Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2018.217
Entscheidungsdatum
29.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2018.217 80.2018.218

Lugano 29 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso dell’8 ottobre 2018 contro la decisione del 26 settembre 2018 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

A. Nella dichiarazione fiscale 2017, i coniugi RI 2 (classe __________) e RI 1 (classe __________) hanno in particolare dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 29'194.–.

B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 9 agosto 2018, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 19'400.– (determinante per l’aliquota fr. 50'600.–) per l’IC e in fr. 18'400.– (determinante per l’aliquota fr. 48'000.–). Rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva in particolar modo aggiunto altri redditi dell’ammontare di fr. 20'000.– ("prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte per insufficienza di disponibilità finanziaria").

C. Con scritto datato 25 settembre 2018, consegnato brevi manu all’autorità fiscale il 26 settembre 2018, i contribuenti hanno in particolare evidenziato di essere stati "fuori sede" fino al 22 settembre 2018, e di aver delegato l’evasione della loro corrispondenza al proprio figlio, il quale non avrebbe però aperto quella inviata dall’RS 1. Di conseguenza si sarebbero accorti solo "oggi della scadenza dei termini di reclamo". Con riferimento all’importo di fr. 20'000.– aggiunto dall’autorità fiscale a titolo di reddito, hanno in particolare asserito che "… .Con la sola pensione italiana, decidendo di vivere in Svizzera, a __________, sapevamo già di dover condurre una vita parsimoniosa e responsabile per non allontanarci dai figli i quali ci aiutano economicamente con contributi mensili di fr. 700.– e altri sporadici piccoli atti di liberalità di denaro (festività, ricorrenze, ecc.). Pertanto la nostra dichiarazione dei redditi è stata fedele negli anni precedenti e la decisione di tassazione sempre uguale a zero oppure con minimi importi". Hanno inoltre sostenuto di non aver mai chiesto nulla alle istituzioni, di accontentarsi del sostegno finanziario dei figli e di non essere in grado di far fronte al pagamento dovuto in base alla decisione di tassazione.

D. Con lettera del 26 settembre 2018, l’RS 1 ha informato i contribuenti di considerare il loro reclamo tardivo, considerato come sarebbe stato consegnato alla posta svizzera o gli sarebbe stato trasmesso oltre il termine di trenta giorni. Ha inoltre ritenuto che le argomentazioni addotte dai contribuenti nel gravame non potessero giustificare una restituzione dei termini. Ha quindi dichiarato irricevibile il reclamo.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, anche in rappresentanza della moglie RI 2, domanda di rivedere la decisione di tassazione qui impugnata mediante una rivalutazione esatta della loro situazione finanziaria, considerato come il loro reddito è stato inspiegabilmente aumentato di fr. 20'000.– e ritenuto inoltre che il loro reclamo è stato ignorato dall’autorità fiscale, poiché tardivo, a causa della sua assenza e dell’impossibilità di inoltrarlo tempestivamente.

F. Con scritto del 10 ottobre 2018, l’RS 1 ha trasmesso a questa Corte il relativo incarto fiscale, senza presentare osservazioni in merito al ricorso.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai contribuenti contro la tassazione d’ufficio, in quanto tardivo.

  1. 2.1.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.2.

Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’autorità fiscale il 9 agosto 2018, mentre il reclamo è stato consegnato brevi manu dai contribuenti unicamente il 26 settembre 2018. Ancora in questa sede gli insorgenti ammettono di avere presentato il gravame tardivamente ("visto che il mio reclamo è stato da loro ignorato a causa dei termini di reclamo purtroppo scaduti"), invocando però l’assenza, verosimilmente all’estero ("vacanze estive, che ormai d’abitudine faccio da giugno a settembre"), quale motivo di restituzione del termine.

2.3.

Una costante giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Secondo la stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).

2.4.

Tornando alla fattispecie in esame, proprio poiché la partenza (verosimilmente per l’estero) dei ricorrenti dal proprio domicilio di __________ è avvenuta per motivi di vacanza, come d’abitudine nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre 2018, è evidente che non si tratta di un’assenza imprevista. Tant’è che gli insorgenti si sarebbero organizzati di conseguenza, incaricando una persona di fiducia (il proprio figlio) di ritirare la loro corrispondenza. Quest’ultimo però non avrebbe preso i provvedimenti necessari per tutelare i loro diritti (in casu aprire la corrispondenza, informare i propri genitori della decisione di tassazione e inoltrare, a titolo cautelativo, un reclamo contro la decisione di tassazione). L’eventuale negligenza del figlio non sarebbe evidentemente opponibile all’autorità fiscale, alla quale non era neppure nota l’esistenza del mandato a lui attribuito dai contribuenti.

2.5.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’RS 1 ha, a giusta ragione, dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, in quanto i motivi da loro invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo, questa Camera non può entrare nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti.

  1. Per quanto attiene alle difficoltà economiche invocate dai coniugi RI 2 e RI 1, va loro ricordato che le stesse vanno semmai fatte valere con una domanda di condono. Giusta l’art. 246 cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. Secondo l’art. 246 cpv. 2 prima frase LT la domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso del Municipio del comune di domicilio o sede del contribuente.

Va comunque rilevato che l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni (d’ufficio), ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un "atto di grazia" al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali, contenute al minimo, sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

9

LIFD

  • art. 132 LIFD
  • art. 133 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 167 LIFD

LT

  • art. 192 LT
  • art. 195 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT
  • art. 246 LT

Gerichtsentscheide

1