Incarti n. 80.2017.249 80.2017.250
Lugano 24 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo Pfister, vicecancelliere
parti
RI 1 ) rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 ottobre 2017 contro la decisione del 14 settembre 2017 in materia di revisione IC e IFD 2008-2012.
Fatti
A. RI 1, attualmente domiciliato a __________, si trasferiva nel corso dell’anno 2008 dal Canton Ticino al Canton San Gallo per motivi professionali, con statuto di residente settimanale (“Wochenaufenthalter”).
Con lettera del 30 luglio 2015, l’Ufficio delle contribuzioni di __________, sostenendo di aver appurato che il centro degli interessi di RI 1 si trovasse a __________, invitava il contribuente a trasferire il domicilio fiscale nel comune sangallese entro la fine dell’anno 2015, avvisandolo che in caso contrario avrebbe emesso una decisione di assoggettamento (“Feststellungsverfügung”) valevole a partire dal periodo fiscale 2015.
B. Con scritto del 6 ottobre 2015, il contribuente contestava la conclusione a cui era giunto l’Ufficio delle contribuzioni del comune di __________, sostenendo che il proprio centro d’interessi si trovava ad __________, dove risiedeva peraltro la famiglia e dove si recava regolarmente, “due-tre volte al mese”, per trascorrere il fine settimana.
L’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton San Gallo notificava, in data 4 dicembre 2015, a RI 1 (ed in copia al Municipio di __________) la decisione di assoggettamento illimitato nel comune di __________, a partire dal periodo fiscale 2008, dunque dal momento del suo trasferimento nel Canton San Gallo.
Quest’ultima non veniva impugnata tempestivamente dal contribuente.
C. La precitata decisione di assoggettamento perveniva alla Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino solo il 1° marzo 2016. Con lettera raccomandata del 18 marzo 2016, la Divisione delle contribuzioni sporgeva reclamo, postulando l’assoggettamento di RI 1 nel Canton San Gallo solamente a far tempo dal periodo fiscale 2014, fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale il diritto a tassare gli anni precedenti (2008-2013) sarebbe perento. L’autorità ticinese, oltre a reputare carenti le motivazioni esposte dal comune di __________, poneva l’accento sul fatto che in un regime di tassazione postnumerando annuale il termine di perenzione del diritto di tassare il contribuente scade alla fine dell’anno che segue il periodo di tassazione. A mente della Divisione delle contribuzioni, l’autorità fiscale del Canton San Gallo potrebbe pertanto imporre il contribuente soltanto a partire dal periodo fiscale 2014.
D. L’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton San Gallo rispondeva, con scritto del 18 maggio 2017, che RI 1 si era iscritto quale residente settimanale (“Wochenaufenthalter”) solamente il 18 giugno 2015 e solo allora, ed in seguito ad ulteriori accertamenti, l’Ufficio delle contribuzioni di __________ aveva preso conoscenza del fatto che il contribuente viveva nel comune già a partire dall’anno 2008. A tal proposito precisava che un Cantone perde il diritto di tassare un contribuente quando conosce o perlomeno può conoscere i fatti determinanti ai fini dell’assoggettamento e che, malgrado ciò, tarda esageratamente a far valere la propria pretesa fiscale. Essendo venuta a conoscenza solamente nell’estate 2015 della presenza di RI 1 già a partire dall’anno 2008, l’autorità sangallese riteneva che il diritto di tassare il contribuente non fosse perento.
E. In data 23 maggio 2017, RI 1 inoltrava quindi all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (in seguito: UT) un’istanza di revisione delle tassazioni per i periodi fiscali dal 2008 al 2014, sostenendo di essere sottoposto ad una doppia imposizione, in virtù della decisione di assoggettamento del Canton San Gallo. Con lettera del 9 agosto 2017, l’UT accoglieva l’istanza del contribuente relativamente agli anni 2013 e 2014, annullando pertanto le decisioni di tassazione concernenti questi due periodi fiscali, mentre la respingeva per i periodi fiscali dal 2008 al 2012, sostenendo che – in considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale – la pretesa di imposizione del Canton San Gallo per gli anni dal 2008 al 2012 sarebbe ormai perenta.
F. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 settembre 2017, contestando l’imponibilità anche per i periodi fiscali 2008-2012.
Con decisione del 14 settembre 2017, l’UT respingeva il reclamo, richiamando nuovamente la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, secondo cui la richiesta di imposizione da parte di un cantone deve avvenire nel termine di due anni dopo la fine del periodo fiscale. Preso atto che la decisione di assoggettamento del Canton San Gallo risaliva al mese di dicembre 2015, l’UT riteneva di non poter accogliere la richiesta di revisione relativa ai periodi fiscali dal 2008 al 2012. Sosteneva inoltre che per quello che concerne i periodi fiscali 2008 e 2009, il diritto a tassare del Canton San Gallo sarebbe in ogni caso stato prescritto essendo trascorso il termine massimo di 5 anni previsto dal diritto armonizzato, senza che vi fosse stato nessun atto interruttivo della prescrizione.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dallo studio fiduciario e fiscale RA 1, postula nuovamente la revisione delle decisioni di tassazione relative agli anni 2008-2012. In via sussidiaria, il ricorrente chiede alla Camera di “esprimersi sull’aspetto del domicilio fiscale del contribuente”, siccome, al momento, non esisterebbe una “decisione formale finale cresciuta in giudicato”, tale da permettergli di interporre un eventuale ricorso al Tribunale federale, autorità preposta a decidere in ambito di doppia imposizione intercantonale, in particolare quando più Cantoni rivendicano l’assoggettamento per il medesimo periodo fiscale.
H. Vista la particolarità del caso, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1, con osservazioni del 2 novembre 2017, richiede un’udienza per illustrare meglio le motivazioni della decisione.
I. Il 5 dicembre 2017 si è tenuta presso la Camera di diritto tributario un’udienza alla presenza del rappresentante del contribuente, di due funzionari dell’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni e di un rappresentante dell’UT. Nel corso di detta udienza le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
Con il suo ricorso, il contribuente chiede la revisione delle decisioni relative sia all’imposta cantonale sia all’imposta federale diretta.
1.2.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.3.
Il conflitto in materia di doppia imposizione intercantonale costituisce un motivo di revisione solo per il diritto cantonale e non anche per il diritto federale. In materia di imposta federale diretta non è del resto ipotizzabile una doppia imposizione intercantonale.
In ogni caso, per quanto riguarda l’IFD, l’art. 108 cpv. 1 LIFD prevede che, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso venga fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni (cfr. anche la sentenza del TF 2C_116/2013 del 2.09.2013 consid. 4.5 con riferimenti).
Nella fattispecie quindi il giudizio in merito alla questione quale cantone sia competente per la tassazione dell’imposta federale diretta non rientra nelle attribuzioni di questa Camera, bensì dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, la cui decisione potrà poi essere impugnata secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Per quanto attiene all’imposta cantonale, come anticipato, l’art. 232 cpv. 1 lett. d LT prevede che una decisione o sentenza cresciuta in giudicato possa essere riveduta a vantaggio del contribuente, se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari.
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.2.
Come avevano già fatto in precedenza altri cantoni (in particolare San Gallo), anche il Canton Ticino, nel 2000, ha introdotto un motivo di revisione specifico per i casi in cui si vuole evitare una doppia imposizione internazionale o intercantonale. Nel messaggio del Consiglio di Stato, che accompagnava il relativo disegno di legge, si evoca il caso di un contribuente domiciliato in un altro cantone, che, quando ormai la tassazione ticinese è passata in giudicato, vorrebbe contestarla dopo aver ricevuto la decisione di tassazione del suo cantone di domicilio, insieme al relativo riparto intercantonale. In tal caso, non potrebbe più impugnare la tassazione ticinese con un reclamo, ma potrebbe tutt’al più interporre ricorso per doppia imposizione al Tribunale federale. In considerazione dei requisiti di forma di un simile ricorso e del conseguente rischio di incorrere in una decisione con cui l’Alta Corte lo dichiara inammissibile, il governo cantonale concludeva di voler “porre rimedio e semplificare una procedura poco soddisfacente e consentire agli Uffici di tassazione di rivedere le proprie decisioni in modo semplice e razionale, a tutto vantaggio anche del singolo contribuente interessato” (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5016 del 27 giugno 2000, in Raccolta Verbali del Gran Consiglio, p. 2926; v. anche Soldini, Revisione in caso di doppia imposizione? Nota in margine a una sentenza, in RDAT I-2000 p. 679 ss.).
Lo scopo del motivo di revisione è dunque proprio quello di evitare che il contribuente debba promuovere inutilmente dei procedimenti cantonali fino al Tribunale federale (Zigerlig/Oertli/Hofmann, Das St.Gallische Steuerrecht, 7a ediz., Berna 2014, p. 418).
2.3.
Dopo l’entrata in vigore della nuova Legge sul Tribunale federale, la necessità di una revisione nei casi di doppia imposizione intercantonale si è ulteriormente accentuata.
Mentre, infatti, secondo il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione. Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima istanza.
Questa esigenza legale non pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece, se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La dottrina, per poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati; Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna, p. 140; v. anche la sentenza CDT n. 80.2015.44 del 16 ottobre 2015 consid. 4.3).
Il rimedio che viene preferito consiste proprio nell’ammettere una revisione della decisione passata in giudicato. Addirittura, si ritiene che il diritto alla revisione possa essere dedotto direttamente dall’art. 127 cpv. 3 Cost. (in particolare, Locher, loc. cit.). Il Tribunale federale ha tuttavia finora lasciato aperta la questione (cfr. la sentenza del 1° maggio 2013, in DTF 139 II 373 consid. 1.5; inoltre la sentenza del 4 dicembre 2014, n. 2C_431/2014, consid. 1.4).
Tornando alla fattispecie in esame, giova ricordare che le decisioni di tassazione per i periodi fiscali oggetto dell’istanza di revisione, sono ormai da tempo passate in giudicato.
Come ricordato anche dall’UT nella decisione impugnata (considerando 2), la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT). Si ritiene pertanto che la revisione dovrebbe essere negata, se si sarebbe potuto pretendere dal contribuente che lamentasse la pretesa fiscale concorrente di un altro cantone già nella procedura di tassazione ordinaria (cfr. Casanova, in: Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 45, n. 13, p. 523; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo del 7 giugno 2001, in StE 2001 B 97.11 n. 19), ciò che, nel caso concreto, significherebbe che il ricorso andrebbe respinto, non avendo RI 1 impugnato le decisioni di tassazione del Canton Ticino, fino ad una decisione sulle prevedibili pretese fiscali del Canton San Gallo.
Non va però trascurato il fatto che il diritto della doppia imposizione intercantonale è alquanto complesso e non si giustifica pertanto di porre requisiti troppo restrittivi nell’esame della diligenza che può essere pretesa (cfr. Margraf, Ausgewählte Aspekte des Revisionsverfahrens gemäss Art. 147–149 DBG, in RF 69/2014, p. 82). Non si può infatti pretendere da ogni contribuente, che conosca tutte le regole vigenti nel diritto della doppia imposizione intercantonale, che peraltro è un ordinamento costituito esclusivamente da sentenze del Tribunale federale.
La negligenza del contribuente, che potrebbe precludergli la revisione della decisione di tassazione passata in giudicato, va piuttosto circoscritta ai casi in cui lo stesso Tribunale federale ritiene che un contribuente sia decaduto dal diritto di contestare la doppia imposizione. Si tratta cioè delle ipotesi in cui, pur conoscendo la pretesa fiscale di un altro cantone, il contribuente riconosce senza riserve l’assoggettamento, p. es. accettando esplicitamente o tacitamente la tassazione; oppure del caso in cui il contribuente paga senza riserve l’imposta richiestagli da un cantone, pur conoscendo la pretesa concorrente di un altro cantone; infine, il contribuente perde il diritto ad una decisione pregiudiziale se non adempie l’obbligo di collaborare nella procedura di tassazione ed obbliga in tal modo l’autorità fiscale a procedere ad una tassazione d’ufficio (cfr. p. es. de Vries Reilingh, op. cit., p. 397 ss., n. 1382 ss. e giurisprudenza citata).
Nel caso concreto la revisione non può quindi essere negata al ricorrente per il solo fatto che non aveva interposto reclamo contro le decisioni di tassazione del Canton Ticino.
3.2.
Come poc’anzi rilevato, la legge tributaria ticinese conosce un motivo di revisione che è stato concepito proprio per i casi in cui un contribuente, assoggettato alle imposte in diversi cantoni, lamenta una doppia imposizione in seguito alla notificazione di una decisione di tassazione di un altro cantone, quando tuttavia la decisione del Canton Ticino è ormai passata in giudicato. Tale possibilità permetterebbe quindi di riaprire la tassazione ticinese qualora il Canton San Gallo fosse a sua volta legittimato a tassare RI 1.
Come si è visto, con la propria decisione del 9 agosto 2017, l’UT ha accolto l’istanza di revisione limitatamente ai periodi fiscali 2013 e 2014, mentre l’ha stata respinta per i periodi fiscali dal 2008 al 2012. Si tratta pertanto di sapere se sussiste una possibilità di rivedere le tassazioni per i periodi fiscali dal 2008 al 2012, per tener conto della pretesa fiscale fatta valere per gli stessi periodi fiscali dalle autorità del Canton San Gallo.
3.3.
In materia di doppia imposizione intercantonale, il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire che un cantone perde il suo diritto di tassare un contribuente quando, pur conoscendo o potendo conoscere i fatti determinanti per l’imposizione, tarda oltre misura a fare valere la sua pretesa fiscale e quando, se questa fosse ammessa, un altro cantone sarebbe tenuto a restituire i tributi percepiti nelle dovute forme, in buona fede e ignorando la pretesa fiscale concorrente (DTF 139 I 64 consid. 3.2 pag. 67; 137 I 273 consid. 3.3.4 pag. 279 seg.; 132 I 29 consid. 3.2 pag. 32 seg.; sentenze 2C_216/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 3.2 e 2C_604/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.2, pubblicata in: StE 2014 A 24.21 n. 28).
In merito a tale aspetto temporale, l’Alta Corte ha giudicato che, tornando applicabile il sistema postnumerando annuale, il termine di perenzione scade in generale alla fine dell’anno che segue il periodo di tassazione (in relazione al periodo fiscale "n" e al periodo di tassazione "n+1", la perenzione interviene pertanto alla fine dell’anno "n + 2"; DTF 139 I 64 consid. 3.3 pag. 67 seg.). Nel contempo, citando una giurisprudenza meno recente, ha aggiunto che il fatto che la procedura di tassazione non arrivasse a termine non importava, bastando che la stessa seguisse il suo corso e che l’altro cantone conoscesse le pretese del cantone che desiderava parimenti imporre il contribuente (DTF 139 I 64 consid. 3.3 pag. 67 seg.; sentenze 2C_505/2015 dell’8 dicembre 2016 e 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 3.2 seg., in Locher/Locher, Die Praxis der Bundessteuern, III. Teil: Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 2 IV D n° 49). Nella sua decisione DTF 139 I 64, il Tribunale federale ha inoltre specificato che gli atti interruttivi della prescrizione (ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 LAID e dell’art. 120 LIFD) valgono anche come atti che salvaguardano il diritto di imporre e, in questo contesto, ha quindi escluso la necessità di rendere una decisione di tassazione di carattere definitivo, suscettibile di essere impugnata (DTF 139 I 64 consid. 3.4 pag. 68 segg; De Vries Reilingh, op. cit., n. 1415).
3.4.
Nel caso in esame, l’autorità fiscale del Canton San Gallo ha avanzato la propria rivendicazione nei confronti del contribuente il 4 dicembre 2015, data alla quale risale la decisione di assoggettamento emessa in relazione ai periodi fiscali dal 2008 al 2015.
Così stando le cose, questa Camera, come del resto già rettamente deciso dall’UT, non può che concludere che le pretese avanzate dal Canton San Gallo in relazione ai periodi fiscali dal 2008 al 2012 sono in realtà perente. La decisione di assoggettamento del 4 dicembre 2015 è stata infatti emanata successivamente alla data “n+2” prevista dalla giurisprudenza, che in casu coincideva:
· con il 31 dicembre 2014 per il periodo fiscale 2012;
· con il 31 dicembre 2013 per il periodo fiscale 2011;
· con il 31 dicembre 2012 per il periodo fiscale 2010;
· con il 31 dicembre 2011 per il periodo fiscale 2009;
· con il 31 dicembre 2010 per il periodo fiscale 2008.
Non conducono ad una diversa conclusione le argomentazioni dell’autorità fiscale sangallese, secondo cui il diritto non sarebbe perento in quanto essa sarebbe venuta a conoscenza del trasferimento di RI 1 a __________ solo nel 2015. A parte il fatto che non si comprende come le autorità del Canton San Gallo potessero non essere a conoscenza della presenza sul territorio cantonale di una persona che, fin dal 2008, vi esercitava un’attività lucrativa dipendente e vi dimorava in un appartamento preso in locazione, la tesi del Canton San Gallo si fonda sul presupposto che il ricorrente abbia omesso di adempiere i propri obblighi fiscali e, in particolare, di presentare la dichiarazione d’imposta cui era tenuto. In queste condizioni, ci si domanda perché il fisco sangallese non abbia avviato dei procedimenti per ricupero d’imposta e per contravvenzione. È vero che, per le imposte cantonali, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 47 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]) e che pertanto le autorità del Canton San Gallo avrebbero potuto notificare delle decisioni di tassazione, senza cioè procedere al ricupero d’imposta, almeno per i periodi fiscali 2010, 2011 e 2012. Nondimeno, avrebbero coerentemente dovuto sanzionare il contribuente per violazione degli obblighi procedurali, se non per tentativo di sottrazione (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 175 LIFD, p. 1128). In ogni caso, non potevano non aprire un procedimento di ricupero d’imposta per i periodi fiscali 2008 e 2009.
La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Sulla base degli atti a disposizione si deve riconoscere che il Canton San Gallo ha perso il suo diritto di tassare il contribuente per i periodi fiscali precedenti al 2013, dovendosi ammettere che il Canton Ticino abbia legittimamente riscosso le imposte, in buona fede e ignorando la pretesa fiscale concorrente.
Resta chiaramente impregiudicato il diritto del contribuente di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, lamentando una doppia imposizione. Sarà in tal caso la Suprema Corte a stabilire se il Canton San Gallo debba restituirgli le imposte riscosse.
Quanto alla richiesta di una pronuncia in merito alla questione del domicilio fiscale postulata in via sussidiaria dal ricorrente, ciò non può evidentemente avvenire nell’ambito di una procedura di revisione della tassazione.
4.2.
L’esistenza del domicilio o della dimora fiscale nel Cantone costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).
4.3.
Per il fatto che le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale ticinese per i periodi fiscali dal 2008 al 2012 sono passate in giudicato, si deve concludere che l’assoggettamento del contribuente alle stesse è stato a sua volta accertato mediante decisioni definitive. Non è pertanto ipotizzabile una nuova pronuncia su una questione che è già stata oggetto di una decisione passata in giudicato e che rappresenta la premessa per la stessa imposizione del contribuente.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, è proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
A tale riguardo, il ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da un’autorità cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un’autorità di ultima istanza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Berna 2015, p. 138). L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte, essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p. 157).
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.2. Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: