Incarti n. 80.2019.65 80.2019.66
Lugano 4 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° febbraio 2019 contro la decisione del 23 gennaio 2019 in materia di IC e IFD 2017.
Fatti
A. RI 1, classe 1986, è domiciliato a __________ (sezione di __________) a partire dall’8 settembre 2017 proveniente da __________ (cfr. www.movpop.ti.ch; ultima consultazione il 12 agosto 2019).
Per tutto l’anno 2017, il contribuente ha lavorato per lo __________, la cui sede principale è a Berna (cfr. certificato di salario rilasciato il 22 gennaio 2018).
B. a.
Il 26 aprile 2018, il contribuente ha presentato la dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2017, chiedendo ‑ per il tramite del Modulo 4 ‑ segnatamente le deduzioni per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro per un importo di CHF 18'840.‑ e per le spese supplementari per doppia economia domestica in ragione di CHF 3'200.‑.
In merito alle spese di trasporto dal luogo di domicilio (__________, fino al 15 settembre 2017, in seguito __________, dal 16 settembre 2017) a __________ (Canton Grigioni) il contribuente sottolineava che per i periodi fiscali precedenti tale deduzione era sempre stata ammessa (v. lettera accompagnatoria del 26 aprile 2018 indirizzata all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1).
b.
Per poter procedere all’accertamento della fattispecie, in data 14 giugno 2018, l’autorità di tassazione ha richiesto al contribuente la presentazione del “contratto di lavoro e regolamento spese completi” (v. “proposta; richiesta di documentazione” inviata al contribuente in data 14 giugno 2018).
Con posta elettronica datata 2 luglio 2018, il contribuente rispondeva allegando “il contratto di lavoro [e] il formulario spese impiegati Confederazione”. Da notare che – per quanto qui di interesse ‑ il contratto di lavoro riportava:
“Numero 1 Funzione, ambito lavorativo, luogo di lavoro
Funzione e ambito lavorativo: Collab spec servizio del commissariato
Luogo di lavoro: __________ (TI)
Numero 2: Inizio e durata del rapporto di lavoro, periodo di prova
Inizio del rapporto di lavoro: 01.06.2018”
c.
La decisione di tassazione IC/IFD 2017 del 26 settembre 2018 non ammetteva alcuna deduzione per spese di trasporto né per doppia economia domestica, “difettando i requisti di legge”.
C. Con il reclamo del 27 settembre 2018, il contribuente chiedeva nuovamente che fossero accettate le deduzioni per spese di trasporto per un importo totale di CHF 18'840.‑ risp. per doppia economia domestica. A motivo, egli adduceva che
“[…]
§ Lavorando per la Confederazione nel ramo __________, ed avendo un contratto __________, NON ho diritto a nessun beneficio per quanto riguarda il costo della macchina (benzina, assicurazione, ..). Per cui come tanti altri lavoratori a fine mese pago un leasing che mi permette di avere un veicolo per andare a lavorare;
§ Avendo un lavoro con orari flessibil[i] e totalmente irregolari mi è impossibile recarmi al lavoro con dei mezzi di trasporto, in quanto orari di inizio e fine lavoro sono incongruenti con le disponibilit[à] dei mezzi di trasporto (distanza troppo lunga);
§ Non da ultimo, il mio nucleo sociale si trova in Ticino (nonché la mia abitazione e il mio indirizzo) per cui la mia sfera/vita sociale, si svolge prettamente in Ticino, sintomo che una volta a settimana torno a casa mia.
[…]
§ In generale la maggior parte delle persone mangia fuori casa durante la pausa del mezzogiorno, mentre nel mio caso sono confrontato con i costi di colazione, pranzo e cena che giustamente devo far fronte altrimenti non mangio”.
D. Il reclamo è stato parzialmente accolto con decisione del 23 gennaio 2019. L’autorità ha ammesso le spese per doppia economia domestica in ragione di CHF 3'200.‑ sia per l’IC sia per l’IFD, mentre la deduzione per spese di trasporto è stata accertata in ragione di CHF 3'600.‑ per l’IC (“abbonamento del mezzo pubblico di trasporto”) e di CHF 3'000.‑ per l’IFD.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente il riconoscimento delle spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro poiché “il costo dell’abbonamento per i mezz[i] pubblici, per un totale di CHF 3'600.‑ […] risulta totalmente minore alla richiesta fatta e in base alla […] situazione personale”. Per quanto attiene alle altre motivazioni addotte a sostegno del proprio gravame, sostanzialmente esse ricalcano quanto già sollevato in sede di reclamo. Al ricorso è allegata un’attestazione rilasciata il 31 gennaio 2019 dall’__________, con sede a __________, dalla quale si evince che il contribuente è impiegato quale “Sachbearbeiter Kommissariatsdienst (ziviler Mitarbeiter)” dal 1° maggio 2014 e che il luogo di lavoro è __________TI (cfr. all. 1 al ricorso).
F. L’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 non ha presentato osservazioni, limitandosi a trasmettere l’incarto del contribuente alla Camera di diritto tributario.
Diritto
1.1.
La fattispecie verte sulla ammissibilità e di conseguenza, sulla quantificazione, della deduzione per le spese di trasporto ai sensi degli art. 25 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD.
1.2.
Per costante giurisprudenza, le spese per l’acquisizione del reddito sono quelle spese che il contribuente non può evitare e che sono essenzialmente dovute o causate dalla realizzazione di tale reddito. È indispensabile che le spese siano economicamente necessarie all’ottenimento del reddito e che non si possa esigere dal contribuente che vi rinunci. La condizione della necessità deve essere compresa in senso lato: il Tribunale federale non esige che il contribuente non possa acquisire il suo reddito da lavoro senza le spese professionali di cui richiede la deduzione. L’esistenza di un legame sufficientemente stretto tra la spesa di cui è richiesta la deduzione e il reddito imponibile, ovvero il rapporto di causalità diretta che ne discende, deve essere esaminata in funzione dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. p. es. STF 2C_877/2018 del 7 maggio 2019, consid. 4.2; art. 1 Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta [Ordinanza sulle spese professionali] del 10 febbraio 1993; RS 642.118.1; Locher, Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, Therwil/Basilea 2001, p. 645 n. 2 ad art. 26 LIFD).
1.3.
Con l’approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).
1.4.
Il 6 marzo 2015 è stata modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).
L’art. 5 cpv. 2 precisa che sono considerati costi deducibili:
a. le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
1.5.
Per quanto attiene alla deduzione per spese di trasporto secondo la LIFD, l’autorità di tassazione ha concesso al contribuente CHF 3'000.‑, ovvero l’importo massimo previsto dalla legge (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD). Tuttavia, tale deduzione è stata accordata senza preliminarmente aver accertato l’effettivo luogo di lavoro del contribuente. Infatti, nella dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2017, il contribuente sostiene, senza comprovarlo, che il suo luogo di lavoro sia a /GR, mentre dall’attestazione dell’ (allegata al ricorso) si evince che il luogo di lavoro è verosimilmente ad __________/TI e questo già dal 2014. Anche il contratto di lavoro, presentato su richiesta dell’autorità di tassazione, come pure il certificato di salario 2017 non aiutano a dissipare i dubbi circa il luogo di lavoro del contribuente.
Solo per questi motivi, la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo deve essere annullata e gli atti trasmessi nuovamente all’Ufficio di tassazione perché proceda agli accertamenti del caso, compresa la quantificazione delle spese di trasporto, poiché l’importo di CHF 3'000.‑ previsto dalla legge è un’importo massimo, non un importo forfettario (l’abbonamento Arcobaleno per tutto il Ticino ha un costo inferiore rispetto all’abbonamento generale FFS in seconda classe).
2.1.
Senza aver recepito le modifiche previste sul piano federale – ciò che l’art. 9 cpv. 1 LAID (Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; RS 642.14) permette (cfr. FF 2012 1389; Eckert in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, p. 621 n. 28 ad art. 26 LIFD) ‑ per il periodo fiscale 2017 cui si riferisce la presente contestazione, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).
2.2.
Ai sensi del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017 (RL 10.2.2.1.3), di principio “il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo” (art. 2 cpv. 1). L’art. 3 del medesimo Decreto precisa che “sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite […] per l’uso di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017). Solo “eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a […] 60 cts [il km] per le automobili”.
2.3.
La questione a sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (cfr. ASA 41 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (cfr. ASA 33 276). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. STF 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Locher, op. cit., p. 648 s., n. 11 ad art. 26 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 108 s., n. 2 ad art. 26 LIFD; Känzig, Die eidgenössische Wehrsteuer [direkte Bundessteuer], Vol. I, 2ª ed., Basilea 1982, p. 682 s., n. 5 ad art. 22bis DIFD). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali presupposti, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale e come tali non possono essere dedotti (art. 34 lett. a LIFD risp. art. 33 lett. a LT; v. p. es. CDT, sentenza no. 80.2018.98/99 e 104/105 del 4 febbraio 2019 non ancora pubblicata; sentenza no. 80.2017.40 del 22 dicembre 2017; cfr. Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer in: ASA 80 761 ss, in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 no. 2P.254/2002, consid. 4.2).
2.4.
Nella fattispecie, sia la comprova dei fatti da parte del contribuente sia l’operato dell’autorità di tassazione presentano delle criticità. Per questo motivo, la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’autorità di tassazione affinché decida nuovamente.
2.4.1.
Infatti, in sede di reclamo, l’autorità di tassazione ha concesso in deduzione CHF 3'600.‑ a titolo di spese di trasporto ‑ ammettendo il costo dell’abbonamento generale in seconda classe – e CHF 3'200.‑ quali spese per doppia economia domestica. Tuttavia, nella sua motivazione ha addotto che “analizzato quanto presentato dal contribuente in sede di reclamo e dopo le verifiche del caso, vengono ammesse come da costante giurisprudenza in caso di soggiorno al luogo di lavoro, le spese di trasporto per l’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto, pari a CHF 3'600.‑ annui, nonché le spese supplementari per doppia economia domestica”.
Il riferimento, contenuto nella decisione impugnata, al “soggiorno al luogo di lavoro” lascia intendere che l’autorità di tassazione abbia considerato il ricorrente come un Wochenaufenthalter, cioè come un “contribuente [che] soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana” (art. 4 cpv. 2 lett. b DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017). In tal caso, tuttavia, quanto ammesso in deduzione dall’autorità di tassazione risulterebbe incompleto ed insufficiente, mancando la deduzione per l’alloggio e dovendo l’importo della doppia economia domestica essere adeguato a quanto previsto dagli art. 4 e 5 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017 (cfr. p. es. sentenza CDT n. 80.2016.302 del 4 dicembre 2017).
Non è tuttavia chiaro se, quando il contribuente afferma “sintomo che una volta a settimana torno a casa mia” e “deduzioni standard in base alla mia situazione personale lavorativa”, nel suo ricorso si riferisca proprio alla casistica del pendolare settimanale (ciò che comunque sembra trasparire anche dal reclamo del 27 settembre 2018 quando scrive “sono confrontato con i costi di colazione, pranzo e cena”).
2.4.2.
D’altra parte, neppure il contribuente ha presentato una dichiarazione sufficientemente precisa e documentata.
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (cfr. p. es. sentenza TF 2C_877/2018 del 7 maggio 2019, consid. 4.6; DTF 133 II 153 e 121 II 257, consid. 4c; ASA 64 499, consid. 3c; StE 1990 B 13.1 n. 8, consid. 4).
Per poter eventualmente beneficiare delle spese di trasporto effettivamente sostenute, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare – oltre all’effettivo luogo di lavoro (__________/GR o __________/TI?) – anche l’impossibilità oggettiva di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici vuoi perché i suoi orari di lavoro erano incompatibili con quelli del trasporto pubblico (asserisce di avere orari di lavoro flessibili e totalmente irregolari ma non li comprova per il tramite p. es. di un piano orario), vuoi perché non è ragionevole pretendere che ne faccia uso (tempo di percorrenza eccessivo, molteplici cambiamenti di mezzo di trasporto, ecc.).
2.5.
La motivazione della decisione impugnata e gli atti a disposizione non consentono pertanto di pronunciarsi sulla questione sollevata con il ricorso.
A tal proposito va ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è caratterizzato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (cfr. STF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 316 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da eventuali decisioni che ha adottato precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza CDT n. 80.2018.162 del 5 novembre 2018, consid. 2.3 e giurisprudenza citata).
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2017 del 23 gennaio 2019 è annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di RS 1 perché adotti una nuova decisione dopo aver proceduto agli accertamenti indicati.
Non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: