Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2016.90
Entscheidungsdatum
01.09.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2016.90

Lugano 1 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 27 aprile 2016 contro la decisione del 21 aprile 2016 in materia di IC 2014.

Fatti

A. I coniugi RI 1 e __________, domiciliati nel Cantone __________, sono limitatamente imponibili nel Cantone Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare nel comune di __________.

Con scritto del 22 settembre 2015, i contribuenti trasmettevano all’Ufficio di tassazione di Mendrisio una copia della dichiarazione fiscale presentata il 26 giugno 2015 alle autorità __________, nella quale esponevano un reddito immobiliare lordo complessivo di fr. 46'650.–.

B. Notificando ai coniugi la tassazione IC 2014, con decisione del 31 dicembre 2015, l’autorità fiscale ticinese confermava il reddito immobiliare dichiarato di fr. 46'650.–. Dalla decisione di riparto allegata risulta che la stessa ha attribuito all’immobile di __________ il valore di fr. 24'939.– e all’immobile __________ il saldo rimanente di fr. 21'711.–.

C. Nel frattempo, con decisione del 30 marzo 2016, l’autorità fiscale del Cantone __________ notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, commisurando il reddito immobiliare lordo in fr. 34'230.–. Oltre a considerare un reddito inferiore, le autorità __________ sono state più generose anche nel calcolare le spese di manutenzione deducibili: 15'038 franchi rispetto ai 9'331 franchi ritenuti dal Cantone Ticino.

D. In seguito alla suddetta decisione, con scritto del 16 aprile 2016, RI 1 si rivolgeva alle autorità fiscali ticinesi, chiedendo di “rivedere” la tassazione sulla base di quanto deciso dalle autorità fiscali del Cantone di domicilio.

L’Ufficio di tassazione di Mendrisio, con decisione del 21 aprile 2016, dichiarava irricevibile lo scritto del 16 aprile 2016, considerandolo un reclamo tardivo contro la decisione di tassazione del 31 dicembre 2015.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio circondariale di tassazione, chiedendo che la stessa venga riconsiderata. Il ricorrente pone l’accento sulla tempistica della decisione di tassazione del Cantone Ginevra, notificatagli unicamente il 30 marzo 2016.

F. Nelle proprie osservazioni del 29 aprile 2016, l’autorità di tassazione conferma l’irricevibilità del reclamo in quanto tardivo, aggiungendo poi che anche volendo considerare lo scritto del 16 aprile 2016 quale domanda di revisione, la stessa andrebbe comunque respinta.

Diritto

  1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

  1. 2.1.

Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 16 aprile 2016, con il quale il ricorrente chiedeva di “rivedere” la tassazione ticinese del 31 dicembre 2015 sulla base di quanto deciso successivamente dalle autorità fiscali del cantone di domicilio, considerandolo quale reclamo tardivo.

2.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). A tale proposito, l’art. 192 cpv. 5 LT precisa che il termine di trenta giorni, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

2.3.

La decisione contestata, nella misura in cui considera lo scritto del 16 aprile 2016 quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione del 31 dicembre 2015, è ineccepibile. La via del reclamo era indubbiamente esclusa, non avendo i contribuenti rispettato il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 206 LT e non avendo d’altra parte invocato nessun valido motivo di restituzione del termine di reclamo.

A questo punto occorre però chiedersi se l’esito non cambierebbe se si volesse considerare lo scritto del 16 aprile 2016 quale richiesta di revisione della decisione di tassazione stessa, basata sulla successiva decisione di tassazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio.

  1. 3.1.

Secondo l’art. 232 cpv. 1 LT, sono quattro i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;

d) i conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale. Ciò che si verifica quando l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre

3.2.

La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

  1. 4.1.

Tornando alla fattispecie in esame, il ricorrente non spiega chiaramente quale sia il motivo di revisione invocato. Con lo scritto del 16 aprile 2016, egli si è limitato a produrre la decisione di tassazione del cantone di domicilio, che commisura il reddito immobiliare lordo in fr. 34'230.– e le spese di manutenzione in fr. 15'038.–, chiedendo di “rivedere” la tassazione ticinese, che per contro stabilisce in fr. 46'650.– il reddito immobiliare lordo ed in fr. 9'331.– le spese di gestione e manutenzione deducibili.

4.2.

Contrariamente a quanto sembrerebbe sottintendere il ricorrente, il semplice fatto che le decisioni di tassazione ticinese e __________ non coincidono in merito alla commisurazione del reddito immobiliare lordo e delle spese di manutenzione deducibili non costituisce ancora un conflitto in materia di doppia imposizione intercantonale.

La norma dell’art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.). L’autonomia dei cantoni nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p. 147).

Una doppia imposizione contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di tempo (doppia imposizione attuale) oppure quando un cantone eccede i limiti della propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano i casi di conflitto, preleva un’imposta che compete ad un altro cantone (doppia imposizione virtuale), ciò che di tutta evidenza non si verifica nella fattispecie. Il diritto del Cantone Ticino di imporre la sostanza immobiliare di __________ ed i relativi redditi è infatti pacifico (DTF 119 Ia 46 consid. 3; 116 Ia 127 consid. 2b; 111 Ia 120 consid. 2a), mentre la diversa valutazione del reddito immobiliare lordo e delle spese di manutenzione deducibili è dovuta all’applicazione di due diverse leggi fiscali. Nel caso di specie, inoltre, a destare più di una perplessità è proprio la decisione di tassazione allestita dalle autorità fiscali del cantone di domicilio, che nel determinare l’aliquota applicabile non prende in considerazione il reddito proveniente dall’immobile di __________. Tanto è vero che il reddito immobiliare imponibile di fr. 34'230.– (Montants admis) corrisponde al reddito determinante per l’aliquota di fr. 34'230.– (Montants pour le taux).

4.3.

La decisione di tassazione del cantone di domicilio non può d’altra parte costituire un nuovo fatto rilevante nel senso dell’art. 232 cpv. 1 lett. a LT.

In linea di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol. I/2b, Basilea 2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).

Già per questa ragione la decisione delle autorità fiscali del Cantone __________ non costituisce un fatto nuovo nel senso inteso dalla legge. Essa è infatti stata adottata in un momento successivo a quello dell’accertamento intrapreso dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio. Né si può affermare che sia la decisione stessa a fare apparire errata la valutazione dei fatti intrapresa dalle autorità fiscali ticinese, le quali – già lo si è detto – applicano una diversa legge fiscale.

4.4.

Infine, come già precedentemente ricordato, la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT). Se effettivamente il ricorrente ritiene errata la decisione di tassazione delle autorità fiscali ticinesi, non si comprende per quale ragione ha dichiarato lui stesso un reddito immobiliare lordo complessivo di fr. 46'650.–, senza dimenticare infine che la revisione è esclusa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza giuridica nell’ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine).

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -.

Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

8

Cost

LAID

LIFD

LT

  • art. 192 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT
  • art. 232 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

4