Incarti n. 80.2017.233 80.2017.234
Lugano 12 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 settembre 2017 contro la decisione del 1 settembre 2017 in materia di IC e IFD 2013 e 2014.
Fatti
A. Non avendo i contribuenti RI 1 e __________ RI 1 inoltrato le dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2013 e 2014, neppure a seguito di diffida (17 marzo 2015 risp. 19 aprile 2016), l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano RS 1 (di seguito UT) notificava loro due multe per violazione degli obblighi procedurali (17 aprile 2015 risp. 18 maggio 2016), avvertendoli che, se non avessero presentato la dichiarazione entro 20 giorni, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Con decisioni separate del 15 giugno 2017 l’UT notificava ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2013 e 2014. Per il periodo fiscale 2013 il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 952'900.-- (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'003'400.--) per l’IC e in fr. 962'500.-- (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'023'300.--) per l’IFD; per il periodo fiscale 2014 il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 955'100.-- (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'015'100.--) per l’IC e in fr. 962'700.-- (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'023'300.--) per l’IFD.
Nella motivazione, l’Autorità fiscale ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che un eventuale reclamo doveva essere motivato e indicare mezzi di prova, in particolare doveva essere allegata la dichiarazione d’imposta compilata e corredata di tutti i documenti necessari. I contribuenti erano avvertiti che un eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata definitiva.
B. In data 19 luglio 2017 RI 1, per mezzo del suo rappresentante RA 1, interponeva reclamo avverso le tassazioni d’ufficio 2013 e 2014. Il contribuente spiegava di non aver potuto provvedere alla compilazione della dichiarazione d’imposta per via di rilevanti problemi personali e chiedeva che gli fosse concessa in via eccezionale una proroga per poter preparare le dichiarazioni fiscali.
C. Con scritto datato 31 luglio 2017 l’UT rilevava la carenza dei requisiti formali del reclamo di data 19 luglio 2017, e invitava il contribuente a presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio entro il 10 agosto 2017; scaduto infruttuosamente detto termine il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
In data 1° settembre 2017, in ragione dell’inerzia del contribuente, il reclamo veniva dichiarato irricevibile.
D. In data 1 settembre 2017 il contribuente invia all’UT le dichiarazioni d’imposta e con lettera 27 settembre 2017 chiede che le stesse vengano considerate quali ricorso avverso la decisione su reclamo 1 settembre 2017.
Con scritto del 3 ottobre 2017, questa Camera ha attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso. In data 13 ottobre 2017 il ricorrente provvede ad inviare le motivazioni a completamento del ricorso.
E. Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2017, dopo aver riassunto brevemente i fatti, l’UT richiama la più recente giurisprudenza in materia e sottolinea come “non avendo ripreso la collaborazione trascurata (…) l’autorità di tassazione non poteva fare altro che confermare la tassazione d’ufficio poiché la prova della manifesta inesattezza non è stata apportata”, pertanto propone di respingere il ricorso.
F. Trovandosi il ricorrente in mora con il pagamento di pubblici tributi, questa Camera ha richiesto in data 24 ottobre 2017 il versamento di un anticipo di fr. 5'000.-- a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura (art. 231 cpv. 1 LT); il ricorrente ha provveduto al versamento entro il termine assegnatogli.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie in esame, con le multe disciplinari inflittegli il 17 aprile 2015 rispettivamente il 18 maggio 2016, l’UT ha assegnato a RI 1 e __________ RI 1 un termine di 20 giorni per presentare le dichiarazioni di tassazione 2013 e 2014 per l’IC e l’IFD ed al contempo li ha avvertiti che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
Nel termine impartito, i contribuenti non hanno dato seguito a quanto intimatogli, motivo per cui l’autorità ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordando loro le condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento.
1.3.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.4.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.5.
La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
1.6.
Nel caso in disamina, nelle motivazioni delle decisioni di tassazione operate d’ufficio e notificate il 15 giugno 2017, l’UT ha espressamente indicato come le stesse fossero censurabili unicamente se manifestamente inesatte e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova.
Tuttavia il ricorrente, rappresentati dalla RA 1, nel generico gravame, non si è confrontato con la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio e, al contempo, non ha presentato né la dichiarazione fiscale, né tanto meno i necessari documenti giustificativi, limitandosi a chiedere una proroga per presentare le dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2013 e 2014 debitamente compilate.
In un simile caso, l’UT avrebbe potuto semplicemente dichiarare il reclamo irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’Autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).
1.7.
Tuttavia, con scritto del 31 luglio 2017, l’UT ha attribuito ai contribuenti un ulteriore termine di dieci giorni (fino al 10 agosto 2017) per conformarsi ai requisiti previsti dalla legge per contestare la tassazione d’ufficio.
Nonostante fosse stato nuovamente avvertito che l’UT avrebbe dichiarato irricevibile il reclamo e le tassazioni d’ufficio sarebbero state confermate, l’insorgente non ha neppure risposto.
In queste circostanze, la decisione del 1° settembre 2017 qui impugnata, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, è conforme al diritto federale e cantonale.
Il ricorrente contesta le tassazioni d’ufficio, che a suo dire non corrisponderebbero alla situazione economica sua e della moglie per quanto riguarda i periodi fiscali 2013 e 2014.
2.2.
A tale riguardo, dal momento che a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1. con riferimenti).
Non è pertanto possibile verificare la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione d’imposta, presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
2.3.
Alla luce di quanto sopra, si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta dall’autorità fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva.
A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
Per il periodo fiscale 2013 i redditi stabiliti per apprezzamento includono il reddito da attività dipendente del marito (fr. 1‘000‘000.--) e i redditi di diversi immobili, in Svizzera e all’estero (fr. 244‘858.--). Le deduzioni includono le spese di gestione e di manutenzione degli immobili (fr. 58‘715.-- per l’imposta cantonale e fr. 46‘972.-- per l’imposta federale diretta), le spese professionali (fr. 2‘500.-- per l’imposta cantonale e fr. 4‘000.-- per l’imposta federale), gli interessi passivi privati (fr. 150‘000.--) e le deduzioni per i figli a carico (fr. 22‘200.-- per l’imposta cantonale e fr. 13‘000.-- per l’imposta federale) e per coniugati (fr. 2‘600.-- per la sola imposta federale).
Per il periodo fiscale 2014 i redditi e le deduzioni vengono calcolate nei medesimi importi, ad eccezione delle spese di gestione e manutenzione immobili per l’imposta cantonale, che vengono commisurate in fr. 46‘972.--.
Gli importi stimati a titolo di reddito del lavoro potrebbero apparire eccessivi, alla luce del fatto che non sono frequenti stipendi di un milione di franchi. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, nella lettera del 13 ottobre 2017, l’autorità fiscale si è tuttavia rifatta all’ultima dichiarazione presentata dal contribuente per il periodo fiscale 2012. Sebbene, a detta dell’insorgente, la sua retribuzione sia in seguito stata ridimensionata, la stima dell’Ufficio di tassazione non si può pertanto ritenere arbitraria.
Secondo la giurisprudenza, peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).
Le stime su cui si fondano le decisioni impugnate non presentano dunque errori manifesti, tali da farle apparire manifestamente inesatte.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 4’900.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 5’000.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: