Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2018.17
Entscheidungsdatum
20.06.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2018.17 80.2018.18

Lugano 20 giugno 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello­

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretario

Filippo Pfister, vicecancelliere

parti

RI 1, RI 3,

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 20 gennaio 2018 contro la decisione dell’8 gennaio 2018 in materia di IC e IFD 2016.

Fatti

A. Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2016, RI 3, giardiniere, e la moglie RI 1, casalinga, dichiaravano un reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito di fr. 26'272.–. I coniugi dichiaravano anche delle rendite di fr. 9'000.– e di fr. 12'528.– ricevute dal marito rispettivamente a titolo di pensioni della previdenza professionale e rendite AVS/AI.

B. Allo scopo di definire le tassazioni per il periodo fiscale 2016, con scritto del 3 novembre 2017 l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito UT) invitava i contribuenti a prendere posizione sull’allegato calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2016 dal quale emergeva un’eccedenza negativa di fr. 30'883.–, indicando quali redditi e/o consumo di sostanza gli avessero permesso di far fronte al fabbisogno esistenziale nel 2016. L’autorità inoltre chiedeva ai contribuenti di fornire la documentazione bancaria al 31 dicembre 2016 concernente un conto a loro intestato.

RI 1 rispondeva con scritto del 15 novembre 2017 fornendo la documentazione bancaria richiesta ma senza prendere posizione in merito al calcolo delle entrante e delle uscite.

C. L’UT, con decisione del 29 novembre 2017, notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2016, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 49'700.– per l’IC e in fr. 51'200.– per l’IFD. L’autorità rettificava quanto indicato dai contribuenti nel senso che il reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito (dichiarato in fr. 26'272.–) veniva stabilito per apprezzamento in fr. 34'000.– a causa di un’insufficiente disponibilità finanziaria.

D. I contribuenti impugnavano la decisione di tassazione con reclamo del 19 dicembre 2017. Essi contestavano la ripresa effettuata dall’UT confermando la bontà di quanto da loro indicato nella dichiarazione dei redditi e asserivano di riuscire a coprire il loro fabbisogno minimo grazie a dei contributi versati dai figli a copertura di alcune spese.

E. Con decisione dell’8 gennaio 2018, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo. Nello specifico, tenuto conto delle argomentazioni esposte dai reclamanti e dopo la verifica del calcolo del dispendio monetario, il reddito da attività indipendente principale, inizialmente accertato in fr. 34'000.– veniva ridotto a fr. 30'000.–.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, anche per conto del marito RI 2, contesta l’aumento del reddito dell’attività lucrativa indipendente. Spiega che nella dichiarazione d’imposta avevano dimenticato di allegare l’estratto al 31 dicembre 2016 di un conto bancario e che, una volta fornito detto documento, l’autorità di tassazione ha “aumentato a dismisura” il totale dei redditi portandolo a fr. 70'028.–. I ricorrenti ritengono che, nonostante con la decisione su reclamo la ripresa effettuata dall’au­torità fiscale sia stata parzialmente rivista, la decisione avversata non sia ancora corretta. Gli insorgenti producono copia della decisione di tassazione 2015 asserendo che la situazione nel periodo fiscale 2016 fosse del tutto analoga a quella dell’anno precedente.

Diritto

  1. 1.1.

Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’e­sistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

  1. 2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’uffi­cio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’inte­ressato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2.

Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

  1. 3.1.

Nella fattispecie i contribuenti hanno dichiarato redditi per l’attivi­tà del marito quale giardiniere ammontanti a fr. 26'272.– oltre a fr. 9'000.– e a fr. 12'528.– ricevuti dal marito rispettivamente a titolo di pensioni della previdenza professionale e rendite AVS/AI.

Alla luce del confronto fra le entrate e le uscite del periodo fiscale, l’UT ha attribuito ai contribuenti un termine per spiegare con quali mezzi avessero fatto fronte al fabbisogno per il proprio sostentamento. RI 2 e RI 1 hanno preso posizione su tale aspetto solo con il reclamo del 19 dicembre 2017 asserendo, senza però fornire alcun elemento probatorio, di ricevere degli aiuti finanziari dai figli, i quali si farebbero carico di alcune non meglio precisate “fatture riguardanti le spese di casa”.

Con il ricorso a questa Camera, gli insorgenti hanno genericamente contestato la decisione emessa dall’UT, sostenendo che l’autorità fiscale avrebbe aumentato a dismisura il totale dei loro redditi.

3.2.

Pur avendo ritenuto che la dichiarazione effettuata da RI 2 e RI 1 non fosse completa, l’autorità di tassazione ha rinunciato a una vera e propria tassazione d’uffi­cio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte dei contribuenti (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).

3.3.

Come già esposto in narrativa, dal calcolo delle entrare e delle uscite sottoposto dell’UT ai contribuenti emergeva un’eccedenza negativa di fr. 30'883.–. Il risultato era però fortemente condizionato dal fatto che, nella dichiarazione 2016, non era più stato dichiarato un debito, che invece alla fine del 2015 ammontava a fr. 46'594.–.

Dopo che i contribuenti hanno prodotto l’attestazione bancaria relativa al debito in questione, è risultato che al 31 dicembre 2016 lo stesso ammontava a fr. 39'840.–.

Dall’insieme delle attestazioni bancarie prodotte si evince che, nel corso del periodo fiscale litigioso, i debiti dei ricorrenti sono comunque diminuiti nella misura di fr. 15'154.–. L’insieme delle uscite ammonta in tal modo a fr. 38'843.–, prima ancora di considerare le spese per coprire il minimo vitale. È quindi difficile contestare la conclusione dell’Ufficio di tassazione, che ha ritenuto insufficienti le entrate dichiarate, pari a fr. 47'800.–.

In questa prospettiva, la modesta ripresa effettuata dall’autorità fiscale sul reddito dell’attività lucrativa indipendente si rivela più che prudenziale. Infatti, la disponibilità annua di soli fr. 8'957.– non può certo bastare per coprire il fabbisogno minimo, il quale, secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF, consultabile anche sul sito internet http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/), per una coppia di coniugi ammonta a fr. 1'700.– mensili, pari a fr. 20'400.– annui.

Ora, secondo il calcolo del minimo vitale del diritto esecutivo, l’ammanco di entrate ammonta a ben fr. 11'443.– (20'400 – 8'957). Se già la ripresa di fr. 7'728.– effettuata in prima istanza dall’UT appare prudenziale, lo è a maggior ragione quella intrapresa con la decisione su reclamo, che ammonta a soli fr. 3'728.– (30'000 – 26'272).

L’autorità fiscale ha quindi accolto parzialmente il reclamo dei contribuenti, riconoscendo che essi abbiano beneficiato di aiuti da parte dei figli, sebbene nel reclamo – in spregio al precitato art. 8 CC, giusta il quale la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario è a carico dei contribuenti – non abbiano fornito alcuna documentazione atta a dimostrare di aver realmente goduto di sostegno economico da parte di chicchessia e a quantificare gli importi ricevuti.

Va poi anche considerato il fatto che la dichiarazione d’imposta presentata non può non essere considerata lacunosa. Se i contribuenti hanno allegato attestazioni bancarie relative a ben quattro debiti nei confronti della Banca __________, non hanno dichiarato alcuna relazione bancaria con un saldo positivo. È difficile credere che un contribuente che esercita un’attività in proprio e che percepisce rendite di diverse assicurazioni non detenga alcun conto bancario.

In queste circostanze, l’aggiunta al reddito dichiarato di fr. 3'728.– non può essere messa in discussione, non essendo i contribuenti riusciti a dimostrare in quale modo abbiano fatto fronte al fabbisogno minimo per il loro sostentamento.

  1. Alla luce di quanto precede, il ricorso merita integrale respingimento. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

  2. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 8 CC

II

  • art. 121 II

LAID

  • art. 46 LAID
  • art. 73 LAID

LEF

  • art. 93 LEF

LIFD

  • art. 123 LIFD
  • art. 126 LIFD
  • art. 130 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD

LT

  • art. 196 LT
  • art. 200 LT
  • art. 204 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT

Gerichtsentscheide

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