Incarti n. 80.2018.162 80.2018.163
Lugano 5 novembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 agosto 2018 contro la decisione del 10 luglio 2018 in materia di IC e IFD 2017.
Fatti
A. RI 1 è domiciliato a __________, nel Quartiere di __________, ed è alle dipendenze della __________, con sede a __________.
Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017, il contribuente ha in particolare chiesto in deduzione spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (veicolo privato) per complessivi fr. 6'072.– (calcolato su un tragitto di 23 km, con un percorso di andata e ritorno di 46 km al giorno x 220 giorni, per un totale di 10'120 km l’anno). Ha apposto la crocetta nella casella "notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro sfavorevoli".
B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 13 giugno 2018, l’RS 1 ha ammesso le postulate spese di trasporto limitatamente all’importo di fr. 5'280.–, rettificando il tragitto dal domicilio (__________, ) al luogo di lavoro (, __________) da 23 km a 20 km.
C. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 21 giugno 2018, chiedendo di riconoscere le postulate spese di trasporto, tenendo conto quindi del tragitto indicato di 23 km, che a suo dire corrisponderebbero ai chilometri effettivi percorsi dal luogo di domicilio (Via __________, ) al luogo di lavoro (). Ha in particolare evidenziato che per i periodi fiscali precedenti sono sempre stati ammessi 22 km per il tragitto in questione, adducendo parimenti che l’aggiornamento dei km percorsi sarebbe giustificato, visto che egli dal 2013, si sarebbe trasferito più a nord di __________. Ha inoltre criticato l’operato del tassatore, ritenendo una provocazione la decurtazione attuata.
L’autorità di tassazione, con decisione del 10 luglio 2018, ha respinto il gravame, con la seguente motivazione:
Secondo il principio della buona fede, l’autorità di tassazione può risolvere in maniera differente, anche a sfavore del contribuente, elementi della tassazione in precedenza invece a suo favore. L’autorità di tassazione non è vincolata alle decisioni stabilite per i passati periodi fiscali. La circostanza secondo cui una determinata deduzione sia stata accordata in precedenti tassazioni non determina in automatico il diritto alla medesima deduzione anche per un’ulteriore tassazione. In applicazione del capoverso 2 dell’articolo 3 del Decreto esecutivo cantonale concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017, le spese di trasporto secondo l’impiego dell’auto privata sono da calcolare alla tariffa di 60 cts al chilometro. A proposito della determinazione delle distanze fra il domicilio e il luogo di lavoro del contribuente, dopo consultazione del sito Googlemaps risulta che il tragitto in A13, passando per __________ per rientrare a __________ (Via ) è segnalato essere di 21.9 km, per un tempo di percorrenza di 26 minuti. Il percorso che raggiunge direttamente il luogo di lavoro percorrendo la Strada cantonale 13 () è invece di ben 4 chilometri inferiore, ossia 17.9 chilometri, per un tempo di percorrenza di 31 minuti. Nella tassazione base il calcolo delle spese di trasporto è stato effettuato secondo un tragitto domicilio-luogo di lavoro di 20 chilometri. Visto quanto sopra la decisione di limitare le spese al tragitto di 20 chilometri è senz’altro da condividere. Il reclamo per l’imposta cantonale è respinto.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede – in accoglimento del gravame – di annullare la decisione impugnata, contestando in sintesi le argomentazioni apportate dall’autorità fiscale. Ripresenta in particolare la sua tesi secondo la quale sarebbe corretto riconoscergli i chilometri effettivi percorsi per il tragitto domicilio-luogo di lavoro (23 km per tratta), poiché, a suo dire, fare una media dei due percorsi sarebbe "fuori luogo e sbagliato". Il primo percorso (17.9 km) sarebbe "assurdo", "improponibile" e "impraticabile" ("utilizzando questo percorso si va contro ogni logica di pianificazione del traffico, intasando le arterie dei centri abitati, impiegando molto più tempo"), mentre il secondo percorso (21.9 km) viene da lui utilizzato solo in parte, ma sarebbe in ogni caso non corretto, in quanto i parcheggi sul posto di lavoro si troverebbero in Via __________.
E. Con le proprie osservazioni dell’8 agosto 2018, l’RS 1 evidenzia in particolare che il ricorrente, partendo dal suo domicilio, potrebbe raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici di trasporto in un’ora circa, senza eccessivi disagi, sia la mattina presto, sia la sera tardi. Con l’autovettura, il tempo di trasferta viene ridotto a 30 minuti. Ha dunque, "forse generosamente" rinunciato a riconoscere unicamente le spese di trasporto con i mezzi pubblici, e ha stabilito in 20 km il tragitto da percorrere dal domicilio al luogo di lavoro.
Diritto
Secondo l’art. 25 cpv. 1 LT – in vigore nel periodo fiscale 2017 – le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 32 cpv. 1 lett. n LT;
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD – il cui nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e applicabile per il periodo fiscale litigioso – le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3'000 franchi;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD;
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b) - c) sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al cpv. 1 lett. c il contribuente può giustificare spese più elevate.
1.2.
Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2017 qui in esame è del 30 novembre 2016, di seguito decreto esecutivo del 30 novembre 2016), segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
1.3.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 del decreto esecutivo del 30 novembre 2016, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 del decreto esecutivo del 30 novembre 2016).
Giusta l’art. 3 cpv. 3 del decreto esecutivo del 30 novembre 2016, la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3'200.– l’anno).
1.4.
Per l’imposta federale diretta, le spese di trasporto sono regolate dall’art. 5 dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta diretta (Ordinanza sulle spese professionali) del 10 febbraio 1993, il cui nuovo testo – entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – prevede, al cpv. 1, che il contribuente può dedurre un importo massimo di 3’000 franchi a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD). Sono considerati costi deducibili:
a) le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b) i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
Il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice la deduzione per l’uso di un veicolo privato ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. b (art. 3 dell’Ordinanza sulle spese professionali). Secondo tale appendice l’importo massimo della deduzione per l’uso di un veicolo privato dall’anno fiscale 2016 ammonta a fr. 3'000.– l’anno (nel 2017: fr. 700.– all’anno per la bicicletta, il ciclomotore e la motocicletta con targa di controllo su fondo giallo; fr. 0,40 al km per la motocicletta con targa di controllo su fondo bianco e fr. 0,70 al km per l’automobile).
Nel caso concreto, la necessità di utilizzare il veicolo privato per le trasferte quotidiane dal domicilio del ricorrente () al luogo di lavoro () e ritorno, non è oggetto di discussione. L’insorgente domanda che gli sia riconosciuto l’importo di fr. 6'072.–, basandosi su una distanza di 23 km a tratta e su 220 giorni lavorativi. L’RS 1, dal canto suo, propone invece di respingere il ricorso e di ammettere in deduzione l’importo di fr. 5'280.–, fondandosi però su una distanza di 20 km a tratta (anziché di 23 km) e su 220 giorni lavorativi.
2.2.
Come evidenziato dallo stesso ricorrente, dal sito internet GoogleMaps risulta che il percorso più breve con l’autovettura tra il suo domicilio () e il luogo di lavoro (), passando da __________, è di 17.9 km, mentre il percorso alternativo, attraversando la galleria __________, è di 21.9 km (cfr., nel dettaglio, doc. 2 "immagini percorsi" allegato al presente ricorso). Giova al proposito ricordare che il riconoscimento della deduzione delle spese di trasferta per l’autovettura privata rappresenta comunque l’eccezione e che, trattandosi di spese necessarie, le stesse vanno di regola calcolate, secondo costante prassi, in base alla distanza media da una località all’altra, e non in base al percorso più comodo scelto dal contribuente (cfr., ad esempio, CDT 80.2002.130 del 5 settembre 2002). Ne discende che, nel caso in disamina, il calcolo eseguito dall’RS 1, nell’ambito del quale ha preso in considerazione una distanza di 20 km a tratta (anziché di 23 km, come proposto dal ricorrente) è corretto e condivisibile. La distanza di 23.2 km calcolata dal ricorrente, corrispondente alla tratta percorsa da lui quotidianamente, partendo dal domicilio, passando "dalla zona industriale evitando il centro e la zona dei 30 km/h", attraversando la galleria __________ e parcheggiando in __________ (cfr. doc. 2 allegato al presente ricorso), non può essere dunque presa in considerazione, trattandosi del percorso più comodo scelto. Del resto, egli non ha comprovato concretamente di parcheggiare l’autovettura in __________, circostanza peraltro sollevata unicamente in questa sede. Per l’IFD, l’autorità fiscale ha correttamente riconosciuto le spese di trasporto limitatamente a fr. 3'000.–, in applicazione dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD.
2.3.
Va anche tenuto presente che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. In concreto, anche se l’Ufficio di tassazione ha ammesso, nelle partite fiscali precedenti, un tragitto di 22 km dal luogo di domicilio al luogo di lavoro per il calcolo della deduzione delle spese di trasporto con l’autovettura, RI 1 non potrebbe comunque invocare la buona fede per ottenere la stessa deduzione. Va al proposito ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: