Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2017.42
Entscheidungsdatum
26.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2017.42 80.2017.43

Lugano 26 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 24 febbraio 2017 contro la decisione del 1° febbraio 2017 in materia di IC e IFD 2014.

Fatti

A. Nel periodo fiscale litigioso, RI 1 ha esercitato un’attività lavorativa indipendente come gerente, dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014, presso una stazione di servizio in Via __________, __________, e dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, presso una stazione di servizio in Via __________ a __________. La moglie invece ha lavorato come dipendente del Comune di __________ (apertura e chiusura cimitero).

Nella dichiarazione fiscale 2014, i coniugi RI 2 e RI 1 hanno indicato un reddito da attività dipendente accessoria della moglie di fr. 4'062.– e una rendita AVS/AI di fr. 12'828.–, mentre hanno postulato in deduzione fr. 1'041.– per l’assicurazione infortuni non professionali e fr. 1'801.– per il 2° pilastro.

B. Con scritto del 10 giugno 2016, a valere quale diffida, l’RS 1, per potersi pronunciare sulle tassazioni 2014 e 2015, ha chiesto ai contribuenti di inviare entro il 30 giugno 2016 (termine poi prorogato fino al 31 luglio 2016) il bilancio al 31.12.2014 e al 31.12.2015 e il conto economico degli anni 2014 e 2015 inerenti all’attività indipendente del marito e la dichiarazione del saldo al 31.12.2015 e gli interessi maturati nel 2015 di un conto bancario. L’autorità fiscale ha avvertito i contribuenti che, in caso d’inosservanza, avrebbe proceduto a una tassazione d’ufficio. I contribuenti non hanno trasmesso all’autorità fiscale la documentazione richiesta.

C. Con decisione dopo tassazione d’ufficio del 9 novembre 2016, il reddito imponibile per l’IC 2014 è stato stabilito in fr. 89'900.–, mentre per l’IFD in fr. 87'300.–. L’RS 1 ha in particolare accertato l’importo di fr. 80'000.– come reddito da attività indipendente del marito. I contribuenti sono stati avvertiti che un eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata definitiva.

D. Con lettera (manoscritta) del 9 dicembre 2016, i contribuenti hanno presentato reclamo contro la suddetta decisione, esponendo quanto segue:

… con la presente desidero impugnare la tassazione d’ufficio emessa a mio carico per il periodo d’assoggettamento 1.1.-31.12.’14, in quanto il reddito complessivo è molto al di sopra dell’effettivo guadagno. In allegato invio la copia della dichiarazione di tassazione 2014, dalla quale potete riscontrare le nostre entrate effettive (vedi anche bilancio) e che siamo stati anche parzialmente aiutati dall’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento. …

Al gravame è stato però allegato, unicamente, copia del conto economico della "__________", copia del certificato dell’anno 2014 datato 15 luglio 2015 riguardante le prestazioni erogate dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento a favore del marito e copia dell’estratto dei costi della salute 2014 della moglie.

E. Con scritto del 13 dicembre 2016, l’RS 1 ha informato i contribuenti che il reclamo deve provare che la tassazione sia manifestamente inesatta, invitando loro parimenti a trasmettere, entro il 10 gennaio 2017, l’estratto dettagliato (delle entrate e delle uscite) dall’1.1.2014 al 31.12.2014 di due conti bancari. Inoltre, stante l’insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata sulla base dei dati presentati, ha chiesto ai contribuenti di dimostrare con quali mezzi hanno fatto fronte al loro sostentamento per l’anno 2014, allegando contestualmente il calcolo delle entrate e delle uscite relativo all’anno 2014, con l’avvertenza che, in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile con la conferma della tassazione d’ufficio. Entro il termine impartito loro, i contribuenti non hanno prodotto alcuna documentazione.

F. Con decisione dopo reclamo del 1° febbraio 2017, l’RS 1 ha confermato la sua precedente decisione e ha stralciato i contributi assistenziali erroneamente imposti, con le seguenti considerazioni:

… L’autorità fiscale ha proceduto ad emettere una tassazione d’ufficio, in quanto i contribuenti, malgrado una specifica diffida, non hanno mai presentato il bilancio e il conto economico 2014 dell’attività del marito. Ai dati dichiarati, è stato aggiunto un reddito aziendale valutato in Fr. 80'000 (come nel 2013). Con tempestivo reclamo, i ricorrenti hanno presentato i dati contabili 2014, chiedendo la relativa rettifica del reddito aziendale.

Considerato come sulla base degli elementi forniti, risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria, l’autorità di tassazione ha invitato i contribuenti a comprovare con quali mezzi hanno potuto far fronte al loro sostentamento. Accertato come i contribuenti non abbiano dato seguito alla richiesta formulata dall’autorità fiscale, in mancanza di ogni e qualsiasi elemento atto a ridurre il reddito aziendale determinato in sede di tassazione, lo stesso viene confermato come da decisione del 9.11.2016.

D’altra parte, in questa sede, si procede a stralciare le prestazioni percepite dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, poiché esenti da imposte.

G. Con il presente tempestivo ricorso, i coniugi RI 2 e RI 1 sostengono in particolare che l’RS 1 ha emanato la decisione impugnata in base alla dichiarazione fiscale 2013, da cui risultava un guadagno di circa fr. 80’000.–. Per l’anno 2014, tale guadagno sarebbe stato molto inferiore, come risulterebbe dal bilancio e dalla documentazione trasmessa all’autorità fiscale. Precisano che sarebbe stata una loro dimenticanza il fatto di non aver inviato il dettaglio delle entrate e delle uscite. Affermano inoltre quanto segue:

… Nel periodo di dicembre e di gennaio mia moglie ha avuto problemi di salute ed è anche stata ricoverata per un intervento in ospedale per quindici giorni. Durante l’anno 2014 abbiamo provveduto al nostro sostentamento grazie all’aiuto di mio figlio che vive con noi e che ha un reddito proprio. Non c’è mai stata la volontà di voler nascondere nulla all’Ufficio tassazione. Precisiamo anche che l’anno 2014 è stato per noi abbastanza pesante dal punto di vista economico e che ha anche comportato il ricorso in parte alla pubblica assistenza e a una perdita di soldi negli ultimi tre mesi dell’anno. Durante tutto l’anno 2015 sono rimasto disoccupato e ho beneficiato della disoccupazione e dell’assistenza. …

H. Con scritto del 6 marzo 2017, l’RS 1 ha trasmesso a questa Corte gli incarti fiscali 2013 e 2014, senza formulare osservazioni in merito al ricorso.

Diritto

  1. 1.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

1.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

1.3.

La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

1.4.

Nella fattispecie in esame, come visto, con scritto del 10 giugno 2016, l’RS 1 ha assegnato ai contribuenti un termine (di oltre un mese e mezzo) per produrre il bilancio e il conto economico degli anni 2014 e 2015 dell’attività indipendente del marito, il saldo e gli interessi maturati di un conto bancario, e al contempo ha avvertito loro che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Nel termine impartito, i coniugi RI 1 e RI 2 non hanno dato seguito a quanto intimato loro da parte del predetto ufficio. Motivo per cui l’autorità fiscale ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordando parimenti ai contribuenti le condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento. Nella motivazione della decisione del 9 novembre 2016, operata d’ufficio, l’RS 1 ha espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova. Ha al riguardo persino precisato che "Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.".

Tuttavia i contribuenti, nel proprio reclamo del 9 dicembre 2016, non si sono confrontati con la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio. In primo luogo, gli stessi si sono limitati a criticare, in modo (molto) generico, la valutazione del reddito operata dall’autorità fiscale (con la presente desidero impugnare la tassazione d’ufficio emessa a mio carico per il periodo d’assoggettamento 1.1.-31.12.’14, in quanto il reddito complessivo è molto al di sopra dell’effettivo guadagno).

In secondo luogo, hanno affermato di aver allegato unitamente al reclamo "… copia della dichiarazione di tassazione 2014, dalla quale potete riscontrare le nostre entrate effettive (vedi anche bilancio) e che siamo stati anche parzialmente aiutati dall’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento. …". Sennonché, agli atti risultano solamente copia del conto economico (dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014) della "__________", copia del certificato relativo all’anno 2014 rilasciato il 15 luglio 2015 dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento inerente alle prestazioni erogate a favore di RI 1 di complessivi fr. 12'828.80 (prestazioni ordinarie cosas, premi cassa malati, franchigia e prestazioni cassa malati), e copia dell’estratto dei costi della salute 2014 della moglie di complessivi fr. 928.55. A comprova dell’"effettivo guadagno" dell’attività indipendente esercitata dal marito non è però stata trasmessa la documentazione completa riguardante la stazione di servizio in __________, __________ (come, ad esempio, il bilancio della società), mentre per quanto concerne la gerenza presso la stazione di servizio a __________ non è stato addirittura prodotto nulla. Inoltre i contribuenti non hanno neppure quantificato l’asserito guadagno conseguito e non hanno prodotto la dichiarazione d’imposta 2014 debitamente compilata con la relativa documentazione, come peraltro richiesto dall’RS 1.

In un simile caso, l’autorità fiscale avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).

1.5.

Tuttavia, con lettera del 13 dicembre 2016, l’RS 1 ha ribadito che il reclamo contro una tassazione d’ufficio deve provare che la tassazione sia manifestamente inesatta e ha assegnato ai contribuenti un ulteriore termine scadente il 10 gennaio 2017 per trasmettere l’estratto dettagliato delle entrate e delle uscite dall’1.1.2014 al 31.12.2014 di due conti bancari. Inoltre, stante l’insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata sulla base dei dati presentati, ha chiesto ai contribuenti di comprovare con quali mezzi hanno fatto fronte al loro mantenimento per il periodo fiscale litigioso, allegando parimenti il calcolo delle entrate e delle uscite relativo al 2014, con l’avvertenza che, in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile con la conferma della tassazione d’ufficio. Come detto, entro il termine impartito, i contribuenti non hanno dato seguito alla richiesta.

Con decisione dopo reclamo del 1° febbraio 2017, l’autorità fiscale ha confermato la sua precedente decisione operata d’ufficio del 9 novembre 2016, stralciando le prestazioni percepite dall’Ufficio del sostegno e dell’inserimento pari a fr. 12'828.– (considerato come sono esenti da imposte). L’autorità fiscale è dunque stata generosa nei confronti dei contribuenti, avendo potuto semplicemente dichiarare l’irricevibilità del gravame, senza entrare nel merito della decisione impugnata.

  1. 2.1.

Si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta dall’autorità fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva.

A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).

2.2.

Per il periodo fiscale 2014, i redditi stabili per apprezzamento includono il reddito dell’attività indipendente del marito (fr. 80'000.–) e il reddito dell’attività dipendente accessoria della moglie (fr. 4'062.–). Le deduzioni includono i contributi per il 3° pilastro A (fr. 1'801.–), gli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio (fr. 1'041.–) e la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi (fr. 4'062.–). La sostanza ingloba titoli e capitali (fr. 22'200.–). Dagli atti (peraltro assunti dall’RS 1) dell’incarto fiscale relativo all’anno 2014 risulta che durante quell’anno il marito ha esercitato un’attività lavorativa indipendente come gerente della stazione di servizio ubicata a __________, in __________, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 agosto 2014, e sempre come gerente della stazione di servizio ubicata a __________ in Via __________, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 31 dicembre 2014. I ricorrenti, in sede di reclamo, hanno prodotto solamente il conto economico del 2014 della stazione di servizio di __________ da cui emerge un reddito di fr. 11'792.–. Per quanto concerne l’attività indipendente a __________ i ricorrenti non hanno invece fornito alcun documento in merito (come, ad esempio, il bilancio e il conto economico della società) né in sede di reclamo né in questa sede. La tesi degli insorgenti secondo la quale essi avrebbero subito una perdita di denaro, peraltro nemmeno quantificata, durante gli ultimi tre mesi dell’anno, è dunque da considerarsi un’argomentazione di parte, poiché non è stata minimamente comprovata e documentata. Ma vi è di più. Malgrado le (non meglio specificate) perdite subite dai ricorrenti, i capitali a risparmio depositati sul conto corrente privato intestato a RI 1 presso __________ di __________ al 31.12.2014 sono addirittura aumentati di ben fr. 10'592.14 (saldo al 31.12.2013 di fr. 11'608.25; saldo al 31.12.2014 di fr. 22'200.39). I ricorrenti, nonostante l’esplicita richiesta da parte dell’autorità fiscale, non hanno prodotto l’estratto dettagliato del predetto conto bancario e neppure del conto presso Banca __________ (intestato alla moglie o/e al marito?), di cui non vi è alcuna traccia nell’incarto fiscale. In effetti, non è dato (tra l’altro) sapere su quale conto sia stato versato il salario percepito dalla moglie nel 2014. Gli insorgenti sostengono inoltre che il figlio che abita con loro avrebbe provveduto al loro mantenimento, senza però nuovamente quantificare e documentare l’asserito contributo di sostentamento a comprova della loro argomentazione.

Dal calcolo delle entrate e delle uscite relativo al 2014 trasmesso dall’autorità fiscale ai ricorrenti unitamente allo scritto del 13 dicembre 2016, risulta in particolare un ammanco finanziario di fr. 38'208.– (cfr., nel dettaglio, calcolo entrate e uscite anno 2014 annesso alla lettera del 13 dicembre 2016 inviata ai contribuenti nell’incarto fiscale 2014). Va da sé che appare impossibile che i coniugi RI 1 e RI 2 abbiano mantenuto il loro tenore di vita (tra cui risulta un affitto mensile di fr. 2'200.– e un leasing mensile per l’autovettura di fr. 526.20) grazie unicamente al reddito percepito della moglie di fr. 4'062.– e le prestazioni erogate dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento a favore di RI 1 di complessivi fr. 12'828.80, come da loro indicato nella dichiarazione d’imposta 2014. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, i dati indicati dall’RS 1 per il periodo fiscale litigioso, in particolare il reddito aziendale valutato per apprezzamento in fr. 80'000.–, che corrisponde a quello stimato nel periodo fiscale precedente, appaiono attendibili, e comunque non si possono considerare viziati da errori palesi, in assenza di collaborazione da parte dei contribuenti, i quali non hanno adempiuto i propri obblighi procedurali. Infatti, come visto, non hanno prodotto la documentazione completa riguardo all’attività indipendente del marito e il dettaglio dei conti bancari/postali a loro intestati. La situazione economica degli insorgenti appare, in effetti, poco cristallina (visto tra l’altro che, pur avendo accumulato un capitale a risparmio, gli stessi hanno percepito delle prestazioni erogate dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento).

Secondo la giurisprudenza, peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).

La stima su cui si fonda la decisione impugnata non presenta dunque errori manifesti, tali da farla apparire manifestamente inesatta.

  1. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

8

LAID

  • art. 73 LAID

LIFD

  • Art. 130 LIFD
  • art. 132 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD

LT

  • art. 206 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

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