Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2018.108
Entscheidungsdatum
05.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2018.108 80.2018.109

Lugano 5 novembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 6 giugno 2018 contro la decisione del 31 maggio 2018 in materia di IC e IFD 2016.

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2 vivono e sono domiciliati ad . Dalla loro unione sono nati __________ (), __________ () e __________ (). Nel periodo fiscale litigioso, __________ viveva con i genitori. __________ invece ha vissuto con loro fino al 31 ottobre 2016 e poi si è trasferita a __________, mentre __________ era domiciliato a __________ (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino).

Nella dichiarazione fiscale 2016, i contribuenti hanno in particolar modo fatto valere deduzioni per figli a carico per complessivi fr. 33'300.– e deduzioni per figli agli studi per un ammontare complessivo di fr. 8'300.–.

B. Notificando ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2016, con decisione del 13 dicembre 2017, l’RS 1 ha riconosciuto le seguenti deduzioni sociali:

· a livello cantonale, fr. 11’100.– per "deduzione per ogni figlio a carico" (Deduzione non ammessa; proventi sufficienti per far fronte al sostentamento personale) e fr. 1’900.– per "deduzione per figli agli studi" (Deduzione non ammessa; proventi sufficienti per far fronte al sostentamento personale);

· a livello federale, l’importo di fr. 6’500.– a titolo di "deduzione per ogni figlio a carico" e nulla per "deduzione per figli agli studi" (Deduzioni accordate in applicazione ai disposti LIFD).

C. I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 13 dicembre 2017 (ricevuto dall’autorità fiscale il 19 dicembre 2017), postulando – per quanto qui d’interesse – di riconoscere la deduzione di complessivi fr. 33'325.– per figli a carico e per figli agli studi, e meglio per __________ e __________ gli importi interi deducibili, mentre per la figlia __________ l’ammissione della deduzione calcolata su nove mesi. Hanno in particolare evidenziato che, nel 2016, la figlia __________ frequentava il terzo anno della SCC di Bellinzona, mentre __________ frequentava il secondo anno alla SUPSI (sezione informatica) e lavorava parimenti presso il __________ di __________ fino alla fine del mese di novembre 2016 e, dal 1° dicembre 2016, a tempo parziale, presso la società __________, a __________. __________ invece era apprendista OSS e ha concluso la sua formazione il 31 agosto 2016. A loro dire, nel 2016 __________ e __________ hanno vissuto sotto il minimo vitale. __________ ha terminato il suo apprendistato alla fine del mese di agosto, mentre nel mese di settembre non avrebbe esercitato alcuna attività lucrativa e sarebbe quindi rimasta economicamente a loro carico per la durata di nove mesi.

D. L’RS 1, con decisione del 17 maggio 2018 – il cui contenuto, per quanto qui d’interesse, è stato confermato con la successiva decisione dopo rettificazione su reclamo del 31 maggio 2018 – ha respinto il gravame sia per l’IC, sia l’IFD, negando le postulate deduzioni per figli a carico e per figli agli studi a favore dei figli maggiorenni __________ e __________. Ha in sintesi ritenuto che, nel periodo fiscale litigioso, ciascuno di loro avrebbe conseguito un reddito d’attività lucrativa sufficiente per il proprio sostentamento.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono di rivedere la decisione impugnata. Per quanto concerne la figlia __________, gli insorgenti evidenziano in particolare che essa ha terminato l’apprendistato il 31 agosto 2016. Rispetto a quanto affermato in sede di reclamo, precisano che, nel mese di settembre 2016, quest’ultima avrebbe esercitato un’attività lavorativa presso una casa per anziani (sostituzioni), mentre, dal mese di ottobre 2016, avrebbe trovato un’occupazione. Essa avrebbe dunque percepito uno stipendio da apprendista e avrebbe dovuto pagare l’intero premio della Cassa malati, non avendo beneficiato di alcun sussidio, poiché abitava nella stessa economia domestica dei genitori. Il figlio __________, invece, nel periodo fiscale litigioso, avrebbe esercitato un’attività lavorativa a tempo parziale (a ore presso __________ per undici mesi e all’80% dal mese di dicembre 2016 presso la società __________) e, parallelamente, avrebbe frequentato la SUPSI. I genitori lo avrebbero aiutato economicamente, avendo percepito uno stipendio mensile inferiore all’importo di fr. 2'300.–, evidenziando contestualmente che, nonostante abbia già una formazione professionale, nulla gli vieterebbe di migliorare la propria posizione e di proseguire con gli studi.

F. Con le proprie osservazioni del 21 giugno 2018, l’RS 1 rileva in particolar modo che, secondo la costante giurisprudenza cantonale e federale, per stabilire le deduzioni sociali si considera la situazione alla fine dell’anno fiscale. Ritiene che entrambi i figli maggiorenni avrebbero terminato una formazione appropriata e sarebbero stati in grado di provvedere al proprio mantenimento, anche senza un ulteriore contributo da parte dei genitori, poiché entrambi hanno percepito un reddito da attività lucrativa dipendente, richiamando parimenti il contenuto delle relative decisioni di tassazione IC/IFD 2016. Inoltre, nel periodo fiscale litigioso, __________ e __________ non avrebbero vissuto con i genitori. Di conseguenza il sostegno finanziario ricevuto da quest’ultimi sarebbe "una destinazione di reddito" e per questo motivo, i ricorrenti non hanno diritto alle postulate deduzioni.

Diritto

  1. 1.1.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

Per l’imposta cantonale, per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

La LIFD invece non prevede un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la LIFD, p. 20). Di conseguenza, in generale la deduzione non può più essere fatta valere quando il figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il 25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD, p. 713).

1.2.

In una decisione del 29 maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha osservato che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla condizione che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento. Determinante è che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio (maggiorenne) sia dipendente da questo contributo. Perché il contribuente abbia diritto alla deduzione sociale per figli, è ancora necessario che i contributi annui raggiungano almeno l’importo della deduzione (decisione TF n. 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in RF 2002 p. 632; v. anche decisione TF n. 2C_516/2013 e 2C_517/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 2.1).

La dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa, anche se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento (Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 ad art. 35 LIFD, p. 871): occorre invece che i contributi annuali raggiungano almeno l’ammontare della deduzione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 52 ad art. 35 LIFD, p. 715). Contrariamente al figlio minorenne, quello maggiorenne che prosegue nella formazione deve inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 35 LIFD, p. 712; Jaques, op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; Locher, op. cit., n. 31 ad art. 35 LIFD, p. 873).

1.3.

Per la sola imposta cantonale, conformemente all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono inoltre dedotti dal reddito netto "per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".

A tale proposito, l’art. 11 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche del 15 dicembre 2015, valido per il periodo fiscale 2016, stabilisce che le deduzioni ammontano a:

  1. fr. 1'200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

  2. fr. 1'900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

  3. fr. 4'600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

  4. fr. 6'400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

  5. fr. 13'400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2). L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.– l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione (cfr., per ulteriori dettagli in merito all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, la sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017).

1.4.

Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 35 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite "secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento".

Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 109; Locher, op. cit., p. 885).

Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

  1. 2.1.

Come visto in narrativa, nel periodo fiscale litigioso, __________, la figlia più grande dei ricorrenti, era maggiorenne. I contribuenti, in sede di reclamo, hanno in particolare rilevato che, dal 1° gennaio fino al 31 agosto 2016, essa ha svolto e terminato il terzo anno di apprendistato, conseguendo il diploma di operatrice sociosanitaria (OSS). In quel periodo __________ aveva percepito uno stipendio mensile da apprendista e viveva nella stessa economia domestica dei genitori. Gli insorgenti, rispetto a quanto dichiarato dinanzi all’autorità fiscale, in questa sede precisano che, in settembre 2016, __________ ha lavorato presso una Casa anziani, mentre dal mese di ottobre 2016 ha trovato un’altra (non meglio precisata) occupazione. Dalla decisione di tassazione IC 2016 dell’8 novembre 2016 emerge che, nell’anno 2016, __________ ha conseguito un reddito netto da attività dipendente di complessivi fr. 26'226.– (cfr. decisione di tassazione). Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino risulta inoltre che dal 1° novembre 2016 essa ha spostato il proprio domicilio a __________.

2.2.

Come detto, alla fattispecie in esame, per l’IFD è applicabile l’art. 35 cpv. 2 LIFD, giusta il quale le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD), e meglio il 31 dicembre quale data determinante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., p. 721). Dello stesso tenore è l’art. 50 LT per l’IC.

Ne discende che il 31 dicembre 2016, __________ aveva già terminato il proprio apprendistato (avendo, come visto, conseguito una formazione di base [OSS] per la fine del mese di agosto 2016), non viveva più nella stessa economia domestica dei genitori, svolgeva già un’attività lucrativa ed era anche economicamente indipendente. Di conseguenza, __________ non poteva essere considerata una figlia a tirocinio ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a LT e dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD. Già solo per questo motivo, non può trovare accoglimento la postulata deduzione per figli a carico per il suo sostentamento da parte degli insorgenti ai sensi delle predette disposizioni, così come quella per figli agli studi ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT (ammessa unicamente, come visto giusta l’art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche del 15 dicembre 2015, valido per il periodo fiscale 2016, in presenza di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto). Anche per tale disposizione è, in effetti, decisiva ai fini della deduzione la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento nel Cantone, e ciò indipendentemente dai cambiamenti che intervengono durante il periodo fiscale (cfr., al proposito, la sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017 consid. 2.1.4.; cfr. inoltre la Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2009 "Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)", p. 2; in merito alla portata delle Circolari, cfr. decisione TF n. 2C_216/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.6.). Non va del resto dimenticato che la suddetta deduzione è in ogni modo esclusa in caso di frequenza di scuole per apprendisti, tirocinanti e stagiaire (a tempo parziale, con contemporaneo svolgimento di un’attività lavorativa) (cfr. la Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2009 "Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)", p. 3).

2.3.

Va anche tenuto presente che, contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, il reddito di cui __________ ha beneficiato nel 2016 (fr. 26'226.–) è stato in ogni caso sufficiente per permetterle di provvedere al proprio mantenimento, considerato come quest’ultima ha abitato nella stessa economia domestica dei genitori fino alla conclusione dell’apprendistato (fine agosto 2016) e anche nei due mesi successivi.

2.4.

D’altronde, spetterebbe ai ricorrenti comprovare di aver contribuito al mantenimento di __________ con un importo pari almeno a quello della deduzione invocata (fr. 11'100.– per l’IC 2016), secondo il principio per cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). Gli insorgenti né in sede di reclamo, né in questa sede hanno quantificato e documentato l’asserito contributo postulato in deduzione per il mantenimento della figlia maggiore.

A titolo di paragone, va in particolare evidenziato che in una recente sentenza, il Tribunale federale ha negato la deduzione sociale al genitore di uno studente vallesano del Politecnico federale di Zurigo, che percepiva rendite per orfani e altri piccoli proventi per complessivi fr. 26'721.–. Secondo informazioni del Servizio borse di studio dello stesso Politecnico, i costi di mantenimento e di studio ammontavano mediamente a circa 23'000.– franchi all’anno; inoltre, l’Alta Corte ha sottolineato che dai rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica le spese totali, per studenti che abitano fuori dalla casa dei genitori, oscillavano nel 2009 tra fr. 1'470.– e fr. 2'140.– al mese, con una media di fr. 1'870.– (cfr. decisione n. 2C_516/2013 e 2C_517/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 2.2 e 2.3).

Anche alla luce di questa pronuncia del Tribunale federale, la decisione impugnata va confermata, se solo si considera che __________, nel periodo fiscale litigioso, non ha svolto studi accademici e, soprattutto, ha abitato presso i genitori e ha percepito, dal mese di gennaio 2016 al mese di agosto 2016, uno stipendio mensile minimo di fr. 1'572.– quale apprendista di operatrice sociosanitaria AFC (cfr., al proposito, salari minimi e orari settimanali applicabili agli apprendisti del Cantone Ticino, stato luglio 2016).

  1. 3.1.

Nel periodo fiscale litigioso, anche il secondogenito dei ricorrenti, __________, era maggiorenne. Dagli atti risulta in particolare che, dal 1° settembre 2015, egli è iscritto alla SUPSI per conseguire la formazione di Bachelor of Science in Ingegneria informatica, con una formazione parallela all’attività professionale della durata di quattro anni e una frequenza ai corsi di due sere la settimana e una giornata intera di venerdì (cfr., nel dettaglio, www.supsi.ch/dti/bachelor/ingegneria-informatica; cfr. anche gli attestati d’iscrizione dell’8 settembre 2017 allegati al reclamo del 13 dicembre 2017). Gli insorgenti precisano al proposito che il figlio, nel 2016, ha lavorato, a ore, presso il __________ di __________ fino alla fine del mese di novembre, mentre dal mese di dicembre 2016 ha iniziato la propria attività professionale, nella misura dell’80%, a __________, alle dipendenze della società __________. Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino risulta che, durante tutto il periodo fiscale litigioso, __________ era domiciliato a __________, e non viveva dunque nella stessa economia domestica dei genitori. In queste circostanze, il 31 dicembre 2016 (quale data determinante), __________ frequentava la SUPSI, esercitando però contemporaneamente un’attività lucrativa nella misura dell’80%. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 egli ha conseguito un reddito da attività dipendente dell’importo complessivo di fr. 28'164.– (alle dipendenze di __________, per undici mesi, e della __________, per un mese): prendendo in considerazione le deduzioni ammesse dall’RS 1 per l’anno 2016 (veicolo privato, spese per pasto principale fuori casa, spese professionali e gli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio) risulta ancora un reddito imponibile complessivo di fr. 17'200.–, corrispondenti a un importo mensile di fr. 1'433.35 (calcolato su dodici mesi) per far fronte ad eventuali altre spese, come ad esempio il canone di locazione (cfr., nel dettaglio, decisione di tassazione IC 2016 del 27 settembre 2017). Fino a prova contraria, si deve pertanto ritenere che, nel periodo fiscale litigioso, __________ abbia percepito entrate sufficienti per far fronte al proprio fabbisogno grazie ai suoi proventi della sua attività lavorativa.

3.2.

Per quanto concerne la postulata deduzione per figli agli studi, l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT presuppone, tra l’altro, che si tratti di "scuole, studi o corsi a tempo pieno". La circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2009 "Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)" prevede esplicitamente l’esclusione dalla suddetta deduzione la frequenza delle scuole a tempo parziale, come la SUPSI per le classi parallele all’attività professionale. Già solo per questo motivo, è manifesto che i ricorrenti non abbiano diritto alla deduzione per figli agli studi per __________, poiché nel periodo fiscale litigioso egli ha frequentato la SUPSI, non a tempo pieno, e parallelamente ha esercitato un’attività lavorativa lucrativa.

Come per la figlia __________, anche per il fratello __________, è decisiva ai fini della deduzione la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento nel Cantone, e ciò indipendentemente dai cambiamenti che intervengono durante il periodo fiscale (cfr. 2.2. della presente decisione e riferimenti citati). Al momento determinante del 31 dicembre 2016 __________ frequentava la SUPSI, esercitando contemporaneamente un’attività lucrativa all’80%. In queste circostanze, nemmeno per questo motivo può essere ammessa la deduzione per figli agli studi per il secondogenito.

3.3.

Giova infine rilevare che anche per __________ i ricorrenti hanno omesso di dimostrare di aver contribuito al suo sostentamento con un importo pari almeno a quello della deduzione invocata (fr. 11'100.– per l’IC 2016), secondo il principio per cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa), non essendo stato calcolato e attestato l’asserito contributo postulato in deduzione.

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, nemmeno per __________ può entrare in linea di considerazione la deduzione per figli a carico ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a LT e dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e la deduzione per figli agli studi ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT.

  1. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, sia per l’IC, sia per l’IFD, nonostante che nel periodo fiscale litigioso abbiano provveduto perlomeno parzialmente al mantenimento dei figli maggiorenni __________ e __________, i ricorrenti non hanno diritto alle deduzioni sociali richieste (né integrale né parziale). La decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.

  2. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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