Incarti n. 80.2016.302 80.2016.303
Lugano 4 dicembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 dicembre 2016 contro la decisione del 14 dicembre 2016 in materia di IC e IFD 2014.
Fatti
A. Nel periodo fiscale qui in esame, RI 1, nato nel __________, domiciliato a __________, di professione revisore contabile, aveva svolto la propria attività professionale a __________, nel quartiere di , alle dipendenze della __________ (). Il contribuente, per motivi lavorativi, aveva una residenza settimanale, a __________, nel Canton __________.
Nella dichiarazione d’imposta 2014, ha fatto valere spese professionali per complessivi fr. 35’757.–. In particolare, per quanto qui interessa, ha chiesto la deduzione, a titolo di spese di trasporto, complessivamente di fr. 12'011.–, di cui fr. 7'277.– per spese di trasferta con i mezzi pubblici [tragitto dal luogo di domicilio () al luogo di residenza settimanale (), una volta la settimana, fr. 151.60 (andata e ritorno) per 48 settimane], fr. 1'979.– per spese di trasferta con i mezzi pubblici [tragitto dal luogo di residenza settimanale () al luogo di lavoro (), fr. 20.40 (andata e ritorno) per 97 giorni] e infine fr. 2'755.– per spese veicolo privato [tragitto dal luogo di residenza settimanale () al luogo di lavoro () con la propria autovettura, 32 km al giorno (andata e ritorno) per 123 giorni x 0.70 fr/km].
B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 2 marzo 2016, l’RS 1 ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 30'800.– per l’IC e in fr. 33'500.– per l’IFD. Ha in particolare ammesso in deduzione complessivamente fr. 23'401.– a titolo di spese professionali, di cui solamente fr. 2'600.– per il costo annuale dell’abbonamento generale per minori di 25 anni a titolo di spese di trasporto. Non ha riconosciuto le spese del veicolo privato, con la seguente motivazione:
Deduzione non concessa, visto che viene già dedotto il costo dell’abbonamento generale delle FFS per minori di 25 anni. In ogni caso le spese di trasporto dal luogo di soggiorno al luogo di lavoro non sono deducibili.
C. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo (privo di data) pervenuto all’RS 1 il 21 marzo 2016. Ha lamentato, per quanto qui d’interesse, il mancato riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato dal luogo di residenza settimanale () al luogo di lavoro () di fr. 2'755.–, invocando in particolare la violazione del diritto di essere sentito in difetto, a suo dire, di una motivazione da parte dell’autorità fiscale; il mancato riconoscimento delle spese di trasporto dal luogo di residenza settimanale () al luogo di lavoro () di fr. 1'979.–, censurando una violazione di alcune norme legali da parte dell’autorità fiscale; il mancato riconoscimento delle spese di trasporto con i mezzi pubblici dal domicilio () al luogo di residenza settimanale () di fr. 7'277.–, proponendo al riguardo una nuova deduzione di complessivi fr. 8'557.60, di cui fr. 7'257.60 per l’uso del veicolo privato (432 km per 24 settimane a fr. 0.70 km) per i primi sei mesi dell’anno, in considerazione del carico di lavoro presso la __________ e l’incompatibilità degli orari di lavoro con quelli dei mezzi pubblici, e fr. 1'300.– per gli altri sei mesi del 2014 per il costo dell’abbonamento generale FFS (pro rata temporis).
D. L’RS 1, con decisione del 14 dicembre 2016, ha respinto il reclamo per quanto concerne le suindicate spese di trasporto, con le seguenti argomentazioni:
… il contribuente è domiciliato a __________ ed è impiegato presso la sede di __________ della spettabile __________ __________. Per poter esercitare la propria professione, egli soggiorna in un appartamento affittato nel Comune di __________; richiede quindi in deduzione, oltre alle spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio …, il costo del mezzo privato di trasporto per il tragitto settimanale dal domicilio al luogo di residenza, nonché per il tragitto giornaliero (per un periodo di tempo limitato) dal luogo di residenza al luogo di lavoro. A sostegno di quanto richiesto, il contribuente afferma di non poter utilizzare il mezzo pubblico di trasporto in quanto il mezzo privato gli è necessario per esercitare la sua professione visti i numerosi spostamenti dalla sede del datore di lavoro presso i vari clienti (regolarmente rimborsati dal datore di lavoro stesso), e in quanto non gli sarebbe possibile servirsi del mezzo pubblico per il rientro settimanale in Ticino il venerdì sera. Su richiesta dell’autorità fiscale il contribuente ha inoltrato il contratto di lavoro e il regolamento spese, da aggiungersi a una tabella relativa alle ore di lavoro effettuate durante il 2014, una riguardante gli spostamenti dalla sede del datore di lavoro verso i vari clienti e una dichiarazione del datore di lavoro relativa agli spostamenti di cui sopra effettuati con il proprio mezzo privato (123 trasferte per 3'804 chilometri). Secondo la giurisprudenza, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso del mezzo di trasporto privato deve costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Nel caso del pendolare settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio. Per quanto riguarda la questione dell’utilizzo del mezzo privato per l’esercizio dell’attività lucrativa, facendo riferimento a quanto prodotto dal contribuente in merito, si evince unicamente che il datore di lavoro ha rimborsato i chilometri percorsi con il mezzo privato durante il 2014; non compare da nessuna parte la richiesta da parte dello stesso che il contribuente utilizzi il proprio mezzo privato, piuttosto che un mezzo pubblico. Il regolamento spese prevede infatti il rimborso in caso di utilizzo di mezzi pubblici, mezzi privati e taxi, nonché di viaggi aerei (classe Economy) qualora fosse il caso. In relazione al rientro in Ticino, la Camera di diritto tributario ha già avuto modo di affermare, qualora sia impossibile servirsi dell’ultima corsa del mezzo di trasporto pubblico il venerdì sera, che non risulta particolarmente gravoso disporre anche una sola trasferta settimanale il sabato mattina. Infine, nel caso di pendolari settimanali, la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare come dagli stessi si possa pretendere che scelgano un luogo di settimanale il più vicino possibile al luogo di lavoro, in virtù del fatto che gli stessi beneficiano già della deduzione delle spese per una camera al luogo di lavoro. Visto quanto precede l’autorità di tassazione non può far altro che riconfermare la decisione di prima istanza, e concedere unicamente il costo dell’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura nuovamente il mancato riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato dal luogo di residenza settimanale () al luogo di lavoro () di fr. 2'755.–, delle spese di trasporto con i mezzi pubblici dal luogo di residenza () al luogo di lavoro () di fr. 1'979.– e delle spese di trasporto dal domicilio () al luogo di residenza () di fr. 7'276.80, riproponendo la deduzione di fr. 8'557.60 e le medesime argomentazioni esposte nel gravame inoltrato all’RS 1.
F. Con scritto del 26 gennaio 2017, l’RS 1 comunica di non presentare osservazioni e si limita a produrre il relativo incarto fiscale.
Diritto
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2014 qui in esame è del 23 dicembre 2013), segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
Come esposto in narrativa, nel periodo fiscale 2014, RI 1, di professione revisore contabile, era domiciliato a __________, ma svolgeva la propria attività professionale a __________, nel Canton __________, alle dipendenze della __________, e aveva la propria residenza settimanale a __________, nel Canton __________.
Controversa è la deduzione delle spese di trasporto, e meglio quelle per l’utilizzo del veicolo privato per il tragitto tra __________ (luogo di residenza settimanale) e __________ (luogo di lavoro) per il periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di giugno 2014, quelle per la trasferta quotidiana dal luogo di residenza () alla sede di lavoro della __________ a __________ per gli ultimi sei mesi dell’anno, e quelle per la trasferta dal domicilio ticinese () al luogo di residenza settimanale (__________). L’RS 1 ha, infatti, riconosciuto al contribuente unicamente un importo di fr. 2'600.– a titolo di costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico (per minori di 25 anni), rinviando – tra l’altro – alla restrittiva giurisprudenza di questa Camera in materia di pendolari settimanali.
2.2.
Secondo l’art. 3 del decreto esecutivo citato, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15’000 km).
Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2014: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0.40 al km per la motocicletta e fr. 0.70 al km per l’automobile).
2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682/83).
2.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95.00217 del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).
3.1.1.
Nel caso in esame, la prima questione da esaminare riguarda le spese di trasporto settimanali. L’autorità fiscale, nella decisione qui impugnata, ha in particolare rilevato che per quanto concerne il "… rientro in Ticino, la Camera di diritto tributario ha già avuto modo di affermare, qualora sia impossibile servirsi dell’ultima corsa del mezzo di trasporto pubblico il venerdì sera, che non risulta particolarmente gravoso disporre anche una sola trasferta settimanale il sabato mattina". Il contribuente, dal canto suo, nella dichiarazione d’imposta 2014, ha dapprima postulato in deduzione fr. 7'277.– per spese di trasferta con i mezzi pubblici [tragitto da __________ a __________ una volta la settimana, fr. 151.60 (andata e ritorno) per 48 settimane]. Afferma, in questa sede, come già peraltro dinanzi all’autorità fiscale, di aver domandato detta deduzione, su indicazione dell’Ufficio di tassazione, nonostante egli non abbia mai utilizzato il treno per il rientro in Ticino. Propone quindi una nuova deduzione di complessivi fr. 8'557.60, di cui l’importo di fr. 7'257.60 per l’uso del veicolo privato (432 km x 24 settimane a 70 cts. al km) per i primi sei mesi dell’anno, e l’importo di fr. 1'300.– per il costo dell’abbonamento generale FFS per gli ultimi sei mesi dell’anno (pro rata temporis). Evidenzia in particolare che, per rientrare in Ticino, l’ultimo treno parte da __________ alle ore 22:09 e giunge a __________ alle ore 01:41. Gli orari lavorativi sarebbero stati incompatibili con quelli dei mezzi pubblici nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di giugno 2014, considerato come egli, quale revisore contabile, aveva dovuto far fronte alla cosiddetta busy season. A suo dire, trattasi di un periodo limitato nei primi sei mesi dell’anno, in cui i revisori contabili verificano i conti delle aziende, in cui esercitano la propria attività lavorativa anche 14/15 ore al giorno, direttamente presso la sede dei clienti sparsi sul territorio svizzero, e in cui egli aveva spesso terminato di lavorare verso l’una/le due di notte. Di conseguenza, non avrebbe potuto prendere l’ultimo treno del venerdì sera, avendo pure dovuto concludere il mandato di revisione l’ultimo giorno della settimana lavorativa. L’uso dell’autovettura sarebbe stato dunque strettamente necessario per il rientro in Ticino, considerato inoltre che egli, quale arbitro, dirigerebbe partite di sabato (con inizio alle ore 14:00) sul territorio ticinese.
3.1.2.
I comuni di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano meno di tre ore per la trasferta in questione. Il venerdì sera invece l’ultimo collegamento utile parte da __________, alle ore 22:09, e giunge a __________, alle ore 01:41, come, in effetti, indicato dallo stesso ricorrente, impiegando più tempo (3 ore e 32 minuti). Certo, la durata di percorrenza media in automobile è inferiore a quella impiegata con i mezzi pubblici, almeno quando le condizioni stradali sono ottimali (poiché occorre tenere conto anche di eventuali incidenti stradali, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni meteorologiche avverse nel periodo invernale, dei flussi turistici di stagione, ecc.), ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso ai mezzi pubblici non sia la situazione più comoda, non è in se stessa tale da far apparire più idonea la trasferta con il mezzo privato. È comunque poco credibile che una persona impiegata come revisore contabile presso una società di __________ e __________ leader in Svizzera come lo è la __________, sottoposta a stress durante la busy season, si metta ancora al volante all’una/alle due di notte per rientrare in Ticino, dopo aver lavorato con ritmi estenuanti (a dire dell’insorgente anche 14-15 ore al giorno). Per gli stessi motivi, è dunque manifestamente infondata anche l’argomentazione del ricorrente in merito al suo asserito ruolo di arbitro e alla necessità di dover rientrare in Ticino "già il venerdì sera per poter riposare ed evitare di partire il sabato mattina prestissimo per arrivare in orario per la partita". Detto ruolo non può ad ogni modo essere posto in relazione diretta con il conseguimento del reddito del lavoro. Non appare in ogni caso particolarmente gravoso dover intraprendere la trasferta il sabato mattina, senza dimenticare che non esiste alcun diritto codificato a restare il più possibile al proprio domicilio. Da ultimo, tenuto conto anche della ripartizione dell’onere della prova, il ricorrente non ha concretamente comprovato che egli, durante la busy season, aveva effettivamente terminato la sua attività lavorativa di venerdì alla una/alle due di mattina e l’asserita incompatibilità degli orari di lavoro con quelli dei mezzi pubblici. Dalla documentazione prodotta, in particolare dal timesheet, non emergono gli orari di lavoro quotidiani effettivi. Il fatto poi che egli, dal mese di ottobre 2015, abbia trovato un appartamento più vicino al luogo di lavoro (a __________, a 3 km da __________), è ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché tale circostanza non riguarda il periodo fiscale litigioso.
3.2.
3.2.1.
L’insorgente sostiene altresì che la sua autovettura privata sarebbe "indispensabile per raggiungere i vari clienti sparsi nella Svizzera e per garantire un ritorno alla residenza e al luogo di lavoro". Ha al riguardo prodotto diversa documentazione dinanzi all’autorità fiscale. Lamenta che l’RS 1 avrebbe violato il diritto di essere sentito, poiché, a suo dire, nonostante la documentazione prodotta, non avrebbe indicato il motivo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione delle spese di trasporto per l’utilizzo del veicolo privato in relazione alla sua attività professionale.
3.2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9 luglio 2012 n. 2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n. 2P.254/2002, consid. 4.2).
3.2.3.
Giova anzitutto rilevare che l’RS 1, nella decisione impugnata, ha in particolare esposto che "… Per quanto riguarda la questione dell’utilizzo del mezzo privato per l’esercizio dell’attività lucrativa, facendo riferimento a quanto prodotto dal contribuente in merito, si evince unicamente che il datore di lavoro ha rimborsato i chilometri percorsi con il mezzo privato durante il 2014; non compare da nessuna parte la richiesta da parte dello stesso che il contribuente utilizzi il proprio mezzo privato, piuttosto che un mezzo pubblico. Il regolamento spese prevede infatti il rimborso in caso di utilizzo di mezzi pubblici, mezzi privati e taxi, nonché di viaggi aerei (classe Economy) qualora fosse il caso".
Non si può dunque ritenere che la decisione impugnata non si sia pronunciata sulla mancata deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato "in merito ai motivi lavorativi". La motivazione è stata senz’altro compresa dal ricorrente, che l’ha nuovamente sollevata in questa sede con cognizione di causa, senza però contestare l’argomentazione dell’autorità fiscale secondo la quale nel caso in disamina difetta da parte del datore di lavoro la richiesta di far utilizzare al contribuente il proprio veicolo privato per l’esercizio della professione, come esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Essa appare dunque rispettosa dell’obbligo di motivazione dedotto dalla legge tributaria e dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr., al riguardo, DTF 129 I 232; decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
3.2.4.
A giudizio di questa Corte, sempre dal punto di vista della ripartizione dell’onere della prova, la documentazione prodotta dall’insorgente non comprova che egli dipenda necessariamente da un’autovettura per l’esercizio della professione di revisore contabile in seno alla __________, come peraltro rettamente rilevato dall’RS 1. In primo luogo, come detto, nel timesheet del 2014 sono indicate le ore straordinarie effettuate, ma non gli orari di lavoro quotidiani. In secondo luogo, nemmeno la dichiarazione rilasciata il 5 marzo 2015 dal datore di lavoro potrebbe supportare la tesi dell’insorgente. La stessa comprova solamente che la __________, per il 2014, aveva assunto le spese di tragitto dal luogo di lavoro fino al cliente, mentre quelle concernenti il tragitto dal luogo di residenza settimanale fino al luogo di lavoro sono rimaste a carico di RI 1. Inoltre il datore di lavoro ha confermato che quest’ultimo, nell’anno 2014, ha avuto bisogno della propria autovettura per 123 viaggi e che egli ha al riguardo indicato complessivamente 3'804 km nel sistema della registrazione delle spese della società. Non emerge però che l’uso dell’autovettura privata da parte del ricorrente sia strettamente necessario nell’esercizio della sua professione di revisore contabile. Per gli stessi motivi, neppure la lista allestita dall’insorgente, con le trasferte effettuate mediante il veicolo privato nel 2014, è atta a corroborare la sua tesi. Da ultimo, dal regolamento delle spese del datore di lavoro (edizione 1° luglio 2015) risulta in particolare che la __________ rimborsa, tra l’altro, le spese di trasporto effettive sulla base di una ricevuta. Se l’utilizzo dell’autovettura per il cliente o per la società sono più economiche rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici oppure se particolari circostanze lo richiedono, può essere utilizzata l’autovettura. Non emerge dunque (e ciò neppure dal contratto di lavoro), la necessità di fare uso del mezzo di trasporto privato per trasferte richieste dal datore di lavoro.
3.3.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’insorgente non ha il diritto alla deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato per il rientro in Ticino. Motivo per cui, l’RS 1 ha correttamente riconosciuto unicamente le spese per l’abbonamento del mezzo pubblico (fr. 2'600.– per l’abbonamento generale annuale FFS per i minori di 25 anni), e ciò indipendentemente dal fatto che il ricorrente abbia effettivamente fatto uso dei mezzi pubblici.
La seconda questione invocata dal ricorrente concerne la mancata deduzione delle spese di trasporto per la trasferta quotidiana dal luogo di residenza settimanale () al luogo di lavoro (), ovverossia nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di giugno 2014 (durante la busy season) con il veicolo privato, quantificate in fr. 2'755.– e calcolate su 123 giorni (32 km x 123 giorni x 0.70 cts/km), rispettivamente per il resto dell’anno con i mezzi pubblici, quantificate in fr. 1'979.– [97 giorni x fr. 20.40 (andata e ritorno)].
4.2.
Se si utilizza l’autovettura, le due località distano poco più di 16 km (__________, __________, e __________, __________, __________; cfr. www.viamichelin.ch). Secondo costante giurisprudenza, se viene concessa la deduzione delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio (in Ticino), come nella fattispecie in esame, il ricorrente non può allora pretendere di ottenere un’altra deduzione poiché alloggia in un appartamento situato a 16 chilometri di distanza, al di fuori dell’agglomerato della sede di lavoro. Le argomentazioni proposte dall’insorgente in merito alla difficoltà di trovare un alloggio vicino al luogo di lavoro con una pigione moderata (stante anche il suo cognome straniero), e all’asserita necessità di dover utilizzare l’autovettura per raggiungere i propri clienti sparsi sul territorio elvetico a causa degli orari di lavoro irregolari, potrebbero tutt’al più essere prese in considerazione se il Comune di __________ fosse il suo luogo di domicilio; ma la sua condizione di pendolare fa sì che abbia diritto alla deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretto a risiedere al luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al proprio domicilio. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non certo il contrario (CDT n. 80.2013.82 del 9.5.2014; CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006). D’altro canto, come visto, il ricorrente non ha prodotto alcuna prova attestante che l’uso del mezzo privato appare necessario per l’esercizio della sua professione.
Va da sé che la postulata deduzione delle spese di trasporto, quantificate dal ricorrente in fr. 1'979.– [97 giorni x fr. 20.40 (andata e ritorno)], per la trasferta quotidiana dal luogo di residenza settimanale () al luogo di lavoro () con i mezzi pubblici, riguardanti la seconda metà dell’anno, non può essere ammessa, considerato come è già stata riconosciuta la deduzione dell’importo di fr. 2'600.– per l’abbonamento generale annuale FFS per i minori di 25 anni. La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: