Incarti n. 80.2018.233 80.2018.234
Lugano 25 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 ottobre 2018 contro la decisione del 10 ottobre 2018 in materia di IC e IFD 2016.
Fatti
A. RI 1 e la moglie RI 2 dichiaravano, per il periodo fiscale 2016, un reddito di fr. 563.- da attività indipendente esercitata dal marito (che svolgeva la professione di architetto), nonché rendite AVS per fr. 19'968.- ciascuno e fr. 11'800.- derivanti da valore locativo e affitti (quantificati in rispettivi fr. 7'000.- e fr. 4'800.-). Facevano inoltre valere deduzioni per complessivi fr. 26'094.-, così ripartite: fr. 14'800.- quali oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio, fr. 6'950.- di spese di gestione e di manutenzione di immobili, fr. 4'344.- quali interessi passivi privati. Per quanto concerneva la sostanza immobiliare i contribuenti dichiaravano una sostanza imponibile complessiva di fr. 167'780.-: titoli e capitali per un corrispettivo di fr. 761.-, sostanza immobiliare per fr. 549'019.-. I debiti venivano indicati in fr. 322'000.- e la deduzione per coniugati in fr. 60'000.-.
B. Con decisione del 25.10.2017 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava, per il periodo fiscale 2016, un reddito imponibile complessivo di fr. 38'000.- per l’IC e di fr. 45'300.- per l’IFD. La sostanza, ai soli fini IC, veniva commisurata in fr. 329'000.-. Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti l’autorità resistente modificava nei redditi, da fr. 11'800.- a fr. 22'572.- la posizione “valore locativo/affitti”: per il valore locativo l’UT indicava di aver preso come riferimento i valori già considerati nel periodo precedente. Stesso discorso anche per la quota parte dei redditi immobiliari e della sostanza “eredi fu __________”.
Nelle deduzioni, relativamente agli oneri assicurativi e agli interessi di capitali a risparmio, l’autorità resistente, che aveva ridotto l’importo riconosciuto, spiegava di essersi basata, anche per questo dato, su quanto concesso per il periodo fiscale 2015.
C. Con reclamo del 29.11.2017, i coniugi RI 1 si aggravavano contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016. In primo luogo, i reclamanti contestavano il reddito dell’attività indipendente del marito, sostenendo che l’autorità fiscale fosse solita aumentare sistematicamente le cifre dichiarate. I contribuenti censuravano anche il calcolo del valore locativo/affitti dell’abitazione nella quale vivevano a __________, argomentando di aver sempre dichiarato, tra il 2004 ed il 2015 complessivi fr. 11'800.- annui. Nel 2006 l’autorità fiscale aveva aumentato l’importo del 25%, portandolo a fr. 14'800.- annui, per poi aumentarlo ancora, dal 2007 in poi, a fr. 15'000.- annui. L’incremento di valore sarebbe stato privo di qualsiasi giustificazione pratica: secondo i reclamanti, il confronto del valore dell’immobile con i canoni locatizi normali nella zona non sarebbe stato opportuno, in quanto la casa era priva di qualsiasi comfort e non aveva subito degli interventi edili. La ripresa integrale, negli affitti, dell’importo di fr. 4'000.- per la locazione dei locali destinati allo studio di architettura sarebbe stata spropositata: si tratterebbe di spazi accessori privi di servizi particolari e sfruttati direttamente dal proprietario. Gli insorgenti chiedevano che venisse esperito un sopralluogo. In merito alle proprietà detenute in comunione ereditaria da parte di RI 2, precisavano che erano state dichiarate nella sostanza immobiliare ma che nel 2014 non avevano generato alcun reddito, ma unicamente spese. Relativamente alla riduzione degli oneri assicurativi, i coniugi RI 1 ritenevano le spiegazioni addotte dall’autorità fiscale ingiustificate. In particolare sostenevano che: “(...) la scelta di coperture assicurative con elevato importo di franchigia non deve esserci penalizzante: gli importi di dette franchigie e le partecipazioni ai costi devono essere riconosciute”. Chiedevano che tutto il capitolo “deduzioni” fosse rivisto. Anche per quanto concerneva la quota esente per beneficiari AVS, i contribuenti lamentavano che l’UT avesse riconosciuto quale deduzione unicamente l’importo di fr. 3'000.- rispetto ai fr. 5'000.- richiesti. Da ultimo contestavano integralmente l’accertamento dei valori relativi alla sostanza: le argomentazioni addotte erano, a loro dire, prive di qualsivoglia giustificazione.
D. Con decisione del 10.10.2018, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 34'400.- per l’IC e fr. 45'300.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 329'000.-. L’UT spiegava che, relativamente al reddito da attività indipendente non era stata operata alcuna modifica rispetto ai dati dichiarati: le censure sollevate in sede di reclamo non avevano pertanto alcun fondamento. In merito alla questione del valore locativo l’autorità fiscale precisava che era stato considerato l’importo di fr. 10'200.-, valore già imposto anche nei periodi fiscali precedenti: l’importo in questione corrispondeva al 65% della pigione di mercato per gli spazi utilizzati quali abitazione primaria (pigione di fr. 1'300.- mensili). L’importo sarebbe stato congruo, ritenuto come l’immobile in questione sarebbe stato suddiviso in due appartamenti, di rispettivi 162 e 25 mq, utilizzati rispettivamente quali abitazione primaria ed ufficio. Per lo spazio più piccolo, utilizzato per lo studio di architettura, l’autorità fiscale stabiliva fr. 4'800.- quale pigione, sulla base dei rendiconti dell’attività indipendente del contribuente.
In relazione al valore di sostanza e di reddito delle proprietà di __________, detenute per 1/5 da RI 2 quale partecipante alla __________, l’autorità fiscale rilevava che al 31.12.2016 la CE era proprietaria di vari immobili, per un valore di stima complessivo di fr. 810'874.-. Dalla documentazione presentata dagli altri coeredi erano stati estrapolati i seguenti dati: ricavi da pigioni per fr. 36'918.-, entrate da titoli per fr. 21.-, spese di manutenzione deducibili per fr. 14'495.- ed interessi passivi per fr. 8'395.-. Il reddito netto era pertanto stato valutato in fr. 14'049.- di cui 1/5, e meglio fr. 2'180.-, doveva essere imposto nella tassazione della coerede RI 2 in applicazione dell’art. 9 LT. La censura relativa agli oneri assicurativi, seppur non documentata, veniva accolta, accettando integralmente la deduzione richiesta per fr. 14'800.- anziché fr. 12'200.-. La quota esente per beneficiari AVS veniva aumentata da fr. 3'000.- a fr. 4'000.-.
E. Con tempestivo ricorso del 26/29.10.2018 i coniugi RI 1 insorgono contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016. Lamentano preliminarmente l’accertamento operato da parte dell’autorità fiscale in relazione alla determinazione del valore locativo dell’immobile di proprietà di __________ a __________ (mapp. __________ RFD __________).
Censurano poi l’operato dell’Ufficio di tassazione laddove, per i dati inerenti la CE, si sarebbe attenuto a quanto trasmesso in forma “anonima” da altri coeredi. La CE non avrebbe alcun rappresentante e non sarebbe pertanto dato sapere chi abbia inviato al fisco i dati inerenti la CE. Le informazioni in questione sarebbero tutto fuorché “dati accertati”: si baserebbero infatti su elementi del tutto infondati. Confrontando le dichiarazioni fiscali e le relative decisioni fiscali degli anni 2011, 2012 e 2013 i contribuenti si sarebbero avveduti, per il mapp. __________ RFD __________, che le spese di gestione non sarebbero state riprese nei debiti privati e che inoltre il debito privato di fr. 220'000.-, vantato a decorrere da fine 2002 dalla coerede __________ nei confronti della madre __________ ed iscritto a Registro fondiario, non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni fiscali di quest’ultima alla quale è subentrata la CE. Ritengono che la documentazione prodotta dall’UT inerente gli immobili di proprietà della CE sia “esigua”: mancherebbero dettagli di conti, che sarebbero invece stati presenti nei periodi fiscali precedenti.
I coniugi RI 1 lamentano poi la violazione del loro diritto di essere sentiti: l’UT avrebbe infatti negato loro il “sacrosanto diritto costituzionale di essere sentiti”. Neppure sarebbe corretta la conclusione dell’UT laddove, in relazione alla CE, indica la presenza di dissidi tra coeredi: RI 2 non sarebbe in disaccordo con nessun membro della CE, ma sarebbe semplicemente stata tenuta all’oscuro di tutte le implicazioni finanziarie.
I reclamanti concludono chiedendo di accogliere il ricorso e di poter essere sentiti dall’autorità.
F. Con osservazioni 5/6.11.2018 l’UT di __________ si riconferma nella propria decisione su reclamo.
G. Il 29.3.2019 si è tenuta presso l’UT di __________ un’udienza alla quale hanno partecipato i ricorrenti e l’autorità fiscale. In tale occasione gli insorgenti hanno avuto modo di spiegare nuovamente la complessa situazione esistente all’interno della comunione ereditaria cui fa parte la moglie. Precisano che nel frattempo, l’immobile appartenente alla CE è stato venduto (nel mese di maggio del 2017) e dopo la divisione del ricavo a RI 1 sarebbero spettati unicamente fr. 1'000.-, non ancora incassati. I ricorrenti sono dell’avviso che (non) sarebbe corretto dover pagare le imposte sui redditi generati dall’immobile nei precedenti periodi fiscali. L’autorità fiscale ha dal canto suo ribadito che, dopo la morte della madre, i redditi degli immobili sono stati divisi per un quinto ciascuno fra gli eredi ai fini delle rispettive tassazioni. I ricorrenti, censurano anche il valore locativo della casa di __________: precisano di aver presentato un ricorso presso il Tribunale delle espropriazioni. Ad ogni modo ritengono che il valore locativo ritenuto da parte dell’autorità fiscale sia eccessivo.
Diritto
Per quanto concerne il calcolo del reddito imponibile, i ricorrenti contestano la commisurazione del valore locativo e delle pigioni legati, rispettivamente, alla loro casa di abitazione a __________ (in cui pure si trova lo studio di architettura del marito) e agli immobili di __________ di proprietà, nel periodo fiscale qui dedotto in giudizio, della CE di cui fa parte RI 2. Rilevano poi che l’UT avrebbe negato loro il diritto di essere sentiti.
Violazione del diritto di essere sentiti
2.1.
I ricorrenti censurano preliminarmente una violazione del loro diritto di essere sentiti. In particolar modo l’UT avrebbe negato loro il “sacrosanto diritto costituzionale di essere sentiti”.
2.2.
Gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una decisione di tassazione ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).
Come ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).
2.3.
Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione non era pertanto tenuto a convocare i reclamanti prima di adottare una decisione. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe comunque stata sanata nella procedura di ricorso, visto che le parti sono state convocate in udienza da questa Camera.
3.1.
Secondo gli art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).
3.2.
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza TF 2C_757/2015 dell’8.12.2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
3.3.
Per quanto qui di interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 1 del decreto esecutivo del 15 dicembre 2015 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2016 (RL 10.2.2.1.4), esso corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
4.2.
In una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
In primo luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione. Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito, dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
4.3.
Nel caso che qui ci occupa l’autorità fiscale avrebbe utilizzato il “metodo comparativo” per stabilire l’importo relativo al valore locativo (valore di mercato della pigione). In effetti, nella decisione su reclamo vengono precisati gli elementi presi in considerazione:
· la casa è suddivisa in due appartamenti rispettivamente di 162 mq, quello occupato dai coniugi __________, e di 25 mq quello utilizzato per l’attività indipendente del marito;
· il valore locativo di fr. 10'200.- (per l’appartamento occupato dai contribuenti) è stato determinato applicando la percentuale del 65% ad una pigione mensile stabilita utilizzando i valori di mercato, di fr. 1'300.-;
· “la pigione di riferimento calcolata per l’appartamento primario pari a poco meno di fr. 100.- al metro quadro per l’agglomerato di __________ è ritenuta prudenziale (...)”;
· tale valore era stato imposto già nei periodi fiscali precedenti.
4.4.
L’AFC ha emanato delle informazioni fiscali (edite dalla Conferenza svizzera delle imposte), nel marzo del 2015, proprio in relazione all’imposizione del valore locativo. In merito al calcolo del valore locativo, nel documento si indica (a pagina 9, punto 4.1, “Le principe du loyer comparable”) che i valori locativi sono generalmente calcolabili grazie al metodo comparativo: e meglio il paragone con altri appartamenti simili, ceduti in locazione. Il valore dell’utilizzo proprio corrisponderà di principio alla pigione che un terzo dovrebbe pagare nelle medesime circostanze per un immobile della stessa natura e che presenti le medesime caratteristiche (stessa situazione, medesima vetustà dell’immobile e numero di locali, nonché disposizione e superficie).
Difficilmente è possibile trovare, nel vicinato, immobili locati della stessa natura e della stessa grandezza. Unicamente per gli immobili strutturati in proprietà per piani è possibile riferirsi a valori che sono direttamente paragonabili, come anche per gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario nel suo immobile locativo. Tuttavia, sempre dalle Informazioni fiscali sul valore locativo, emerge che, nei casi di abitazioni familiari non è possibile stabilire dei valori direttamente comparabili. Per questa tipologia di alloggi, i valori devono essere determinati secondo criteri di calcolo oggettivi. In tal senso si distinguono – di principio – due metodi per il calcolo dei valori locativi, il metodo lordo e quello netto. Il metodo lordo prevale in Svizzera.
Già nelle “Direttive per determinare il valore locativo delle case di abitazione occupate dal proprietario del 25.3.1969” (in ASA vol. 38, p. 121 ss.), l’AFC ha sviluppato più sistemi di calcolo relativi alla stima del valore locativo secondo il metodo lordo. I metodi in questione vengono brevemente illustrati ai punti 4.3. delle Informazioni fiscali sul valore locativo (v. in particolare p. 10 e 11): e meglio il metodo comparativo, il metodo della determinazione del valore locativo sulla base di stime cantonali degli immobili, il metodo della procedura di stima individuale (ogni immobile viene valutato in maniera separata in funzione di determinati criteri ad esso relativi) e i casi speciali (ad. es. tipo ville lussuose, ville d’artista occupate dai loro proprietari).
4.5.
Ora, nel caso che qui ci occupa l’Autorità di tassazione – per determinare il valore locativo – si è riferita, invero in maniera del tutto generica, a valori di mercato dei quali non si ha tuttavia alcun riscontro agli atti. L’UT si è pure riferito al “principio del calcolo prudenziale” al metro quadro secondo i criteri validi per l’agglomerato di __________. A parte il fatto che a questa Camera, in assenza di dati concreti effettivamente comparabili, non è noto quale possa essere l’affitto di mercato nella zona, si rileva che, in violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti, non viene spesa una parola sul metodo di calcolo utilizzato e sui fattori che sarebbero stati presi in considerazione per addivenire al valore locativo di fr. 10'200.-. In questa situazione, è preclusa a questa Camera, come anche agli stessi ricorrenti, la facoltà di potersi determinare in merito alla congruità di tale importo imposto come reddito immobiliare.
Ne discende che, in merito alla determinazione del valore locativo, la decisione deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione, con la quale siano precisati i criteri adottati per la determinazione del valore locativo.
5.1.
Giusta gli art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.
5.2.
Quale ulteriore reddito immobiliare l’autorità fiscale ha imposto fr. 4'800.- relativi alla locazione degli spazi di __________, utilizzati per lo studio di architettura, indicati nella “contabilità” presentata RI 1. Ora l’autorità fiscale, in applicazione degli art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT ha correttamente ripreso nei redditi immobiliari tale dato, dichiarato dagli stessi contribuenti nel rendiconto dell’attività lucrativa indipendente del marito quale “affitto” per lo studio di architettura.
6.1.
Gli insorgenti censurano – per quanto attiene all’imposta sulla sostanza – anche la correttezza del valore di stima del mapp. __________ RFD __________.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 LT (nella versione in vigore nel periodo fiscale 2016) gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
6.2.
Dal punto di vista procedurale, la valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione. A tal riguardo, l'art. 26 della legge cantonale sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LSt; RL 215.600) precisa che il Consiglio di Stato decide la revisione generale ed i successivi aggiornamenti delle stime dei fondi. Quale autorità preposta a tali operazioni è designato l'Ufficio cantonale di stima (art. 27 LSt in relazione con l'art. 16 cpv. 1 del regolamento ad essa relativo [RL 215.610]).
Il valore di stima è calcolato nel quadro di revisioni generali che hanno luogo ogni 20 anni (art. 6 LSt). Nel periodo che intercorre fra due revisioni generali, i valori ufficiali di stima sono oggetto di aggiornamenti intermedi, secondo cicli quadriennali (art. 7 LStr). Inoltre, vi sono situazioni che conducono ad "aggiornamenti particolari", come la nuova costruzione o la riattazione, nonché la modifica del piano regolatore (art. 8 cpv. 1 LSt). In questi casi, la nuova stima è eseguita fondandosi sui fattori generali d'incidenza di cui all'art. 19 vigenti al momento dell'ultima revisione generale o dell'ultimo aggiornamento intermedio ed entra in vigore con decreto del Consiglio di Stato (art. 8 cpv. 2 LSt). Revisioni eccezionali possono essere invece intraprese quando le condizioni di base per la valutazione dei beni immobili dovessero subire dei mutamenti essenziali e permanenti (art. 9 LSt) (cfr. anche la sentenza del TF 2C_422/2016 del 13 settembre 2017 consid. 3.2).
6.3.
Ora, sta di fatto che l’UT si è limitato a riprendere il valore di stima dell’immobile, peraltro dichiarato già dai contribuenti ed evincibile dal catastrino fiscale del Comune di __________. I ricorrenti non attestano e neppure provano che il valore di stima del mapp. __________ RFD __________ sia diverso rispetto a quello accertato da parte dell’autorità fiscale. In particolare, con decisione del Consiglio di Stato del 26.9.2018 (rif. 4467 cl 1), è stata respinta l’istanza del 23.8.2017 presentata da RI 1 intesa ad ottenere la modifica straordinaria del valore di stima del mapp. __________ RFD __________. A titolo abbondanziale si rileva inoltre che dal 1°.1.2017 l’importo del valore di stima è stato aggiornato a fr. 302'554.-. Tale decisione, confermata in sede di ricorso, è cresciuta in giudicato.
Motivo per cui, in merito al valore di stima della sostanza immobiliare di cui al mapp. __________ RFD __________, la decisione merita piena tutela.
7.1.
I contribuenti si dolgono pure della circostanza secondo cui i dati fiscali relativi agli elementi di reddito e di sostanza della CE di cui fa parte RI 1 sarebbero stati accertati sulla base di quanto ricevuto in forma “anonima” da altri coeredi, ritenuto come: “(...) non si trova traccia nei documenti ricevuti di ogni e qualsiasi firma nei vari formulati tipo Modulo 20 per intenderci”.
I coniugi RI 1 indicavano di aver comunque ricevuto la documentazione inerente i periodi fiscali 2011-2013 (relativa alla madre della ricorrente). Dal confronto di questi tre periodi fiscali i ricorrenti avrebbero notato un aumento delle spese di gestione legate all’immobile di cui al mapp. __________ RFD __________. I ricorrenti, in merito al periodo fiscale 2016, ritengono la documentazione prodotta da parte dell’UT di __________ scarsa: mancherebbero i dettagli dei conti, presenti invece negli allegati degli anni precedenti. Spiegano poi di essere entrati in possesso della documentazione inerente la tassazione sugli utili immobiliari relativi alla vendita del mapp. __________ RFD __________: la parte spettante a RI 1 sarebbe davvero minima per rapporto al carico fiscale legato alla CE nei vari periodi fiscali.
7.2.
Non avendo personalità giuridica, le comunioni ereditarie non possono essere soggetti fiscali per le imposte dirette. Gli art. 10 cpv. 1 LIFD ed art. 9 cpv. 1 LT, di uguale tenore, prevedono che il reddito delle comunioni ereditarie, ed a livello cantonale anche la sostanza, sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli eredi.
Le predette norme fiscali si limitano tuttavia a stabilire chi è soggetto d’imposta su reddito e sostanza di beni appartenenti a comunioni ereditarie, ma non contengono direttamente disposizioni in merito all’individuazione della sostanza e dei redditi imponibili presso i singoli eredi. Il Tribunale Federale ha precisato che l’art. 10 LIFD prevede l’assoggettamento degli eredi, ma che per determinare la misura dell’assoggettamento prevista da tale norma fiscale occorre rifarsi al diritto civile, e segnatamente alle quote ereditarie previste dalle pertinenti disposizioni legali o testamentarie, riferite quindi a tutta la successione, e non ai singoli beni in successione. Determinante nello stabilire gli obblighi fiscali dei singoli eredi sono quindi le quote ereditarie, o interessenze, e non i singoli beni di pertinenza della comunione ereditaria (cfr. sentenza TF del 18 dicembre 2008, 2C_46/2008, consid. 2.3.1; DTF 118 Ia 41, consid. 3; v. anche Behnisch/Opel, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2008, in: ZBJV 145/2009, pag. 505).
7.3.
Secondo gli art. 128 LIFD e 201 LT i soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sul loro rapporto di diritto con il contribuente, in particolare sulla sua quota, i suoi diritti e i suoi redditi. La particolarità di questa norma è che i terzi aventi l’obbligo d’informare devono fornire direttamente alle autorità fiscali le indicazioni che vengono richieste loro (a differenza per esempio dell’art. 127 LIFD in cui in prima battuta ci si deve rivolgere al contribuente stesso, cfr. Zweifel / Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 128 LIFD).
7.4.
7.4.1.
Ora, sicuramente agli insorgenti non poteva sfuggire il fatto che, dalla morte della madre di RI 2, quest’ultima faceva parte della comunione ereditaria fu __________. Gli insorgenti non negano che RI 2 avesse una quota ereditaria di 1/5 della comunione ereditaria. Tuttavia i contribuenti hanno omesso di inserire, nella loro dichiarazione fiscale la quota parte di sostanza e dei redditi relativi alla summenzionata CE, come previsto espressamente dagli art. 9 LT e 10 LIFD.
Non appare perciò insolito che l’autorità fiscale si sia basata sui dati relativi alla CE presentati dagli altri coeredi per stabilire la quota parte (1/5) della sostanza e del reddito da imporre nella partita fiscale dei qui insorgenti. D’altronde spettava ai coniugi __________ compilare il modulo della dichiarazione in modo veritiero e completo e trasmetterlo – con gli allegati prescritti – all’autorità competente (cfr. art. 124 cpv. 2 LIFD).
Il fatto che, RI 2 non abbia, a suo dire, incassato alcunché di quanto le sarebbe spettato, a seguito della partecipazione nella comunione ereditaria, non la esentava dal dichiarare la quota parte dei redditi e della sostanza a lei riconducibili. Il fatto che abbia rinunciato a incassare quanto le spettava non influenza infatti il suo debito fiscale.
7.4.2.
I coniugi RI 1 e RI 1 lamentano anche che l’UT non avrebbe compiutamente tenuto in considerazione i debiti privati della CE. Ora anche per quanto attiene ai debiti della CE, l’autorità fiscale si è basata sulla documentazione fornita dai coeredi. Secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1). Di conseguenza nella fattispecie spettava ai ricorrenti dimostrare l’esistenza di un debito superiore a quanto dichiarato dai coeredi, o quantomeno sostanziare compiutamente per quale ragione tale dato non fosse corretto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo è annullata e l’autorità fiscale dovrà procedere nuovamente alla determinazione del valore locativo degli spazi utilizzati dai contribuenti quale abitazione primaria al mapp. __________ RFD __________.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di 1/3 (fr. 100.–).
Ai ricorrenti, non patrocinati, non si assegnano ripetibili.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: