Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2016.203
Entscheidungsdatum
10.07.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2016.203 80.2016.204

Lugano 10 luglio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 12 agosto 2016 contro la decisione del 12 luglio 2016 in materia di IC e IFD 2014.

Fatti

A. In seguito ad un infruttuoso richiamo (del 18 maggio 2015), a due altrettanto infruttuose proroghe (del 15 ottobre 2015 e del 31 dicembre 2015) e infine ad una diffida inefficace (del 19 gennaio 2016), con decisione del 16 febbraio 2016, l’RS 1 ha inflitto ai coniugi RI 2 e RI 1 una multa disciplinare di fr. 450.– per la mancata consegna della dichiarazione fiscale 2014. L’autorità fiscale ha contestualmente attribuito ai contribuenti un ulteriore termine di venti giorni per presentare gli atti richiesti, con la relativa avvertenza che, in caso contrario, avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e dell’art. 130 LIFD.

B. Con decisione del 1° giugno 2016, l’RS 1 – stante la loro persistente inattività – ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014 allestita d’ufficio. Il reddito imponibile è stato stimato in fr. 68'600.– per l’IC e in fr. 74'600.– per l’IFD. Nella motivazione allegata, l’autorità fiscale ha spiegato quanto segue:

Richiamata la diffida del 19 gennaio 2016, ritenuto che alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione d’ufficio.

La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.

Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti, ecc. Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.

C. I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione con reclamo del 1° luglio 2016, contestando soltanto il reddito da attività indipendente (attività principale del contribuente, stimata dall’autorità fiscale in fr. 70'000.–), sostenendo quanto segue:

"Purtroppo il reddito da attività indipendente (azienda agricola) risulta troppo elevato e non rispecchia le entrate effettive. Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e vi chiediamo un incontro presso i vostri uffici per discutere e definire i valori della sostanza fissa e il reddito aziendale corretto. Trasmettiamo con invio separato la dichiarazione d’imposta 2014".

D. Con scritto del 4 luglio 2016, l’RS 1 si è rivolto ai contribuenti, avvertendoli che il reclamo non era conforme ai requisiti formali, in quanto non comprovava la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Dopo aver ricordato i presupposti formali legali e giurisprudenziali di un reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale ha attribuito ai reclamanti un termine fino all’11 luglio 2016 per "presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio …", con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile, con contestuale conferma della tassazione d’ufficio.

E. Con lettera dell’11 luglio 2016, i contribuenti hanno trasmesso all’autorità fiscale la dichiarazione d’imposta 2014, precisando parimenti di aver indicato, a titolo provvisorio, un reddito pari a fr. 36'000.– con riferimento al "reddito da attività indipendente (azienda agricola)" e di non aver indicato nulla "per la parte concernente la sostanza e i debiti aziendale". Hanno nuovamente richiesto "un incontro presso il vostro ufficio con lo scopo di definire i valori fiscali corretti. Di conseguenza, da parte nostra potremo assestare gli importi a bilancio della nostra contabilità".

F. Con decisione su reclamo del 12 luglio 2016, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il gravame dei contribuenti, in cui ha in particolare ricordato i requisiti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio, giungendo alla conclusione che "Quanto presentato in data 11.07.2016 non è sufficiente a sanare il vizio di forma".

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 chiedono – in accoglimento del ricorso – la rettifica della decisione di tassazione 2014 "sulla base dei dati aziendali reali e dei dati da parte nostra già forniti" e di essere sentiti per "discutere i valori aziendali". Lamentano in particolare il fatto che l’autorità fiscale abbia negato loro un incontro "per discutere e presentare i dati aziendali, così da allineare i valori fiscali con quelli contabili". Ritengono di aver "dato prova di buona volontà e l’intenzione concreta di allestire una dichiarazione precisa e punto di partenza delle future dichiarazioni d’imposta". Non capiscono il motivo per il quale sarebbe loro stato negato un incontro "proprio per definire una tassazione corretta e di conseguenza ci conferma una tassazione d’ufficio palesemente troppo elevata (in modo particolare il reddito aziendale di CHF 70'000.00), provocandoci pure un danno finanziario".

H. Nelle proprie osservazioni del 22 agosto 2016, l’RS 1 postula la reiezione del gravame, con spese a carico dei ricorrenti, rimettendosi in ogni caso al giudizio di questa Corte. Ritiene che, mediante l’impugnazione della decisione di tassazione d’ufficio del 1° giugno 2016, gli insorgenti non avrebbero ossequiato i presupposti richiesti per un suo riesame ["Allegando una dichiarazione incompleta e senza la minima documentazione a sostegno del reddito aziendale (i contribuenti) non ha(nno) sanato il vizio di forma rilevato con scritto del 4 luglio 2016 da parte dell’autorità fiscale"].

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, con la multa disciplinare inflitta ai contribuenti il 16 febbraio 2016, l’RS 1 ha dapprima assegnato loro un termine di venti giorni per presentare la dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2014, con l’avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio in applicazione dell’art. 204 LT e dell’art. 130 LIFD. L’autorità fiscale ha poi dichiarato irricevibile il reclamo del 1° luglio 2016 (completato dai contribuenti, su richiesta dell’autorità fiscale, l’11 luglio 2016), contro la decisione del 1° giugno 2016 (tassazione d’ufficio), poiché non sarebbe conforme ai requisiti di legge.

Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai contribuenti contro la tassazione d’ufficio.

1.3.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

1.4.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta"; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito [sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552, il cui contenuto è stato confermato successivamente (cfr., ad esempio, decisione TF n. 2C_800/2016 e n. 2C_801/2016 del 14 febbraio 2017, consid. 2.4. con riferimenti)].

Secondo l’Alta Corte, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

1.5.

La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. decisione TF n. 2C_504/2010 del 22 novembre 2011 consid. 2.2 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

1.6.

Tornando al caso concreto, come visto, nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio il 1° giugno 2016, l’RS 1 ha espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova. L’autorità fiscale ha inoltre precisato che, unitamente al reclamo, fosse necessario allegare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata con la relativa documentazione (certificati, attestazioni, documenti, ecc.).

Ciononostante i contribuenti, nel loro generico gravame, non si sono confrontati con la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio, limitandosi per contro a contestare unicamente la valutazione del reddito da attività indipendente ("azienda agricola") intrapresa dall’autorità fiscale, a chiedere un incontro ("per discutere e definire i valori della sostanza fissa e il reddito aziendale corretto") e ad impegnarsi a presentare la dichiarazione d’imposta 2014 con invio separato.

In un simile caso, l’RS 1 avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla (cfr., in tal senso, la decisione TF n. 2C_203/2011 del 22 giugno 2011, consid. 3.3, ove l’Alta Corte ha stabilito che l’impugnazione di una tassazione operata d’ufficio presuppone una motivazione qualificata. In quello specifico caso, il Tribunale federale ha in particolare ritenuto che, nell’ambito di una tassazione d’ufficio, la contestazione del contribuente secondo cui il reddito stimato dall’autorità fiscale fosse troppo elevato, è qualificabile come una motivazione troppo generica, poiché "non dice nulla". Ha inoltre evidenziato che il rinvio al reddito più basso riconosciuto dall’autorità fiscale l’anno precedente non poteva soccorrere il contribuente).

Il fatto poi che, in sede di reclamo, i reclamanti non abbiano sostanziato la propria motivazione, non può successivamente essere sanato con un’udienza (come da loro postulato) oppure mediante l’assunzione di prove (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 57 e nota a piè di pagina 79 ad art. 132 LIFD).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2017.5 del 28 aprile 2017 consid. 1.6; CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6; CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).

1.7.

Tuttavia, con scritto del 4 luglio 2016, l’RS 1, ha attribuito ai reclamanti un ulteriore termine scadente l’11 luglio 2016, per conformarsi ai requisiti previsti dalla legge per contestare la tassazione d’ufficio. Quest’ultimi – nonostante fossero stati avvertiti che l’autorità fiscale avrebbe dichiarato irricevibile il loro reclamo e confermato la tassazione operata d’ufficio (e dunque non sarebbe entrata nel merito del loro reclamo), se non avessero presentato la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dai relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione – hanno prodotto, unitamente al proprio scritto dell’11 luglio 2016, la dichiarazione d’imposta 2014, però incompleta, come peraltro da loro stessi ammesso ["Vi informiamo che per quanto concerne il reddito da attività indipendente (azienda agricola) abbiamo inserito provvisoriamente un reddito di CHF 36'000.00 mentre per la parte concernente la sostanza e i debiti aziendale(i) non abbiamo inserito i relativi importi")], postulando nuovamente un incontro (cfr., al proposito, la relativa dichiarazione d’imposta 2014).

Giova al proposito ricordare ai ricorrenti che, a livello cantonale, giusta l’art. 199 cpv. 2 LT le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare, i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato) per il periodo fiscale in questione; in mancanza di contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a); gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b); per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell’amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica (lett. c); copia della dichiarazione dei salari AVS (lett. d). A livello federale, l’art. 125 cpv. 2 LIFD sancisce che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati. Documentazione che gli insorgenti hanno omesso di produrre ancora in sede di reclamo.

In queste circostanze, a ragione l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo. Ne discende che la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.

  1. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

11

LAID

  • art. 73 LAID

LIFD

  • art. 125 LIFD
  • art. 130 LIFD
  • art. 132 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD

LT

  • art. 199 LT
  • art. 204 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

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