Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2018.200
Entscheidungsdatum
05.07.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2018.200 80.2018.201

Lugano 5 luglio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso dell’11 settembre 2018 contro la decisione del 10 agosto 2018 in materia di IC/IFD 2016.

Fatti

A. RI 1 è di professione “senior trader”. Nel periodo fiscale 2016 era alle dipendenze di __________. Con dichiarazione d’imposta per il 2016, consegnata all’autorità fiscale in data 11/13.12.2017, faceva valere una deduzione di fr. 28'723.- legata ad un versamento effettuato alla previdenza professionale (secondo pilastro). Nel modulo, si indicava che, per informazioni complementari ci si doveva rivolgere alla __________.

B. Con decisione di tassazione del 29.12.2017 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava, per l’IC un reddito imponibile di fr. 296'600.- (determinante per l’aliquota di fr. 301'000.-) ed una sostanza di fr. 579'000.- (determinante per l’aliquota di fr. 676'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 298'600.- (determinante per l’aliquota in fr. 303'000.-).

C. Con raccomandata 28.6.2018 la __________ si rivolgeva all’autorità resistente chiedendo di voler “(…) rettificare la decisione di tassazione in quanto abbiamo riscontrato un errore di compilazione in riferimento alla deduzione 10.3 “Previdenza professionale 2° Pilastro” in quanto in contribuente ha effettuato non uno ma due pagamenti dello stesso importo pari a fr. 28'723.- per un totale di CHF 57'446.- in date differenti (4.4.2016 e 2.5.2016) (…)”.

D. Con “Richiesta su istanza di reclamo” del 24.7.2018, inviata tramite posta APlus dall’UT alla __________, la rappresentante veniva informata che il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali ritenuto come non fosse corredato da procura e fosse tardivo. In particolare, per quest’ultimo aspetto, l’autorità fiscale precisava che il reclamo deve essere presentato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. La restituzione dei termini è inoltre data nel caso in cui l’inosservanza degli stessi possa essere attribuita al servizio militare o al servizio civile, a malattia o ad assenza obbligata ed imprevedibile dal Cantone, oppure altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Per tali ragioni veniva comminato un termine scadente il 2.8.2018 per presentare la procura e giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo. Scaduto infruttuoso il termine in questione, l’autorità fiscale informava il contribuente che il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

E. Con missiva 2.8.2018 la __________, in relazione all’inoltro tardivo del reclamo, argomentava: “La ragione che ha portato alla presentazione di una rettifica tardiva, vista la delicatezza e riservatezza della tematica, il contribuente ce l’ha motivata e comprovata in via confidenziale solo ora e poggia sul fatto che il contribuente si è confrontato ed è confrontato con gravi problemi di salute la cui conferma con esiti di biopsia è giunta nel mese di ottobre 2017 (…). Da qui in avanti il Signor __________ ha consultato un altro specialista su territorio italiano (…) per avere un secondo parere (…), poi nuovamente in Ticino (…), nonché a __________ sua terra natale. I mesi seguenti li ha trascorsi nell’incertezza di sottoporsi o meno ad un intervento invasivo e invalidante, l’essere in balia dell’incertezza ha avuto conseguenze anche sul suo stato emotivo. Il Signor __________ è da allora e tuttora in cura non solo per le ragioni di salute citate bensì anche per uno stato generale di destabilizzazione che lo ha distolto dalle priorità riferite alle pratiche fiscali”. Allo scritto venivano allegati le risultanze delle biopsie (data del prelievo 4.10.2017), un referto medico dell’11.11.2017, del Prof. __________, direttore dell’Unità operativa di urologia dell’Ospedale __________ il quale attestava la presenza di un adenocarcinoma della prostata, ed uno scambio e-mail tra il contribuente ed il __________ del mese di novembre 2017.

F. Con decisione del 10.8.2018 l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame di __________, poiché tardivo. In particolare quanto presentato dalla rappresentante del ricorrente non era – secondo l’autorità resistente – sufficiente a sanare il vizio di forma. In particolare l’UT indicava come la __________ aveva spiegato, anche per via telefonica, che il motivo per il quale era stata erroneamente compilata la dichiarazione di tassazione era riconducibile allo stato emotivo del ricorrente. Tuttavia, fra la documentazione medica prodotta, attestante lo stato di salute del contribuente, non vi era alcun certificato medico a comprova dell’inabilità lavorativa di quest’ultimo. L’autorità fiscale indicava a tal proposito: “(…) lo stato di salute del contribuente, seppur destabilizzato a seguito dei rapporti medici ricevuti, non ha influito in maniera determinante sul quotidiano dello stesso, e di riflesso nemmeno sulla sua amministrazione personale. In altre parole, benché confrontato con una situazione sicuramente spiacevole, quanto dimostrato dalla rappresentante del contribuente non basta a giustificare la restituzione dei termini secondo l’art. 192 cpv. 5 Legge tributaria”.

G. Con ricorso 11/12.9.2018 __________, rappresentato in questa sede processuale da , comunica di aggravarsi contro “la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2016, intimata in data 10.08.2018 e ricevuta il 12 agosto 2018”. Dopo aver riepilogato gli antefatti inerenti la procedura di tassazione per il periodo fiscale 2016, la rappresentante specifica che il ricorrente a causa del tumore che gli era stato diagnosticato, non era stato in grado di verificare che nella dichiarazione fiscale 2016 (peraltro compilata dalla ) era stato inserito unicamente una volta l’importo di fr. 28'723.- quale deduzione per il versamento alla Previdenza professionale, anziché due. Nel ricorso si indica che la documentazione medica già prodotta dalla precedente rappresentante attesta che il contribuente è affetto da tumore maligno alla prostata e che avrebbe dovuto essere sottoposto ad una “prostatectomia radicale robotica”, con conseguenze fisiche molto importanti. Prima di affrontare l’intervento chirurgico - decisamente invalidante - __________ avrebbe richiesto il parere di altri esperti nel campo anche all’estero () ed in Svizzera interna (). A comprova dello stato emotivo del ricorrente, vi sarebbero pure dei giustificativi di supporto psicologico al quale il contribuente si sarebbe sottoposto a __________. L’insorgente presenta pure un certificato rilasciato dal medico che lo ha attualmente in cura, il dr. __________ secondo cui: “(…) dopo la scoperta del tumore, il signor __________ ha una “ridotta capacità obiettiva di giudizio/valutazione, causati dalla costante preoccupazione dopo la diagnosi ricevuta”. Egli aggiunge poi che “l’incapacità lavorativa del paziente risulta del 50%, data in particolare dal diminuito rendimento nonostante il paziente si sia comunque recato al lavoro”. Nel ricorso si specifica che, nonostante la malattia, il contribuente si era sempre recato al lavoro, ma che il suo rendimento, a causa del tumore e dalla preoccupazione in merito alla decisione da prendere in relazione all’asportazione chirurgica, era invece stato del 50%. Motivo per cui viene nuovamente postulata la restituzione del termine ed il riconoscimento – quale deduzione – dei due versamenti, di fr. 28'723.- cadauno alla previdenza professionale.

Diritto

  1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

  2. 2.1.

Nel caso che qui ci occupa, impugnata è la decisione del 10.8.2018, che, secondo le indicazioni riportate sulla stessa sembrerebbe essere spedita per posta APlus. Nel ricorso, in merito alla tempestività della decisione, si indica che è stata ricevuta il 12.8.2018.

2.2.

2.2.1.

Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.).

2.2.2.

Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi, ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii).

2.3.

Ora, nel caso esposto in narrativa, il 10.8.2018 era un venerdì, sicché appare più che probabile che la decisione sia entrata nella sfera di influenza del destinatario già il sabato 11.8.2018 (il 12.8.2018 era una domenica). Se così fosse, il ricorso, inviato unicamente l’11.9.2018 sarebbe tardivo (il termine sarebbe scaduto il giorno prima).

A seguito di un’esplicita richiesta di questa Camera in merito al numero di tracciamento della decisione trasmessa, l’autorità fiscale non è riuscita a risalire allo stesso, poiché verosimilmente, nonostante l’indicazione della decisione (spedito tramite Posta APlus), sarebbe stata spedita per posta semplice.

In tal modo, si deve ritenere che il ricorso sia stato interposto tempestivamente, in mancanza di una prova del momento in cui è avvenuta la notificazione della decisione su reclamo.

In generale si rileva che la scelta di una modalità di invio piuttosto che un’altra può avere, per quanto attiene al calcolo dei termini del ricorso, conseguenze diverse (cfr. per esempio all’onere della prova; cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173). L’autorità fiscale, qualora scelga l’invio APlus deve conservare il numero di tracciamento della decisione (e l’estratto Track and Trace) così da permettere il controllo dei termini da parte dell’autorità di ricorso. In caso contrario, l’invio effettuato per posta APlus, che oltretutto ha un costo nettamente superiore rispetto ad una spedizione semplice (oscillante tra i fr. 2.40 e i fr. 4.20, cfr., www.post.ch, sito consultato il 13.6.2019), perde qualsiasi portata probatoria.

  1. 3.1.

L’autorità resistente ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RI 1 siccome tardivo: le ragioni addotte per richiedere la restituzione dei termini – di natura medica - non sarebbero infatti sufficienti in applicazione dell’art. 192 cpv. 5 LT.

Si tratta innanzitutto di verificare preliminarmente se il reclamo presentato dal contribuente era tardivo. In caso positivo occorre valutare se siano date le condizioni per una restituzione dei termini.

3.2.

L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

3.3.

Ora nel caso di specie è assodato che la decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 29.12.2017 è stata notificata e ricevuta dal contribuente. Nel ricorso si specifica infatti: “In data 9 gennaio 2018, la __________ ha confermato la correttezza della tassazione IC/IFD 2016 al contribuente che l’ha accettata. La tassazione IC/IFD 2016 è pertanto cresciuta in giudicato 30 giorni dopo l’intimazione, ovvero in data 30 gennaio 2018”.

La raccomandata 28.6.2018 non può pertanto essere considerata come reclamo tempestivo. Resta pertanto da verificare se sono dati i motivi per una restituzione del termine.

  1. 4.1.

Giusta l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

L’art. 133 cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, op. cit., n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DGB, Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

4.2.

Ora, con scritto 28.6.2018 la __________ aveva richiesto una “rettifica” della decisione di tassazione del 29.12.2017, indicando, che, a seguito di un errore di compilazione della dichiarazione di tassazione era stata richiesto in deduzione unicamente una volta sola l’importo di fr. 28'723.- relativo ad un versamento alla previdenza professionale anziché due.

4.3.

Nel suo scritto del 24.7.2018, con cui si è rivolto al reclamante, l’autorità fiscale ha correttamente interpretato la sua lettera quale reclamo, ritenuto come i presupposti per una rettificazione apparivano d’acchito esclusi, presupponendo quest’ultima degli errori di calcolo e di scrittura. Per “errore” va tuttavia intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili: dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame (decisione TF n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488; in merito anche sentenza CDT 80.2014.140 del 29.7.2014)

4.4.

Sempre nello scritto del 24.7.2018 l’autorità resistente impartiva un termine scadente il 2.8.2018 per giustificare e comprovare i motivi del ritardo dell’inoltro gravame con riferimento anche ai presupposti cui sottostà la restituzione dei termini.

Unicamente il 2.8.2018 la __________ indicava che, RI 1, dal mese di ottobre 2017, aveva saputo di avere una malattia molto grave, che lo aveva prostrato molto dal lato emotivo, distogliendolo dalle priorità riferite pure alle pratiche fiscali.

4.5.

Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

4.6.

Ora, nel caso che qui ci occupa, quando già era a conoscenza della sua malattia (come visto diagnosticata nell’ottobre 2017) il contribuente aveva potuto conferire mandato alla __________ di compilare la dichiarazione di tassazione, che aveva poi sottoscritto di proprio pugno l’11.12.2017. A seguito della ricezione della decisione di tassazione del 29.12.2017, egli l’aveva potuta verificare, unitamente all’allora rappresentante ed accettare (non era stato presentato reclamo), così come viene indicato in sede di ricorso. Ciò basta ad escludere un nesso causale fra la malattia dell’insorgente e la mancata interposizione di un reclamo contro la decisione di tassazione.

In effetti, la circostanza che l’autorità di tassazione non abbia tenuto conto di uno dei due versamenti, intrapresi dal ricorrente nel corso del periodo fiscale 2016 per il riscatto nella cassa pensione, dipende da un errore intervenuto già nel momento in cui il contribuente ha trasmesso al suo rappresentante la documentazione per l’allestimento della dichiarazione. In quest’ultima, infatti, viene fatta valere una deduzione di contributi alla previdenza professionale di soli fr. 28'723.– e alla stessa è allegata una sola attestazione della cassa pensione. Come illustrato nel ricorso, è stata la fiduciaria incaricata della dichiarazione a incorrere in un errore, determinato dal fatto “che un giustificativo fosse originale e l’altro copia”. Ne consegue che la tesi ricorsuale, fondata sulla “ridotta capacità obiettiva di giudizio/valutazione” al momento della notificazione della decisione di tassazione, non appare coerente con la spiegazione in merito alle ragioni per le quali la decisione era viziata da un errore.

D’altra parte, con lo scritto di fine giugno, che è stato considerato reclamo contro la decisione di tassazione, non è stata presentata alcuna richiesta di restituzione dei termini a causa di malattia. Unicamente a seguito dello scritto dell’autorità di tassazione, l’allora rappresentante asseriva di aver appreso ad inizio agosto 2018 dello stato di salute del ricorrente.

Non volendo sicuramente banalizzare lo stato di salute del ricorrente e tutte le conseguenze fisiche ed emotive che la malattia comporta, si deve anche convenire con l’autorità di tassazione laddove sottolinea che la stessa non gli ha impedito di lavorare, di incaricare l’allora rappresentante di voler compilare la dichiarazione fiscale per il 2016, di verificarla e di accettarla. La stessa rappresentante del ricorrente - come visto - attesta che egli ha visionato la decisione di tassazione ad inizio gennaio ed ha ritenuto che non si dovesse contestarla.

4.7.

Motivo per cui, il fisco ha correttamente ritenuto il reclamo irricevibile, non essendo adempiuti i motivi per una restituzione dei termini.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il prese Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

11

CPC

DIFD

  • art. 85 DIFD

LIFD

LT

  • art. 192 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT
  • art. 235 LT

LTF

Gerichtsentscheide

10