguentemente passata in giudicato.

C. Il 23.8.2017 la RI 1 ha venduto la partecipazione nella __________ SA alla __________ SA, __________, al prezzo di CHF 77'500.–. Nel contratto si fa riferimento a “un’importante transazione di intermediazione immobiliare”, per la quale la __________ SA “deve ancora incassare una commissione lorda di CHF 426'305.50 che, al netto delle retrocessioni da versare a collaboratori esterni e del carico fiscale, porterà in __________ SA un utile netto dopo imposte di CHF 175'000.–“. L’incasso avrebbe dovuto avvenire per il 30.6.2018 o tutt’al più per il 30.6.2020, in seguito a problemi con la licenza edilizia. Il contratto prevedeva anche una “maggiorazione del prezzo di vendita” fino a CHF 87'500.–, se “la transazione di cui sopra dovesse chiudersi con esito positivo facendo contabilizzare a __________ SA un utile al netto delle imposte di CHF 175'000.–“.

Nel conto economico 2017, la società ha registrato una “perdita da cessione partecipazioni” di CHF 22'500.–.

D. Con decisione del 17.10.2019, l’UTPG ha notificato alla RI 1 la tassazione IC/IFD 2017. L’utile imponibile è stato determinato in CHF 106'797.–; per il calcolo dell’imposta cantonale, è stata ammessa una riduzione per partecipazione di CHF 65'642.– e l’utile imponibile per l’IC è così stato determinato in CHF 41'155.–. Il capitale imponibile ammontava a CHF 879'834.–.

Al risultato contabile d’esercizio (CHF – 32'199.–) l’autorità fiscale aveva aggiunto in particolare una ripresa di CHF 92'000.– a titolo di “scioglimento della riserva negativa”. Inoltre aveva ripreso l’importo di CHF 22'500.– quale “riserva negativa sul transitorio attivo denominato «accantonamento ricavo da cessione partecipazione»”.

E. La società contribuente ha interposto reclamo in data 14.11.2019 e 21.11.2019 non solo contro la decisione relativa al periodo fiscale 2017 ma anche contro la decisione di tassazione che concerneva l’IC e l’IFD 2014. Oltre ad altre riprese, la reclamante contestava lo scioglimento della riserva negativa di CHF 92'000.– e la ripresa dell’accantonamento di CHF 22'500.–. A suo avviso, la valutazione della partecipazione nella __________ SA, venduta da __________ alla contribuente, era errata, non tenendo conto “delle riserve non esposte a bilancio”. In particolare, non sarebbe stata considerata la trattativa, avviata nel 2014, per la vendita di un terreno a __________, “che genererà una commissione per intermediazione pari a CHF 498'651 IVA inclusa”. Ciò avrebbe dimostrato che il valore attribuito dal fisco alla partecipazione in questione non corrispondeva al “valore reale”. La reclamante riteneva di essere legittimata a impugnare anche la tassazione relativa al periodo fiscale 2014, in considerazione del fatto che, quando le era stata notificata, mancava un interesse attuale, ammontando l’imposta sull’utile a zero franchi. La contribuente contestava inoltre altre riprese.

F. Con decisione dell’8.10.2020, l’UTPG ha parzialmente accolto il reclamo “sulla base di quanto discusso in data 29.9.2020 con la rappresentante della contribuente”. Ha cioè stralciato le altre riprese contestate, mentre ha confermato quelle relative alla partecipazione nella __________ SA, che ammontavano rispettivamente a CHF 92'000.– e a CHF 22'500.–. L’utile imponibile è così stato stabilito in CHF 40'253.– e il capitale imponibile in CHF 879'834.–.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’8.10.2021 e quella dell’8.8.2016, relativa all’IC e all’IFD 2014.

Riprendendo le argomentazioni già proposte con il reclamo all’autorità di tassazione, sostiene che il valore che il fisco ha attribuito alla partecipazione __________ SA “è un mero calcolo matematico”, che “non rispetta quanto indicato dalle direttive della Circolare 28 della Conferenza Svizzera delle imposte, in quanto non tiene conto delle riserve non esposte a bilancio”. Secondo la Circolare infatti “se vi sono elementi straordinari gli stessi devono essere considerati”. La società sarebbe stata “oggetto di una riorganizzazione interna” per “recuperare tutte le perdite accumulate” e l’ufficio di __________ sarebbe stato chiuso a fine 2014.

La società avrebbe poi “iniziato la trattativa per la vendita di un terreno a __________” al prezzo di CHF 15'444'750.–. Il ricavato dell’intermediazione (CHF 498'651.– IVA inclusa) “verrà contabilizzato al momento dell’esercizio del DDC, fino ad allora trattasi di una riserva che resta agli atti”. La vendita della partecipazione sarebbe avvenuta nel maggio 2017 “con tali premesse” e con la prospettiva di una maggiorazione del prezzo.

H. Nelle sue osservazioni del 26.11.2020, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

In primo luogo, l’autorità fiscale rileva che la valutazione della partecipazione a CHF 8'000.– è prudenziale, in quanto una stima successiva ha accertato un valore è ancora inferiore, cioè pari a CHF 2'500.–.

Per quanto concerne la provvigione ancora da incassare per la vendita del terreno di __________, secondo l’UTPG, “se a suo tempo, in fase di accertamento 2014, l’incasso della provvigione... era già incerta ad oggi questo ricavo non si è concretizzato e pertanto non può essere considerato un elemento attendibile”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’autorità di tassazione sostiene inoltre che la Circolare 28 prevedrebbe che “per la determinazione del valore di reddito deve essere considerato l’utile d’esercizio ordinario, o corrente, non influenzato da posizioni straordinarie o eccezionali”. Nega inoltre che un ricavo non realizzato possa essere considerato una riserva occulta, di cui tener conto nella valutazione delle azioni.

Il fisco sottolinea infine che anche il calcolo della riduzione da partecipazione è corretto: la partecipazione è stata accettata con un valore fiscale di CHF 8'000.– e con la vendita al prezzo di CHF 77'500.– risulta un utile fiscale di CHF 69'500.–, che “è stato considerato reddito da partecipazione nel calcolo della riduzione d’imposta”.

I. All’udienza del 5.6.2021, i rappresentanti della ricorrente hanno sottolineato in particolare che il diritto di compera relativo all’immobile di __________ è stato prorogato al 2022 e che l’acquirente ha già versato un milione di franchi a fondo perso. Secondo la ricorrente bisognerebbe distinguere fra la situazione fiscale della persona giuridica e quella dell’azionista. Anche ammettendo che sia giustificata la costituzione della riserva negativa della tassazione della ricorrente, il fisco dovrebbe attendere fino al termine dell’operazione immobiliare per stabilire se l’azionista abbia conseguito una prestazione valutabile in denaro. L’azionista non avrebbe infatti beneficiato di alcun arricchimento.

L’UTPG ha chiesto invece di confermare la decisione impugnata, che è conforme a legge e a giurisprudenza. Ha sottolineato in particolare il lungo tempo trascorso dall’inizio dell’operazione immobiliare e il fatto che il mandato di vendita conferito alla __________ SA non è esclusivo.

Diritto

  1. 1.1.

La ricorrente impugna, oltre alla decisione dell’8.10.2021, con cui è stato parzialmente accolto il suo reclamo concernente la tassazione del periodo fiscale 2017, anche la decisione dell’8.8.2016, con cui era stato respinto il suo reclamo contro la tassazione del periodo fiscale 2014.

1.2.

Secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

1.3.

Il ricorso del 28.10.2021 contro la decisione dopo reclamo dell’8.8.2016 è palesemente tardivo e, come tale, irricevibile.

È vero che, quando le è stata notificata la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2014, la ricorrente non aveva alcun interesse attuale a interporre ricorso.

Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Nel caso in cui un interesse degno di protezione sia assente, bisogna dichiarare irricevibile il ricorso (Hunziker/ Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD).

Se la decisione dell’autorità fiscale ha accertato un’imposta di zero franchi, il contribuente non ha alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione su ricorso (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

La base imponibile, stabilita dall’UTPG per il calcolo dell’imposta sull’utile per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta 2014, consisteva in una perdita di CHF 3'845.–. Non era pertanto stato richiesto il pagamento di alcuna imposta sull’utile. Ne consegue che la contribuente non aveva alcun interesse degno di protezione a interporre ricorso alla Camera di diritto tributario.

La ricorrente non spiega tuttavia perché la sopravvenuta vendita della partecipazione nella __________ SA dovrebbe consentirle di impugnare oggi una decisione passata in giudicato da anni. La tassazione per il periodo fiscale 2014 ha infatti definitivamente accertato che la contribuente non è debitrice di alcuna imposta per quel periodo.

La predetta conclusione non esclude tuttavia che la contribuente possa contestare le conseguenze fiscali della decisione, adottata nell’ambito della tassazione 2014, impugnando proprio la tassazione 2017. Infatti, è proprio in quest’ultimo periodo fiscale che la ripresa prospettata in precedenza ha delle ripercussioni sul calcolo dell’imposta della società (v. infra, consid. 2.4).

1.4.

1.4.1.

Non conduce ad una diversa conclusione neppure la pretesa della ricorrente di contestare “sia la ripresa di una prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista signor __________ risalente all’esercizio 2014, che la tempistica di imposizione di tale prestazione valutabile in denaro”. Con questa affermazione, l’insorgente sembra infatti ritenere di dover impugnare la tassazione 2014, che la concerne, per permettere all’azionista di contestare l’imposta da lui dovuta quale azionista.

1.4.2.

Quella che a livello della società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16 = StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).

Ciononostante, non esiste un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”). La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile, soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).

In deroga alle regole usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).

1.4.3.

Proprio perché non vi è alcun automatismo nelle riprese fiscali che concernono la società, da una parte, e i soci, dall’altra, l’azionista della società ricorrente è legittimato a contestare l’imposizione della prestazione valutabile in denaro, interponendo reclamo e eventualmente ricorso contro la decisione di tassazione che lo concerne. Neppure in questa prospettiva, pertanto, il ricorso può essere considerato ricevibile anche con riferimento alla tassazione della ricorrente, che concerne il periodo fiscale 2014.

1.5.

Nella misura in cui concerne la decisione su reclamo dell’8.8.2016, relativa alla tassazione IC e IFD 2014, il ricorso è conseguentemente irricevibile.

  1. 2.1.

Nel merito, la ricorrente contesta di aver effettuato una distribuzione dissimulata di utile a favore dell’azionista __________, acquistando da quest’ultimo la partecipazione nella __________ SA per un prezzo eccessivo.

2.2.

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che:

1 Costituiscono utile netto imponibile:

a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

...[omissis]...

  • gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale;

  • le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che:

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

2.3.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

  1. la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

  2. tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

  3. tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

  4. la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

2.4.

La contabilizzazione di un attivo fittizio si verifica quando la società di capitali acquista da un socio un bene ad un prezzo manifestamente eccessivo oppure un bene senza valore (“nonvaleur”), come per esempio delle azioni prive di valore, e contabilizza il prezzo di acquisto come costo di investimento nel suo bilancio. In tal modo, la società trasferisce patrimonio in modo mascherato al socio nella misura della differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore venale inferiore. Nel bilancio la società presenta una consistenza degli attivi troppo elevata (Heuberger, Die verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Berna 2001, p. 276), ciò che è in contrasto già con il diritto commerciale (cfr. sentenza del TF 2C_536/2020 del 27.11.2020 consid. 22, con riferimento all’art. 960a cpv. 1 CO, secondo cui alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione).

In tal caso, per la società acquirente la conseguenza fiscale ha un effetto ritardato nel tempo, che si sviluppa quando non verranno riconosciuti gli eventuali ammortamenti praticati contabilmente sul bene oppure quando, in caso di vendita dello stesso, l’utile verrà calcolato sulla base della differenza fra prezzo di vendita e valore ammesso fiscalmente, che sarà inferiore al valore contabile (sentenza TF 2C_750/2019 del 7.7.2020 consid. 5.2; inoltre Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 419; Heuberger, op. cit., pp. 277/278 e giurisprudenza e dottrina citate). Infatti, mediante la contabilizzazione dell’attivo fittizio, al momento dell’acquisto il conto economico non viene ancora gravato, sicché non è necessaria una ripresa fiscale sull’utile. Basta per contro diminuire le riserve aperte mediante una riserva negativa (Heuberger, op. cit., p. 277).

Nella tassazione del socio alienante invece il vantaggio valutabile in denaro (differenza fra valore effettivo e prezzo di acquisto dell’attivo) viene assoggettato all’imposta quale reddito da partecipazioni al momento dell’acquisto del credito, cioè alla conclusione del contratto. Secondo la giurisprudenza, la realizzazione del reddito non dipende dal momento in cui la società intraprende l’ammortamento dell’attivo fittizio (sentenza TF 2C_750/2019 del 7.7.2020 consid. 5.2; inoltre Heuberger, op. cit., p. 279 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 113 Ib 23 consid. 4b).

2.5.

Nel caso in esame, nel corso del 2014 la società ricorrente ha acquistato dal socio __________ la partecipazione, che quest’ultimo deteneva nella __________ SA, al prezzo di CHF 100'000.–. In base ad una valutazione della partecipazione acquistata, l’UTPG ha stabilito che il valore venale della partecipazione ammontava in effetti a CHF 8'000.–. Con una successiva stima, il valore è addirittura stato stabilito in CHF 2'500.–. L’autorità ha pertanto ritenuto che la società avesse proceduto ad una distribuzione dissimulata di utile a favore dell’azionista unico. Nella tassazione 2014, ciò ha comportato unicamente la costituzione di una riserva negativa di CHF 92'000.–. Nel periodo fiscale 2017, poi, la società insorgente ha alienato a sua volta la partecipazione, registrando una perdita. In questo momento, l’autorità fiscale ha ripreso sia l’importo di CHF 92'000.–, a dipendenza dello scioglimento della riserva negativa, sia l’importo di CHF 22'500.–, quale “riserva negativa sul transitorio attivo denominato «accantonamento ricavo da cessione partecipazioni»”.

La ricorrente contesta di aver proceduto ad una distribuzione dissimulata di utile, ritenendo che il valore attribuito alla partecipazione litigiosa dall’autorità fiscale non corrisponda al valore venale della stessa.

  1. 3.1.

Si tratta pertanto di verificare l’esistenza di una distribuzione dissimulata di utile. La ricorrente mette in discussione il presupposto della sproporzione manifesta, che esisterebbe tra la prestazione dell’azionista alla società e quella di quest’ultima all’azionista.

3.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se esiste un mercato libero, i prezzi che vi sono praticati sono determinanti e permettono un paragone effettivo con quelli che sono stati applicati nella transazione in esame (metodo del paragone effettivo). Se non esiste un mercato libero, ma sono comunque note transazioni con le medesime caratteristiche concluse tra terzi, il prezzo litigioso dev'essere paragonato con quello che è stato praticato in queste transazioni. In assenza di transazioni paragonabili, l'esame del rispetto del principio della piena concorrenza si fonda invece su un valore ipotetico fissato secondo altri metodi, quali quello del costo maggiorato o del prezzo di rivendita (sentenza 2C_79/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

3.3.

Quando si tratta di stimare delle partecipazioni in società non quotate, il Tribunale applica la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), che contiene le istruzioni concernenti la stima di titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza (disponibile sul sito: https://www.steuerkonferenz.ch), non solo per l’imposta sulla sostanza, ma anche quando si tratta di procedere alla stima del valore venale di titoli non quotati nell’ambito dell’imposta sull’utile e dell’imposta sul reddito (sentenza 2C_132/2020 del 26 novembre 2020 consid. 8.2.1 e giurisprudenza citata).

In qualità di direttiva, la circolare in questione non costituisce certamente diritto federale o intercantonale, non fa sorgere alcun diritto né alcun obbligo e non vincola pertanto il giudice. La giurisprudenza costante riconosce tuttavia che la Circolare n. 28 presenta un metodo adeguato e affidabile per la stima del valore venale dei titoli non quotati, anche se non è escluso che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, in casi isolati, rivelarsi appropriati (sentenza 2C_132/2020 del 26 novembre 2020 consid. 8.2.1 e giurisprudenza citata).

3.4.

Per i titoli non quotati di società commerciali, industriali e di servizi per i quali non è conosciuto alcun corso, le Istruzioni prevedono che il valore dell’impresa risulti dalla media ponderata tra il valore di reddito, raddoppiato, e il valore di sostanza, determinato secondo il principio di continuità aziendale (cfr. Istruzioni, cifra 1 par. 4 e cifra 34).

3.5.

Nel caso concreto, la __________ SA ha chiuso i conti del 2013 con una perdita d’esercizio di CHF 146'563.03 e quelli del 2014 con una perdita d’esercizio di CHF 76'057.04. Ne consegue che il valore di reddito, su cui si è basata la stima della società, ammonta a zero franchi. Per quanto riguarda il valore di sostanza, dal capitale sociale liberato (CHF 200'000.–) sono state dedotte le perdite a bilancio (CHF 314'930.–) e sono state aggiunte le riserve aperte (CHF 130'000.–). Il valore di sostanza ammonta in tal modo a CHF 15'070.–. Il valore dell’impresa risulta allora dal seguente calcolo:

(0 x 2) + 15'070

=

5'023.33

3

Il valore fiscale di ogni azione ammonta di conseguenza a CHF 25.– (5'023 : 200).

Come già anticipato, la stima su cui si è basata la decisione di tassazione era giunta ad un valore superiore, cioè a CHF 8'000.– per l’intera impresa e CHF 40.– per azione.

  1. 4.1.

La ricorrente ritiene che, nella stima della partecipazione, acquistata nel 2014 e venduta nel 2017, l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto “delle riserve non esposte a bilancio” ed in particolare di una “commissione per intermediazione pari a CHF 498'651 IVA inclusa”, che sarebbe stata incassata al termine di una trattativa, avviata nel 2014, per la vendita di un terreno a __________.

4.2.

A questo riguardo, la Circolare n. 28 della CSI dispone che eventi eccezionali, già prevedibili il giorno determinante (per esempio ristrutturazioni con conseguenze durevoli sul valore di reddito), possano essere presi in considerazione in modo appropriato nella determinazione del valore di reddito (Circolare citata, cifra 8 par. 3). Secondo la giurisprudenza, il principio di uguaglianza impone di ammettere l’esistenza di eventi eccezionali in modo molto restrittivo (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2019.00087 del 4.12.2019 consid. 3.5 e giurisprudenza citata).

Mentre il Tribunale federale, in una sentenza di molti anni fa, ha affermato che sarebbero richieste circostanze straordinarie, tali da far apparire seriamente pregiudicate la continuità e lo sviluppo dell’azienda (ASA 12 p. 184 s.), il Tribunale cantonale del Canton San Gallo ha invece ritenuto che l’esistenza di eventi eccezionali possa essere ammessa anche in presenza di fluttuazioni di utili o periodi di perdite persistenti, strutturali e di proporzioni insolite, senza che l’esistenza dell’impresa sia ancora messa in pericolo. Non vi rientrano tuttavia le fluttuazioni di carattere congiunturale, che rientrano nella normale gamma di oscillazione dei risultati aziendali (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo del 22.8.1994, in RF 49/1994 p. 548, consid. 4d).

4.3.

Nel caso in esame, se si considera la situazione economica della __________ SA, dovrebbe essere considerato un evento eccezionale il ricavo, che la ricorrente ritiene debba essere conseguito al termine della lunga trattativa per la vendita immobiliare. Infatti, gli esercizi che sono serviti per determinare il valore di reddito della partecipazione litigiosa si sono chiusi con perdite di una certa importanza. Come già rilevato, le perdite a bilancio al momento determinante (31.12.2014) ammontavano a ben CHF 314'930.–. Non risulta peraltro che, tralasciando la mediazione immobiliare, iniziata nel 2014 e non ancora conclusa, la società in questione abbia intrapreso altre attività redditizie.

In queste circostanze, non si vede come si possa ritenere fondata la pretesa della società insorgente di considerare quale valore venale determinante il prezzo pagato all’azionista per l’acquisto della partecipazione nella __________ SA. La semplice previsione dell’incasso di una provvigione, che peraltro tuttora, a distanza di oltre sei anni, non è stata percepita, non può certamente essere considerata nel calcolo del valore di reddito della società stessa.

4.4.

Va del resto sottolineato che la stessa ricorrente ha registrato una perdita in seguito alla vendita della partecipazione in discussione. Il prezzo di vendita nel 2017 (CHF 77'500.–) è infatti inferiore al prezzo di acquisto pagato nel 2014 (CHF 100'000.–). Si deve anche tener conto del fatto che la vendita intervenuta nel 2017 non può peraltro essere considerata una transazione fra terzi indipendenti, essendo l’acquirente (__________ SA) una società figlia della ricorrente.

Anche la successiva vendita della partecipazione, intervenuta prima ancora che la __________ SA abbia concluso la sua mediazione immobiliare, avvalora dunque la tesi della distribuzione dissimulata di utile.

4.5.

La stima del valore venale della partecipazione nella __________ SA, acquistata dalla ricorrente nel corso del periodo fiscale 2014 e rivenduta nel 2017, deve essere considerata attendibile se non prudenziale. Come ricordato, infatti, il calcolo della ripresa si è basato su una prima valutazione, poi corretta al ribasso.

Ne consegue che il ricorso, con cui la contribuente ha contestato tale stima, si rivela infondato.

  1. Il ricorso, nella misura in cui concerne la tassazione del periodo fiscale 2017, è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Nella misura in cui concerne la decisione su reclamo dell’8.8.2016, relativa alla tassazione IC e IFD 2014, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella misura in cui concerne la decisione su reclamo dell’8.10.2020, relativa alla tassazione IC e IFD 2017, il ricorso è respinto.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

8

LIFD

  • art. 20 LIFD
  • art. 133 LIFD
  • art. 140 LIFD
  • art. 144 LIFD

LT

  • art. 19 LT
  • art. 67 LT
  • art. 192 LT
  • art. 231 LT

Gerichtsentscheide

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