Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2016.234
Entscheidungsdatum
06.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2016.234

Lugano 6 marzo 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 26 settembre 2016 contro la decisione del 1° settembre 2016 in materia di diffida per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

A. La RI 1 è una società costituita nel 2013, con sede, dapprima, presso la RA 1 di __________ (GR) e, dal 15 settembre 2015, a __________.

Il 10 settembre 2014, l’RS 1 (UTPG) si è rivolto all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton Grigioni, annunciando la propria intenzione di rivendicare l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della società, “a seguito del mantenimento della sede effettiva in Ticino”. Secondo l’autorità fiscale ticinese, infatti, l’amministrazione effettiva della società era rimasta nel Canton Ticino, dove era domiciliata anche la socia e gerente, mentre a __________ (GR) vi era “unicamente il recapito postale preso la fiduciaria RA 1 di __________, __________, __________ GR”.

B. La RI 1 ha impugnato, con reclamo del 10 ottobre 2014, la suddetta lettera, ricevuta in copia, sottolineando di disporre, “all’interno di locali della fiduciaria RA 1, di un proprio ufficio con proprie installazioni”. La reclamante ha prodotto copia di un contratto di locazione, le ricevute del pagamento della locazione e una fotografia del suo ufficio.

L’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente, con decisione del 21 luglio 2016, nella quale ha confermato il suo assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. Non ritirata, la suddetta decisione è stata ritornata all’autorità di tassazione il 3 agosto 2016.

C. Il 12 maggio 2016 l’UTPG ha notificato alla società contribuente una diffida, avvertendola che in caso di mancato inoltro della dichiarazione d’imposta le avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.

La contribuente ha interposto reclamo il 23 maggio 2016, rilevando di aver ritornato i moduli della dichiarazione d’imposta il 7 maggio 2016 e facendo riferimento al reclamo del 10 ottobre 2014.

L’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente, con decisione del 1° settembre 2016, nella quale ha sottolineato che la reclamante non aveva dato seguito al richiamo del 7 aprile 2016. Attirava poi l’attenzione sulla propria decisione del 21 luglio 2016, con la quale aveva respinto il reclamo contro la decisione di assoggettamento.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula l’annullamento sia della decisione del 1° settembre 2016, concernente la diffida, sia della decisione del 21 luglio 2016, concernente l’assoggettamento illimitato. L’insorgente sostiene di non aver mai ricevuto quest’ultima decisione, con la quale sarebbe stato respinto il suo reclamo contro la decisione di assoggettamento. Esclude che la decisione le possa essere stata notificata, per il fatto che la società non occupa attualmente dipendenti ed essendo stata la gerente, __________, assente all’estero dal 22 luglio al 7 agosto 2016.

E. Nelle sue osservazioni del 9 novembre 2016, l’UTPG propone di respingere il ricorso. Secondo l’autorità di tassazione, la decisione su reclamo del 21 luglio 2016 è stata correttamente notificata alla ricorrente, la quale avrebbe potuto ritirarla fino al 2 agosto 2016. La decisione è pertanto passata in giudicato. L’UTPG esclude peraltro che l’assenza all’estero della gerente possa giustificare una restituzione dei termini, essendo stata organizzata in precedenza e non avendo essa adottato alcuna disposizione per il caso in cui la decisione fosse stata notificata durante la sua assenza. Secondo l’autorità fiscale, inoltre, la ricorrente avrebbe ancora potuto interporre ricorso nei termini, essendo rientrata dalle vacanze il 7 agosto 2016.

La contribuente ha replicato in data 21 novembre 2016, sottolineando che la decisione su reclamo contestata è ritornata al mittente, cioè l’UTPG, il quale non l’ha ritrasmessa al destinatario per posta semplice, con la conseguenza che essa non ha potuto prenderne conoscenza. Sottolinea inoltre che dall’inoltro del reclamo erano trascorsi quasi due anni. Né sarebbe stato possibile interporre ricorso, dopo il rientro dalle vacanze della gerente, per il fatto che l’avviso di ritiro della posta non menzionava il mittente.

Diritto

  1. La ricorrente impugna sia la decisione con cui l’UTPG ha respinto il suo reclamo contro la diffida del 12 maggio 2016 sia quella con cui lo stesso ufficio ha respinto il suo reclamo contro la decisione di assoggettamento illimitato del 10 ottobre
  2. A proposito di quest’ultima, sostiene tuttavia che non le sarebbe stata validamente notificata, per il fatto che la raccomandata sarebbe stata inviata durante le vacanze estive della sua gerente ed il relativo invio postale sarebbe stato ritornato all’UTPG prima del suo rientro.

In queste circostanze, si deve anzitutto stabilire se la decisione concernente l’assoggettamento illimitato della società insorgente sia passata in giudicato. Solo in tal caso, infatti, la ricorrente sarebbe obbligata ad inoltrare la dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino.

Se chi ha ricevuto i formulari per la dichiarazione d’imposta contesta il proprio assoggettamento, deve essere adottata una decisione di accertamento (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 4 ad art. 122 LIFD, p. 431), cioè una decisione pregiudiziale definitiva che concerne l’assoggettamento, prima che possa essere proseguita la procedura di tassazione (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 22 agosto 2008, n. 2C_175/2008, consid. 1.1).

La diffida, con cui l’autorità fiscale cantonale avverte la contribuente che le infliggerà una multa per violazione degli obblighi procedurali, nel caso in cui non inoltrerà la dichiarazione, presuppone pertanto che la decisione pregiudiziale sull’assogget-tamento all’imposta cantonale sia passata in giudicato.

  1. 2.1.

Come già ricordato, l’UTPG ha notificato la decisione su reclamo relativa all’assoggettamento della ricorrente, mediante invio postale raccomandato del 21 luglio 2016. Il giorno successivo, la destinataria dell’invio è stata avvisata dalla Posta. Non ritirato, l’invio è stato ritornato al mittente il 3 agosto 2016.

2.2.

Né la legislazione federale (LIFD e LAID) né quella cantonale (LT) disciplinano la forma della notificazione delle decisioni fiscali. Secondo giurisprudenza costante, anche nell’ambito del diritto tributario si applica la prassi relativa alla notificazione presunta (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3, 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 3, 2P.210/1999 del 27 ottobre 2000 consid. 2b).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso, se le parti devono aspettarsi con un certo grado di probabilità che una decisione gli sia indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

La stessa Alta Corte ha peraltro precisato che non si potrebbe pretendere che chi è parte in una procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci all’autorità compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze giuridiche pregiudizievoli. Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla notificazione presunta richiede che si tenga conto della durata della procedura della quale il contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale ad oltre un anno prima, non si può più partire dal principio della finzione della notificazione, ma solo da un obbligo della parte di tenersi a disposizione dell’autorità. Si potrà allora ancora esigere dal partecipante alla procedura che informi l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e di assenze prolungate. Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più essergli opposta. Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la notificazione presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole” (sentenze n. 2C_1040/2012 e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p. 421, consid. 4.1; 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 21f ad art. 116 LIFD, p. 2085; Locher, op. cit., n. 20 ad art. 116 LIFD, p. 322).

2.3.

Tornando alla fattispecie in esame, la ricorrente ha interposto reclamo contro la decisione di assoggettamento il 10 ottobre 2014. Dagli atti non risulta che, in un momento successivo, vi siano stati altri contatti fra l’autorità di tassazione e la contribuente (lettere, audizioni, comunicazioni ecc.). Quando l’UTPG ha notificato la decisione su reclamo, il 21 luglio 2016, era pertanto trascorso oltre un anno e mezzo dall’ultimo contatto fra le parti. Inoltre, il periodo dell’anno scelto dall’autorità per procedere alla notificazione della decisione coincide con quello in cui molte persone partono per le vacanze estive.

Al ricorso la contribuente ha allegato la prenotazione di un volo per la __________, fatta dalla gerente __________. Il volo di andata era previsto per il 22 luglio 2016 e quello di ritorno il 7 agosto 2016. È stato in tal modo reso perlomeno verosimile che la socia della società ricorrente sia stata effettivamente assente all’estero per vacanze, nel lasso di tempo indicato. Ora, i giorni della sua assenza coincidono proprio con quelli durante i quali l’invio dell’UTPG è stato depositato nell’ufficio postale di destinazione, a disposizione della ricorrente. Al suo rientro in Svizzera, infatti, l’invio era già ritornato al mittente.

In queste circostanze, tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale, si deve ritenere che effettivamente la decisione del 21 luglio 2016 non sia stata validamente notificata all’insor-gente.

Né si può rimproverare a quest’ultima, come fa la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, di non essersi rivolta all’autorità di tassazione dopo aver trovato l’avviso di ritiro. Quest’ultimo non menziona infatti il mittente, ragione per cui, come ha sostenuto la contribuente nella sua replica del 21 novembre 2016, non le era possibile risalire all’UTPG quale mittente.

2.4.

Ne consegue che la decisione del 21 luglio 2016 non è passata in giudicato, non essendo la stessa stata notificata alla ricorrente. L’UTPG dovrà pertanto procedere ad una nuova notificazione della decisione su reclamo.

Quale ulteriore conseguenza, deve essere annullata la diffida inviata alla contribuente il 12 maggio 2016, come pure la decisione del 1° settembre 2016, che ha respinto il reclamo contro quest’ultima.

  1. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 1° settembre 2016 e la diffida del 12 maggio 2016 sono annullate.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

5

LAID

  • art. 73 LAID

LIFD

  • art. 116 LIFD
  • art. 122 LIFD

LT

  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

7