Incarti n. 80.2016.1 80.2016.2
Lugano 12 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 dicembre 2015 contro la decisione del 2 dicembre 2015 in materia di IC-IFD 2014.
Fatti
A. RI 1, nato nel 1946, coniugato con RI 2, è pensionato.
Con atto pubblico del 12 maggio 2005, __________ SA (di cui RI 1 era amministratore unico) ha ceduto a __________ e __________ __________, figli di RI 1, al prezzo di fr. 1'095'000.–, il mapp. __________ di __________, su cui sorge un’officina meccanica per autocarri. Nel 2013 ha inoltre venduto, al prezzo di fr. 1'800'000.–, l’adiacente mapp. __________ ai coniugi __________.
La moglie RI 2 e i figli __________ e __________ sono soci della __________ Sagl, con scopo la gestione di un autolavaggio pubblico. La __________ SA, agenzia generale dei veicoli industriali __________, è invece stata sciolta in seguito a fallimento.
B. Allo scopo di definire le tassazioni 2013 e 2014, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 17 giugno 2015, invitava i contribuenti a prendere posizione sugli allegati calcoli delle entrate e delle uscite degli anni 2013 e 2014, dai quali emergeva un’eccedenza finanziaria di fr. 848'894.– (nel 2013) e un ammanco di fr. 368'524.– (nel 2014). L’Ufficio di tassazione invitava inoltre i contribuenti a produrre la seguente documentazione:
Ø giustificativi a comprova del debito di fr. 361'653.– dichiarato nel 2014;
Ø conti bancari/postali d’appoggio (estratti conto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 14), con evidenza degli incassi della vendita del mapp. __________ di __________, della prestazione in capitale (pilastro 3b) erogata dalla __________ SA e delle diverse rendite dichiarate.
C. I contribuenti rispondevano con lettera del 30 giugno 2015, producendo gli estratti di un conto aperto presso __________ (__________), sul quale era stato trasferito il prezzo di vendita del mapp. __________ e che a fine 2013 presentava un saldo negativo di fr. 5'840.–, e di un conto corrente aperto presso __________, che a fine 2014 presentava un saldo negativo di fr. 349'851.–.
Precisavano inoltre di avere concesso in prestito alla __________ SA l’importo di fr. 18'235.–.
D. Sulla base di tali informazioni, l’autorità di tassazione allestiva due nuovi calcoli delle entrate e delle uscite, dai quali emergeva un’eccedenza finanziaria di fr. 317'219.– (nel 2013) e un ammanco di fr. 24'477.– (nel 2014), invitando i contribuenti a presentare delle osservazioni e sottolineando che ogni rettifica apportata avrebbe dovuto essere debitamente comprovata. L’Ufficio chiedeva altresì di produrre i seguenti documenti:
· scheda contabile della __________ Sagl, relativa al prestito dichiarato con lettera del 30 giugno 2015 (estratto conto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014);
· contratto di prestito e generalità complete del creditore relativo alla posizione “prestito privato” dichiarato con lettera del 30 giugno 2015.
Il citato scritto valeva quale diffida. L’autorità avvisava i contribuenti che in caso di sua inosservanza avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.
E. I contribuenti rispondevano con lettera del 14 luglio 2015, spiegando che l’importo di fr. 4'649.– versato alla __________ Sagl era servito a chiudere il conto che quest’ultima aveva presso __________ (__________), “il cui saldo passivo era dovuto ad un prelevamento effettuato da me nell’anno 2012”. Allegavano allo scritto una lista fatture (del gennaio 2013) della __________ SA e l’attestato fiscale di __________ già prodotto in precedenza.
F. Con decisione del 5 agosto 2015, l’autorità notificava ai coniugi la tassazione IC/IFD 2014, allestita d’ufficio. Alle rendite AVS e alle pensioni dichiarate aggiungeva “altri redditi” per fr. 65'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
L’autorità precisava inoltre che la tassazione avrebbe potuto essere contestata solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato e accompagnato dai necessari mezzi di prova. Spiegava infine che il reclamo con modalità e contenuti che non soddisfacessero i requisiti di legge, sarebbe stato dichiarato irricevibile e di conseguenza la tassazione allestita d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
G. I contribuenti, rappresentati da RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 settembre 2015, contestando l’aggiunta di altri redditi. I reclamanti sostenevano di avere nascosto “sotto il materasso” l’importo di fr. 130'000.– prelevato nei primi mesi del 2013 dal conto __________ (__________), sul quale era stato versato il prezzo di vendita del mapp. __________, e di averlo poi utilizzato per il loro sostentamento:
Tale somma è poi stata utilizzata per il loro sostentamento fino a tutt’oggi. A fine 2013 la consistenza residua dell’accantonamento era di circa CHF 50'000.–.
H. In occasione di un’udienza tenutasi il 6 ottobre 2015, l’autorità di tassazione concedeva ai contribuenti un ultimo termine per completare il reclamo, avvertendoli che in caso contrario avrebbe dichiarato irricevibile il gravame.
Con scritto del 12 novembre 2015, i contribuenti informavano l’autorità di tassazione dell’impossibilità di comprovare il mancato dispendio dell’intero prezzo di vendita del mapp. __________. Chiedevano quindi di considerare l’importo di fr. 50'000.– risparmiato a fine anno 2013 quale numerario non dichiarato.
I. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 2 dicembre 2015, dichiarava irricevibile il reclamo, “in mancanza di indicazione e di mezzi di prova atti a rilevare la manifesta infondatezza delle decisioni d’ufficio impugnate, riconfermando la ripresa quale tassazione d’ufficio per prudenziale apprezzamento del reddito d’altra fonte di CHF 65'000.– per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
L. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, sempre rappresentati da RA 1, postulano nuovamente lo stralcio degli altri redditi di fr. 65'000.–.
I ricorrenti ribadiscono di avere omesso di dichiarare un numerario di fr. 50'000.–, prelevato nel corso del 2013 dal conto __________ (__________) e utilizzato solo nel 2014 per il loro sostentamento.
M. Questa Camera, con decreto del 4 gennaio 2016, ha assegnato al rappresentante un termine di dieci giorni, poi prorogato fino al 25 gennaio 2016, per motivare il ricorso conformemente alla legge e per allegare o designare esattamente i documenti probatori, avvertendolo che altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Nel termine assegnato, i ricorrenti hanno spiegato di avere utilizzato l’eccedenza finanziaria di fr. 317'219.– accertata nel 2013, nella limitata misura di fr. 265'219.–, “per sistemare posizioni debitorie pregresse e per il proprio sostentamento. Il saldo rimanente di fr. 52'000.–, prelevato dal conto __________ (__________) e detenuto in casa, è stato invece consumato nel corso del 2014 per i bisogni personali. I ricorrenti ritengono inaccettabile la decisione impugnata, la quale nega in sostanza che una parte dell’importante eccedenza finanziaria calcolata nel 2013 possa essere servita per il sostentamento del 2014.
N. Preso atto della risposta dei ricorrenti, con nuova decisione su reclamo del 2 marzo 2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha annullato e sostituito la precedente. L’autorità è entrata nel merito del gravame, confermando l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 65'000.–, con la seguente motivazione:
(…) si procede ad emettere decisione dopo reclamo avverso decisioni di tassazione 2014, confermando la ripresa di redditi d’altra fonte per insufficiente disponibilità finanziaria, non ritenendo giustificata una disponibilità finanziaria sufficiente attraverso l’allegazione fatta del possesso a contanti di CHF 50'000, non dichiarati alla fine del periodo fiscale 2013 nemmeno dopo esplicita richiesta dell’autorità, avendo per essa indicato come utilizzati per scopi privati i capitali prelevati a contanti nel corso del 2013 e riconfermando la ripresa di CHF 65'000.– per prudenziale apprezzamento a fronte di un calcolo entrate uscite allestito per i dati dichiarati nel periodo fiscale 2014 dai contribuenti, ed ad essi sottoposto per osservazioni, indicante maggiori uscite per CHF 24'477.–, considerata la media statistica di disponibilità annua per coppia di CHF 51'000.– e le disponibilità finanziarie dei contribuenti riscontrate nei precedenti periodi fiscali.
O. All’udienza del 23 maggio 2016, i ricorrenti hanno dapprima dichiarato di non avere ricevuto la nuova decisione. Hanno quindi ribadito di avere trattenuto una parte dei fondi prelevati dal conto __________ (__________), su cui era stato versato il prezzo di vendita del mapp. __________, in una cassetta di sicurezza a casa. Hanno infine spiegato di avere fatto fronte a gravi problemi di liquidità, in concomitanza con il fallimento della __________ SA, e di avere deciso di prelevare parte dei fondi a causa di problemi con l’istituto bancario.
L’autorità di tassazione ha contestato la tesi dell’esistenza di un numerario a fine 2013, sottolineando che lo stesso non è stato dichiarato.
P. Con scritto del 6 giugno 2016, preso atto della nuova decisione del 2 marzo 2016, i ricorrenti hanno ribadito le proprie argomentazioni.
Il 21 luglio 2016, questa Corte si è rivolta al rappresentante dei ricorrenti, sottoponendogli ulteriori richieste di informazioni e di documentazione, in particolar modo allo scopo di verificare l’impiego dei fondi ottenuti con la vendita dell’immobile. Della risposta dei ricorrenti si dirà in seguito, in quanto necessario.
Diritto
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è tuttavia assoluta, dal momento che non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o a comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, indipendentemente dalla ripartizione dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere a una tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2a ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
In altri termini, la tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si rifiuta di dare puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito di collaborare. La giurisprudenza consente infatti di procedere d’ufficio, al termine della procedura di accertamento, ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti oppure non suffragati – o suffragati in modo non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363).
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3.
La giurisprudenza ha precisato inoltre che una tassazione d’ufficio si considera arbitraria quando la situazione effettiva che risulta dai documenti a disposizione delle autorità fiscali a tale momento non è stata presa in considerazione in modo corretto. L'argomento secondo cui la tassazione d’ufficio è oggettivamente errata non è sufficiente (RF 2002 p. 828).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che, se una tassazione d’ufficio viene confermata in sede di decisione su reclamo a causa della mancata produzione della documentazione necessaria da parte del contribuente, è esclusa la possibilità di apportare le prove in questione nella procedura di ricorso. La tassazione d’ufficio può essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a tal fine i mezzi probatori esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne l'inesattezza (StE 2000 B 96.12 n. 11).
Nel caso in esame, come visto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria dei contribuenti e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 65'000.–. Con le sole entrate dichiarate (AVS e pensione, per complessivi fr. 54'215.–), i contribuenti non potevano infatti aver fatto fronte al pagamento di tutti i costi risultanti dalla dichiarazione (fr. 78'692.–), senza ancora considerare il fabbisogno per il sostentamento personale.
La tesi degli insorgenti è che essi avrebbero avuto a disposizione un capitale a contanti di circa 52'000 franchi, prelevato poco a poco dal conto privato __________, sul quale era stato versato il ricavo della vendita immobiliare. Nel dettaglio, essi avrebbero utilizzato l’eccedenza finanziaria di fr. 317'219.–, stabilita dall’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna con il calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2013, nella limitata misura di fr. 265'219.– “per sistemare posizioni debitorie pregresse e per il proprio sostentamento” (cfr. scritti del 25 gennaio 2016 e del 6 giugno 2016). L’importo di fr. 52'000.– sarebbe stato prelevato in contanti nel corso del 2013 e depositato in casa; dall’estratto conto risultano prelevamenti in contanti, nel 2013, per complessivi fr. 140'440.–, di cui fr. 18'235.– sarebbero stati prestati alla __________ SA e fr. 70'000.– utilizzati per il sostentamento nel 2013.
3.2.
Come già anticipato, questa Corte si è rivolta al rappresentante dei ricorrenti, con scritto del 21 luglio 2016, invitandolo a produrre documentazione in merito ai seguenti punti:
A quali debiti si riferiscono i versamenti del 15 marzo 2013 e del 21 marzo 2013 a favore dell’Ufficio di esecuzione di __________ di, rispettivamente, fr. 58'027.– e fr. 65'893.–?
Qual è lo stato attuale dei loro carichi pendenti?
Invito a produrre i conti della __________ SA (dichiarata fallita con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del 1° ottobre 2013), copia dei contratti di leasing e ogni altra documentazione atta a chiarire la destinazione dei prelevamenti di cassa, che secondo i ricorrenti sarebbero stati destinati alla __________ SA (fr. 50'000.– prelevati il 4 marzo 2013 e fr. 10'000.– il 9 aprile 2013) e a tacitazione di due contratti di leasing conclusi dalla stessa società.
In seguito alla vendita del mapp. __________ di __________, la __________ Sagl è ancora attiva?
Con quali mezzi hanno potuto far fronte al sostentamento degli anni successivi (2015 e 2016) e alla loro importante posizione debitoria (alla fine del 2014 gli interessi passivi ammontavano a fr. 46'043.–)?
Queste le risposte dei ricorrenti, pervenute il 10 agosto 2016 e il 23 agosto 2016:
I debiti estinti tramite pagamento all’Ufficio esecuzione sono debiti fiscali che ammontano rispettivamente a fr. 58'026.95 e a fr. 65'893.25.
L’estratto del registro delle esecuzioni elenca numerosi debiti o in esecuzione o per i quali sono già stati rilasciati attestati di carenza beni.
I ricorrenti hanno prodotto due contratti di leasing, relativi ad altrettanti autocarri, stipulati dalla __________ SA quale contraente del leasing.
La __________ Sagl “non svolge più attività alcuna”.
I ricorrenti fanno fronte al proprio sostentamento e agli oneri ipotecari grazie ad “aiuti finanziari da parte dei figli”.
3.3.
Neppure dopo le successive richieste di informazioni e di documentazione, formulate prima dall’Ufficio di tassazione e poi da questa Corte, si può affermare che la situazione finanziaria dei ricorrenti sia chiara. L’unico attivo mobiliare dichiarato dai contribuenti nell’elenco titoli è costituito dalle quote nella __________ Sagl. Solo dopo che l’autorità fiscale gli ha sottoposto il calcolo del dispendio, gli insorgenti hanno prodotto l’estratto dei conti bancari sui quali sarebbe stato versato il ricavo della vendita immobiliare. L’importo ricevuto, dopo l’estinzione dei debiti ipotecari, sarebbe infatti stato trasferito da un conto all’altro, presso la stessa banca. Da questo secondo conto figurano numerosi prelevamenti e addebiti, anche per somme importanti, tanto è vero che alla fine dell’anno il saldo era inferiore a 6'000 franchi.
Fra i pagamenti fatti a carico del conto in discussione ne figurano diversi che sono riconducibili a debiti della __________ SA (stipendi arretrati, “prelevamento per __________ SA”, leasing __________ SA), per importi anche di un certo rilievo. Nella richiesta di informazioni del 21 luglio 2016, questa Corte aveva anche invitato i ricorrenti a produrre i conti della __________ SA (dichiarata fallita con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del 1° ottobre 2013), copia dei contratti di leasing e ogni altra documentazione atta a chiarire la destinazione dei prelevamenti di cassa, che secondo i ricorrenti sarebbero stati destinati alla __________ SA. Come già ricordato, tuttavia, il loro rappresentante si è limitato a trasmettere alla Camera i due contratti di leasing. Qualche spiegazione in merito agli importanti pagamenti destinati ad una società fallita era necessaria.
In ogni caso, non basta certamente l’estratto del conto privato in discussione a giustificare la sproporzione fra le entrate e le uscite del periodo fiscale litigioso. La semplice circostanza che, fra i numerosi addebiti sul conto di cui si parla, vi siano diversi prelevamenti di contanti, senza ulteriori indicazioni, non dimostra infatti che tali importi siano stati accantonati dal ricorrente e conservati in una cassetta di sicurezza in casa, per poi essere spesi nel corso dell’anno successivo, allo scopo di provvedere al sostentamento della famiglia ed al pagamento degli interessi passivi. Non è del resto molto verosimile che una persona prelevi una somma complessiva di oltre 50'000 franchi, sull’arco di diversi mesi, per poi conservarla in casa propria.
3.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si rivela condivisibile la constatazione dell’autorità di tassazione, secondo cui, nel periodo fiscale 2014, vi è una palese sproporzione fra le entrate e le uscite. Tale sproporzione non può essere giustificata, per le ragioni esposte, con il preteso prelevamento di fondi dal conto privato su cui era stato versato il ricavo della vendita dell’immobile, avvenuta nel 2013.
In queste circostanze, si giustifica l’imposizione di altri redditi per fr. 65'000.–, tenuto conto anche del fabbisogno per il sostentamento della famiglia dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’900.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: