Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2018.40
Entscheidungsdatum
16.07.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2018.40

Lugano 16 luglio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 26 febbraio 2018 contro la decisione del 25 gennaio 2018 in materia di diffida per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

A. RI 1 (__________), cittadino italiano, si è trasferito (per la seconda volta) dall’Italia in Svizzera ed è titolare di un permesso B UE/AELS (permesso di dimora) dal 1° dicembre 2009.

B. Non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2016, l’RS 1, gli ha inviato un richiamo in data 15 maggio 2017.

Con scritto di medesima data, l’avv. RA 1, in nome e per conto del suo assistito RI 1, ha in particolare comunicato all’autorità fiscale che quest’ultimo, quale straniero UE/AELS al beneficio di un permesso B, non adempirebbe i presupposti per essere sottoposto, nel Canton Ticino, a una tassazione ordinaria complementare, sostitutiva e/o di altro tipo. Ha quindi postulato la sua cancellazione dal registro dei contribuenti, così come "la cancellazione delle precedenti decisioni di tassazione, nel caso codesto lodevole Ufficio confermi la non imponibilità del sig. RI 1", e di essere sentito "per un contradditorio prima dell’emissione di qualsiasi presa di posizione". Con successiva lettera del 23 maggio 2017, richiamando il predetto scritto e il richiamo per la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta per l’anno 2016, l’avv. RA 1 ha domandato di "tenere in sospeso la pratica fino alla definizione della posizione tributaria del [suo] assistito, sospendendo altresì i termini previsti dalla LT e dalla LIFD per l’inoltro della dichiarazione, risp. le conseguenti diffide e multe". Stante la particolarità della fattispecie, ha nuovamente chiesto di essere convocato presso gli uffici dell’autorità fiscale.

L’RS 1, dopo aver concesso a RI 1 una proroga fino al 31 dicembre 2017, l’ha diffidato ad adempiere i suoi obblighi, in data 17 gennaio 2018, entro venti giorni, avvertendolo che contro detta diffida poteva presentare reclamo per iscritto all’autorità fiscale, entro trenta giorni dalla notifica, e che, in virtù dell’art. 257 LT e dell’art. 174 LIFD, in caso d’inosservanza gli avrebbe inflitto una multa fino a fr. 1'000.– (fr. 10'000.– in caso grave o di recidiva), sia per l’IC, sia per l’IFD.

C. RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta diffida con reclamo del 22 gennaio 2018, lamentando che la sua richiesta di cancellazione dal registro dei contribuenti sarebbe rimasta inevasa e riproponendo le stesse argomentazioni/richieste esposte nel suo scritto del 15 maggio 2017.

Con decisione su reclamo del 25 gennaio 2018, l’RS 1 ha respinto il gravame e ha confermato la diffida del 17 gennaio 2017, ritenendola giustificata, considerato che il 15 maggio 2017 è stato inviato un richiamo, che nel termine prorogato fino al 31 dicembre 2017 non è stata presentata la dichiarazione d’imposta per l’anno 2016 e che non è stata postulata un’ulteriore proroga.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite del suo rappresentante, in accoglimento del gravame, chiede di annullare la decisione impugnata, essendo dimostrata la sua non "assoggettabilità", e di stralciarlo "dal ruolo dei contribuenti". Evidenzia in particolare di aver avviato, nel dicembre del 2004, una ditta individuale nel Canton Ticino (__________, con sede a __________), sostenendo però di non aver mai svolto alcuna attività e di non aver conseguito alcun reddito, come aveva già comunicato con scritto del 7 febbraio 2005 trasmesso al Comune di __________ (cfr. doc. H annesso al presente ricorso). Dopo essere tornato brevemente in Italia, è rientrato in Svizzera il 1° dicembre 2009, ottenendo un permesso B UE/AELS, ponendo fin da subito l’accento sul fatto che non avrebbe esercitato alcuna attività professionale indipendente, avendo sottoscritto un contratto di lavoro come dipendente della __________, __________. Detta circostanza avrebbe anche comportato la radiazione dal registro di commercio della propria ditta individuale. Egli era in ogni caso assoggettato all’imposta alla fonte come "straniero fiscalmente residente nel Paese di provenienza e non era assoggettabile a tassazione in Canton Ticino". Ciononostante, l’autorità fiscale lo avrebbe tassato come se fosse "un residente fiscale svizzero già dal 2011". A suo dire, nella fattispecie in esame, non sarebbero dati i presupposti di cui agli articoli 4 cpv. 1 lett. a LIFD e 5 cpv. 1 lett. a LIFD, non avendo mai esercitato un’attività indipendente nel Canton Ticino (nonostante sia titolare di una ditta individuale) e avendo chiarito di esercitare unicamente un’attività professionale dipendente al suo rientro in Svizzera avvenuto nel 2009, in applicazione dell’art. 83 cpv. 1 LIFD. Non sarebbero neppure adempiuti i requisiti di una tassazione ordinaria sostitutiva giusta l’art. 113 LT. Lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito, poiché, nonostante diverse richieste, non sarebbe mai stato convocato dall’autorità fiscale.

E. Con scritto del 2 marzo 2018, l’RS 1 comunica di non presentare osservazioni, evidenziando parimenti che RI 1 è in mora con il pagamento dei tributi pubblici cantonali giusta l’art. 231 cpv. 1 LT (attestati di carenza beni).

Diritto

  1. 1.1.

I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

1.2.

Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).

La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.

Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.

1.3.

Il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro irricevibile.

  1. 2.1.

Nel caso in esame, il ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di collaborazione richiesti dall’autorità di tassazione, ma contesta di essere obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta. Sostiene di aver ripetutamente chiesto all’Ufficio di tassazione di essere cancellato dal registro dei contribuenti, senza che tuttavia l’autorità fiscale abbia dato seguito alla sua richiesta.

2.2.

L’art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2).

Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

2.3.

Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i po-tenziali contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).

Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento (cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

2.4.

Nel Canton Ticino, come visto, l’allestimento e l’aggiornamento del registro dei contribuenti competono al Municipio. La Divisione delle contribuzioni ha indirizzato ai comuni delle istruzioni in merito ai criteri di iscrizione dei contribuenti nel registro (cfr. Disposizioni per i municipi concernenti la Legge tributaria del 21 giugno 1994 [stato al 1.1.2017], dicembre 2016, in particolare cap. 3 e allegato).

Per quanto concerne i contribuenti dimoranti, le istruzioni della Divisione delle contribuzioni prevedono che debba essere iscritto nel registro dei contribuenti chi beneficia di un permesso di dimora annuale (B), se lo ha ottenuto per esercitare un’attività indipendente; non deve per contro esservi iscritto, se esercita un’attività dipendente.

2.5.

Tornando al caso in esame, dalla copia del permesso di dimora allegata al ricorso si evince che lo stesso è stato rilasciato a RI 1 per consentirgli di esercitare un’attività lucrativa indipendente quale consulente (__________).

Ne consegue che, correttamente, il Comune di Chiasso ha provveduto a iscrivere il ricorrente nel registro dei contribuenti.

È del resto incontestabile che l’insorgente sia divenuto contribuente sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta. Le persone fisiche sono infatti assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’IFD (art. 3 cpv. 1 LIFD), e nel Cantone, per l’imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT).

La dimora fiscale è data quando una persona soggiorna in Svizzera e nel Cantone, senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa

(art. 3 cpv. 3 LIFD; art. 2 cpv. 3 LT).

Avendo richiesto e ottenuto il permesso di dimora per esercitare nel Canton Ticino un’attività lucrativa indipendente, RI 1 ha adempiuto i presupposti per l’assoggettamento alle imposte per appartenenza personale.

Il suo non è pertanto, come invece sostenuto nel ricorso, un assoggettamento per mera appartenenza economica, secondo gli articoli 5 cpv. 1 lett. a LIFD e 4 cpv. 1 lett. a LT, per i quali le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.

2.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non si comprende come il ricorrente possa pretendere di essere cancellato dal registro dei contribuenti. A parte il fatto che la legge non prevede alcun diritto alla radiazione dal registro, non risulta che l’assoggettamento di RI 1 sia venuto meno. Anzi, il permesso di dimora è stato rinnovato ancora il 28 luglio 2015.

D’altra parte, la sua affermazione di non aver mai svolto un’attività lucrativa indipendente bensì una dipendente non implica ancora che dovesse essere esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione. Al contrario, nella dichiarazione aveva il dovere di indicare i suoi redditi e la sua sostanza, anche se aveva conseguito proventi di un’attività dipendente. Tutt’al più lo stipendio percepito sarebbe stato escluso dalla base imponibile, nel caso in cui fosse stato assoggettato alla ritenuta alla fonte.

2.7.

Il ricorrente è dunque stato iscritto nel registro quale probabile contribuente e ciò giustifica che sia obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta. Non avendo adempiuto a tale obbligo, l’Ufficio di tassazione non poteva che diffidarlo a inoltrare la dichiarazione.

  1. L’insorgente lamenta infine la violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l’autorità fiscale non avrebbe dato seguito alla sua ripetuta richiesta di essere convocato per un’audizione, prima della decisione.

Va ricordato, a tale riguardo, che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono che né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).

Se il contribuente non ha il diritto di essere convocato prima di una decisione che concerne un reclamo contro una decisione di tassazione, non si può certo pretendere che gli sia riconosciuto nell’ambito di una procedura di reclamo che concerne una diffida a presentare la dichiarazione d’imposta.

Anche questa censura deve conseguentemente essere respinta.

  1. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

  1. Le spese processuali, già anticipate, consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 900.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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