Incarti n. 80.2016.275 80.2016.276
Lugano 17 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 novembre 2016 contro la decisione del 19 novembre 2016 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2, nati rispettivamente nel 1939 e nel 1946, sono domiciliati a __________ e pertanto assoggettati in maniera illimitata nel Canton Ticino. Commercialista di professione, nella dichiarazione per il periodo fiscale 2011, inoltrata il 24 giugno 2013, RI 1 dichiarava di essere “senza attività”.
B. Il contribuente è presidente della __________ (__________). Lo scopo della società è “il promuovimento delle attività turistiche del luogo di cura di __________ e dintorni, in particolare mediante la costruzione e la messa in esercizio di funicolari, sciovie, piste per sciare, alberghi, ristoranti ed altri impianti”.
La __________ ha contratto molteplici debiti nei confronti di istituti di credito, sempre avallati dal contribuente. Il 20 maggio 2010 quest’ultimo ha concluso un contratto di credito con __________ nel quale si assumeva personalmente il mutuo ipotecario di fr. 2'620'000.- concesso precedentemente dalla banca alla società __________. In questo modo il contribuente si è sostituito alla banca quale creditore nei confronti della società. Il 22 agosto 2016 RI 1 ha dichiarato di rinunciare al credito di fr. 2'239'216.24 nei confronti di __________.
C. Nella dichiarazione d’imposta relativa al periodo fiscale 2011, i coniugi RI 1, considerando che __________ non fosse più in misura di rimborsare il debito summenzionato, hanno dedotto alla voce “reddito da attività indipendente” una perdita su questo credito pari a fr. 600'000.-
Con decisione del 16 settembre 2015, l’Ufficio di tassazione di non concedeva tale deduzione, ma accertava d’ufficio la deduzione di fr. 362'766.- riguardante “la perdita da commercio professionale di immobili 2011 come da decisioni TUI”.
D. Contro tale decisione, in data 6 ottobre 2015 i contribuenti presentavano tempestivo reclamo contestando fra l’altro il mancato riconoscimento della perdita sul prestito concesso alla __________. I reclamanti consideravano che il finanziamento della società da parte del contribuente (sebbene non fosse un azionista) tramite la ripresa del debito si fosse reso necessario siccome nessun istituto di credito era disposto a concederle prestiti.
In seguito all’incontro tra le parti avvenuto il 21 dicembre 2015, l’Ufficio di tassazione di RS 1 si riservava di prendere una decisione in merito alla perdita di fr. 600'000 di cui sopra.
Con decisione su reclamo del 19 ottobre 2016, l’Ufficio di tassazione confermava, in merito alla deduzione della perdita sul prestito concesso, la decisione di prima istanza, ritenuto da un lato che si trattasse di un investimento di natura privata e dall’altro che il credito fosse ancora esigibile essendo la società in attività.
E. Il 17 novembre 2016, i coniugi RI 1 interpongono ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, contestando unicamente il non riconoscimento della deduzione legata al mancato rimborso del prestito accordato alla __________. I ricorrenti ritengono che il prestito non debba essere ritenuto di natura privata, bensì di carattere aziendale e che come tale il suo mancato rimborso consisterebbe in una “perdita fiscalmente deducibile dai redditi del contribuente”. Infatti, sono di opinione che “l’attività professionale del contribuente, oltre ad essere quella immobiliare, è anche quella di finanziare le società a lui facenti capo direttamente o indirettamente”, tra cui figurerebbe anche la __________. Di conseguenza il finanziamento della medesima rientrerebbe nella sfera aziendale del contribuente.
F. Il 23 gennaio l’PI 1 ha presentato le proprie osservazioni al ricorso, nelle quali propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata. L’PI 1 osserva che la deduzione delle perdite aziendali è infatti subordinata a due condizioni cumulative che farebbero entrambe difetto nella fattispecie, ovvero l’esistenza di un patrimonio aziendale e la registrazione contabile delle perdite. Non vi sarebbe patrimonio aziendale poiché il ricorrente avrebbe cessato la propria attività lucrativa indipendente di imprenditore. Inoltre, farebbe difetto il requisito della registrazione contabile delle perdite, in assenza di una contabilità conforme all’uso commerciale allegata alla dichiarazione fiscale. L’asserita perdita rappresenterebbe pertanto “una perdita nell’ambito dell’amministrazione della sostanza privata”, non deducibile fiscalmente.
Diritto
L’art. 26 cpv. 1 LT, per l’imposta cantonale, e l’art. 27 cpv. 1 LIFD, per l’imposta federale diretta, prevedono che in caso di attività lucrativa indipendente siano deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Gli articoli 26 cpv. 2 LT e 27 cpv. 2 LIFD precisano che vi rientrano le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate. Infine, per quanto attiene al riporto delle perdite conseguite nei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale, secondo gli articoli 30 cpv. 1 LT e 211 LIFD (nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso), le perdite sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.
Mentre l’art. 27 cpv. 2 LIFD e l’art. 26 cpv. 2 LT riguardano esclusivamente le perdite legate all’alienazione e al deprezzamento di elementi del patrimonio commerciale, il campo d’applicazione degli articoli 211 LIFD e 30 LT è più esteso e copre tutte le perdite d’esercizio dell’attività indipendente (cfr. Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 32 ad art. 27 LIFD, p. 638).
Secondo la legge e la giurisprudenza, le perdite sono deducibili solo se provengono da un’attività lucrativa indipendente e se sono state allibrate (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_189/2016 e 2C_190/2016 del 13.2.2017, in RDAF 2017 II 446, consid. 6.4 con riferimenti).
1.2.
Infine, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1). Di conseguenza nella fattispecie spetta ai ricorrenti dimostrare l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente e l’esistenza di una perdita allibrata.
Come esposto in narrativa, RI 1 è presidente della __________ SA, il cui scopo consiste nel promuovimento delle attività turistiche del luogo di cura di __________ e dintorni, in particolare mediante la costruzione e la messa in esercizio di funicolari, sciovie, piste per sciare, alberghi, ristoranti ed altri impianti. Nel ricorso, afferma di aver acquistato la maggioranza delle azioni della società all’inizio degli anni settanta “per scongiurarne il fallimento e per portare a termine un progetto immobiliare in corso”. Attualmente, non è tuttavia più azionista. Secondo la Divisione delle contribuzioni, le azioni sarebbero di proprietà della moglie e dei figli. Da un rapporto dell’Ispettorato fiscale dell’8 settembre 2008 risulta per contro che le azioni sarebbero detenute da altre società presiedute dall’insorgente, cioè il 44.72% dalla __________ SA, __________, lo 0.79% dalla __________ SA, __________, e l’1.47% dalla __________ SA, __________. Gli altri azionisti sarebbero in particolare il Comune e il Patriziato di __________.
A detta dei ricorrenti, a causa della crisi nella gestione degli impianti di risalita, la __________ SA avrebbe riportato ingenti perdite di bilancio, con la conseguenza che gli istituti di credito non erano più disposti a finanziarla, pretendendo che egli si assumesse personalmente i prestiti ancora esistenti. Inoltre, egli stesso avrebbe finanziato la società con capitali propri.
RI 1 sostiene che il credito concesso alla __________ Turistici SA rientri nella sua attività indipendente, siccome questa consisterebbe proprio nel “finanziare le società a lui facenti capo direttamente o indirettamente”.
Come anticipato, la deduzione della perdita relativa al mancato rimborso del prestito concesso da RI 1 alla __________ SA presuppone che tale perdita riguardi il patrimonio commerciale del contribuente e che sia stata registrata a bilancio. Al fine di determinare se si tratta di un bene commerciale, è necessario verificare l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente.
2.2.
La nozione di attività lucrativa indipendente non è definita dalla legge. Gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT si limitano ad affermare che sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Secondo il Tribunale federale, il termine "attività lucrativa indipendente" è una nozione del diritto fiscale, che nella prassi non è definita chiaramente, a causa della molteplicità delle fattispecie che vi rientrano (DTF 125 II 113 = ZStP 1999 p. 70 = ASA 67 p. 644 = StE 1999 B 23.1 n. 41 = RDAF 55/1999 p. 385).
Generalmente, vi rientra ogni attività mediante la quale un imprenditore partecipa alla vita economica a proprio rischio, impegnando lavoro e capitale, in base ad una organizzazione propria, liberamente scelta, al fine di conseguire un utile. Per stabilire se ci si trovi in presenza di un’attività lucrativa indipendente, si deve fondarsi sull’insieme delle circostanze proprie del caso in esame; le varie caratteristiche della nozione di attività lucrativa indipendente non devono essere esaminate in modo isolato e possono anche presentarsi con un’intensità diversa. D’altra parte, il Tribunale federale non richiede né che il contribuente partecipi alla vita economica in modo riconoscibile dall’esterno né che eserciti un’impresa commerciale, industriale o artigianale (DTF 125 II 113 = ZStP 1999 p. 70 = ASA 67 p. 644 = StE 1999 B 23.1 n. 41 = RDAF 55/1999 p. 385 consid. 5b; DTF 122 II 446 consid. 5a).
2.3.
Nel caso di specie, RI 1, classe 1939, nella dichiarazione per il periodo fiscale 2011 si definiva lui stesso “senza attività”. A tale riguardo, in un rapporto dell’8 settembre 2008, l’Ispettorato fiscale si è occupato del ricorrente e dei suoi rapporti con le numerose società detenute. In questo contesto, si è confrontato anche con l’attività di fiduciario svolta a titolo indipendente da RI 1. L’Ispettorato ha sottolineato che lo studio in cui si svolgeva l’attività era situato nella villa di famiglia a __________ e che non possedeva personale proprio, in quanto l’attività amministrativa era svolta dai dipendenti della __________ SA. Nel rapporto si rileva che l’attività indipendente “è diminuita fortemente negli ultimi anni e, dal 2005 è praticamente cessata”. Il reddito di tale attività è indicato in fr. 13'106.– nel 2003, fr. 40'696.– nel 2004 e fr. 1'076.– nel 2005. Per l’autorità di tassazione, l’attività di fiduciario in proprio è pertanto cessata alla fine del 2005. Tale conclusione è avvalorata da un’ulteriore considerazione proposta nel rapporto dell’Ispettorato. Nei ricavi del conto economico del 2004 di RI 1 è stato registrato un importo di fr. 50'000.–, riferito ad una fattura inviata alla __________ SA. Secondo l’Ispettorato, “dal profilo fiscale, una simile prestazione potrebbe rientrare nelle fattispecie di divieto di concorrenza”, per il fatto che “in virtù della prossimità dei rapporti tra una persona giuridica e una persona fisica, si crea una sorta di osmosi o di travaso, grazie a cui determinati utili vengano attribuiti, secondo valutazioni di convenienza fiscale, all’uno o all’altra, cercando così di evitare la doppia imposizione economica”. Il rapporto conclude tuttavia affermando di non ritenere opportuno “approfondire ulteriormente la questione in quanto come già accennato, dal 2005 l’attività indipendente è praticamente cessata” (cfr. Rapporto Ispettorato fiscale dell’8 settembre 2008, p. 9-10).
Che l’attività lucrativa indipendente di fiduciario sia cessata alla fine del 2005 è peraltro confermato anche dalla circostanza che, nei periodi fiscali successivi, il contribuente non ha più dichiarato alcun reddito proveniente dalla stessa.
Ne consegue che, nel periodo fiscale litigioso, il ricorrente non esercitava alcuna attività lucrativa indipendente. La perdita derivante da un’attività lucrativa indipendente, indicata nella decisione di tassazione relativa all’imposta federale diretta, si riferisce alla vendita di un immobile di carattere commerciale. L’attività del ricorrente quale commerciante di immobili a titolo professionale è del tutto autonoma da quella di fiduciario. In ogni caso, in considerazione dell’estrema difficoltà di stabilire il momento in cui un commerciante di immobili cessa la sua attività, secondo la giurisprudenza, a meno che il contribuente non abbia manifestato chiaramente l’intenzione di cessare la sua attività lucrativa anche nel settore immobiliare, tale attività si presume che continui (cfr. p. es DTF 126 II 473 consid. 5b con riferimenti). Il fatto che egli continui ad essere assoggettato all’imposta federale diretta per la vendita di immobili commerciali non implica pertanto in alcun modo che la sua attività di fiduciario sia proseguita dopo il 2005.
2.4.
Gli articoli 26 cpv. 2 lett. b LT e 27 cpv. 2 lett. b LIFD esigono, oltre all’esistenza di un’attività indipendente, che le perdite siano “allibrate”.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le perdite derivanti da un’attività lucrativa indipendente sono deducibili a condizione che queste – a prescindere dall'obbligo legale di tenere una contabilità – risultino da un’appropriata distinta che garantisca una registrazione completa ed affidabile dei redditi e della sostanza commerciale e consenta all'autorità fiscale un controllo ragionevole. Una presentazione lacunosa e che non fornisce informazioni sullo stato della sostanza commerciale all'inizio ed alla fine dell'anno, non soddisfa queste esigenze (sentenza 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, in ASA 73 p. 656 = RF 59/2004 p. 102 = StE 2004 B 23.9 n. 7).
Come già ricordato, sebbene l’insorgente sostenga che la sua attività professionale sia “anche quella di finanziare le società a lui facenti capo direttamente o indirettamente”, non ha allegato alcuna contabilità né il questionario per indipendenti senza contabilità. Non è pertanto possibile documentare e di conseguenza dedurre l’asserita perdita dovuta al mancato rimborso del prestito. D’altronde, la documentazione prodotta non consente di comprovare che il credito sia ormai divenuto inesigibile, considerato che la __________ è tuttora in attività, malgrado registri importanti perdite annuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: