Incarti n. 80.2017.283 80.2017.284
Lugano 31 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 novembre 2017 contro la decisione del 27 ottobre 2017 in materia di IC e IFD 2014.
Fatti
A.RI 1 e __________ (nata __________) si sono uniti in matrimonio l’11 settembre 1998. In data 1° febbraio 2009 il marito ha trasferito il proprio domicilio a __________, mentre la moglie è rimasta a vivere a __________. Con decisione del 28 maggio 2015, il Pretore della giurisdizione di __________ ha pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi.
B. A fronte del mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2014, l’UT ha richiamato, diffidato (19 gennaio 2016) e quindi inflitto ai coniugi RI 1 e __________ RI 1, con decisione del 16 febbraio 2016, una multa di fr. 800.- per violazione degli obblighi procedurali, avvertendoli che, se non avessero presentato la dichiarazione entro 20 giorni, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. In seguito al reclamo 17 marzo 2016 del marito, il quale ha lamentato di non essere stato in grado di presentare la dichiarazione fiscale a causa di alcuni problemi di salute, l’Autorità fiscale, con decisione 21 aprile 2016, ha annullato la multa assegnando un nuovo termine, scadente il 30 giugno 2016, per presentare la dichiarazione d’imposta 2014. Considerato che entro il termine impartito i contribuenti non hanno presentato la dichiarazione fiscale litigiosa, l’UT li ha nuovamente richiamati, diffidati (17 gennaio 2017) e quindi inflitto, con decisione del 16 febbraio 2017, una multa di fr. 300.– per violazione degli obblighi procedurali. L’autorità fiscale ha contestualmente attribuito ai contribuenti un ulteriore termine di venti giorni per presentare gli atti richiesti, con la relativa avvertenza che, in caso contrario, avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e dell’art. 130 LIFD.
C. Decorso infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisioni separate per il marito e per la moglie del 17 maggio 2017, l’UT ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, allestita d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo è stato commisurato in fr. 82'200.- per l’IC e in fr. 98'300.- per l’IFD. In particolare, l’Autorità fiscale ha stabilito un reddito immobiliare di fr. 70'000.-, ripartito in fr. 57’000.- per il Comune di __________ e in fr. 13’000.- per il Comune di __________, e altri redditi per un ammontare di fr. 100’000.-, ripartiti in fr. 50’000.- su ognuna delle due località poc’anzi citate. Il valore della sostanza imponibile complessiva è stato commisurato in fr. 0.-. L’UT, nella motivazione, ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che un eventuale reclamo doveva essere motivato e indicare i mezzi di prova. I contribuenti erano avvertiti che un eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata definitiva.
D. Con reclamo del 17 giugno 2017, RI 1 ha contestato la tassazione d’ufficio, argomentando di non poter accettare un reddito imponibile complessivo di fr. 82’000.- e di non essere stato in grado di presentare la dichiarazione fiscale a causa di diversi problemi di salute. Per questo motivo il reclamante ha chiesto una proroga fino al 30 settembre 2017 per presentare la dichiarazione fiscale 2014, allegando un certificato medico per comprovare la sua malattia.
L’autorità di tassazione si è rivolta al reclamante, con scritto del 12 luglio 2017, e l’ha avvertito che il reclamo non era conforme ai requisiti legali, in quanto non comprovava la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Di conseguenza, gli ha attribuito un termine fino al 30 settembre 2017 per “presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
E. L’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, con decisione del 25 ottobre 2017, nella quale, ricordati i requisiti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio, ha constatato che il termine attribuito al reclamante per presentare la dichiarazione d’imposta era scaduto infruttuoso.
Con scritto del 25 ottobre 2017, il contribuente si è rivolto all’UT per chiedere una proroga, scadente il 31 dicembre 2017, per inoltrare diverse dichiarazioni fiscali, fra cui quella litigiosa. Nello scritto ha dichiarato che il suo stato di salute era notevolmente peggiorato e che per questo motivo aveva conferito procura a sua sorella, __________, affinché recuperasse tutti i documenti necessari per allestire le dichiarazioni fiscali.
Con lettera del 27 ottobre 2017, per quanto qui interessa, l’Autorità fiscale si è rivolta al contribuente per informarlo di aver già emesso la decisione di tassazione dopo reclamo e per comunicargli la possibilità di impugnare la stessa, mediante ricorso, dinanzi alla Camera di diritto tributario.
F. Con ricorso del 27 novembre 2017, RI 1 contesta la tassazione d’ufficio, in quanto, a suo dire, non corrisponderebbe alla sua reale situazione fiscale. Nelle motivazioni ripercorre l’iter della procedura di tassazione, dichiara di aver allestito e inviato la dichiarazione fiscale 2014, con i relativi giustificativi, all’Ufficio di tassazione e chiede di poter essere convocato per un’audizione.
G. Con osservazioni del 6 dicembre 2017, l’UT propone di respingere il ricorso del 27 novembre 2017. Dopo aver ripercorso tutto l’iter procedurale, l’Autorità fiscale osserva quanto segue:
[…]
Osserviamo che il contribuente afferma che è venuto meno ai suoi obblighi procedurali di contribuente a causa di malattia. Ciononostante, dalla primavera del 2015 sino a oggi, è stato in grado di chiedere a più riprese la proroga del termine d’inoltro della dichiarazione, di contestare la multa del 16.02.2016 con reclamo del 16.03.2016, di inoltrare reclamo contro le tassazioni d’ufficio 2014, di chiedere un’ulteriore proroga con lettera del 24.10.2017 e di inoltrare ricorso contro la decisione di irricevibilità del reclamo del 25.10.2017. A parere di quest’autorità, tale condotta non è propria di un contribuente che, malato, non è in grado di provvedere, a causa della sua malattia, al disbrigo delle questioni fiscali che lo concernono.
Usando un minimo di diligenza (la stessa usata per l’inoltro delle richieste di proroga e per l’inoltro dei tempestivi reclami), visto il perdurare della pretesa malattia, il contribuente avrebbe dovuto delegare a un rappresentante la stesura della sua dichiarazione d’imposta. La malattia di cui si tratta non è fatto recente ma è arcinota al contribuente stesso, che non la può usare in continuazione a giustificazione degli inadempimenti dei propri obblighi da diversi periodi fiscali a questa parte.
D’altronde non si può pretendere che l’ufficio di tassazione proroghi all’infinito il termine d’inoltro di una dichiarazione d’imposta, in attesa che il contribuente guarisca, per di più in un caso come quello del contribuente dove lo stato di malattia – come da certificati medici prodotti – perdura ormai da anni. Aspettando sino al 17.05.2017 prima di emettere le tassazioni d’ufficio, e prorogando nuovamente sino al 30.09.2017 il termine per l’inoltro della dichiarazione, quest’autorità è già venuta più che incontro al contribuente.
H. Con scritto 20 febbraio 2019, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente nel suo ricorso del 27 novembre 2017, la Camera di diritto tributario ha citato RI 1 per un’audizione. A causa della mancata comparsa del ricorrente, l’udienza in questione non ha mai avuto luogo.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, in quanto quest’ultimo non aveva adempiuto i requisiti formali previsti dalla legge, nonostante il termine di oltre due mesi, attribuito al reclamante per emendarlo.
Ne consegue che questa Camera si limita a verificare se sia legittima la decisione dell’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente, senza per contro esaminare il merito della decisione. Ciononostante, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di reclamo contro la tassazione d’ufficio, accerterà pure che la commisurazione degli elementi imponibili, basata su una valutazione coscienziosa dell’autorità, non sia arbitraria (v. infra, consid. 3).
Nella fattispecie in esame, con la multa disciplinare del 16 febbraio 2017, l’UT ha assegnato a RI 1 e __________ un termine di 20 giorni per presentare le dichiarazioni di tassazione 2014 per l’IC e l’IFD ed al contempo li ha avvertiti che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
Nel termine impartito, i contribuenti non hanno dato seguito a quanto intimatogli, motivo per cui l’autorità ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordando loro le condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento.
2.2.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4.
La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
2.5.
Nel caso qui posto a giudizio, nelle motivazioni delle decisioni di tassazione operate d’ufficio e notificate il 17 maggio 2017, l’UT ha espressamente indicato come le stesse fossero censurabili unicamente se manifestamente inesatte e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova.
Tuttavia il contribuente, nel generico gravame, non si è confrontato con la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio e, al contempo, non ha presentato né la dichiarazione fiscale, né tanto meno i necessari documenti giustificativi. Il ricorrente si è limitato ad affermare che il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta è da ricondurre a una sua assenza per malattia, di non poter accettare un reddito imponibile di fr. 82'200.- e a chiedere un’ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2017, per presentare le dichiarazioni d’imposta.
In un simile caso, l’UT avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’Autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).
2.6.
Tuttavia, con scritto del 12 luglio 2017, l’autorità di tassazione ha conferito al contribuente un termine fino al 30 settembre 2017 (conformemente a quanto da lui richiesto) per conformarsi ai requisiti previsti dalla legge per contestare la tassazione d’ufficio, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Sebbene, nella sua lettera, l’Ufficio di tassazione non ne faccia menzione, ha perlomeno implicitamente prorogato il termine di reclamo, riconoscendo in tal modo i problemi di salute addotti dal reclamante. In sé, il termine di reclamo, quale termine stabilito dalla legge, è perentorio e quindi non prorogabile (art. 192 cpv. 1 LT; art. 119 cpv. 1 LIFD). La malattia potrebbe giustificare tutt’al più una restituzione dei termini (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una malattia deve tuttavia essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata). Nel caso in esame, il fatto stesso che il reclamante avesse allegato un certificato medico che risaliva al 18 gennaio 2017 e che attestava una inabilità al lavoro completa dal 24.10.2016, dovuta a una non meglio precisata “malattia di lunga durata”, doveva bastare per escludere l’adempimento delle condizioni per una restituzione dei termini.
In ogni caso, come visto, l’autorità fiscale ha prorogato il termine di reclamo, conformandosi alla richiesta del contribuente. Nonostante quest’ultimo fosse stato nuovamente avvertito che l’UT avrebbe dichiarato irricevibile il reclamo e le tassazioni d’ufficio sarebbero state confermate, in caso di inosservanza del termine prorogato, l’insorgente non ha neppure risposto.
In queste circostanze, la decisione del 25 ottobre 2017 qui impugnata, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, è conforme al diritto federale e cantonale.
2.7.
Ad abundantiam va evidenziato che nemmeno al ricorso in esame il ricorrente ha allegato la dichiarazione fiscale e tutta la documentazione necessaria per comprovare la sua situazione economica. Se è vero che il contribuente soffre di una malattia cronica, essendo egli stato indisposto dall’inizio della procedura di tassazione ad oggi
Si rileva, in questo contesto, che il ricorrente non si è neppure presentato all’udienza, alla quale la Camera di diritto tributario lo aveva convocato, su sua esplicita richiesta.
Pur avendo omesso di presentare una dichiarazione d’imposta completa, RI 1 ha contestato nel merito la tassazione d’ufficio, che a suo dire non corrisponderebbe alla sua reale situazione economica. Si tratta quindi, a titolo abbondanziale, ancora solo di verificare se la valutazione compiuta dall’autorità fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia palesemente eccessiva.
3.2.
Al proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale (cfr. RF 67/2012 p. 59 = RDAF 2012 II p. 283, consid. 3.1) o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1; Fenners/Looser, op. cit., p. 38 ; Filippini/Balestra Gamboni, op. cit., p. 641).
Inoltre, l’autorità fiscale, quando procede ad una stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve infatti impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).
3.3.
Nel caso concreto, i proventi stabiliti per apprezzamento includono i redditi di diversi immobili (fr. 70'000.-) e altri redditi (fr. 100'000.-). Le deduzioni invece comprendono gli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio (fr. 10'500.- per l’imposta cantonale e fr. 5'600.- per l’imposta federale), le spese di gestione e di manutenzione degli immobili (fr. 14'000.-), gli interessi passivi privati (fr. 30'000.-) e le deduzioni per i figli a carico (fr. 33'300.- per l’imposta cantonale e fr. 19'500.- per l’imposta federale).
In primo luogo giova ricordare che, sia in sede di reclamo che di ricorso, il contribuente si è limitato ad affermare che i valori ripresi nella tassazione d’ufficio non rispecchiano la sua reale situazione fiscale senza tuttavia precisare quali valori debbano essere corretti e senza allegare alcunché. Pertanto, anche volendo analizzare le singole posizioni, si deve constatare che il ricorrente non ha fornito alcuna informazione per poter procedere in tal senso.
Sia come sia, gli importi stimati dall’UT a titolo di reddito non appaiono certamente arbitrari. In effetti per il periodo fiscale 2013 il contribuente ha dichiarato un reddito da attività lucrativa di fr. 143'743.- e un reddito immobiliare di 71'720.-, nel 2012 un reddito da attività lucrativa di fr. 124’038.- e un reddito immobiliare di 68'420.-, nel 2011 un reddito da attività lucrativa di fr. 120’211.- e un reddito immobiliare di 59’070.- e nel 2010 un reddito da attività lucrativa di fr. 111’559.- e un reddito immobiliare di 54'800.-. Tutti gli importi qui riportati si situano in linea con quanto ritenuto dall’UT per stabilire la tassazione d’ufficio. Inoltre, dopo una breve analisi degli atti, la stessa conclusione può essere formulata per le deduzioni. Le stime su cui si fonda la decisione impugnata non presentano dunque errori manifesti, tali da farla apparire manifestamente inesatta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
municipio .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: