Incarti n. 80.2017.85 80.2017.86
Lugano 9 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi-Gianola
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 aprile 2017 contro la decisione del 15 marzo 2017 in materia di IC e IFD 2014.
Fatti
A. RI 1, cittadino svizzero nato in __________ nel 1946, ha preso domicilio a __________ il 1° aprile 2014, in provenienza da __________ (Italia). La moglie __________ si è a sua volta trasferita in Svizzera il 1° marzo 2015.
Non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, con decisione del 16 dicembre 2015 l’RS 1 gli ha inflitto una multa di 100 franchi per violazione degli obblighi procedurali e lo ha diffidato a presentare la dichiarazione entro venti giorni, avvertendolo che altrimenti avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
Con scritto del 4 febbraio 2016, l’Ufficio di tassazione ha nuovamente diffidato il contribuente a inviare la dichiarazione d’imposta, con la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali e della tassazione d’ufficio.
B. Con decisione del 16 marzo 2016, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2014, per il periodo dal 1.4.2014 al 31.12.2014, allestita d’ufficio. Il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 144'500.– per l’IC e in fr. 142'400.– per l’IFD e quello determinante per l’aliquota in fr. 193'500.– per l’IC e in fr. 189'900.– per l’IFD. Per l’imposta sulla sostanza, la sostanza imponibile è stata stabilita in fr. 1'940'000.–. L’autorità fiscale ha indicato che la tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo con il motivo che essa era manifestamente esatta e ha precisato che il reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova, cioè che avrebbe dovuto essere allegata la dichiarazione d’imposta completa con gli allegati. Il contribuente veniva reso attento che un eventuale reclamo con modalità e contenuti non conformi sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
C. Il 15 aprile 2016 RI 1 ha inoltrato reclamo contro la suddetta decisione, allegando una dichiarazione d’imposta, cui era allegato un certificato di salario rilasciato al reclamante dalla __________ SA di __________.
Con lettera del 5 agosto 2016, l’autorità di tassazione ha sottoposto al contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite del 2014, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento, e lo ha invitato a presentare osservazioni, comprovando ogni rettifica apportata al calcolo. Gli ha inoltre chiesto di inviare la seguente documentazione:
· copia dell’ultima tassazione nel Paese di residenza precedente il trasferimento in Svizzera;
· dettaglio della situazione patrimoniale al 31.12.2013;
· bilancio e conto economico della __________ SA;
· dettaglio della composizione del “numerario” di fr. 150'000.–;
· estratto del conto bancario sul quale viene versato il salario;
· informazioni su eventuali rendite percepite dalla moglie;
· documenti in merito ai premi pagati per l’assicurazione malattia.
La lettera si concludeva con l’avvertenza che, in caso di mancata risposta, il reclamo sarebbe stato deciso “sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità”. Il termine concesso al reclamante, fino al 25 agosto 2016, è stato poi prorogato, su sua richiesta, fino al 31 ottobre 2016.
Non essendo pervenuta alcuna risposta alla richiesta di collaborazione del 5 agosto 2016, con decisione del 15 marzo 2017 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che il reddito imponibile venga ridotto a fr. 20'845.–, conformemente alla dichiarazione d’imposta presentata. Il ricorrente nega di aver conseguito altri redditi, oltre a quello del lavoro dichiarato. Per quanto attiene alla sua sostanza, allega due attestati, relativi ad altrettanti conti bancari, da cui risulta un capitale al 31.12.2014 di fr. 87'913.–, e afferma di possedere un immobile all’estero, gravato da usufrutto a favore della madre. Dichiara inoltre di detenere partecipazioni qualificate nelle società __________ SA e __________ GmbH. L’insorgente avrebbe inoltre ottenuto dalla __________ SA un prestito di fr. 24'510.–, che porterebbe la sua disponibilità finanziaria per il 2014 a fr. 35'750.–.
L’Ufficio di tassazione ha rinunciato a prendere posizione sul ricorso.
Diritto
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).
1.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
1.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, nonostante una diffida e una multa disciplinare.
Con il suo reclamo, il contribuente ha presentato una dichiarazione d’imposta, che tuttavia l’Ufficio di tassazione ha ritenuto incompleta, con la conseguenza che ha indirizzato al reclamante una elaborata richiesta di collaborazione. Gli ha inoltre sottoposto un calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale, avendo riscontrato un’insufficiente disponibilità finanziaria. Non avendo il contribuente dato seguito a quanto richiesto, l’autorità fiscale ha respinto il suo reclamo, confermando in tal modo la tassazione d’ufficio.
2.2.
Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Ora, il semplice fatto che l’Ufficio di tassazione, ricevuto il reclamo del contribuente, si sia rivolto a quest’ultimo con una richiesta di collaborazione molto dettagliata, dimostra che la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio non era stata portata. Al contrario, l’autorità fiscale ha constatato che le entrate dichiarate dal contribuente non bastavano a giustificare il suo tenore di vita, calcolato peraltro tenendo conto del minimo vitale. Non solo. Premesso che si trattava della prima dichiarazione presentata dal contribuente, dopo il suo trasferimento in Svizzera, né nella dichiarazione né nell’allegato elenco titoli era stata indicata alcuna sostanza mobiliare e in particolare alcuna relazione bancaria e detenzione di partecipazioni sociali. Il reclamante aveva per contro dichiarato un “numerario” di 150'000 franchi. Inoltre, pur essendo coniugato, la dichiarazione non menzionava alcun reddito relativo alla moglie, residente all’estero fino ai primi mesi dell’anno successivo.
È particolarmente delicato l’accertamento del reddito e della sostanza di un nuovo contribuente, per la cui tassazione non si dispone di quelle indicazioni che sono di solito reperibili in relazione a una persona che risiede in Svizzera da tempo. In questa prospettiva, la dichiarazione, presentata dal contribuente con il suo reclamo, ha sollevato ancora più dubbi di quanti ne sussistessero nel momento in cui la tassazione d’ufficio è stata intrapresa.
Nelle circostanze descritte, l’autorità di tassazione avrebbe anche potuto dichiarare irricevibile il reclamo, ritenuto che la motivazione dello stesso costituisce, come pure già ricordato, un requisito di validità dello stesso.
2.3.
L’Ufficio di tassazione ha verosimilmente ritenuto che il semplice fatto che il contribuente avesse presentato, con il reclamo, una dichiarazione d’imposta, sebbene incompleta, fosse sufficiente ad imporgli di intraprendere ulteriori atti istruttori.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del 29.4.2009 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
Nel caso in discussione, la documentazione prodotta con il reclamo appariva, per le ragioni già evocate, chiaramente incompleta e inidonea pertanto a provare la manifesta inesattezza della controversa tassazione per apprezzamento.
2.4.
Il fatto che l’autorità di tassazione, confrontata con un reclamo interposto contro una tassazione d’ufficio, intraprenda degli atti istruttori, non implica comunque in ogni caso che la tassazione per apprezzamento debba essere sostituita con una tassazione ordinaria. Se infatti il fisco ritiene che il contribuente abbia presentato un reclamo conforme ai requisiti di validità previsti dalla legge, riprenderà le sue indagini e assumerà le prove offerte dal reclamante. Nel caso in cui queste indagini permettano di raccogliere prove che consentono all’autorità di stabilire gli elementi imponibili in modo ineccepibile, la tassazione d’ufficio sarà sostituita con una tassazione ordinaria. Se invece, anche al termine dell’istruttoria, la fattispecie rimane del tutto o in parte incerta, allora viene mantenuta la tassazione d’ufficio e può unicamente esserne verificata la misura (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 28, p. 312; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 50 ad art. 132 LIFD, p. 2276).
Interpretando con benevolenza la ripresa della collaborazione da parte del contribuente – che peraltro non aveva in precedenza presentato alcuna dichiarazione d’imposta, essendosi trasferito dall’estero nel corso del periodo fiscale litigioso – l’Ufficio di tassazione potrebbe pertanto aver ritenuto che fossero dati i presupposti per riprendere la propria attività istruttoria. A tal fine, ha indirizzato al reclamante una richiesta di collaborazione. Tuttavia, come visto, il contribuente ha del tutto ignorato tale domanda, che avrebbe invece potuto considerare come un’insperata opportunità per rimettere in discussione la tassazione d’ufficio, nonostante la mancata collaborazione fino a quel momento mostrata.
In queste circostanze, l’autorità fiscale non poteva che confermare la tassazione d’ufficio.
2.5.
La decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo della contribuente, si rivela pertanto legittima.
Il ricorrente ha tuttavia prodotto nuovi documenti, che almeno in parte corrispondono a quelli richiesti dall’Ufficio di tassazione nell’ambito della procedura di reclamo, allegandoli al ricorso in esame.
3.2.
Se a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1. con riferimenti).
3.3.
Tornando alla fattispecie in esame, la documentazione prodotta con il ricorso non può pertanto essere presa in considerazione. Ma anche se lo fosse, la stessa non appare comunque idonea a provare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.
Il quadro che emerge dai nuovi documenti presenta peraltro una situazione solo in parte compatibile con quanto affermato nel reclamo presentato all’autorità di tassazione. Basti dire che al ricorso è allegata una nuova versione della dichiarazione d’imposta, nella quale non figura più il “numerario” precedentemente dichiarato, mentre sono stati indicati due relazioni bancarie e due partecipazioni qualificate in altrettante società. Inoltre, per la prima volta, il ricorrente ha professato un debito di fr. 24'510.– nei confronti di una delle società in questione.
Come la prima versione della dichiarazione d’imposta aveva sollevato una serie di interrogativi, che si erano tradotti nella richiesta di documentazione indirizzata al contribuente dall’Ufficio di tassazione, così pure la nuova versione fa emergere numerosi dubbi, che dovrebbero essere fugati, se si volesse passare da una tassazione d’ufficio ad una tassazione ordinaria. Esige, per esempio, qualche spiegazione il fatto che entrambi i conti bancari – che sono tuttora i soli che il ricorrente abbia dichiarato – sono stati aperti solo il 16 giugno 2014.
3.4.
Non è pertanto possibile modificare la tassazione d’ufficio alla luce della documentazione presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
Gli elementi imponibili stabiliti per apprezzamento non sono certamente irrisori, e in ogni caso sono nettamente superiori rispetto a quanto dichiarato successivamente dall’insorgente. Il reddito del lavoro, stimato in fr. 150'000.–, potrebbe in effetti essere superiore a quello effettivamente conseguito, se è vero che il certificato di salario, prodotto con il reclamo, indica uno stipendio netto di fr. 26'262.–. A prescindere dalla sua provenienza, per contro, la stima dell’ammontare del reddito appare tutto sommato plausibile.
Tenuto conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche l’atteggiamento processuale del ricorrente, non vi sono chiaramente le condizioni perché la valutazione del reddito e della sostanza imponibili del ricorrente, intrapresa dall’Ufficio di tassazione, possa essere considerata arbitraria. Come anticipato, con il ricorso il contribuente ha addirittura prodotto una nuova versione della dichiarazione d’imposta, da cui risultano beni e debiti precedentemente non dichiarati.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: