IncartI n. 80.2018.182 80.2018.183
Lugano 28 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi – Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 agosto 2018 contro la decisione del 23 luglio 2018 in materia di condono ICantonale-IComunale-IFD 2016.
Fatti
A. RI 1, nata l’8.5.1960 è divorziata ed è di professione infermiera, impiegata a tempo parziale presso l’EOC (al 25%). Il 18.9.2015 presentava una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI, indicando quale danno alla salute “problemi alla schiena”.
In data 27.12.2017 la contribuente inviava all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) una domanda di condono per le imposte cantonali, comunali e federali 2016, dei rispettivi importi di fr. 5'667.-, fr. 4’053.- e fr. 1'274.-. Indicava di percepire dalla sua attività lucrativa, fr. 1'120.- netti dal mese di giugno 2017 e fr. 1'487.- da settembre 2017 oltre all’importo di fr. 385.- ricevuto dall’assistenza sociale. Dichiarava di possedere sostanza immobiliare per fr. 121'951.- e sostanza mobiliare per fr. 31'044.- (polizza vincolata all’ipoteca). Segnalava inoltre di avere un debito ipotecario di fr. 120'000.- e dettagliava le spese ricorrenti (spese di manutenzione ed interessi, spese di riscaldamento elettrico, assicurazioni stabili, privata e mobilia, nonché le spese di malattia non coperte dalla cassa malati). Nel modulo la richiedente spiegava che il disagio all’origine della richiesta era legato ad una malattia: a tal proposito precisava che era pendente una pratica all’assicurazione invalidità e che il suo grado di occupazione era stato ridotto al 25%. Inoltre, la situazione di bisogno nella quale si era ritrovata era pure dipesa dal fatto di aver esaurito le prestazioni LAMal legate alla perdita di guadagno.
B. Con decisione 15.6.2018 l’UEC negava il condono delle imposte cantonali, comunali e federali per il 2016.
L’autorità precisava che le entrate mensili di RI 1 ammontavano a fr. 1'837.- (reddito del lavoro e prestazione assistenziale). L’autorità segnalava poi che a nome della contribuente risultavano immatricolati tre veicoli (due dei quali con targhe trasferibili): due __________ (anni 1999 e 1998) ed una __________ (anno 2002). L’autorità resistente stabiliva che, per poter eseguire il calcolo del dispendio, era necessario conoscere le entrate effettive della contribuente una volta ricevuta la decisione dell’AI. Per tale motivo la domanda di condono non poteva essere accolta. Veniva pertanto autorizzato il differimento del termine di pagamento fino ad una decisione da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni con contestuale sospensione della procedura d’incasso sino al 31.12.2018. Veniva inoltre indicato che, se entro tale termine la pratica AI, fosse stata ancora pendente, il termine avrebbe potuto essere nuovamente prorogato.
L’autorità fiscale indicava inoltre: “Una volta ricevuta la decisione AI, qualora ci fossero ancora i presupposti, può presentare una nuova domanda di condono”.
C. Contro tale decisione RI 1 presentava reclamo il 21/25.6.2018. La contribuente sosteneva preliminarmente che la decisione era priva di base legale per il fatto di aver respinto la domanda di condono rimandando nella motivazione ad eventuali redditi futuri: per negare il condono l’autorità deve riferirsi ai criteri enunciati dall’art. 169 LIFD. Secondo l’interessata anche anche se fosse stata accolta la sua domanda di rendita AI, ciò non le avrebbe comunque consentito alcun ritorno a miglior fortuna, né le avrebbe permesso di avere alcun tipo di agio. L’insorgente precisava che all’incarto vi erano tutti gli elementi per potersi esprimere in merito alla domanda di condono.
D. Con decisione del 23.7.2018 il reclamo veniva respinto. Secondo l’autorità resistente le entrate a disposizione della contribuente, costituite dal reddito del lavoro e dalla prestazione assistenziale, erano appena sufficienti per far fronte al suo sostentamento. Tuttavia, oggetto del condono erano le imposte per il periodo fiscale 2016: in quell’anno la reclamante aveva ottenuto redditi per complessivi fr. 77'221.- (ossia una media mensile di fr. 6'435.-), che le avrebbero permesso tranquillamente di far fronte al pagamento del debito fiscale, ritenuto anche come le spese mensili, secondo il calcolo delle quote pignorabili del salario, potevano essere cifrate in fr. 2'600.- (importo base fr. 1'200.-, affitto fr. 100.-, spese accessorie fr. 300.-, cassa malati e spese mediche fr. 700.-, spese professionali fr. 300.-; ndr. alcuni tra questi importi erano stati valutati dall’UEC.).
L’UEC rimproverava all’insorgente di non aver accantonato quanto necessario e di non aver neppure pagato la richiesta di acconto intimata il 30.4.2016: queste circostanze sono motivo di diniego del condono delle imposte secondo gli art. 167a, lit. b e c LIFD. A ciò si aggiungeva anche che, secondo i dati estrapolati dalla dichiarazione fiscale 2017, RI 1 aveva donato la somma di fr. 9'000.- al figlio __________ domiciliato a __________, siccome questi non percepiva redditi sufficienti al suo sostentamento. Secondo l’autorità resistente, concedere il condono delle imposte significherebbe mettere indirettamente i costi di sostentamento del figlio a carico del fisco ticinese: in caso di necessità quest’ultimo avrebbe dovuto richiedere degli aiuti finanziari al Cantone di domicilio.
E. Con tempestivo ricorso 22/23.8.2018 RI 1, rappresentata dall’avv. __________, si aggrava contro la decisione su reclamo. Dopo aver riepilogato i motivi di salute all’origine della richiesta di condono, la ricorrente asserisce di aver fatto capo ai suoi risparmi (erodendoli) per supplire alla perdita di guadagno. Spiega che le sue entrate non coprono neppure il suo minimo esistenziale. Motivo per il quale si è vista costretta a richiedere le prestazioni assistenziali.
Nell’allegato ricosuale viene dipoi censurato l’operato dell’UEC: la contribuente ritiene che la decisione su reclamo configuri, rispetto alla precedente, una reformatio in pejus. La decisione impugnata non avrebbe accordato, contrariamente alla precedente, la sospensione della procedura in attesa dell’emanazione della decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali. Non le sarebbero inoltre stati concessi né la possibilità di ripresentare la domanda di condono per il 2016, una volta ricevuta la decisione AI, né il differimento del termine di pagamento sino a tale momento. Già solo per tale ragione ritiene che la decisione su reclamo sia nulla.
Nel merito della motivazione, contesta le conclusioni dell’UEC circa la facoltà, da parte sua, di costituire delle riserve nel 2016. Si chiede come sia possibile, per l’UEC, sostenere che un contribuente, che a causa di una malattia riceve l’80% dello stipendio di base (nel caso concreto il 30% di entrate in meno, e meglio fr. 4'000.- anziché fr. 6'000.-), possa essere colpevole di non aver predisposto sufficienti “riserve” per far fronte ai propri impegni vis-à-vis del fisco.
L’UEC avrebbe dovuto anche tener conto che, in caso di decisione positiva per la rendita AI, una pensione d’invalidità percepita da un’infermiera non avrebbe mai potuto essere di un “importo importante”, ma semmai un reddito modesto stimato al massimo in fr. 3'814.- al mese.
Per quanto concerne poi il versamento a favore del figlio __________ __________, precisa che il diritto di famiglia, il diritto fiscale e la comune esperienza conoscono “l’assistenza dei parenti nel momento del bisogno” (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a Ordinanza). Il figlio __________, laureato in traduzione e di mestiere interprete, vive a __________ e lavora quale indipendente: non ha né uno stipendio fisso, né un datore di lavoro e percepisce mensilmente in media fr. 1'500.-. Fintanto che ha potuto lo ha aiutato pagando la sua parte di pigione nell’appartamento da lui condiviso, per una somma mensile di fr. 750.- (fr. 9'000.- annui).
F. Con osservazioni 24/28.8.2018 l’UEC si riconferma integralmente nelle decisioni emanate. L’autorità prende posizione unicamente in relazione alla pretesa “reformatio in pejus” della decisione sub judice:
“Richiamando le conclusioni dell’allegata decisione su reclamo facciamo notare che nella stessa si afferma esplicitamente che sono integralmente confermate le conclusioni di prima istanza, ovvero il differimento del termine di pagamento fino all’emanazione di una decisione da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni e pure la sospensione della procedura d’incasso fino al 31 dicembre 2018”.
G. Con scritto 6/8.2.2019 l’avv. __________ trasmette a questa Camera la decisione in materia di AI del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 28.1.2019 (inc. 32.2018.12): i giudici hanno respinto il ricorso di RI 1. Contro la stessa la ricorrente anticipa di non volersi aggravare al Tribunale federale. Il patrocinatore specifica che un estratto della sentenza è stato anche trasmesso all’UEC, con una richiesta di riesame. Quest’ultima autorità ha specificato che la decisione permane di competenza di questo Tribunale.
Diritto
A partire dall’1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9). Lo scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale diretta.
Con questa nuova legge federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art. 167d LIFD; Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
Nel caso concreto, la decisione nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e l’ICom 2016 è stata emanata dall’autorità cantonale competente per il condono il 15 giugno 2018. Di conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si applica il nuovo diritto (art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dall’1.1.2016).
1.3.
L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).
1.4.
Gli importi non ancora corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.
Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2.
Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi presupposti (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
· l’esistenza di una situazione di bisogno
· e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.
Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
3.1.1.
Come già ricordato, secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
3.1.2.
L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) e meglio:
· quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a);
· o quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).
3.2.
All’art. 3 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la lista non è esaustiva).
In particolare, vengono considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
· un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);
· costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);
· un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).
· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
3.3.
Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD).
In particolare, sono considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari (lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit. c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)
Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause.
3.4.
3.4.1.
Per quanto attiene i motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.
Segnatamente, il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:
a. ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.4.2.
In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.5.
Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.6.
Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle prospettive economiche del richiedente;
d. delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.
La ricorrente ravvisa innanzitutto l’esistenza di una reformatio in pejus nella decisione su reclamo: in particolare lamenta che, senza essere stata interpellata, l’UEC avrebbe annientato la possibilità di sospendere “l’incasso sino al termine del 2018 con la possibilità di chiedere nuovamente il condono dopo la decisione del TCA”.
Nelle osservazioni al ricorso del 24.8.2018, l’UEC indica, proprio su questo punto:
“Richiamando le conclusioni dell’allegata decisione su reclamo facciamo notare che nella stessa si afferma esplicitamente che sono integralmente confermate le conclusioni di prima istanza, ovvero il differimento del termine di pagamento fino all’emanazione di una decisione da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni e pure la sospensione della procedura d’incasso fino al 31 dicembre 2018”.
4.2.
4.2.1.
Mal si comprende come la ricorrente possa, nel caso concreto, ritenere che la decisione su reclamo sia peggiorativa della sua situazione.
Innanzitutto sia nella prima che nella seconda decisione (quella su reclamo) le è stata negata la concessione del condono delle imposte. La sospensione del pagamento è inoltre stata accordata pure in occasione della decisione su reclamo.
Per quanto concerne la “possibilità di chiedere nuovamente il condono dopo la decisione del TCA” all’UEC, si deve innanzitutto precisare che l’autorità inferiore, nel contesto della procedura di reclamo, ha anche prospettato al patrocinatore della ricorrente la possibilità di voler attendere l’esito della decisione giudiziaria in materia di AI, prima di emettere la decisione. Quest’ultimo ha tuttavia ritenuto che la situazione di bisogno in cui versava la sua assistita imponeva una rapida valutazione del gravame (cfr. scambio e-mail 25/26.6.2018 tra il Capo Ufficio e l’avv. __________). Con ogni evidenza essendo pendente un ricorso presso la Camera di diritto tributario proprio relativo al condono delle imposte 2016, mal si comprende come si possa presentare nuovamente una domanda di condono, per le medesime imposte, dinanzi alla precedente Autorità.
La Camera di diritto tributario, ha potuto decidere, nel contesto della presente procedura, tenendo comunque anche in considerazione l’esito della domanda AI.
Non vi è pertanto alcuna “reformatio in pejus”.
L’UEC, dovendo stabilire l’attuale situazione economica della ricorrente si è così espresso nella decisione del 23.7.2018:
“Le entrate sono costituite dal reddito del lavoro, integrate dalla prestazione assistenziale e sono appena sufficienti per far fronte al sostentamento. È proprietaria di sostanza immobiliare stimata fr. 121'951.-, gravata da debiti ipotecari di fr. 120'000.-. La stessa costituisce abitazione primaria per la contribuente. Il valore peritale è oggettivamente superiore a quello di stima. Possiede una polizza sulla vita del valore fiscale al 31.12.2017 di fr. 34'179.- che dichiara di aver dato in pegno per l’ipoteca”.
5.2.
La situazione finanziaria in cui si trova ora la contribuente – alla quale è stata pure negata la richiesta di rendita AI – le permette appena di far fronte ai suoi bisogni primari. Attualmente si trova effettivamente in uno stato di bisogno ai sensi dell’art. 167 LIFD.
Per poterle concedere il condono bisogna tuttavia ancora accertare se non sussista uno dei motivi di diniego codificati all’art. 167a LIFD. (Si ricorda infatti che il contribuente non ha di per sé diritto ad un condono delle imposte: la formulazione degli art. 167 e 167a è di natura potestativa (cfr. sentenza TF 2D_27/2013 del 27.6.2013 citata da Curchod, Commentaire romand LIFD [a cura di Noël / Aubry Girardin], op. cit., n. 8 ad art. 167 LIFD)).
5.3.
5.3.1.
L’UEC sottolinea rettamente nella propria decisione che nel periodo fiscale 2016 la ricorrente ha beneficiato di redditi per complessivi fr. 77'221.- (media mensile di fr. 6'435.-, cfr. dichiarazione di tassazione 2016, del 22.11.2017). Togliendo da questo importo le spese, prudenzialmente calcolate dall’autorità fiscale in fr. 2'600.-, si ha che la qui insorgente avrebbe potuto facilmente accantonare parte delle entrate per far fronte ai suoi debiti fiscali.
Ora, l’UEC ha stabilito il reddito della ricorrente nel 2016, attenendosi ai dati risultati della notifica di tassazione, inserita agli atti: mal si comprende come il patrocinatore della ricorrente possa indicare dati differenti, proponendo una media mensile, per il 2016 di fr. 4'000.-.
Tuttavia, anche volendo seguire questa cifra, la ricorrente avrebbe comunque avuto un’eccedenza tale per cui poter costituire delle riserve per il pagamento delle imposte.
5.3.2.
Non va ora negata la circostanza che nel 2017 le entrate della qui ricorrente sono drasticamente diminuite: il salario netto è stato infatti di fr. 33'495.- (media mensile di fr. 2'791,25): ciò è dovuto all’interruzione del versamento delle indennità per perdita di guadagno. Tuttavia in questo medesimo anno, di chiara difficoltà finanziaria, la contribuente è comunque riuscita a passare al figlio __________ (classe 1988) fr. 9'000.- quale contributo al pagamento del canone di locazione per un appartamento in colocazione a __________.
Tralasciando il fatto che la reale situazione economica di quest’ultimo non è nota (infatti nonostante le indicazioni fornite nel gravame “(...) lavora a titolo indipendente, ovvero senza stipendio fisso e datore di lavoro”, agli atti vi è un certificato di lavoro in qualità di dipendente rilasciato dalla __________, 6300 __________ per fr. 18'744.30 lordi. Non è dato sapere, se e cosa quest’ultimo abbia realmente guadagnato quale indipendente), egli avrebbe dovuto far capo, in caso di necessità alle competenti autorità e prestazioni sociali del suo Cantone di residenza.
Vi è da chiedersi come RI 1 sia riuscita, a fronte di un’esigua entrata nel 2017, a corrispondere al figlio quasi un terzo dei suoi redditi. Si ricorda che secondo l’art. 328 cpv. 1 CC, in ambito di assistenza fra parenti, unicamente chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente. Ciò che non era manifestamente il caso della qui contribuente.
5.4.
Correttamente l’UEC ha pertanto rifiutato il condono delle imposte sulla base degli art. 167a lit. b, lit. c. (cfr. consid. 3.4. motivi di diniego del condono). Alla fattispecie si applica anche l’art. 167a lit. d LIFD per riferimento alla somma corrisposta al figlio __________.
Tenuto conto di quanto precede si può affermare che la qui ricorrente, non ha accantonato, allorquando ne avrebbe avuto la possibilità, del denaro per far fronte agli impegni fiscali e, ha causato la propria incapacità contributiva versando la somma di fr. 9'000.- al figlio __________, allorquando non era né tenuta a farlo ex lege, né la sua situazione economica concreta le avrebbe permesso di giustificare questa uscita sproporzionata rispetto alle sue possibilità finanziarie.
5.5.
5.5.1.
Come visto, per decidere in merito alla domanda di condono bisogna tenere conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego (cfr. art. 10 dell’Ordinanza, RS 642.121). In particolare bisogna anche tenere conto dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione nonché delle prospettive economiche del richiedente.
5.5.2.
Ora, ritenuto come il Tribunale cantonale delle assicurazioni con decisione del 28.1.2019 ha confermato la decisione dell’UAI a tenore della quale veniva rifiutata la sua richiesta di rendita (in particolare la ricorrente è stata ritenuta abile al lavoro in una percentuale dell’80% in attività rispettose delle sue attività funzionali, mentre che al 65% nella sua precedente attività quale infermiera in un reparto di chirurgia, cfr. consid. 2.2.) è ipotizzabile che la stessa sia alla ricerca di un impiego adatto alla sua condizione: ciò le permetterebbe sicuramente di far fronte al suo debito fiscale entro termini ragionevoli. La stessa potrà eventualmente richiedere all’UEC di dilazionare il pagamento delle imposte del 2016.
5.6.
Soppesati tutti gli elementi del caso, questa Camera non può che confermare la decisione impugnata ritenendo che non vi è spazio per concedere il condono delle imposte per il periodo fiscale 2016, in considerazione dei fatti sopra enunciati configuranti motivo di diniego del condono di cui all’art. 167a LIFD.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuta la situazione finanziaria della ricorrente.
6.2.
Con la Legge federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 167g cpv. 4 LIFD, 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: