Incarti n. 80.2018.145 80.2018.146
Lugano 25 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi-Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 Bellinzona rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 luglio 2018 contro la decisione del 21 giugno 2018 in materia di richiesta di garanzia IC e IFD 2012-13-14-15-16-17-18.
Fatti
A. La RI 1 __________, Succursale di __________ (sino al 13.11.2018 già succursale di __________) è iscritta a registro di commercio dal 2.3.2010. La società ha quale scopo l’esecuzione di opere edili ed ogni attività connessa e la partecipazione ad enti, consorzi ed organismi per lo svolgimento delle suddette attiv, sito consultato il 27.2.2019).
B. Il 21.6.2018 la Divisione delle contribuzioni, e per essa l’Ufficio esazione e condoni, trasmetteva alla __________, __________, succursale di __________, una richiesta di garanzia per l’imposta cantonale e le spese per gli anni 2012 -2018 per la somma di fr. 1'700'000.- più interessi del 2.5% dal 22.6.2018 sull’importo di fr. 1'632'291.- ed una richiesta di garanzia per l’imposta federale diretta e le spese per gli anni 2012 – 2018 per la somma di fr. 1'500'000.- più interessi del 3% dal 22.6.2018 sull’importo di fr. 1'406'271.50. A motivazione veniva indicato:
“Nei confronti della società si è configurato un onere erariale importante il cui pagamento sembrerebbe essere pregiudicato. La società non ha dato seguito alle ingiunzioni di pagamento che ha ricevuto dall’autorità fiscale (richieste di acconto). Con altre società fa parte di un progetto imprenditoriale nel nostro Cantone. Capofila come pure detentrice della maggioranza del pacchetto azionario risulta essere la __________ in grave crisi di liquidità tant’è che è ventilata una liquidazione concordataria della sua attività. Di conseguenza fra le altre cose risulterà difficoltoso monetizzare il credito allibrato a bilancio al 31.12.2016 nei confronti del Consorzio Condotte __________ In queste condizioni il credito erariale è fortemente minacciato”.
C. Con tempestivo ricorso la __________ contesta le richieste di garanzia per l’imposta federale diretta 2012-2018 e per l’imposta cantonale 2012-2018. Nel gravame l’insorgente ritiene che nessuno dei due argomenti alla base delle richieste di garanzia, e meglio il fatto di non aver pagato gli acconti richiesti e la grave situazione finanziaria in cui si trova la __________ sia fondato. In merito al mancato pagamento degli acconti la ricorrente è dell’avviso che l’acconto d’imposta non rappresenti un credito dello Stato verso il contribuente o “(...) una decisione formale con i relativi obblighi che ne derivano. (...) Non vige quindi alcun obbligo legale di effettuare i pagamenti nelle modalità e tempistiche proposte dall’autorità fiscale”. Il mancato pagamento degli acconti, sempre secondo l’insorgente sarebbe dovuto unicamente alle modalità e tempistiche richieste dalle autorità fiscali italiane per poter far valere la deduzione delle imposte estere sotto forma di “tax credit”. Per poter dedurre dall’utile imponibile in Italia le imposte versate in Svizzera dalla succursale, secondo quanto stabilito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi (CDI), l’importo dovrebbe discendere da una decisione di tassazione cresciuta in giudicato. Le autorità italiane non riconoscerebbero alcuna deduzione per le imposte versate dalla succursale svizzera a semplice titolo di acconto. La ricorrente spiega di essere in attesa dell’evasione dei reclami da lei presentati il 10.7.2014 e l’11.5.2018 per poi poter successivamente versare le imposte svizzere dovute.
Per quanto concerne invece il secondo motivo per il quale la richiesta di garanzia è stata avanzata, ossia la precaria situazione finanziaria della __________, la contribuente spiega di vantare un importante credito nei confronti di quest’ultima ditta (parte del ____________________) e che sarà molto difficile poter ottenere il pagamento che le spetta. Tuttavia, la __________, succursale di __________, indica di non comprendere per quale ragione questa situazione debba automaticamente compromettere il pagamento delle imposte: in tal senso dichiara di aver accantonato le imposte che ritiene dovute, di essere tuttora attiva in Ticino nei lavori per la __________ e di essere anche in grado di far fronte ai propri obblighi tra cui anche il pagamento delle imposte. A sostegno della sua solvibilità e affidabilità economica spiega di essere regolarmente oggetto di verifiche da parte degli istituti di credito che hanno erogato i finanziamenti per l’opera. Pure le autorità cantonali accerterebbero l’adempimento regolare degli obblighi legali a suo carico tra i quali si annoverano il pagamento dei contributi sociali dei dipendenti e le eventuali imposte alla fonte. In tal senso aggiunge: “Avendo la ricorrente tempestivamente e correttamente adempiuto ai pagamenti a suo carico non si intravedono i motivi che potrebbero fondare un rischio nel pagamento delle imposte a suo carico”.
La ricorrente è dell’avviso che non può esserle imputata alcuna colpa per il fatto di aver interposto reclamo contro le notifiche di tassazione: quello relativo ai periodi fiscali 2010 e 2011 è del 31.7.2014, mentre quello contro le decisioni dei periodi fiscali 2013-2016 è dell’11.5.2018. Con entrambi i gravami chiede che vengano riconosciute le perdite registrate nel Canton __________. La ricorrente postula inoltre che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo anche a tutela della sua buona fede.
D. Con osservazioni 3/4.9.2018 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede che il ricorso venga respinto e che le decisioni impugnate siano confermate. Sulla base di uno schema ricapitolativo l’autorità resistente specifica che gli scoperti, significativi, sono sostanzialmente riconducibili al mancato versamento degli acconti di più periodi fiscali. La Divisione delle contribuzioni indica che, se è vero che non esiste una vera e propria normativa di legge che obbliga i contribuenti ad un puntuale versamento degli acconti d’imposta prima della definitiva determinazione dell’imponibile, tuttavia è innegabile che l’accumulo su più anni del dovuto fiscale, comprensivo d’interessi di ritardo possa sovente rendere più difficile, per un contribuente, l’adempimento complessivo dei propri obblighi fiscali.
L’autorità fiscale indica come la stessa contribuente, nel gravame, riconosca che il versamento delle garanzie, pari al presumibile dovuto d’imposta, rappresenterebbe per lei un esborso estremamente importante, tanto da mettere in pericolo la sua esistenza societaria. In tal senso il fisco sostiene: “Essa riconosce perfino di aver effettuato un accantonamento per le imposte, ma nel contempo ammette le difficoltà che avrebbe nel dover far fronte a un versamento immediato del dovuto a garanzia degli arretrati tributi federali e cantonali (cifra 19 del ricorso)”. Motivo per cui, già solo questo aspetto corrobora la possibile compromissione del dovuto d’imposta, o quantomeno che sia messo in pericolo, così come esatto dalle normative in materia.
In conclusione, l’autorità resistente specifica anche che le obiezioni sollevate dalla ricorrente in merito ai legami internazionali quale succursale svizzera di una società italiana non appaiono risolutive.
Diritto
Contro tale decisione, l’interessato ha facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario. Per le imposte cantonali e comunali, la competenza è data dall’art. 248 cpv. 3 LT; per le imposte federali dirette, dall’art. 169 cpv. 3 LIFD, che attribuisce al contribuente il diritto di impugnare la richiesta di garanzia dinanzi alla commissione cantonale di ricorso (art. 4 cpv. 6 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta).
Giusta gli artt. 248 cpv. 1 LT e 169 cpv. 1 LIFD, se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro.
2.2.
La norma in questione prevede due tipi di casistiche che possono dar luogo a delle garanzie fiscali. Il motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa sul pericolo che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenza TF 2A.611/2006 del 18.4.2007 consid. 4.1.). La legge ammette la costituzione di garanzie nel caso in cui il contribuente non ha un domicilio in Svizzera. Questo motivo particolare di costituzione di garanzie trova la sua ragione nel fatto che una pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un Cantone oppure di un Comune non può essere eseguita all’estero. Ad oggi unicamente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (SR 0.672.916.31) prevede un’assistenza fiscale in materia di incasso (StR 72/2017 p. 248; sentenza TF 2C_669/2016 dell’8.12.2016).
Le garanzie possono, come visto, essere richieste anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati (in maniera simile a quanto previsto dall’art. 271 cpv 1 cifra 2 LEF). Secondo il diritto attuale, l’autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell’imposta, ma unicamente che il pagamento risulta minacciato, oppure deve rendere verosimile che una tale minaccia esista. L’insieme delle circostanze è determinante. Il pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il contribuente ha l’intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera sistematica il suo reddito e il suo patrimonio nell’ambito della procedura di tassazione, induca in errore l’autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (Curchod, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15-19 ad art. 169 LIFD).
2.3.
Secondo la giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art. 118 del previgente decreto concernente l’imposta federale diretta, che conserva su questo punto tutta la sua validità, affinché una richiesta di garanzia risulti giustificata è necessario che sia resa verosimile l’esistenza di un credito d’imposta, che sussista uno dei motivi menzionati sopra e che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva (decisione TF n. 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t). Nel contesto di tale procedura, la Camera di diritto tributario valuta semplicemente a titolo pregiudiziale ed in modo sommario i suddetti aspetti, limitandosi ad un esame della verosimiglianza (cfr. Allidi, La costituzione della garanzia e le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, in: Bernasconi/Pedroli [a cura di], Lezioni di diritto fiscale svizzero, Edizione speciale della RDAT, Agno 1999, p. 304; StR 72/2017 p. 248; Curchod P., op. cit., n. 29-32 ad art. 169 LIFD).
Proprio per la natura giuridica dell’istituto della richiesta di garanzia, l’eventuale esame degli ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale, come quelli riferiti all’accertamento definitivo dell’obbligazione tributaria oppure alla determinazione dell’imposta realmente dovuta sono demandati alla procedura ordinaria di tassazione e a quella di reclamo e di ricorso. Neppure tutte le altre eccezioni concernenti la successiva esecuzione (attraverso il sequestro) della decisione di garanzia possono essere fatte valere nella procedura di ricorso contro la garanzia, ma semmai nelle procedure previste dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), come per esempio quando il contribuente contesta l’esistenza dei beni oggetto di un sequestro per garanzia (Allidi, loc. cit.).
2.4.
Nell’ambito delle procedure amministrative vige il principio del convincimento completo. Nell’ambito delle procedure di tassazione (ex art. 130 LIFD), non vi è la necessità della certezza assoluta. È sufficiente che l’autorità di tassazione, dopo l’esame oggettivo degli elementi di prova si convinca dei fatti con la probabilità che rasenti la certezza. Il convincimento può basarsi su indizi senza necessitare di prove dirette.
Nelle procedure di recupero d’imposta vige il medesimo principio.
La procedura di garanzia ai sensi dell'articolo 169 LIFD è una misura provvisoria; non ha alcuna influenza sull'esistenza e sull'importo del credito d'imposta. Poiché il pericolo è necessariamente imminente, il provvedimento di blocco o di sequestro deve poter essere ordinato rapidamente, ma deve anche essere modificato o revocato in qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione diversa. La necessaria rapidità della procedura di sequestro fiscale incide sulle prove. La prassi richiede solo, ma almeno, che le circostanze giuridiche pertinenti (soggetto passivo, imposta dovuta, motivo della garanzia) siano rese credibili (sentenza del TF 2C_669/2016 e 2C_670/2016 dell’8.12.2016, in StR 72/2017 p. 245, consid. 2.3.2).
La credibilità è data quando l’esistenza di un fatto rilevante è stabilita con un "certo grado di verosimiglianza" sulla base di indizi oggettivi. La possibilità che le cose possano essersi svolte diversamente non deve essere esclusa. Un fatto è già credibile se alcuni elementi depongono a favore della sua esistenza, anche se l’autorità non può ancora escludere che non si sia effettivamente verificato (DTF 142 II 49 E. 6.2 pag. 58 con riferimenti). Ciò che si deve ammettere che l’autorità di tassazione potesse esaminare, limitandosi alla semplice verosimiglianza, deve essere ammesso che possa essere sottoposto dall’autorità giudiziaria cantonale ad una pura valutazione prima facie. In caso di ricorso, anche il Tribunale federale opera in quest’ambito una valutazione prima facie (StR 72/2017 p. 249, v. consid. 2.3.4. e riferimenti giurisprudenziali ivi citati; in merito anche sentenza TF 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2.).
2.5.
Come visto, essendo confrontati ad una misura provvisoria, nell’esame delle decisioni di garanzia è sufficiente che le circostanze giuridiche pertinenti, ossia il contribuente, l’imposta dovuta ed il motivo della garanzia siano rese credibili (StR 72/2017 p. 249).
L’autorità resistente ha fondato le proprie richieste di garanzia ritenendo che il pagamento dell’imposta dovuta appare compromesso. Tale conclusione discende sia dal mancato pagamento negli anni, degli acconti d’imposta, sia dal fatto che la ____________________, partecipante anch’essa, come la contribuente al __________, sia debitrice nei suoi confronti di un importante credito, difficilmente recuperabile a causa delle conclamate difficoltà finanziarie in cui versa questa società consorziata.
Ci si potrebbe chiedere dapprima se il fatto stesso che la ricorrente sia la succursale di una società con sede all’estero non costituisca già un motivo sufficiente per una richiesta di garanzia.
3.2.
Secondo l’art. 51 cpv. 1 lett. b LIFD (di analogo tenore l’art. 61 LT), le persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica anche se tengono uno stabilimento d’impresa in Svizzera.
Il capoverso 2 dell’art. 51, specifica che per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa d’affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.
3.3.
3.3.1.
Come visto uno dei motivi per richiedere la costituzione di garanzie è l’assenza di domicilio oppure della sede in Svizzera (cfr. art. 169 cpv. 1 LIFD). Determinante, affinché tale motivo di richiesta di garanzia sia dato, è che la sede societaria, secondo l’art. 50 LIFD si trovi all’estero. Nel caso in cui manchi la sede legale societaria in Svizzera, manca pure il corrispondente luogo di esecuzione in Svizzera (Locher, Kommentar DBG, Basilea 2015, n. 10 e n. 15 ad. art. 169 LIFD; Frey, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad art. 169 LIFD).
È vero tuttavia che, per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera, i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima (art. 50 cpv. 1 della Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1]). Una succursale svizzera di una ditta, la cui sede principale si trova all’estero, potrebbe pertanto essere escussa in Svizzera, se si è fatta iscrivere nel registro di commercio secondo l’art. 935 cpv. 2 CO. Il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere che la possibilità di richiedere una garanzia nei confronti di un contribuente che non ha domicilio in Svizzera non è esclusa dall’art. 50 LEF, nei casi in cui tale contribuente esercita uno stabilimento d’impresa in Svizzera senza averlo fatto iscrivere nel registro di commercio quale succursale; egli deve sopportare le conseguenze dell’incertezza, così insorta circa l’esistenza di un foro d’esecuzione (DTF 108 Ib 44 consid. 2b bb).
In dottrina si è affermato che, nel caso in cui una società con sede all’estero abbia una succursale iscritta in Svizzera, una richiesta di garanzia non potrebbe fondarsi sulla sola sede all’estero della società, ma presupporrebbe una messa in pericolo del pagamento (Frey, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Zurigo 2009, p. 134).
3.3.2.
Per le persone giuridiche con sede all’estero, che sono assoggettate all’imposta in Svizzera per appartenenza economica, tuttavia, si ritiene che l’incasso delle imposte sia messo in pericolo nei casi previsti, per l’imposta preventiva, dagli articoli 47 cpv. 1 lett. a della Legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP; RS 642.21) e 9 cpv. 1 dell’Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211). Nel caso di una società dominata da stranieri, l’esazione è ritenuta in pericolo quando il capitale è detenuto per più dell'80 per cento (direttamente o indirettamente) da persone domiciliate all'estero e l’attivo principale della società si trova all’estero (cfr. Frey, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl, cit., p. 135; Frey, Kommentar zum DBG, cit., n. 32 ad art. 169 LIP, p. 2709 e dottrina citata).
3.4.
La RI 1, è la succursale svizzera della società italiana __________., con sede legale a __________ __________. Dal sito internet della società __________ (ossia la, consultato il 1°.3.2019) emerge che i soci di quest’ultima sono: la __________ (55,01%), la __________ (39,603%), la __________ (4,99%) e __________ (0,397%). La, sito consultato il 1°.3.2019).
3.5.
Come visto in precedenza RI 1, succursale di __________ (attualmente __________) e la __________ fanno parte del Consorzio che si è aggiudicato i lavori per la costruzione della __________. Nel gravame la qui ricorrente specifica, in merito ai rapporti con la società consorziata di vantare: “(...) un importante credito nei confronti della __________ e quindi risulterà difficoltoso ottenere il pagamento che le spetta”. L’insorgente sostiene di non comprendere tuttavia per quali ragioni questa situazione dovrebbe automaticamente compromettere il pagamento delle imposte da lei dovute.
3.6.
Orbene, anche ammettendo che il solo fatto di essere assoggettata limitatamente alle imposte in Svizzera, in qualità di succursale di una società estera, non basti ancora a giustificare una richiesta di garanzie da parte del fisco elvetico, va riconosciuto che l’incasso delle imposte è messo in pericolo, nel caso concreto, per il fatto che gli azionisti sono tutti italiani, perlopiù società di capitali. Inoltre, la società insorgente non dispone di attivi di rilievo in Svizzera.
Ma, oltre a quello indicato, vi sono ulteriori cause che mettono in pericolo l’esazione delle imposte e che giustificano pertanto la costituzione di garanzie.
Un credito fiscale non è infatti messo in pericolo solo quando la sua riscossione è definitivamente compromessa, ma già quando il suo adempimento appare seriamente ostacolato. Particolare rilievo assume in questo contesto il fatto che il patrimonio del contribuente sia facile da trasferire, in particolare all’estero (cfr. p. es. la sentenza 2A.237/2006 del 9.1.2007 consid. 2.2).
Il fatto stesso che la ricorrente, da un lato, vanti un “importante credito” nei confronti di una società estera e che, dall’altro, definisca le imposte per le quali è stata richiesta la prestazione di garanzie “un esborso estremamente importante… tale da mettere in pericolo l’esistenza stessa della società”, induce a concludere che la società insorgente non abbia attivi di rilievo, all’infuori del credito di cui tuttavia essa stessa riconosce che “risulterà difficoltoso ottenere il pagamento”.
In queste circostanze, è innegabile che l’adempimento dei debiti fiscali degli ultimi sei anni sia seriamente in pericolo.
Come visto la costituzione di garanzie è giustificata, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto esiste uno dei motivi indicati dalla legge, quando la pretesa fiscale appare plausibile e l’importo della garanzia non sembra manifestamente eccessivo (sentenza TF 2C_235/2013 del 26.10.2013, consid. 2.4.).
In merito al calcolo dell’ammontare delle garanzie l’autorità fiscale ha allestito uno schema che si basa sulle tassazioni notificate alla contribuente. Il fisco ha documentato mediante calcoli le somme richieste in garanzia. La ricorrente non ha espresso censure specifiche in merito al quantum richiesto in garanzia.
Allegato alle osservazioni 3/4.9.2018, l’autorità resistente ha prodotto uno schema ricapitolativo che riassume i debiti d’imposta della RI 1, calcolati dall’autorità. Secondo l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni i significativi scoperti sono sostanzialmente riconducibili al mancato versamento degli acconti di più periodi fiscali. Qui di seguito viene riportata la tabella allestita dall’UEC, con la precisazione che agli importi indicati devono ancora essere addizionati gli interessi di ritardo:
ICant
IFD
2012
400.00
0
2013
174'936
158'100.00
2014
309'475.50
257'488.00
2015
325'743.50
287'597.50
2016
273'912.00
234'362.00
2017
273'912.00
234'36200
2018
273'912.00
234'362.00
totale
1'632'291.00
1'406'271.50
L’insorgente ammette di non aver pagato gli acconti richiesti, ma sostiene che gli stessi non rappresenterebbero “un credito dello Stato verso il contribuente o una decisione formale con i relativi obblighi che ne derivano”.
5.2.
Come già ricordato, l’art. 169 cpv. 1 LIFD ammette che la costituzione di garanzie possa essere pretesa “anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente”. Nello stesso senso si esprime l’art. 248 cpv. 1 LT. Il fisco può pertanto esigere la costituzione di garanzie per imposte già tassate con decisione passata in giudicato come pure per imposte che ancora non lo sono state. Una richiesta di garanzie può fondarsi in tal modo su un conteggio provvisorio o su uno definitivo (art. 162 LIFD; per il diritto cantonale art. 241 LT). La costituzione di garanzie può essere pretesa in ogni momento, addirittura prima della scadenza e anche per imposte solo presumibilmente dovute (Frey, Kommentar zum DBG, cit., n. 7 ad art. 169 LIFD, p. 2696 e giurisprudenza e dottrina citate).
5.3.
Per quanto concerne la tesi della ricorrente, secondo cui non vigerebbe “alcun obbligo legale di effettuare i pagamenti nelle modalità e tempistiche proposte dall’autorità fiscale”, va ricordato che un credito fiscale nasce non appena ne sono adempiuti i presupposti stabiliti dalla legge, mentre la tassazione non ha alcun effetto costitutivo, cioè non ne è una condizione di esistenza. L’imposta deve essere pagata e il suo pagamento può essere preteso al momento della sua scadenza, che interviene in un momento successivo rispetto a quello della sua nascita. Per le imposte dirette, la scadenza è fissata dalla legge o delegata all’esecutivo, per far sì che tutti i contribuenti paghino quanto dovuto nello stesso momento (sentenza 2C_939/2011 del 7.8.2012 consid. 7 e dottrina citata).
5.4.
5.4.1.
Sia la legge federale sia quella cantonale prevedono una riscossione provvisoria e una definitiva. Se, all’atto della scadenza, la tassazione non è ancora stata operata, l'imposta è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d'imposta, l'ultima tassazione o l'importo presumibilmente dovuto (art. 162 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale, art. 241 cpv. 2 LT). Le imposte riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva (art. 162 cpv. 2 LIFD; art. 241 cpv. 3 LT).
5.4.2.
Nella fattispecie, le imposte per le quali l’autorità fiscale cantonale ha preteso la costituzione di garanzie sono state stabilite mediante decisioni di tassazione, notificate alla contribuente, almeno fino al periodo fiscale 2016. Il fatto che non siano passate in giudicato dipende unicamente dalla circostanza che quest’ultima le abbia impugnate con reclamo alla stessa autorità di tassazione.
L’imposta federale diretta – ma anche quella cantonale – si fonda sul principio per cui la riscossione definitiva avviene sulla base della decisione di tassazione. Non è necessario peraltro che la decisione sia anche passata in giudicato. Ogni esazione che si basa su una decisione di tassazione si considera riscossione definitiva, anche se la tassazione dovesse poi essere modificata in seguito ad un rimedio giuridico (Richner/Frei/Kaufmann/Meu-ter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 e 2 ad art. 162 LIFD, p. 1642 s.).
Ne consegue che, almeno per i periodi fiscali fino al 2016, gli importi richiesti in pagamento alla contribuente non sono meri acconti d’imposta bensì importi dovuti in base a decisioni di tassazione regolarmente notificate e come tali soggetti a riscossione definitiva. L’unico limite cui sottostà l’autorità fiscale è che le è precluso l’incasso invia esecutiva, per il fatto che solo le decisioni di tassazione cresciute in giudicato esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva (art. 165 cpv. 3 LIFD; art. 244 cpv. 3 LT).
5.4.3.
Anche le imposte relative ai periodi fiscali 2017 e 2018, tuttavia, erano già dovute dalla ricorrente, nel momento in cui le è stata notificata la richiesta di garanzia.
Come già ricordato, l’imposta deve essere pagata e il suo pagamento può essere preteso al momento della sua scadenza. La legge stabilisce la scadenza delle imposte (art. 161 LIFD e art. 240 LT) e precisa che il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione (art. 161 cpv. 5 LIFD; art. 240 cpv. 6 LT).
Contrariamente a quanto afferma l’insorgente, pertanto, anche le imposte degli anni 2017 e 2018, sebbene non ancora oggetto di una decisione di tassazione, erano dovute dalla debitrice, essendo scadute secondo la legge. Il debitore dell’imposta deve peraltro pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo, fissato dal Dipartimento federale delle finanze per l’imposta federale diretta (art. 164 cpv. 1 LIFD) e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 243 cpv. 1 LT).
5.5.
L’aver scelto di non procedere sistematicamente al pagamento delle imposte dovute per i periodi fiscali dal 2012 al 2018 ha portato la società qui ricorrente ad avere attualmente un debito fiscale di rilievo, così come prudenzialmente stimato da parte dell’autorità fiscale nelle richieste di garanzia. È la stessa ricorrente ad affermare, che ad oggi, il pagamento di questo importo potrebbe addirittura mettere in pericolo la sua stessa esistenza, nonostante il fatto di aver comunque proceduto, negli anni, ad accantonare degli importi proprio per il pagamento delle imposte (ricorso 20/23.7.2018, pag. 6-7).
Ora l’importante debito fiscale accumulato dalla ricorrente, unito al fatto che per sua stessa ammissione, la corresponsione di tutte le imposte dovute per i periodi fiscali passati potrebbe addirittura compromettere la sua esistenza economica, sono elementi tali per cui ritenere che la costituzione di garanzie sia non solo giustificata ma perfino necessaria.
Si tratta da ultimo di verificare se l’importo richiesto in garanzia sia congruo.
Come visto la costituzione di garanzie è giustificata, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto esiste uno dei motivi indicati dalla legge, quando la pretesa fiscale appare plausibile e l’importo della garanzia non sembra manifestamente eccessivo (sentenza TF 2C_235/2013 del 26.10.2013, consid. 2.4.).
In merito al calcolo dell’ammontare delle garanzie l’autorità fiscale ha allestito uno schema che si basa sulle tassazioni. Il fisco ha documentato mediante calcoli le somme richieste in garanzia. La ricorrente non ha espresso censure specifiche in merito al quantum richiesto in garanzia.
6.2.
Per quanto è dato di sapere a questo stadio della procedura, simili somme sono senz’altro elevate, ma non sproporzionate, considerato che la garanzia richiesta deve poter coprire l’ammontare massimo del tributo che essa ha per scopo di assicurare (decisione TF n. 2A.352/1995 del 9 gennaio 1995, in: RDAT II-1995 n. 19t), compresi gli interessi di ritardo e le multe.
Va infine evidenziato che l’efficacia di una richiesta di garanzia dipende in larga misura anche dalla sua imprevedibilità e dalla rapidità con cui il provvedimento viene adottato e che tale procedura non pregiudica comunque la determinazione dell’imposta effettivamente dovuta, da stabilire in sede di tassazione e di recupero d’imposta.
Ci si trova infatti confrontati ad una misura provvisoria: la stessa non ha alcuna influenza sull’esistenza e sull’importo del credito d’imposta. Il provvedimento può infatti essere modificato o revocato in qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione diversa.
6.3.
L’esame esperito prima facie da questa Camera conduce a confermare le decisioni impugnate, ritenuta l’esistenza dei motivi esatti dalla legge per costituire delle garanzie, la plausibilità della pretesa fiscale e del suo importo, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 2’500.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: