Incarti n. 80.2017.276 80.2017.277
Lugano 9 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
RS 2
oggetto
ricorso del 13 novembre 2017 contro la decisione dell’11 ottobre 2017 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, (__________), nubile, nel periodo fiscale litigioso, ha lavorato come donna delle pulizie.
Nella dichiarazione fiscale 2012, la contribuente ha in particolare indicato di aver percepito un reddito da attività dipendente di fr. 13'545.–, un reddito da titoli e capitali di fr. 184.– e di avere una sostanza da titoli e capitali dell’ammontare di fr. 27'594.–.
B. L’RS 2 ha allestito un calcolo delle entrate e delle uscite per l’anno 2012, da cui risultava un ammanco di fr. 12'460.–. Con lettera del 21 settembre 2015, allo scopo di meglio definire la tassazione, l’autorità fiscale ha sottoposto alla contribuente il calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2012 da cui, come detto, risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento, invitandola contestualmente a presentare le proprie osservazioni. La contribuente non ha risposto.
C. Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 28 ottobre 2015, l’RS 2 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 40'100.– e la sostanza imponibile in fr. 28'000.– per l’IC, e il reddito imponibile in fr. 43'800.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolare aggiunto ai proventi dichiarati "altri redditi" per fr. 36'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di "prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria e mancato riscontro al nostro scritto del 21.09.2015".
D. La contribuente, per il tramite dell’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 27 novembre 2015, nel quale, richiamando il contenuto dell’autodenuncia esente da pena presentata il medesimo giorno all’Ufficio delle procedure speciali, ha postulato di "azzerare la voce 7.3 “Altri redditi”" e di "aggiungere la sostanza autodenunciata". Ha sostenuto di non aver celato alcun reddito e di aver fatto capo al conto non dichiarato (oggetto dell’autodenuncia esente da pena) per colmare i propri ammanchi.
Con lettera del 28 luglio 2017, l’Ufficio delle procedure speciali, richiamando in particolare il suddetto reclamo ancora pendente e le decisioni ancora in sospeso degli anni successivi, ha trasmesso alla rappresentante della contribuente i calcoli dettagliati di dispendio degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, invitandola parimenti a presentare eventuali correzioni e osservazioni (con la relativa documentazione per ogni rettifica) entro il 31 agosto 2017 (termine poi prorogato).
Con scritto del 25 settembre 2017, l’avv. RA 1 ha informato il predetto ufficio che la sua assistita vivrebbe da sola in un appartamento in affitto e condurrebbe "uno stile di vita molto (anzi, estremamente) modesto e per nulla dispendioso. I beni liquidi depositati presso __________ (ndr. oggetto dell’autodenuncia esente da pena) sono il frutto di risparmi riconducibili all’attività lavorativa regolarmente dichiarata in passato. Il conto (in varie valute) non viene più alimentato da tempo. L’esame della documentazione bancaria dimostra che le variazioni annue corrispondono al saldo tra utili/perdite in capitale (su corsi e su divise), redditi da titoli e spese di gestione, dedotti i prelievi annui che ammontano con regolarità a CHF 20'000.–…". Il prelievo annuo di fr. 20'000.– sarebbe qualificabile come entrata per coprire le spese correnti con la conseguente diminuzione del saldo dei conti al 31 dicembre. Per le spese professionali, il forfait riconosciuto in deduzione dall’autorità fiscale non sarebbe da considerare (essendo superiore rispetto alle spese effettivamente sostenute come donna delle pulizie). Ha allegato i fogli di calcolo rielaborati, sostenendo che la contribuente disponeva di un reddito annuale sufficiente per garantire la copertura delle spese di mantenimento (spese professionali, affitto, premi cassa malati e imposte).
E. Con decisione dopo reclamo dell’11 ottobre 2017, l’RS 2 ha parzialmente ammesso il gravame. Ha rettificato il reddito d’altra fonte da fr. 36'000.– a fr. 29'000.–, con le seguenti considerazioni:
Con il reclamo del 27.11.2015 il rappresentante della contribuente contestava il reddito d’altra fonte esposto in prima istanza in fr. 36'000.– e accludeva al reclamo una autodenuncia esente da pena indicando che la mancanza di liquidità era proprio da ricercare in prelevamenti effettuati da questo conto. Ne è seguito un lungo scambio di corrispondenza ed un incontro tra l’autorità fiscale e il rappresentante. Malgrado ciò e nonostante l’ultimo scritto del 25.09.2017, l’autorità fiscale ritiene che le modalità di sostentamento non siano mai state chiarite e che la lacuna della disponibilità sia tutt’ora presente per l’anno in questione. Infatti dai documenti bancari prodotti risultano al massimo un rimborso in capitale di fr. 2'550.-- ed una plusvalenza su una vendita di titoli di Euro 3708.-- (fr. 4'450.--). L’incidenza del cambio fra il 31.12.2011 ed il 31.12.2012 non esplica nessun effetto pratico nel caso in esame. Il prelevamento di fr. 20'000.-- annui dal conto ai fini del sostentamento è evidentemente già contemplato nella variazione dei saldi di sostanza al 31.12.2011 e 31.12.2012 e non può nuovamente essere considerato nelle entrate della contribuente. Alla luce di quanto precede non è possibile accogliere il reclamo ma, a titolo prudenziale, considerato (…) che la valutazione di prima istanza del reddito d’altra fonte è stata commisurata in fr. 36'000.--, si riduce questo importo dell’ammontare di fr. 7'000.-- (importo citato poc’anzi e desunto dalla documentazione prodotta) e si fissa quindi il reddito d’altra fonte a fr. 29'000.--.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite della sua rappresentante, domanda di riformare la decisione impugnata come postulato in sede di reclamo, segnatamente di azzerare la voce 7.3 "altri redditi" e di aggiungere "la sostanza autodenunciata come da estratto fiscale 2012". Afferma in particolare che il denaro necessario per colmare la lacuna di liquidità per il proprio sostentamento, dell’ammontare di fr. 20'000.–, sarebbe stato prelevato dal conto bancario oggetto di autodenuncia esente da pena. Contesta che vi sarebbe stato "un lungo scambio di corrispondenza" con l’autorità fiscale, precisando che in ogni modo sarebbe stato prodotto quanto richiesto. A suo dire, l’uscita di fr. 18'182.–, indicata nella tabella allestita dall’RS 2, non sarebbe
un’”uscita” effettiva, non è qualcosa che ha pagato, non è un costo, non ha un impatto definitivo nel patrimonio della ricorrente. È unicamente la differenza matematica tra il saldo al 01.12.2012 e al 31.12.2012: questa cifra è il frutto sì del prelievo, ma anche delle fluttuazioni di corsi e divise e delle spese bancarie. ...
La decisione impugnata si fonderebbe dunque su presupposti errati e sarebbe arbitraria.
G. Con le proprie osservazioni del 27 novembre 2017, l’RS 2 conferma la decisione impugnata. Evidenzia in particolare quanto segue:
… A seguito del reclamo è stata inoltrata un’autodenuncia dalla quale sono emersi capitali precedentemente non dichiarati per ca. Fr. 280'000. Sono quindi stati aggiornati i calcoli sul dispendio (allegato calcolo sul dispendio 2012), e malgrado l’inserimento di tali capitali il calcolo risultava comunque negativo si è quindi cercato di chiarire la problematica con la contribuente ed i suoi rappresentanti. Non essendo riusciti a spiegare la carenza di dispendio l’autorità di tassazione ha quindi emesso la decisione di tassazione contestata.
Entrando nel merito delle contestazioni, riguardo il prelievo di Fr. 20'000 per garantire il sostentamento si osserva che l’operazione nel calcolo del dispendio è ininfluente in quanto sono stati considerati i saldi all’1.1 e al 31.12, i quali contengono già tutte le movimentazioni comprese acquisti e vendite.
Neppure la contestazione che il calcolo sul dispendio non considera le rivalutazioni degli investimenti può essere accettata, infatti, in base ai dati presenti, i pochi acquisti e vendite nell’anno in questione non hanno avuto influssi particolari nella rivalutazione della sostanza, sicuramente non sufficienti a giustificare il riscontrato aumento di capitale (da Fr. 258'916 all’1.1.2012 a Fr. 277'098 al 31.12.2012). Riguardo al calcolo sul dispendio si osserva che quanto presentato non è sufficiente neppure a coprire le spese correnti, prima quindi del minimo vitale. Per quanto si possa disquisire sullo stile di vita frugale la disponibilità è insufficiente già prima di tale valutazione. …. in base agli estratti presentati, i problemi di disponibilità rimangono negli anni successivi. Sarebbe quindi stato facilmente spiegato tutto con un altro piccolo, o grande capitale dal quale attingere. Tale fattispecie è però stata esclusa con vigore. …
H. Con scritto del 7 febbraio 2018, questa Corte ha avvertito l’avv. RA 1 dell’esistenza degli estremi per una modifica della tassazione a sfavore della sua assistita, attribuendole un termine di dieci giorni per prendere posizione in applicazione dell’art. 230 cpv. 2 LT.
Con lettera del 19 febbraio 2018, la rappresentante dell’insorgente conferma in particolare di mantenere il ricorso "nella misura in cui la reformatio in peius consista nell’aggiunta … della sostanza CHF +249'503.99 e, ... in concomitanza con l’azzeramento della posizione 7.3 Altri redditi, del reddito CHF +9'916.25", come da estratto fiscale 2012 (doc. E annesso al presente ricorso). Le predette tre correzioni "porterebbero ad una tassazione aderente alla situazione reale e ai documenti bancari".
Diritto
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti).
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1407; contra Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).
3.1.1.
Nella fattispecie, come visto, l’RS 2 ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria della contribuente per l’anno 2012 e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati "altri redditi" dapprima per fr. 36'000.–, poi rettificati in fr. 29'000.– nella decisione qui impugnata, a seguito del reclamo presentato dall’insorgente. L’autorità fiscale ha basato la propria valutazione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2012 [trasmesso, come visto, nel rispetto del diritto di essere sentito, alla rappresentante della ricorrente dall’Ufficio delle procedure speciali con scritto del 28 luglio 2017 (cfr. consid. D. della presente decisione)], ove sono stati anche inseriti la sostanza e il reddito non dichiarati di cui all’autodenuncia esente da pena. Il calcolo stabilito dall’RS 2, dal quale emerge in particolare un ammanco mensile di fr. 1'914.–, è il seguente:
Entrate
Uscite
Attivi:
titoli, capitali e numerario (comprese quote indivisioni) 1.1.2012 258’916 31.12.2012 277’098
18’182
Proventi:
salari e altri emolumenti
13’545
reddito titoli e capitali dedotta IP (comprese quote indivisioni)
10’100
Oneri:
spese professionali
4’040
contributi AVS, 2. e 3. pilastro, oneri ass.
4’945
spese amministrazione titoli
2’397
affitto e spese accessorie
17’040
imposte
0
Totale entrate/uscite
23’645
46’604
Disponibilità annua
Disponibilità mensile
3.1.2.
La rappresentante della ricorrente, dal canto suo, con scritto del 25 settembre 2017 (cfr. consid. D. della presente decisione), aveva in particolare prodotto la seguente tabella con il calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2012:
Entrate
Uscite
Attivi:
Titoli, capitali e numerario (comprese quote indivisioni) 1.1.2012 258’916 31.12.2012 277’098
Proventi:
salari e altri emolumenti
13’545
prelevamenti in capitale da conto __________ (consumo)
20’000
Oneri:
spese professionali
1’540
oneri assicurativi
4’945
spese amministrazione titoli
affitto e spese accessorie
17’040
Imposte
0
Totale entrate/uscite
33’545
23’525
Disponibilità annua
10’020
Disponibilità mensile
835
In questa sede, l’avv. RA 1 ribadisce in particolare che la sua assistita, nel periodo fiscale litigioso, ha avuto a disposizione la somma di fr. 33'545.– per far fronte alle spese, di cui fr. 13'545.– a titolo di reddito da attività dipendente e fr. 20'000.– prelevati dal conto oggetto dell’autodenuncia esente da pena. Contesta l’uscita di fr. 18'182.– indicata dall’autorità fiscale.
3.2.
Dal conto cifrato denominato __________ presso __________ di __________, non dichiarato dall’insorgente e oggetto di autodenuncia esente da pena, al 31.12.2011, risulta un saldo di fr. 236'678.77, mentre al 31.12.2012 un saldo di fr. 249'503.99 (cfr. doc. E annesso al presente ricorso). Nel 2011, come sostanza mobiliare, la ricorrente ha dichiarato la somma di fr. 22'238.–, mentre nel 2012 l’importo di fr. 27'594.–. Si ha dunque che, rispetto al periodo fiscale precedente, la sostanza mobiliare dichiarata al 31.12.2012 è aumentata di fr. 5'356.–, mentre la sostanza oggetto di autodenuncia esente da pena è aumentata di ben fr. 12'826.–. Nel periodo fiscale litigioso, vi è stato quindi un aumento della sostanza mobiliare di complessivi fr. 18'182.– (fr. 5'356.– + 12'826.–).
Corrisponde al vero che il 29 giugno 2012 sono stati prelevati fr. 20'000.– dal suddetto conto (cfr. doc. G annesso al presente ricorso), come evidenziato dalla rappresentante della ricorrente. Sennonché, detto prelievo è in ogni caso già stato considerato nel saldo del conto in questione al 31.12.2012 (fr. 249'503.99). Nell’ipotesi in cui la ricorrente non avesse prelevato l’importo di fr. 20'000.–, i capitali a risparmio sarebbero addirittura aumentati di fr. 38'183.–. In queste circostanze, va da sé che il prelievo in questione non può dunque essere considerato come ulteriore entrata dell’insorgente. È comunque sintomatico che la sostanza di pertinenza della ricorrente sia aumentata in modo così considerevole, nonostante il prelievo di fr. 20'000.– e un reddito esiguo da attività dipendente di soli fr. 13'545.–, utilizzato integralmente per le spese correnti. Neppure la documentazione bancaria agli atti avvalora la tesi della ricorrente. In queste circostanze, l’RS 2 ha dunque correttamente conteggiato fra le uscite dell’anno 2012 l’importo di fr. 18'182.–.
3.3.
3.3.1.
Per quanto concerne la commisurazione del reddito aggiunto in via di apprezzamento, valutata dall’autorità fiscale dapprima in fr. 36'000.–, poi rettificata in fr. 29'000.– nella decisione qui impugnata, è difficilmente censurabile alla luce delle considerazioni che seguono.
È pacifico che, nel periodo fiscale litigioso, con la sola entrata dichiarata (reddito da attività dipendente di fr. 13'545.–), la contribuente non poteva aver fatto fronte al pagamento dei costi sostenuti. Dal calcolo delle entrate e delle uscite allestito dall’autorità fiscale – in cui sono stati anche inglobati la sostanza e il reddito non dichiarati e oggetto dell’autodenuncia esente da pena (fr. 249'503.99 rispettivamente fr. 9'916.25 al 31.12.2012, cfr. doc. E annesso al presente ricorso) – risulta, come visto, un ammanco annuale di fr. 22'959.–. Sommando tale importo con il reddito d’altra fonte stimato in fr. 29'000.–, ne viene una disponibilità economica annua di fr. 6'041.–, pari a un importo di fr. 503.40 mensili. Tale importo è addirittura inferiore al minimo di esistenza ai fini del diritto esecutivo. Secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione del 1° settembre 2009, tale importo, destinato a coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa e adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, p. 528 ad art. 93 LEF), per una persona che vive da sola, ammonta, infatti, a fr. 1'200.– mensili. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, la sua applicazione ai fini fiscali deve inoltre essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007). Nella fattispecie, per esempio, non può in particolare passare inosservato che la sostanza è aumentata di fr. 18'182.–, a fronte addirittura di un prelievo di fr. 20'000.–. Non va inoltre dimenticato che, nel periodo fiscale litigioso, la contribuente era proprietaria di un’autovettura. Quest’ultima, nonostante il suo valore esiguo dichiarato (fr. 1'000.–), ha sicuramente comportato costi di manutenzione e di gestione, poiché è stata da lei utilizzata anche per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (cfr. modulo 4 della dichiarazione fiscale 2012). L’insorgente, pur sostenendo di condurre uno stile di vita frugale, ha comunque vissuto da sola in un appartamento con un canone di locazione mensile di fr. 1'420.–, al quale vanno aggiunte anche le spese accessorie (cfr. modulo 1 della dichiarazione d’imposta 2012).
3.3.2.
Nemmeno il calcolo delle entrate e delle uscite proposto dall’insorgente (cfr. consid. 3.1.2. della presente decisione) consente di giungere a una diversa conclusione. In primo luogo, da tale calcolo emerge una disponibilità economica mensile di soli fr. 835.–. Trattasi perciò (nuovamente) di un importo inferiore al minimo vitale previsto dal diritto esecutivo per una persona che vive da sola. In secondo luogo, nel calcolo delle uscite occorre aggiungere l’importo di fr. 18'182.–, come esposto al consid. 3.2. della presente decisione. Da ciò si può desumere l’esistenza di altri redditi. Da ultimo, va rilevato che l’autorità fiscale ha considerato fr. 4'040.– per spese professionali (anziché fr. 1'540.– come indicato dall’insorgente nella tabella in questione), poiché la deduzione forfettaria di fr. 2'500.– è stata chiesta nella dichiarazione fiscale 2012 e generosamente riconosciuta dall’RS 2, stante il lavoro svolto (donna delle pulizie) e il reddito percepito dalla ricorrente (fr. 13'545.–). Per quanto concerne invece le spese di amministrazione dei titoli quantificati dall’autorità fiscale in complessivi fr. 2'397.–, non inserite nella tabella prodotta dalla rappresentante dell’insorgente, le stesse concernono fr. 1'944.65 inerenti al conto cifrato __________ presso __________ (cfr. gli estratti agli atti) e fr. 453.– come indicato al punto 14.2 della dichiarazione fiscale 2012.
3.3.3.
A questa Camera non resta quindi che confermare il calcolo della disponibilità finanziaria allestito dall’RS 2. In assenza di elementi contrari e di fronte in particolare all’aumento dei risparmi privati, a giudizio di questa Camera l’importo di fr. 29'000.– aggiunto per apprezzamento agli altri redditi dichiarati appare più che legittimo. L’autorità fiscale – alla luce di quanto sopra esposto – si è dimostrata invero (molto) generosa nei confronti della contribuente.
Come visto, sulla base delle predette disposizioni, questa Corte ha scritto alla rappresentante della ricorrente, in data 7 febbraio 2018, prospettando una reformatio in peius, avendo l’RS 2 effettivamente omesso di adeguare la sostanza e il reddito nella decisione qui impugnata, in considerazione dell’autodenuncia esente da pena presentata il 27 novembre 2015 all’Ufficio delle procedure speciali, conferendole la possibilità di prendere posizione, nel pieno rispetto del suo diritto d’essere sentito. Con risposta del 19 febbraio 2018, l’avv. RA 1 ha in particolare dichiarato di mantenere il ricorso, nella misura in cui la reformatio in peius consista nell’aggiunta della sostanza di fr. 249'503.99 e del reddito di fr. 9’916.25, con il contestuale azzeramento della voce 7.3. "altri redditi".
Dall’estratto del conto bancario in questione, al 31 dicembre 2012, emergono, in effetti, una sostanza imponibile di complessivi fr. 249'503.99 e un reddito imponibile di complessivi fr. 9'916.25 (cfr., nel dettaglio, doc. E annesso al presente ricorso). Va al proposito rilevato che l’autorità fiscale, nel calcolo delle entrate e delle uscite per l’anno 2012 e trasmesso all’avv. RA 1, ha considerato entrambi gli importi non dichiarati (cfr. consid. 3.1.1. della presente decisione). Ciononostante ha erroneamente omesso di inserire tali somme come reddito alla voce 4.1 "reddito titoli e capitali" (fr. 9'916.25) e come sostanza alla voce 27.1 "titoli e capitali" (fr. 249'503.99) nella decisione di tassazione dopo reclamo dell’11 ottobre 2017.
In simili circostanze, vi sono tutti i presupposti per una modifica della decisione impugnata a sfavore della ricorrente. Ovviamente, la natura di reformatio in peius della presente decisione dipende dal fatto che all’aggiunta dei fattori imponibili indicati non si accompagna il contestuale azzeramento della voce “altri redditi”, come invece auspicato dalla ricorrente nella sua presa di posizione del 19 febbraio 2018. Altrimenti, non vi sarebbe stata ragione di prospettare all’insorgente una modifica della tassazione a suo svantaggio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione di tassazione dopo reclamo dell’11 ottobre 2017 è riformata nel senso che il "reddito titoli e capitali” è elevato da fr. 184.– a fr. 10'100.– e che la sostanza "titoli e capitali" è elevato da fr. 27'594.– a fr. 277'098.–.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: