Incarti n. 80.2018.184 80.2018.185
Lugano 26 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 agosto 2018 contro la decisione del 25 luglio 2018 in materia di IC e IFD 2016.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________, svolge la professione di docente di contabilità ed economia aziendale presso il __________ di __________, nonché di consulente in gestione aziendale presso il __________, con sede presso il __________ di __________.
Nella dichiarazione d’imposta 2016 la contribuente ha fatto valere, a titolo di “altre spese professionali”, l’importo di fr. 6'628.– come spese professionali effettive, consistenti principalmente nell’acquisto di materiale da cancelleria per la preparazione della documentazione didattica e nell’uso della connessione internet. Nel resoconto allegato alla dichiarazione la contribuente riportava il dettaglio delle spese professionali affrontate:
fr.
4'800.00
fr.
414.00
fr.
312.00
fr.
940.70
fr.
161.00
Totale:
fr.
6'627.70
Alla dichiarazione era allegata una lettera del datore di lavoro, il __________ di __________, in cui veniva attestato che “il docente non dispone di adeguati spazi per lo svolgimento dei lavori di preparazione delle lezioni”.
B. Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2016, con decisione del 29 dicembre 2017, l’RS 1 (in seguito UT) commisurava il reddito imponibile in fr. 60'800.– sia per l’IC sia per l’IFD.
Per quanto concerne le “altre spese professionali”, le ammetteva nella misura di fr. 3'200.–, limitatamente all’uso professionale di un locale privato. La motivazione addotta dall’UT era la seguente:
Soltanto il contribuente che non dispone di un ufficio o di una propria postazione al lavoro e che dimostra che l’uso di un locale a scopi professionali presso la propria abitazione gli è indispensabile per conseguire il reddito può far valere le relative spese in deduzione.
La spesa per l’uso professionale di un locale presso la propria abitazione deve essere determinata, sia nel caso di abitazione in affitto, sia di abitazione in proprietà, partendo dal canone NETTO di locazione o dal valore imposto.
Nel caso di appartamenti in affitto o nel caso di appartamenti in PPP, questo valore va diviso per il numero dei locali più uno in modo da tener conto dei locali di servizio (cucina, bagni, cantina, lavanderia) che concorrono alla determinazione del canone di locazione e del valore locativo.
Nel caso di abitazioni monofamiliari occorre invece dividere, per le medesime considerazioni, il valore locativo, rispettivamente il canone di locazione, per il numero dei locali maggiorato di due.
La spesa del locale presso il proprio appartamento di 3.5 locali viene perciò stabilita in fr. 3'200.– (14'400.- fr. : (3.5 locali + 1)).
Nessuna deduzione può per contro essere ammessa rispetto ai costi del telefono, al materiale di cancelleria, al toner stampante, al posteggio dell’auto, come da consolidata prassi amministrativa e giurisprudenziale attualmente in vigore.
C. La contribuente impugnava la decisione di tassazione con reclamo del 26 gennaio 2018, postulando la deduzione di tutte le spese fatte valere con la dichiarazione.
La reclamante contestava in primo luogo il calcolo della deduzione per il locale professionale, argomentando che il numero dei locali da prendere in considerazione era 3 (più uno come spazio dedicato alla cucina) e non 4.5.
Sosteneva inoltre che l’elaboratore elettronico e il software sarebbero strumenti indispensabili, insieme alla necessaria connessione internet, per lo svolgimento della professione di docente in formazione-abilitazione e di consulente aziendale, la quale viene svolta in larga parte presso il proprio domicilio, generando costi dei quali il datore di lavoro non è sempre disposto a farsi carico.
La contribuente avvertiva infine che ad un suo collega residente nel Luganese sarebbero state riconosciute, “almeno parzialmente”, le spese professionali da lui chieste in deduzione.
D. L’UT ha accolto parzialmente il reclamo, con decisione del 25 luglio 2018, aumentando la deduzione delle altre spese professionali a fr. 3'600.–, “pari al costo di un locale utilizzato a scopi professionali presso l’appartamento della contribuente”.
Ribadiva per contro che non erano deducibili gli altri costi fatti valere. Per quanto attiene alle spese per apparecchiature informatiche, internet e materiale di cancelleria, l’autorità fiscale argomentava che “al giorno d’oggi simili spese devono essere fatte rientrare fra quelle di mantenimento del contribuente, non deducibili ai sensi degli articoli 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD, a nulla rilevando l’uso professionale di tali strumenti” e che, in particolare il computer viene “utilizzato per parecchie attività del tempo libero, per l’approfondimento culturale privato, per gestire pratiche amministrative familiari”. Inoltre la reclamante avrebbe “la possibilità di effettuare la stampa di documenti al luogo di lavoro, ampiamente dotato di simili apparecchiature, a disposizione di docenti e funzionari”.
Con riferimento alla censura fondata sulla parità di trattamento, secondo l’UT si sarebbe trattato di decisioni non conformi alle disposizioni in vigore e alla vigente prassi giurisprudenziale.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 22 agosto 2018, RI 1 ripropone la richiesta di poter dedurre tutte le spese fatte valere con la dichiarazione.
Secondo la ricorrente, “l’attività di docente […] e di consulente in gestione aziendale per il servizio interdipartimentale __________ […] viene svolta prevalentemente al domicilio anziché sul tradizionale “posto di lavoro” presso la sede, fisica, del datore di lavoro”. Costituirebbero, a suo dire, parti essenziali della sua attività di docente e di consulente in gestione aziendale “lo studio, l’aggiornamento e il perfezionamento professionali, la preparazione delle lezioni, la stesura e correzione delle verifiche, i contatti con i vari soggetti della scuola […] e del micromondo della neoimprenditoria ticinese”.
La ricorrente lamenta l’assenza di strutture idonee a svolgere tali attività presso il datore di lavoro, dove mancherebbero spazi attrezzati, adeguati e funzionanti, nonché accessibili, come tipicamente accade, secondo la stessa, nella scuola ticinese. Il Centro professionale commerciale di Lugano impiegherebbe, infatti, oltre 70 docenti, a cui sono messi a disposizione in uno spazio limitato pochi computer e una stampante, accessibili solamente in determinati giorni e orari, costringendo gli insegnanti a trovare soluzioni alternative per far fronte alla mancata assunzione dei costi da parte del datore di lavoro.
Le spese litigiose sarebbero simili a quelle che gli indipendenti neoimprenditori deducono ex artt. 25 lett. c LT e 26 lett. c LIFD , e sarebbero quindi di carattere professionale, non avendo di conseguenza alcuna attinenza né con le spese di mantenimento del contribuente ex artt. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD, né con le “spese private causate dalla posizione professionale del contribuente”.
Al ricorso sono allegate due dichiarazioni. Nella prima, il direttore del __________ di __________ attesta che l’insorgente “non può regolarmente disporre […] di spazi e orari adeguati per lo svolgimento (mediamente il 50%) di quella parte di attività che avviene all’esterno dell’aula scolastica […]” e che “l’istituto scolastico non fornisce al docente materiale da cancelleria personale”. Nella seconda, il vicedirettore del __________ __________ dichiara che “a causa della limitata disponibilità di spazi adeguati […] in relazione allo svolgimento della mansione […], la signora RI 1 deve far capo in modo preponderante alle sue strutture private”, e che non rimborsa l’acquisto né l’utilizzo di apparecchiature informatiche così come il materiale da cancelleria.
Diritto
Secondo l’art. 25 cpv. 1 LT le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 32 cpv. 1 lett. n LT;
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3'000 franchi;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD;
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b) - c) sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al cpv. 1 lett. c il contribuente può giustificare spese più elevate.
1.2.
Per l’imposta federale diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza del DFF del 18 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1), sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).
In materia d’imposta cantonale, sono considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 decreto esecutivo del 15 dicembre 2015 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2016).
La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 decreto citato). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 decreto citato).
Nel dettaglio, ha fatto valere spese per fr. 4'800.– per l’uso di un locale professionale nella sua abitazione. Inoltre, ha chiesto la deduzione di spese telefoniche (fr. 414.–), di parcheggio (fr. 312.–) e per materiale di cancelleria (fr. 161.–) e toner per stampante (fr. 940.70).
Mentre ha riconosciuto, limitatamente all’importo di fr. 3'600.–, le spese per l’uso professionale di un locale, l’Ufficio di tassazione ha per contro negato la deduzione delle altre spese.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i costi per l’uso professionale di un locale privato possono essere considerati non spese per il mantenimento personale bensì altre spese professionali se il contribuente deve svolgere a casa una parte essenziale della sua attività professionale, per il fatto che il datore di lavoro non mette a sua disposizione un locale di lavoro adeguato e a condizione che il contribuente disponga nella sua abitazione privata di un locale specifico, che serve precipuamente a scopi professionali e non privati. Se un locale professionale viene usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere quale spesa per il mantenimento personale la quota dei costi che si riferisce all’uso privato (sentenza del Tribunale federale 2C_1033/2017 del 31.5.2018 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
3.2.
Per quanto concerne i presupposti perché sia riconosciuta la necessità per un docente di svolgere una parte del suo lavoro al proprio domicilio, l’Alta Corte ha avuto modo di stabilire che si dovesse considerare sufficiente l’infrastruttura messa a disposizione dalla scuola, in un caso in cui vi erano 44 postazioni di lavoro, con 14 personal computer fissi e 4 scanner per la digitalizzazione di documenti, che dovevano essere condivisi da 80 docenti, alcuni dei quali lavoravano a tempo parziale. In ogni aula inoltre era presente un computer (sentenza 2C_71/2014 del 15.9.2014 consid. 5.6.2).
3.3.
Nella fattispecie, dalla decisione impugnata non si evince se l’autorità di tassazione abbia verificato l’adempimento dei presupposti per il riconoscimento della deduzione per l’uso di un locale professionale nell’abitazione della ricorrente.
In primo luogo, non risulta provato che il datore di lavoro non metta a disposizione della ricorrente dei locali di lavoro adeguati. Le attestazioni allegate al ricorso, che peraltro sono state rilasciate entrambe il 13 agosto 2018 e non si riferiscono pertanto al periodo fiscale litigioso, sono formulate in modo chiaramente funzionale alle esigenze espresse dalla contribuente. Non forniscono infatti alcuna indicazione concreta, in merito alla situazione logistica delle scuole in questione e al numero di docenti che devono servirsi degli spazi e delle installazioni disponibili. L’attestazione del direttore del Centro professionale commerciale di __________, in particolare, si limita a negare che la docente possa regolarmente disporre di spazi e orari adeguati per lo svolgimento di quella parte dell’attività che avviene all’esterno dell’aula scolastica. Quanto all’attività di consulente in gestione aziendale per il servizio interdipartimentale __________, poi, non si sa in cosa consista il ruolo della ricorrente né di quali spazi disponga il suddetto servizio all’interno del Centro professionale tecnico di __________, in cui ha sede.
In base ai documenti menzionati non è pertanto possibile verificare se effettivamente la ricorrente non possa svolgere il suo lavoro nelle sedi scolastiche in cui insegna. Circa la sua affermazione, secondo cui, al Centro professionale commerciale dove insegna, per più di 70 docenti, vi sarebbe “una decina scarsa di computers e una stampante, accessibili solamente in determinati giorni e orari”, la stessa, oltre che imprecisa, non è documentata in alcun modo.
In secondo luogo, l’insorgente non ha neppure dimostrato di disporre nella sua abitazione privata di un locale specifico, che serve precipuamente a scopi professionali e non privati. Dal contratto di locazione, prodotto con il reclamo all’Ufficio di tassazione, si apprende unicamente che l’ente locato è composto di tre locali, abitati da due persone (la contribuente e un secondo conduttore), e che la pigione annua ammonta a fr. 14'400.–. Nulla si sa per contro in merito all’impiego dei singoli locali ed in particolare all’effettiva destinazione esclusivamente professionale di uno di essi. La ricorrente non ha mai spiegato in quale locale svolga i suoi lavori e se tale ambiente sia destinato solo a questo uso o se non funga anche, per esempio, da camera per gli ospiti o da guardaroba o se non sia condiviso con il coinquilino.
3.4.
In queste circostanze, nella misura in cui concerne la deduzione delle spese per l’uso professionale di un locale dell’abitazione privata, la deduzione impugnata deve essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver ottenuto dalla ricorrente la documentazione a comprova dell’adempimento dei presupposti per poter beneficiare della deduzione litigiosa.
In secondo luogo, la contribuente ha chiesto la deduzione di spese telefoniche (fr. 414.–), di parcheggio (fr. 312.–) e per materiale di cancelleria (fr. 161.–) e toner per stampante (fr. 940.70).
4.2.
In una sentenza che concerneva un docente ticinese, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, anche ammettendo che il ricorrente avesse utilizzato il materiale d’ufficio, che aveva acquistato, almeno in parte per la preparazione delle lezioni o la correzione dei compiti degli allievi, si trattava in ogni caso di strumenti di lavoro basilari che qualsiasi datore di lavoro, e certamente anche lo Stato del Cantone Ticino, mette a disposizione dei propri collaboratori. Considerato pertanto che non vi era alcuna necessità professionale di procurarsi detto materiale a proprie spese, i relativi costi non dovevano essere presi in conto nel computo della deduzione (sentenza 2C_260/2008 del 6.8.2008 consid. 3.5, in RtiD I-2009 n. 20t).
Per quanto concerne il materiale informatico, secondo la Suprema Corte, le relative spese di acquisto sono deducibili se si tratta di un docente di informatica o se l’informatica rappresenta uno strumento d’insegnamento nella materia specifica del contribuente, a condizione tuttavia che la scuola non metta a sua disposizione un’infrastruttura sufficiente affinché si possa esigere che il docente rinunci all’acquisto (sentenza 2C_71/2014 del 15.9.2014 consid. 5.5.2 e giurisprudenza citata).
4.3.
Nelle distinte allegate al Modulo 4 emerge che la ricorrente ha sostenuto spese per materiale da cancelleria in due occasioni: con un’ordinazione del 14 febbraio 2016 per totali fr. 887.– e con un’ordinazione del 16 dicembre 2016 per totali fr. 770.40. La maggior parte della spese si riferisce all’acquisto di toner per stampanti.
Le spese delle quali la contribuente chiede la deduzione sarebbero strettamente connesse all’attività di insegnamento e di consulenza nell’ambito del servizio __________.
Nella misura in cui la ricorrente svolge l’attività di docente, l’eventuale scelta di stampare a casa documenti legati alla preparazione delle lezioni deve essere considerata di carattere personale. Le relative spese per l’acquisto di materiale di cancelleria non hanno pertanto alcun carattere professionale.
Per quanto concerne la sua attività di consulente per __________, valgono considerazioni analoghe. Il servizio in questione dispone indiscutibilmente di una propria sede presso il __________ di __________.
4.4.
Per quanto attiene alle spese di posteggio a scuola, la contribuente ha già chiesto e ottenuto la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, nelle quali sono comprese anche eventuali tasse di parcheggio.
4.5.
In merito, infine, alla metà delle spese telefoniche, si rileva in primo luogo che l’insorgente non ha prodotto i relativi giustificativi, che verosimilmente si riferiscono alla connessione internet e all’allacciamento alla rete telefonica. L’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
In ogni caso, si tratta di spese che sono caratteristiche di ogni economia domestica. Nella quota mensile di fr. 69.– saranno comprese anche eventuali chiamate di lavoro. In tal modo, non si vede come sia possibile considerare anche solo in parte professionali le relative spese. In altre parole, la ricorrente non ha dimostrato che le spese per l’abbonamento mensile al telefono e a internet siano state incrementate dall’eventuale uso per scopi professionali. Va anche ricordato che, nel periodo fiscale in discussione, la contribuente conviveva e con ogni verosimiglianza la linea telefonica era condivisa con il suo convivente.
4.6.
Ne segue che la decisione dell’autorità di tassazione di negare la deduzione delle spese in questione è senz’altro legittima.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.2. Nella misura in cui concerne le altre spese, il ricorso è respinto.
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 450.–).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: