Incarto n. 80.2020.176
Lugano 21 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. dall’avvRA 1,
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 ottobre 2020 contro la decisione del 10 settembre 2020 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.
Fatti
A. a.
Il 29.1.2020 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) invitava, tramite Posta A Plus spedita alla ____________________ __________ a voler “designare un rappresentante in Svizzera” in base agli artt. 191 LT e 118 LIFD, ritenuto l’avvio di una procedura volta alla “possibile imponibilità in Svizzera della società”.
b.
A seguito di uno scambio di e-mail tra __________ e l’autorità fiscale, quest’ultima veniva informata che abilitata a rappresentare la società __________ era la __________ (veniva trasmessa la procura).
B. a.
Con decisione del 7.8.2020 (inviata tramite Posta A Plus) l’UTPG rivendicava l’assoggettamento illimitato alle imposte sull’utile e sul capitale di __________td con effetto dall’11.6.2014, ritenuto come l’amministrazione venisse effettuata in Ticino. In particolare, a __________ vi era unicamente un recapito presso la fiduciaria locale __________, con cui vigeva un contratto di mandato dell’11.6.2014 per “messa a disposizione di servizi di domiciliazione”. __________ era azionista al 100% e director (ossia amministratore) della società a partire almeno dalla sottoscrizione del contratto di mandato, e come persona fisica era assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino.
L’autorità resistente indicava che, secondo la giurisprudenza del TF, il domicilio dell’amministratore è rilevante ed accorpa quello della persona giuridica, specialmente se la direzione si concentra su una persona che svolge la propria attività in luoghi diversi senza che la società disponga di una base fissa con personale proprio alla sede estera. Inoltre la Svizzera aveva concluso con __________ una CDI che prevedeva all’art. 4 cpv. 3 che nei casi di doppia residenza si ritiene che la residenza sia data solo nello Stato in cui si trova la sua direzione effettiva. Fattore quest’ultimo, secondo l’autorità fiscale, da attribuire in modo chiaro alla sovranità fiscale elvetica.
b.
La decisione pregiudiziale d’assoggettamento è stata inviata tramite invio A Plus alla __________ ed è stata recapitata l’8.8.2020 (un sabato).
C. Con reclamo datato 8/9.9.2020 la __________ rappresentata dall’avv. __________ insorgeva contro la decisione pregiudiziale di assoggettamento “(…) del 7 agosto 2020, dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, Bellinzona ritirata il successivo 8 agosto, indirizzata alla __________”.
La reclamante contestava la legittimità della decisione di assoggettamento, ritenendo che non vi fosse alcuna base legale per procedere ad una sua imposizione in Svizzera. Non ci si sarebbe trovati confrontati ad una decisione, ma a dei “pourparlers”. La decisione di assoggettamento sarebbe pertanto stata un atto “nullo” motivo per il quale sarebbe venuta anche a cadere “la possibilità di reclamare entro 30 giorni dalla sua notifica”. A titolo abbondanziale si indicavano già i motivi, che sarebbero stati esposti “nel probabile proseguio di procedura”, a sostegno dell’inesistenza di un’amministrazione effettiva in Ticino.
D. Con decisione del 10.9.2020, sempre inviata tramite Posta A Plus all’avv. RI 1, l’UTPG dichiarava irricevibile il reclamo contro la decisione pregiudiziale di assoggettamento, siccome intempestivo. In particolare, l’autorità fiscale indicava che la decisione impugnata era stata recapitata l’8.8.2020 (come confermato anche nel gravame). Dal giorno successivo, e meglio il 9.8.2020, cominciava a decorrere il termine perentorio di 30 giorni per inoltrare reclamo secondo gli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD. L’ultimo giorno utile per inviare il reclamo era il 7.9.2020. Il reclamo, inoltrato unicamente l’8.9.2020 era pertanto tardivo.
E. Con ricorso 2/5.10.2020, __________, , patrocinata dall’, contesta la decisione UTPG del 10.9.2020 con la quale è stato dichiarato irricevibile il suo gravame, siccome intempestivo. In particolare, nel ricorso si indica che il termine per presentare reclamo sarebbe pervenuto a scadenza l’8.9.2020 “(…) dacché la posta è stata ritirata dalla fiduciaria al più presto il 10 agosto 2020. Ne discende che dal giorno successivo, l’11 agosto, scatta il termine dei 30 giorni per reclamare, quindi, come detto, il dies ad quem si fissa al 9 settembre 2020”. Il rappresentante della ricorrente precisa che, ritenuto come il 9 agosto “cadeva di domenica, ergo il primo giorno utile da conteggiare sui 30 era il lunedì 10 agosto”.
Secondo l’insorgente sarebbero nulle non solo la decisione del 7.8.2020, ma anche quella su reclamo, firmata da due funzionari, uno dei quali rimasto di ignote generalità. La contribuente sostiene che, visto il pochissimo tempo intercorso tra il reclamo e la decisione su reclamo, il funzionario incaricato non avrebbe neppure avuto il tempo materiale di leggerlo prendendo piena conoscenza del tenore dell’impugnativa e neppure di avvedersi che si chiedeva un implicito “prolungamento del termine per la reazione alle decisioni del 7 agosto, in quanto il termine per il reclamo è per natura prolungabile dacché non dato per legge. Si potrebbero citare centinaia per non dire migliaia di casi in cui il fisco prolunga dei termini di questo genere”. Sarebbe pertanto pacifico che il termine dei 30 giorni scadeva l’8 settembre 2020 e non il 7 come sostenuto dalla decisione qui avversata del 10 settembre 2020. In effetti tale assunto nasce dalla costatazione – non contraddetta da nessuno – che le fiduciarie, sono chiuse il sabato e nelle feste ufficiali. È impossibile che il mandatario, __________, anche per il tramite dei suoi dipendenti abbia ritirato la posta “(…) ovvero svuotato la casella postale, il sabato o la domenica. L’ha fatto probabilmente il lunedì 10 agosto 2020”. Secondo la ricorrente il fatto di deporre un plico nella casella postale attesta che la Posta ha terminato la sua incombenza, senza che vi sia tuttavia l’attestazione di ricevuta del destinatario. La consegna avvenuta di sabato mattina, non rappresenta ancora l’entrata effettiva nella sfera di influenza del destinatario. Inoltre, il sistema Track & Trace non è affidabile al 100% come rilevato anche in una sentenza TF in ambito di assicurazioni sociali (TF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018) e l’invio A Plus, se recapitato di sabato, può ritardare la presa di conoscenza da parte del destinatario, con le note conseguenze sulla scadenza dei termini. Secondo la ricorrente, occorre che la “(…) Camera allontani il legittimo sospetto che il plico sia stato messo nella posta (APlus) volontariamente di venerdì, indirizzato alla __________, anziché alla effettiva destinataria ”. La ricorrente chiede infine di riunire la procedura con i ricorsi presentati da “” per i periodi fiscali 2014, 2015 e 2016.
F. Con osservazioni datate 10/11.11.2020, l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata mediante la quale è stata accertata l’intempestività del gravame.
In particolare, dopo aver ripercorso l’iter che ha condotto alla decisione pregiudiziale di assoggettamento, in relazione alla notifica di quest’ultima, l’autorità fiscale rileva che è la stessa ricorrente ad aver confermato, nel gravame che la stessa è stata recapitata l’8.8.2020. Il Tribunale federale si sarebbe inoltre espresso in più occasioni in relazione alla notifica delle decisioni mediante invio A Plus (cfr. ad esempio la decisione 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012). A differenza delle lettere raccomandate, gli invii per Posta A Plus non sono oggetto di una ricevuta presso il destinatario. Viene per contro registrato elettronicamente quando l’invio è stato recapitato nella casella postale o nella bucalettere. Grazie al sistema Track & Trace è pertanto possibile sapere esattamente quando l’invio è entrato nella sfera di controllo del destinatario. Nel caso concreto, il termine ha cominciato a decorrere dal 9.8.2020 venendo a scadere il 7.9.2020.
Diversamente dall’opinione dell’insorgente, il termine di reclamo è previsto espressamente agli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, è di 30 giorni ed è un termine perentorio, siccome prescritto dalla legge (artt. 192 cpv. 1 LT e 133 cpv. 1 LIFD). Nessuna critica può inoltre essere mossa circa il destinatario dell’invio della decisione: __________ è stata indicata espressamente tramite procura quale rappresentante della contribuente.
Da ultimo, viene respinta la richiesta di riunire la presente procedura con i ricorsi presentati da “__________” siccome soggetti fiscali differenti ed i gravami trattano di problematiche fiscali differenti.
A titolo abbondanziale, l’autorità resistente fa notare che la procura presentata dall’avv. __________ era stata firmata dal signor __________ mentre quella presentata all’autorità fiscale è stata correttamente firmata dall’amministratore della società ricorrente.
G. Il 14.10.2021 si è tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario, alla quale hanno partecipato per l’autorità fiscale l’Ufficio giuridico, l’UTPG e l’Ispettorato fiscale nonché la __________ SA in rappresentanza della contribuente e il signor __________ __________, quale azionista della società.
Le parti si sono dapprima riconfermate nelle proprie posizioni. In particolare, l’autorità resistente ha ribadito come nella fattispecie debba essere applicata la giurisprudenza che concerne la notificazione tramite Posta A Plus. La ricorrente invece, ha fatto valere una disparità di trattamento tra coloro cui viene notificato uno scritto mediante invio A Plus e i contribuenti cui vengono intimati gli atti per raccomandata.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2.1.
Nel caso in esame, l’autorità ha dichiarato irricevibile il reclamo contro la decisione di assoggettamento del 7.8.2020, siccome intempestivo. La contribuente contesta la decisione in questione. Dal suo punto di vista il reclamo è tempestivo: il suo precedente rappresentante fiscale, una fiduciaria, aveva appreso al più presto il lunedì 10.8.2020 dell’intimazione e del contenuto della decisione dell’UTPG. È infatti notorio che le fiduciarie sono chiuse di sabato. Il sistema Track & Trace non sarebbe, inoltre affidabile. Ad ogni modo, l’autorità avrebbe concesso a più riprese un “prolungamento” del termine di reclamo in altri svariati casi, motivo per il quale il gravame sarebbe perfettamente ricevibile.
2.2.
L’art. 206 cpv. 1 LT prevede che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.).
L’art. 192 cpv. 1 LT stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2).
Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).
2.3.
2.3.1.
Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata trami-te invio postale A Plus. Dal tracciamento dell’invio (Track & Tra-ce) risulta che la decisione del 7 agosto 2020 dell’UTPG è stata recapitata l’8 agosto 2020 (un sabato) presso l’indirizzo della rappresentante fiscale della contribuente.
2.3.2.
Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).
2.3.3.
Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi, ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii).
2.4.
2.4.1.
Ora, dalla disamina dell’estratto Track & Trace emerge che la decisione è stata depositata nella sfera di influenza della destinataria sabato 8.8.2020: questa circostanza è del resto stata confermata anche nel reclamo dallo stesso avv. RA 1, che alla pagina nr.1 dell’atto giuridico in questione ha specificato: “Contestazione e reclamo (…) inoltrate da __________ (…) alla lettera-decisione del 7 agosto 2020, dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, Bellinzona, ritirata il successivo 8 agosto, indirizzata alla __________” nonché dall’allegato “b” al gravame (estratto Track & trace).
Ritenuto che la notifica è avvenuta sabato 8.8.2020, il termine, per effetto degli artt. 192 cpv. 1 LT e 133 cpv. 1 LIFD, decorre dal giorno successivo alla notificazione. Sicché ha iniziato a decorrere domenica 9.8.2020 ed è pervenuto a scadenza lunedì 7.9.2020 (come correttamente calcolato dall’autorità resistente). Motivo per il quale il reclamo trasmesso l’8.9.2020 è tardivo.
2.4.2.
Inconferente l’ipotesi della ricorrente di un “diritto” al prolungamento del termine di reclamo: lo stesso è un termine legale perentorio siccome stabilito dalla legge (artt. 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1 LT) e non è, per sua natura, possibile prolungarlo. Anche su questo punto il gravame non merita alcuna tutela. Pure senza riscontro la possibile errata notificazione: dagli atti emerge in maniera chiara che rappresentante fiscale della società fosse, al momento dell’invio della decisione impugnata, la __________), come si evince dal contratto di mandato siglato dalla stessa ricorrente e datato 17.7.2020. Pertanto è stato assolutamente legittimo e corretto inviare la decisione alla fiduciaria sopraccitata (cfr. Masmejean-Fey/Berthoud, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 13 ad art. 117 LIFD).
La ricorrente ritiene ad ogni modo nulla la decisione siccome emanata nell’ambito di una procedura irrita.
3.2.
Ora, diversamente dall’assunto ricorsuale, il fisco ticinese era perfettamente legittimato ad adottare una decisione in materia di assoggettamento all’imposta cantonale, come lo era pure in ambito di IFD. Infatti, è vero che l’art. 108 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso venga fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone. La giurisprudenza ammette tuttavia che l’autorità fiscale cantonale possa adottare una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, anche quando è controverso l’assoggettamento fiscale soggettivo nei rapporti internazionali (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 5 ad art. 108 LIFD, p. 135 s. e giurisprudenza citata).
3.3.
Ritenendo dati i presupposti per l’assoggettamento della ricorrente all’imposta cantonale per appartenenza personale, l’UTPG le ha legittimamente notificato una decisione pregiudiziale di assoggettamento.
Da ultimo la ricorrente chiede di riunire la procedura relativa alle società __________., tutte di proprietà di __________.
4.2.
Ora, come correttamente rilevato dall’autorità fiscale, non si vede come si possano congiungere le procedure fiscali inerenti tre soggetti giuridici differenti. Il fatto che l’azionista delle società sia lo stesso non muta questa conclusione.
In linea di principio, una persona giuridica si distingue da una persona fisica, in considerazione della sua capacità giuridica, e costituisce un soggetto giuridico ed un contribuente distinto. L’indipendenza giuridica delle persone giuridiche rispetto alle persone fisiche che le detengono economicamente è solo eccezionalmente sopraffatta dal ricorso alla teoria della trasparenza. Quest’ultima presuppone che vi sia identità degli interessi economici fra la persona giuridica e la persona fisica che sta dietro la prima e, in particolare, che l’indipendenza giuridica della persona giuridica serva ad aggirare delle norme legali o a violare diritti di terzi; si verifica cioè un’utilizzazione abusiva della persona giuridica da parte della persona fisica che la controlla (cfr. sentenza TF n. 2C_274/2008 del 25 settembre 2009, in DTF 136 I 49 = ASA 78 p. 676 = RDAF 2010 II p. 36, consid. 5.4 e riferimenti).
4.3.
Ne consegue che la ricorrente e le società sorelle sono tutte contribuenti indipendenti, ai quali spettano diritti ed obblighi processuali propri (cfr. artt. 114 e segg. LIFD nonché 122 e segg. LIFD). Le stesse possono poi avvalersi singolarmente dei vari rimedi giuridici previsti dalla legge (cfr. ad esempio art. 140 LIFD nel quale si parla di “ricorso del contribuente”, o art. 116 LIFD inerente la notifica).
Non si tratta pertanto di una situazione procedurale paragonabile ad esempio a quella dei coniugi, per i quali è espressamente la legge a stabilire che, se non sono separati legalmente o di fatto, esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali “spettanti al contribuente”. Nel caso particolare dei coniugi, i rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito tempestivamente (art. 113 cpv. 3 LIFD). Nel caso che qui ci occupa, non esiste una normativa del genere essendo le tre società soggetti fiscali distinti l’uno dall’altro. Anche su questo punto, il ricorso si rileva privo di fondamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico della ricorrente (che le ha già anticipate).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: