Incarti n. 80.2016.194 80.2016.195
Lugano 25 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 luglio 2016 contro la decisione del 29 giugno 2016 in materia di IC/IFD 2011.
Fatti
A. RI 1, di formazione meccanico, lavora alle dipendenze della __________ SA di __________. La moglie RI 2 lavora per le __________ SA di __________ quale autista.
Nella dichiarazione fiscale 2011, i contribuenti facevano valere spese professionali per, rispettivamente, fr. 15'690.– (il marito) e fr. 7'532.– (la moglie). Per quanto qui di interesse, il marito chiedeva la deduzione di quattro trasferte giornaliere con il veicolo privato, per un importo complessivo di fr. 12'190.–.
B. Con decisione 5.2.2014, l’UT commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per l’IC ed in fr. 71'100.– per l’IFD ammettendo unicamente in maniera limitata le spese di trasporto del marito (fr. 4'928.-) ed aggiungendo la deduzione per doppia economia domestica di fr. 3'200.-. Questa decisione veniva impugnata dai contribuenti che contestavano le correzioni operate dall’autorità di tassazione. L’UT, con decisione su reclamo del 12.3.2014, accoglieva parzialmente la richiesta del contribuente e rettificava in fr. 6'095.– la deduzione. La decisione su reclamo veniva impugnata alla Camera di diritto tributario da RI 1 e da RI 2, che postulavano il riconoscimento delle spese di trasporto dichiarate di fr. 12'190.-.
C. Con decisione del 25.6.2015 la Camera di diritto tributario (inc. n. 80.2014.92) annullava la decisione su reclamo del 12.3.2014 e rinviava gli atti all’UT di __________ per una nuova decisione, a seguito di ulteriori accertamenti. Questa Camera aveva infatti ritenuto che l’autorità fiscale, per poter concedere quale deduzione le spese di trasporto relative all’utilizzo dell’autovettura da e per il domicilio di __________ avrebbe dovuto verificare se le stesse fossero effettivamente state sostenute dai ricorrenti stessi, oppure se, come veniva indicato dalle osservazioni del 12.5.2014 al gravame, fossero allibrate al conto economico della __________, società riconducibile ai contribuenti e a nome della quale risultavano immatricolati tutti i veicoli. La Camera indicava che se così fosse, non solo sarebbe venuta meno la deduzione delle spese supplementari per doppia economia domestica, ma anche le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, accertate in sede di reclamo in fr. 6'095.-. Sarebbero inoltre venute meno le spese di trasporto della moglie, dichiarate e sempre confermate in fr. 4'032.-.
D. Il 23.3.2016 l’UT inviava ai ricorrenti la “decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo”. Il reclamo dei contribuenti veniva respinto con la seguente motivazione:
Con sentenza del 26 giugno 2015 la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello ordinava all’ufficio di tassazione di effettuare nuovi accertamenti ed emettere una nuova decisione su reclamo. Dopo aver confermato la prassi adottata dall’ufficio di tassazione, che in caso in cui i costi di trasferta per il rientro al proprio domicilio per il pranzo siano superiori all’importo previsto per la deduzione di doppia economia domestica, al punto 3.3. la Cdt rileva come il contribuente abbia la possibilità di pranzare alla mensa aziendale. Pertanto la deduzione al punto 3.1. viene dimezzata. Al punto 4 l’ufficio di tassazione viene sollecitato ad accertare se i costi di trasferta sono effettivamente sostenuti dal contribuente e in caso contrario sono messe in discussione la concessione delle deduzioni di fr. 6095 (spese di trasferta del contribuente) e di fr. 4032 (spese di trasferta della contribuente). Dopo verifiche fatte dall’ispettorato fiscale e sfociate in un verbale di audizione sottoscritto il 02.04.2015 risulta in effetti che una buona parte dei costi auto relativi all’utilzzo dei coniugi RI 2 viene registrato nei costi della __________. Questa situazione ha quindi determinato una ripresa di fr. 5000 nei conti della società e di fr. 3000 nella partita fiscale del contribuente (...). Tenuto conto della ripresa di fr. 5'000 per vantaggi vari, del fatto che l’importo di fr. 1491 di costi per benzina registrato nei conti della __________ dovrebbe comprendere esclusivamente il carburante dei veicoli agricoli e della distanza effettiva di fr. 19.2 tra il domicilio ed il luogo di lavoro la deduzione per due trasferte giornaliere viene confermata in fr. 6095 come nella precedente decisione di reclamo. Per gli stessi motivi la deduzione di fr. 4032 per le spese di trasferta della signora RI 1 vengono mantenute.
E. RI 1 chiedeva all’UT un’udienza per discutere dei periodi fiscali 2011 e 2012. L’audizione si svolgeva il 17.6.2016: in tale occasione il contribuente veniva informato del fatto che le decisioni di tassazione dopo reclamo relative agli anni citati gli fossero già state trasmesse il 23.3.2016. L’insorgente indicava di non aver mai ricevuto le decisioni in questione e ne chiedeva una nuova intimazione.
F. Il 29.6.2016 l’UT procedeva nuovamente ad intimare, per l’IC/IFD 2011, la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo
G. Con ricorso 29.7/2.8.2016 i coniugi RI 1 impugnano la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo contestando: l’aggiunta di fr. 3'000.- a titolo di reddito da titoli e capitali, il riconoscimento unicamente per metà delle spese per pasto principale fuori casa del contribuente, l’ammontare della deduzione per l’utilizzo del veicolo privato, nonché la cifra ritenuta come deduzione da parte del fisco per gli oneri assicurativi ed interessi di capitali a risparmio.
H. Con scritto 17.8.2017 questa Camera si è rivolta ai ricorrenti in relazione alla tempestività del ricorso da loro presentato contro la decisione 29.6.2016. In particolare è stato indicato come, tramite una verifica effettuata presso l’Ufficio esazione e condoni, sia emerso che: “(...) l’ultimo versamento relativo al conguaglio per l’IC 2011 è stato versato il 3.6.2016 (versamento di fr. 429.40). Con questo pagamento è stato versato quanto stabilito con la decisione del 23.3.2016 che ha definito l’IC in fr. 2'387.90 (nella precedente decisione su reclamo il totale dell’IC era di fr. 1'958.50 ed il relativo conguaglio era infatti stato saldato il 16.5.2014). Stesso discorso vale anche per l’IFD 2011. Il 3.6.2016 è stato effettuato un versamento di fr. 137.95, conguaglio richiesto siccome l’imposta era stata determinata in fr. 317.- sempre con decisione del 23.3.2016”. La Camera ha fatto notare ai ricorrenti che le richieste di pagamento dei conguagli di fine aprile 2016, corrispondenti ai dovuti d’imposta fissati con la nuova decisione dopo rettificazione su reclamo del 23.3.2016, pagate dai contribuenti ad inizio giugno 2016, portassero a ritenere come, almeno da fine aprile 2016, i contribuenti fossero a conoscenza della notifica della decisione del 23.3.2016. I coniugi RI 1 sono stati pertanto invitati a voler presentare delle osservazioni in merito alla tempestività del ricorso anche sulla base degli estratti di pagamento IC/IFD 2011 che sono stati loro trasmessi. È stato assegnato un termine scadente il 30.8.2017 per esprimersi in merito. Entro tale data i ricorrenti non hanno presentato alcuna presa di posizione.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2.1.
Nel caso che qui ci occupa controverso è il momento in cui i qui ricorrenti sono venuti a conoscenza della decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo per l’IC/IFD 2011. Essi sostengono che la decisione IC/IFD 2011 trasmessa dall’autorità fiscale il 23.3.2016 non gli sia mai pervenuta. Per tale ragione hanno espressamente richiesto una nuova intimazione, ciò che è avvenuto con la spedizione del 29.6.2016.
Si tratta pertanto di verificare se, il ricorso 29.7/2.8.2016 sia o meno tempestivo e valutare il momento a partire dal quale i qui contribuenti avrebbero potuto essere a conoscenza dell’esistenza della sentenza del 23.3.2016.
2.2.
L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.
2.3.
Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.4.
La prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.5.
Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
Nel caso in disamina si ha che l’autorità fiscale ha l’onere della prova in merito alla notifica della decisione di tassazione, avendo trasmesso la decisione del 23.3.2016 per posta semplice.
Vi è ora da chiarire se, sulla base di indizi si può giungere alla conclusione che la decisione del 23.3.2016 sia stata effettivamente notificata ai contribuenti, stabilendone anche il momento.
3.2.
Come visto l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione ed alla data di quest’ultima spetta all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione - fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi - che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).
La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II pag. 461-462).
Ad ogni modo il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3 in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid.3.3.).
3.3.
Ora, nel caso che qui ci occupa si hanno le seguenti tempistiche, ricostruite grazie alla tabella degli acconti e conguagli trasmessa dall’UEC:
Imposta cantonale 2011
· Il 30.4.2016, in base alla decisione su reclamo del 23.3.2016, l’imposta dovuta è stata ricalcolata dall’UEC in fr. 2'387.90 ed è stata inviata una bolletta per il pagamento di un conguaglio di fr. 429.40;
· il 7.6.2016 i ricorrenti hanno pagato il conguaglio di fr. 429.40.
Imposta federale diretta 2011
· Il 30.4.2016, in base alla decisione su reclamo del 23.3.2016, l’imposta dovuta è stata ricalcolata dall’UEC in fr. 317.00.– ed è stata inviata una bolletta per il pagamento di un conguaglio di fr. 137.95;
· il 7.6.2016 i ricorrenti hanno pagato il conguaglio di fr. 137.95.
3.4.
Le richieste di pagamento dei conguagli definitivi da saldare, indicanti anche la data d’intimazione della decisione di tassazione, non lasciavano dubbi sull’emissione della decisione di tassazione.
In simili circostanze, il principio della buona fede, rispettivamente il principio del divieto dell’abuso di diritto, obbligavano i ricorrenti ad informarsi in merito all’esistenza ed al contenuto della decisione, della quale non potevano ignorare l’esistenza (v. anche sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009, consid. 3.4.).
Al momento della ricezione delle richieste di pagamento dei conguagli (a fine aprile, inizio maggio 2016), essi avrebbero dovuto contattare l’autorità fiscale per chiedere spiegazioni in merito alle richieste di pagamento, nella misura in cui non avevano ricevuto alcuna decisione (secondo la tesi da loro seguita). Cosa che gli stessi non hanno fatto.
RI 1 ha chiesto di essere convocato dall’UT per discutere della situazione fiscale per i periodi 2011 e 2012. In occasione dell’incontro svoltosi il 17.6.2016 presso gli uffici dell’UT, è stato comunicato al ricorrente che per il periodo fiscale qui d’interesse era già stata intimata una decisione il 23.3.2016. Unicamente in questo momento il contribuente ha richiesto che gli venisse nuovamente inviata la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo.
3.5.
Come visto poco più sopra, il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata.
Nel caso che qui ci occupa, i qui insorgenti hanno, con verosimiglianza preponderante, ricevuto la richiesta di pagamento dei conguagli riportante anche l’indicazione della data d’intimazione della decisione a cui si riferiva, ad inizio maggio 2016. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che il 7.6.2016 essi abbiano pagato i conguagli d’imposta.
Essi avrebbero quindi dovuto tempestivamente informarsi in merito all’esistenza della decisione e presentare entro 30 giorni ricorso alla Camera di diritto tributario. Il termine per presentare ricorso sarebbe quindi venuto a scadenza al più tardi a metà giugno 2016.
In simili circostanze, il ricorso da loro presentato il 29.7/2.8.2016, appare manifestamente tardivo.
3.6.
Si osserva anche che i contribuenti, interpellati in merito alla tempestività del gravame, non hanno presentato alcuna osservazione o fatto valere alcun motivo di restituzione dei termini.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: