Incarti n. 80.2016.206 80.2016.207
Lugano 8 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 agosto 2016 contro la decisione del 13 luglio 2016 in materia di IC e IFD 2014.
Fatti
RI 1 si è trasferita in Svizzera dalla __________ nel corso del 2003 ed ha ottenuto un permesso B per esercitare un’attività lucrativa indipendente;
nella dichiarazione d’imposta 2014, inoltrata il 30 aprile 2015, la contribuente ha indicato sulla prima pagina “senza attività lucrativa”, dichiarando per il resto solo la proprietà di un autoveicolo __________, acquistato il 1° settembre 2003 al prezzo di fr. 23'400.–;
con decisione del 12 aprile 2016, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2014, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 37'000.– per l’IC ed in fr. 37'400.– per l’IFD, affermando di aver stabilito tali valori “per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa”;
il 16 giugno 2016, la contribuente ha dichiarato di interporre reclamo contro la decisione di tassazione, argomentando di non aver potuto rispettare il termine di trenta giorni “in quanto er[a] assente in Francia”;
con scritto del 20 giugno 2016, l’autorità fiscale ha attribuito alla reclamante un termine di quindici giorni per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo” nella presentazione del reclamo, avvertendola che altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
il 4 luglio 2016 la contribuente ha risposto, sostenendo di essere stata in viaggio in Francia per il suo compleanno dall’8 aprile al 16 maggio 2016 e ribadendo di non aver conseguito alcun reddito nel corso del 2014;
con decisione dell’11 luglio 2016, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, argomentando che la vacanza all’estero non è un motivo di restituzione del reclamo;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di aver conseguito redditi dell’attività lucrativa nel corso del periodo fiscale 2014 e sostiene di essersi iscritta al Liceo __________ di __________.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, inoltrato dalla contribuente il 16 giugno 2016, per tardività;
in queste circostanze, all’autorità giudiziaria è precluso l’esame del merito della tassazione contestata, dovendo essa limitarsi a verificare la legittimità della decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo;
ora, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
in presenza di un motivo di restituzione del termine, il rimedio giuridico deve comunque essere esperito entro trenta giorni dal momento in cui esso è venuto meno (presupposto formale; cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale 2C_451/2016 e 2C_452/2016 dell’8 luglio 2016 consid. 2.2.1; 2C_318/2016 e 2C_319/2016 del 18 aprile 2016 consid. 2.3.2).;
in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);
nella fattispecie, l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo della contribuente, per il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione della decisione impugnata;
richiesta dall’autorità di tassazione di giustificare l’inosservanza del termine di reclamo, la reclamante ha sostenuto di essere stata assente all’estero per una vacanza dall’8 aprile al 16 maggio 2016;
come ha affermato in modo pertinente l’autorità fiscale, nella decisione impugnata, l’assenza all’estero per vacanze non costituisce un motivo di restituzione del termine, non trattandosi con ogni evidenza di un evento imprevedibile;
d’altra parte, la sola prova della sua pretesa assenza all’estero è rappresentata da un biglietto (non nominativo) per l’entrata ad una partita di tennis, nell’ambito di un torneo che si è tenuto a Monte Carlo nel mese di aprile del 2016;
con il ricorso, la contribuente non ha peraltro contestato le affermazioni contenute nella decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, in merito all’irricevibilità del suo reclamo, limitandosi per contro a contestare la tassazione del periodo fiscale 2014;
nelle circostanze descritte, la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, si rivela inoppugnabile;
la Camera di diritto tributario non può pertanto entrare nel merito delle censure, con le quali l’insorgente contesta la tassazione IC e IFD 2014;
visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: