Incarti n. 80.2018.150 80.2018.151
Lugano 7 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° giugno 2018 contro la decisione del 2 maggio 2018 in materia di IC e IFD 2015.
Fatti
A. Nella dichiarazione d’imposta 2015, RI 1, classe __________, alle dipendenze delle __________ quale dirigente ("Capo settore planning Telecom regione sud"), ha indicato un reddito da attività dipendente principale di fr. 113'466.–. Il contribuente ha in particolare chiesto in deduzione spese di perfezionamento connesse con l’attività professionale per un ammontare di fr. 9'500.–, di cui fr. 2'000.– per la quota d’iscrizione (prima rata), presso la SUPSI per l’"Executive Master of Business Administration (EMBA)", e fr. 7'500.– per il "CAS General Financial Management".
B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 21 settembre 2016, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 111'000.– per l’IC e in fr. 145’117.– per l’IFD. L’autorità fiscale non ha in particolar modo ammesso la deduzione delle summenzionate spese di perfezionamento professionale in difetto dei requisiti di legge.
C. Il contribuente, per il tramite della sua rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 20 ottobre 2016. Ha contestato – per quanto qui d’interesse – la mancata deduzione delle spese di perfezionamento, considerato come egli avrebbe pagato personalmente tutte le spese inerenti all’EMBA per il suo perfezionamento professionale.
L’autorità di tassazione, con decisione su reclamo del 2 maggio 2018, ha respinto la richiesta, sia per l’IC, sia per l’IFD, con la seguente motivazione:
… rivendicati costi di perfezionamento professionali per quote d’iscrizione ai corsi SUPSI CAS General & Financial Management e Executive Master of Business Administration non ammessi considerato il costo per il conseguimento del titolo di studio di Executive Master of Business Administration SUPSI, in applicazione della costante giurisprudenza in materia quale spesa di formazione ulteriore non deducibile ai sensi degli art. 33 let b) L. tributaria ticinese, art. 24 let. b) L. federale sull’imposta federale diretta in vigore al 31.12.2015 (recte art. 34 lett. b).
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario (trasmesso, per competenza, dall’RS 1 a questa Corte con lettera del 23 luglio 2018), RI 1, sempre per il tramite della sua rappresentante, contesta nuovamente la mancata deduzione delle suindicate spese di perfezionamento, producendo parimenti quale curriculum vitae un documento intitolato "Profilo del collaboratore per RI 1". Evidenzia in particolare di avere sostenuto tutte le spese per l’EMBA per il proprio perfezionamento professionale e che il conseguimento del titolo di studio non gli avrebbe "ancora permesso ad oggi di avere un ulteriore avanzamento di carriera professionale allinterno della sua azienda, ma piuttosto di mantenere il suo ruolo quale quadro e dirigente del suo settore". A suo dire, detta formazione sarebbe in stretta connessione con il suo ruolo dirigenziale in seno all’azienda e permetterebbe di rafforzare la sua posizione, senza comportare un avanzamento a livello professionale.
E. Con le proprie osservazioni del 28 agosto 2018, l’RS 1, propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nel proprio operato, negando dunque la deduzione per spese di perfezionamento connesse con l’esercizio dell’attività professionale dell’insorgente.
Diritto
L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD. Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto come lo stesso concerne la tassazione del periodo fiscale 2015 e che non esiste alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione differente (cfr. decisioni TF n. 2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1. e n. 2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).
1.2.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD (nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2015) dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD, secondo il loro tenore fino al 31 dicembre 2015).
1.3.
Dal chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche del 10 dicembre 2014, valido per il periodo fiscale 2015). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 del citato decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993, in vigore nel 2015). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993, in vigore nel periodo fiscale litigioso; art. 34 lett. b LIFD).
1.4.
Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc. (decisione TF n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).
Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005).
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale acquisita (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
La qualifica di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010, n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n. 2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).
2.2.
Il tema della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato, per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua formazione di base (decisione TF n. 2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60 p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n. 2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia, conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.
2.3.
Recentemente il Tribunale federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale, aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies (MAS) in International Taxation (cfr. decisione TF n. 2C_1073/2013 del 25 giugno 2014, in: RF 69/2014 p. 645).
La sentenza in questione rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere a un esame concreto della situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione e il contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3.).
Il Tribunale federale ha quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS, proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso (sentenza cit., consid. 2.3).
2.4.
Non sono deducibili le spese di una formazione continua che consentono di progredire in una posizione professionale di grado gerarchico più elevato, che si distingue chiaramente dalla professione attuale (spese di ascesa professionale) oppure permettono di accedere ad un’altra professione.
In questo senso, le spese di una formazione continua intraprese in vista di un’ascesa professionale oppure che hanno permesso oppure favorito un tale progresso sono assimilate a quelle di una nuova formazione.
Un tale avanzamento si traduce – in regola generale – nell’ottenimento di un posto gerarchico superiore, comprensivo di responsabilità più estese ed una rimunerazione più elevata. In questo caso, la formazione seguita dal contribuente non serve ad un semplice ripasso oppure all’attualizzazione delle conoscenze. I principi enunciati valgono in particolare per gli studi postdiploma (decisione TF n. 2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.2. e 4.3.).
2.5.
Il Tribunale federale ha a più riprese vagliato la questione delle spese per l’ottenimento di un Master of Business Administration (MBA). Di principio la deduzione delle spese per una tale formazione è rifiutata per il motivo che l’MBA permette principalmente di aumentare le possibilità di ottenere una promozione, anche se la formazione è intrapresa durante l’impiego lavorativo e se il titolo è ottenuto a seguito di una solida esperienza professionale. L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito come i costi della formazione, come pure l’assenza di esperienza professionale e di conoscenze acquisite nell’ambito della formazione costituiscono indizi importanti in favore della sussistenza di spese di formazione non deducibili (decisione TF n. 2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.3.1.).
L’Alta Corte ha quindi ritenuto come convenga esaminare caso per caso per comprendere quale era la natura dell’attività professionale svolta prima della frequentazione della formazione oggetto di contenzioso e comparare quella esercitata in seguito, o a medio termine, dopo aver ottenuto il titolo di formazione (decisione TF n. 2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, in RDAF 2016 II p. 160, consid. 4.3.1. e ss.). La qualificazione delle spese di perfezionamento deducibili dipende dall’esame concreto della situazione personale del contribuente, della sua formazione iniziale, delle sue conoscenze, delle sue esperienze professionali, della sua attività professionale attuale, del contenuto della formazione in causa, così come della sua posizione professionale dopo la formazione (cfr. decisioni TF n. 2C_588/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4.3.2. e riferimenti).
Tornando al caso in esame, RI 1 chiede di dedurre l’importo complessivo di fr. 9'500.– a titolo di spese di perfezionamento professionale, somma da lui versata nel periodo fiscale litigioso per la quota d’iscrizione presso la SUPSI per l’EMBA (prima rata di fr. 2'000.–) e per il "CAS General Financial Management" (fr. 7'500.–).
Il ricorrente sostiene in particolare di aver "deciso di intraprendere il corso EMBA proprio per permettergli di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo le esigenze della funzione professionale svolta", considerato come detta formazione sarebbe "completamente in relazione al suo ruolo di dirigente del settore della pianificazione e di quadro aziendale (dal 2011)" e non comporterebbe alcun avanzamento nella professione. Di parere avverso l’RS 1, che non ha riconosciuto detta deduzione.
3.2.
Dal "Profilo del collaboratore per RI 1" prodotto quale curriculum vitae con il presente gravame, risulta che RI 1, nato nel __________, ha ottenuto i seguenti diplomi/attestati:
· nel 2004 ha conseguito il "Certificato Federale di capacità Telematico - Capo progetto";
· nel 2005 ha frequentato un corso per formatore di apprendisti ("Maestro di tirocinio");
· nel 2006 ha conseguito il "Diploma federale telematico diplomato - formazione e esami";
· nel 2011 ha conseguito la "Certificazione ITIL V3 Foundation";
· nel 2011 ha conseguito il "Certificato IPMA capo progetto livello C";
· nel 2015 si è iscritto al corso master "Executive Master of Business Administration" presso la SUPSI;
· nel 2016 ha frequentato un "Seminario di management per quadri";
· nel 2016 ha ottenuto il "Certificato IPMA capo progetto livello C: re-certificazione" (valido fino al 2021).
Nella primavera di quest’anno (2018) ha conseguito il diploma "Executive Master of Business Administration" rilasciato dalla SUPSI (cfr. articolo del __________ sul sito internet __________).
Per quanto concerne l’esperienza professionale ("Funzioni, progetti e compiti più importanti") di RI 1, è stato esposto quanto segue:
· dal 2.1.2005 al 30.6.2011 è stato dirigente dell’Ufficio "AVOR TC della regione sud";
· dal 1°.2.2005 al 18.12.2008 è stato capo progetto "TC di tutti i progetti multidisciplinari della regione sud";
· dal 2.2.2005 al 25.9.2014 è stato capo progetto "Telecom di progetti multidisciplinari";
· dal 4.9.2011 al 18.12.2014 è stato capo progetto generale ("__________");
· dal 1°.7.2011 ha assunto il ruolo di "capo settore planning Telecom regione sud".
Quale obiettivo di carriera nel termine di tre anni, è stato indicato il mantenimento delle proprie opportunità di lavoro "come quadro aziendale (MK) e come dirigente del team di pianificazione Telecom di __________ che occupo dal 2011". Il gruppo di lavoro da lui diretto sarebbe attualmente composto da dodici collaboratori (di cui sette capi e cinque assistenti tecnici), i quali avrebbero raggiunto un obiettivo di formazione tecnica nella misura del 90% e seguirebbero una formazione continua. Il Team si pone quale obiettivo l’attuazione dei progetti pianificati con garanzia di trasparenza finanziaria, il rispetto dei termini richiesti e l’eccellenza della qualità.
3.3.
Come visto, l’insorgente ha in particolare ottenuto, nel 2004, l’attestato professionale federale (APF) di telematico capo progetto, che sul sito internet www.orientamento.ch, viene definito come specialista delle telecomunicazioni e della comunicazione. Quest’ultimo pianifica, crea oppure adatta le strutture materiali e informatiche delle installazioni e dei cablaggi per assicurare il buon funzionamento e la compatibilità degli apparecchi (telefoni, telefax, stampanti, server, switch, hub, repeater, ecc.). Il telematico capo progetto, quale quadro medio di un’azienda, si occupa della redazione, direzione, pianificazione e realizzazione di progetti telematici; collabora all’analisi, all’elaborazione e all’aggiornamento di concetti di comunicazione informatizzata; compie misure di prova e test di funzionamento su installazioni di comunicazione e di telecomunicazione; verifica la sicurezza delle installazioni telematiche; individua i nodi di sovraccarico e i punti deboli e trova delle soluzioni; valuta e acquisisce impianti di telecomunicazione e comunicazione; fornisce consulenze tecniche nell’ambito della rete telematica; consiglia e coordina professionisti dei settori affini (installazione e sicurezza); fornisce consigli e assistenza alla clientela; stabilisce il capitolato d’oneri degli utilizzatori; osserva l’evoluzione tecnica e le tendenze del mercato; analizza e valuta gli sviluppi tecnici e sociali da cui possono derivare soluzioni alternative; prevede, pianifica e sorveglia le capacità di un sistema di comunicazione informatica ed elabora la documentazione. Tra i compiti importanti del telematico capo progetto vi è l’impiego, la gestione, la formazione e l’aggiornamento di apprendisti e collaboratori. Detta professione richiede un aggiornamento costante in merito all’offerta di nuove opportunità di telecomunicazione e di sviluppo del sistema informatico, essendo un settore in costante evoluzione. La formazione viene acquisita parallelamente all’esercizio della professione (tramite corsi serali, diurni o settimanali). I moduli d’insegnamento consistono nell’elettronica, nella telematica e nel progetto (cfr. www.orientamento.ch).
Nel 2006 RI 1 ha poi consolidato la sua formazione, conseguendo il diploma di telematico dipl. (EPS). Sempre dal sito www.orientamento.ch risulta che il telematico diplomato progetta "impianti telematici e reti in un ambito completo e per la loro messa in servizio". Egli deve disporre delle conoscenze necessarie per soddisfare le elevate esigenze per dirigere un’attività aziendale (economia aziendale, marketing, diritto). Le principali mansioni del telematico diplomato sono la pianificazione e la sorveglianza di progetti telematici (inclusi gli aspetti economici); la pianificazione e la realizzazione di azioni strategiche; la realizzazione di vasti progetti di allacciamento; la dirigenza di lavori di costruzione di impianti complessi; l’offerta di prestazioni aggiuntive (analisi, perizie, studi e strategie); la cura delle relazioni con i clienti e l’acquisizione di nuova clientela; la definizione e l’attuazione della strategia aziendale secondo principi sostenibili a livello ecologico, sociale ed economico; l’organizzazione dell’amministrazione finanziaria; la definizione di marketing; il reclutamento, la valutazione e la formazione di collaboratori; l’azione secondo elevati standard ecologici e la fornitura di consulenza ai clienti nell’ambito dell’efficienza delle installazioni telematiche; la ricerca e l’attuazione di strategie per lo sviluppo aziendale; la dirigenza di un’azienda di pianificazione telematica con competenza e spirito imprenditoriale. L’impiego, la gestione e la formazione degli apprendisti e dei collaboratori è una mansione importante del telematico diplomato. Analizza e risolve questioni complesse e impegnative in un ambito interdisciplinare specifico; comprende le relazioni tipiche del proprio settore e le interfaccia con quelle dei settori correlati (riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, impianti sanitari); riconosce la complessità dei compiti in costante evoluzione, analizza e valuta i problemi ed elabora soluzioni strategiche innovative. Aggiorna gli ausili, gli strumenti e le metodologie, in base alle esigenze. La formazione del telematico diplomato viene acquisita parallelamente all’esercizio della professione (tramite corsi serali, diurni o settimanali, con la durata di 300/350 ore di lezione sull’arco di due-tre anni e 300/400 ore di studio autonomo). I moduli d’insegnamento sono suddivisi in economia aziendale, gestione aziendale, marketing, progettazione e analisi del progetto (cfr. www.orientamento.ch).
Nel 2015 il ricorrente si è iscritto a un Executive Master of Business Administration (EMBA) organizzato dalla SUPSI. Egli, come visto, ha concluso il suo percorso formativo quest’anno con il conseguimento del titolo di Executive Master of Business Administration.
Così è, ad oggi, il percorso formativo dell’EMBA descritto dalla SUPSI (www.supsi.ch):
L’Executive Master of Business Administration SUPSI, giunto alla sua XIa edizione, è uno dei master post-laurea più impegnativi tra quelli proposti dalle università insubriche della Svizzera italiana e del Nord-Italia. Si distingue infatti dagli altri master executive per un’offerta superiore di moduli con un maggior numero di ore-lezione proprio per consentire una formazione il più trasversale e completa possibile nel campo della gestione aziendale. L’articolazione del percorso di formazione EMBA in pacchetti formativi composti da più unità di insegnamento (CAS) permette di conseguire già titoli intermedi prima dell’ottenimento del titolo finale superiore di Executive Master of Business Administration. In particolare dopo ogni percorso formativo, a superamento delle previste sessioni di certificazione di studi si ottiene l'attestazione CAS (Certificate of Advanced Studies). Questi titoli intermedi permettono al partecipante di attestare la frequenza ai corsi, di certificare il superamento degli esami e di disporre di diplomi specifici per alcune professionalità. Al termine del percorso di studio EMBA, è previsto lo svolgimento di un lavoro di tesi e quindi il conseguimento del titolo Executive Master of Business Administration SUPSI, titolo riconosciuto dal SEFRI (Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione).
Obiettivi
♦ Acquisire conoscenze pratiche e teoriche di economia, gestione e organizzazione delle risorse infrastrutturali in una visione d’insieme dei processi aziendali
♦ Apprendere e applicare i principali strumenti per condurre, motivare, delegare, relazionare all’interno e all’esterno del contesto aziendale
♦ Capire le diverse dinamiche del business moderno e del cambiamento, proiettando la propria impresa in nuovi scenari competitivi
♦ Gestire situazioni di complessità e di incertezza, per mettere la propria azienda nella condizioni di anticipare sempre i mercati
Benefici
♦ Capitalizzare e rafforzare esperienze e capacità manageriali per riuscire al meglio nei compiti di gestione e amministrazione di piccole e medie aziende industriali ma anche di servizi pubblici e privati
♦ Contare sulla reputazione e sulla garanzia di un master giunto alla Xa edizione
♦ Confrontarsi con colleghi e manager di altre aziende, e di diversi settori economici, ampliando la propria conoscenza del territorio
♦ Entrare in contatto con un ampio network di manager che fra i partecipanti e i diplomati ricoprono importanti incarichi in aziende e istituzioni dei più svariati settori dell’economia in Ticino
Destinatari
♦ Manager e senior Executive che hanno già maturato una significativa esperienza professionale e che vogliono ampliare le loro conoscenze e competenze nella gestione d’impresa e avanzare nella propria carriera o realizzare i propri progetti professionali intraprendendo un nuovo business
♦ Aziende che vogliono investire nelle loro risorse, valorizzando il potenziale dei propri collaboratori con un percorso formativo adeguato ma senza rinunciare al loro apporto lavorativo
Il profilo dei partecipanti EMBA è rappresentato da persone di 30-45 anni con un’esperienza lavorativa in una funzione manageriale di almeno 5 anni. Si tratta di laureati, in discipline tecnico-scientifiche ma anche umanistiche o di persone con un solido background formativo equivalente integrato da una significativa esperienza professionale in posizioni dirigenziali. Sono attivi come manager nell’industria, nei servizi e nel settore pubblico o come liberi
professionisti.
Requisiti di ammissione
Titolo di livello universitario o diplomi equipollenti. È possibile, per un numero di posti limitati, l’ammissione su dossier dei candidati che non possono comprovare una duratura e solida esperienza professionale in posizioni di management.
3.4.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, procedendo ad un esame concreto della situazione personale del ricorrente (vagliando la sua formazione iniziale, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere il percorso formativo EMBA, la sua carriera professionale, la sua attività lavorativa prima e dopo la formazione e il contenuto dell’EMBA rilasciato dalla SUPSI, come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale), a ragione l’RS 1 ha qualificato le spese da lui sostenute, nel periodo fiscale litigioso, per conseguire l’EMBA alla SUPSI, come spese di formazione professionale non deducibili ai sensi degli art. 33 lett. b LT e 34 lett. b LIFD.
In primo luogo, è indubbio che il conseguimento di un master – in casu l’EMBA, un master post-laurea rilasciato dalla SUPSI, con la durata di due anni di corsi suddivisi in tre CAS (620 ore-lezione/60 ETCS - CAS General & Financial Management; CAS Marketing Management e CAS Business Management) e l’elaborazione del lavoro di tesi finale (circa 130 ore/10 ECTS) (cfr., per ulteriori dettagli, www.supsi.ch) – non si limiti ad offrire degli approfondimenti delle conoscenze professionali già acquisite ed esercitate da una persona diplomata che ha in particolare conseguito dapprima l’attestato professionale federale (APF) di telematico capo progetto e poi il diploma di telematico dipl. (EPS). Corrisponde al vero, che l’EMBA possa essere considerato "un corso strettamente connesso alla sua funzione di dirigente", come rilevato dallo stesso insorgente. Egli ha ad ogni modo potuto conseguire un’ulteriore formazione e acquisire importanti conoscenze supplementari per poter, in pratica, esercitare il ruolo di general manager, con ampie competenze nella gestione e nell’amministrazione di un’impresa, in grado di operare in seno a piccole e medie aziende, ma anche "in contesti aziendali e istituzionali di maggiori dimensioni e complessità". È dunque incontrovertibile che un simile corso persegue scopi ben più ambiziosi di un semplice mantenimento delle proprie "opportunità di lavoro, soddisfacendo le esigenze della funzione professionale svolta". L’insorgente ha, di fatto, conseguito una nuova formazione manageriale in ambito dirigenziale (general manager) e acquisito gli strumenti idonei per gestire e amministrare globalmente aziende o istituzioni di piccole e grandi dimensioni (e non soltanto un settore specifico come lo è quello, seppur vasto, di "planning Telecom").
3.5.
In secondo luogo, RI 1, al momento della presentazione del gravame, rivestiva ancora il ruolo di "quadro aziendale (MK)" e dirigente del "team di pianificazione di __________", mansione da lui assunta dal 2011 e che egli è intenzionato a mantenere (come obiettivo di carriera). L’insorgente ha dunque mantenuto la medesima posizione professionale in seno alla società anche dopo il conseguimento dell’EMBA. Trattasi di una professione dirigenziale di grado gerarchico medio (MK equivale a mittleres Kader) in uno specifico settore ("pianificazione Telecom di __________") in seno alle __________, società che offre servizi nell’ambito del trasporto pubblico, sollecitato da innumerevoli cambiamenti, in cui occorre necessariamente tenersi al passo con i tempi. Nonostante abbia (per il momento) mantenuto la medesima professione dopo aver conseguito l’EMBA rilasciato dalla SUPSI (pochi mesi fa), il ricorrente ha indubbiamente migliorato le sue possibilità di carriera sul lungo periodo, potendo potenzialmente assumere un’altra posizione professionale di grado gerarchico più elevato, con responsabilità più estese e anche con una remunerazione più elevata (come, ad esempio, avanzare professionalmente dalla funzione di quadro medio [mittleres Kader] a quella di quadro superiore [oberstes/oberes Kader]). Poco importa, dunque, che il ricorrente abbia mantenuto la stessa posizione all’interno della società. Come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale, respingendo il ricorso di un economista aziendale che, dopo aver seguito un master MBA, sosteneva di aver mantenuto la stessa posizione all’interno dell’istituto bancario in cui lavorava, la critica si fonda su una visione ristretta e immediata, quando invece occorre una valutazione più a lungo termine. Ciò che conta è che i corsi frequentati abbiano migliorato le possibilità di carriera del ricorrente sul lungo periodo, ossia in termini di anni futuri, e ne abbiano aumentato in misura considerevole il valore sul mercato del lavoro interno ed internazionale (cfr. sentenza del Tribunale 28 aprile 2006, n. 2A.424/2005 consid. 4.3; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2009.172 del 17 agosto 2010).
3.6.
Da ultimo, l’insorgente ha sostenuto personalmente tutti i costi connessi con l’EMBA. Non essendo legato da vincoli contrattuali con il proprio datore di lavoro (__________), egli potrebbe potenzialmente cambiare il posto di lavoro e ambire a una posizione dirigenziale di grado superiore (general manager) non solo all’interno della stessa società, ma anche presso altre ditte che offrono servizi pubblici e privati oppure presso altre piccole e medie aziende.
L’EMBA conseguito alla SUPSI e qualificato come master post-laurea non può di conseguenza essere considerato come un semplice aggiornamento o perfezionamento delle conoscenze dell’insorgente per "mantenere il suo ruolo quale quadro e dirigente del suo settore", ma piuttosto come un potenziale avanzamento in ambito dirigenziale nella gestione globale (e non solo settoriale) di un’attività oppure di un’organizzazione (cfr., in tal senso, decisione TF n. 2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.2. e 4.3.).
3.7.
Alla luce di quanto sopra esposto, si può quindi concludere che l’importo di fr. 9'500.–, corrispondenti ai costi affrontati da RI 1 nell’anno 2015 per frequentare l’EMBA organizzato dalla SUPSI, costituisce nel caso concreto una spesa di formazione e non di mero perfezionamento, e in quanto tale non è deducibile dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD, nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2015).
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: