Incarto n. 80.2015.79
Lugano 25 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 aprile 2015 contro la decisione del 24 marzo 2015 in materia di revisione della decisione relativa alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno 2011;
Fatti
A. RI 1 (12.6.1991) era stato dichiarato inabile al servizio militare il 30.10.2009. Con decisione 15.11.2012 il Servizio della tassa militare della Divisione delle contribuzioni emanava la decisione in materia di tassa militare per il periodo d’assoggettamento 2011. RI 1 saldava la tassa di fr. 400.- relativa al surriferito periodo il 10.12.2012.
B. Con scritto 6/10.5.2013 RI 1 si rivolgeva all’Ufficio della tassa militare, spiegando di aver inavvertitamente pagato la tassa per il periodo 2011: egli diceva infatti di essere sordo sin dalla nascita e per tale motivo era stato dichiarato inabile al servizio. Con decisione 12.11.2013 l’Istituto delle assicurazioni sociali gli aveva riconosciuto una rendita d’invalidità (3/4 di rendita, grado di invalidità del 62%) a far tempo dal 1.9.2013
C. Con decisione 21.5.2014, il Servizio della tassa militare della divisione delle contribuzioni dichiarava il reclamo 6/10.5.2013 di RI 1 irricevibile siccome tardivo. L’autorità, nella motivazione, stabiliva come, secondo l’art. 30 LTEO, fosse possibile inoltrare, entro 30 giorni dalla notificazione, un reclamo contro le decisioni di tassazione, le decisioni d’esenzione o di riduzione della tassa. Lo scritto inviato da RI 1 era quindi tardivo poiché inoltrato dopo tale termine.
Con separata decisione 21.5.2014, in relazione al periodo di assoggettamento 2012 (decisione di tassazione 28.1.2014 impugnata con reclamo del 4.2.2014) la stessa Autorità decideva inoltre che, a far tempo dal periodo di assoggettamento 2012 egli dovesse essere esonerato in maniera durevole al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lit. a ter LTEO.
D. Il 23/25.6.2014 RI 1 presentava una domanda di restituzione della tassa ex art. 34a LTEO (pagata per errore), in relazione al periodo 2011. Egli sosteneva di essere sordo dalla nascita e di non essere abile al servizio da sempre, motivo per cui in conformità con l’art. 4 cpv. 1 lit. a ter LTEO avrebbe dovuto essere esentato dalla tassa. A seguito di un suo errore egli aveva pagato la tassa per il 2011. Secondo RI 1, se da un lato è vero che la decisione per il 2011 era passata in giudicato, nondimeno si doveva ritenere che dal 2012 egli era stato durevolmente esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Per il 2011 rilevava come, a ben vedere, egli non fosse neanche debitore della tassa in questione. Le condizioni per l’esenzione dalla tassa militare erano date non solo per l’anno 2012 ma anche per l’anno precedente, essendo sordo dalla nascita. Il ricorrente rilevava poi come, nonostante la legge prevedesse l’assistenza fra autorità, il Servizio della tassa militare non fosse a conoscenza dei suoi gravi problemi di salute, posto come, già dal 2009 egli era stato dichiarato inabile al servizio militare.
E. Il 14.10.2014 il Servizio della tassa militare respingeva la domanda di restituzione della tassa per il 2011 con la seguente motivazione:
“Il 15 novembre 2012 le è stata intimata la tassa d’esenzione per l’anno 2011; allegato alla decisione c’era un estratto della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) con gli articoli indicanti i motivi d’esenzione dal pagamento della tassa. Questa tassa è stata pagata nel dicembre del 2012; in data 15 dicembre 2012 la tassa è cresciuta in giudicato senza che da lei fosse stata contestata. Il 6 maggio 2013 ha presentato un reclamo, già da lei dichiarato tardivo, contro la decisione 2011 in quanto a seguito di una menomazione fisica (sordità) era da ritenere esentato dalla tassa; lo stesso è stato dichiarato irricevibile. Nel frattempo è stata emessa anche la tassa per l’anno 2012 contro la quale è stato presentato regolare reclamo e il nostro Ufficio, dopo l’esame della documentazione prodotta ha deciso di accettare lo stesso e di esonerarla in modo duraturo ai sensi dell’art. 4/1a ter della già citata legge a contare dal 2012. Il 23.6.2014 ha presentato una domanda di restituzione della tassa 2011 pagata per errore (art. 34 a) LTEO. A tal proposito la giurisprudenza si è già espressa (sent. CdT 80.2009.128 dell’8 febbraio 2010), nel senso che è manifesto che l’assoggettato non può prevalersi dell’art. 34 a LTEO secondo cui può richiedere la restituzione di una tassa non dovuta o dovuta solo in parte che egli ha pagato per errore. Tale disposizione, di identico tenore dell’art. 168 LIFD concerne infatti la sola riscossione della tassa e non trova pertanto applicazione quando le stesse sono state stabilite mediante una tassazione passata in giudicato. Anche una revisione deve essere esclusa in quanto se l’assoggettato avessa dato prova di tutta la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere da lui (come fatto per la tassa 2012) avrebbe potuto presentare regolare reclamo contro la tassa 2011 in quanto gli erano stati messi a disposizione tutte le informazioni necessarie, ed indicati i rimedi giuridici ed i termini di reclamo. Per quanto attiene alla censura “In diritto pt. 4 “della domanda di restituzione della tassa è da ricordare che chi viene dichiarato inabile al servizio militare non necessariamente è esonerato dal pagamento della tassa, se non ci sono atti ufficiali da parte di altri Uffici (per esempio decisioni rendite AI o dell’Assicurazione militare) non è possibile procedere ad un esonero d’ufficio. Nel suo caso la decisione dell’erogazione di una rendita AI è datata novembre 2013 e quindi ben dopo che la tassa 2011 è cresciuta in forza”.
F. Con reclamo 13.11.2014 RI 1 insorgeva al Servizio della tassa militare contro la decisione mediante la quale è stata respinta la sua richiesta di restituzione della tassa ex art. 34a LTEO. Egli spiegava che dal 1°.7.2009 riceveva delle indennità giornaliere da parte dell’Ufficio AI. RI 1 asseriva di aver pagato la tassa relativa al 2011, poiché all’epoca non era al corrente che l’essere dichiarato inabile al servizio per una ragione di salute fosse un caso di esenzione dal pagamento della tassa.
Secondo il ricorrente la decisione del 15.11.2012 (quella relativa al periodo 2011) era nulla poiché il motivo sul quale essa si fonda, ossia l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione, non sarebbe mai esistito in quanto sordo dalla nascita. RI 1 lamentava inoltre la mancanza di comunicazione tra le varie autorità. Vista la sua situazione egli avrebbe dovuto beneficiare di un esonero attuato d’ufficio da parte del Servizio della tassa militare. A suo dire spetterebbe all’autorità di tassazione militare determinare d’ufficio i fatti pertinenti. RI 1 riteneva che la decisione attaccata sarebbe scioccante e urterebbe inoltre il sentimento di giustizia: la sua invalidità sarebbe sempre esistita. Inconcepibile che la sua sordità sia valida come motivo d’esenzione a far tempo dal 2012, ma che non sia sufficiente come motivo per rivedere la decisione d’assoggettamento per il 2011.
G. Con decisione 24.3.2015 il Servizio della tassa militare della Divisione delle contribuzioni respingeva il reclamo di RI 1, riconfermandosi nelle motivazioni della decisione del 14.10.2014 e, in merito alla richiesta di revisione della decisione inerente il periodo di assoggettamento 2011, l’autorità sosteneva come ciò fosse possibile unicamente in casi eccezionali: il Servizio specificava come non sarebbe sua competenza giudicare l’ampiezza e la portata di un problema fisico che genera inabilità a prestare regolare servizio. Allegato alla decisione di tassazione 2011 vi era anche un estratto della Legge con gli articoli che motivano in maniera esaustiva la possibilità di esonero dal pagamento.
H. Con ricorso 24.4.2015 RI 1 impugna la decisione su reclamo 24.3.2015 del Servizio della tassa militare inerente la domanda di restituzione ex art. 34a LTEO riproponendo i medesimi argomenti già sollevati in sede di reclamo.
Diritto
Secondo l’art. 22 della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO, RS 661), la relativa tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione.
In Ticino, l’autorità competente per la sua tassazione e la sua riscossione è l’Ufficio cantonale della tassa militare. Quale commissione di ricorso è invece designata la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (art. 2 e 3 del Regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, RL 1.5.3.1).
1.2.
Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.
Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).
1.3.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 46).
La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.4.
Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).
La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni.
Dagli atti risulta come la decisione relativa alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il periodo 2011 sia cresciuta in giudicato e come la tassa stessa sia stata corrisposta integralmente (importo di fr. 400.-). Dal 2009 RI 1 è stato dichiarato inabile al servizio militare, da parte della preposta commissione sanitaria dell’Esercito svizzero. Unicamente a seguito del reclamo relativo al periodo di assoggettamento 2012, il ricorrente è stato esonerato in maniera durevole dal pagamento della tassa militare, a causa della sua sordità congenita.
RI 1 si duole del fatto che il Servizio della tassa militare non abbia accertato d’ufficio i fatti ed in particolare il motivo alla base della dichiarazione di inabilità al Servizio militare determinato dall’apposita commissione nel 2009.
2.2.
Le decisioni di tassazione come anche le decisioni di esonero o sulla riduzione della tassa militare possono essere impugnate mediante reclamo all’autorità di tassazione entro 30 giorni dalla loro notifica all’autorità di tassazione (art. 30 cpv. 1 LTEO). Secondo l’art. 26 OTEO, tale termine può essere restituito a condizione che l’assoggettato sia stato, senza sua colpa, impedito ad agire nei termini impartiti e che presenti una domanda di restituzione dei termini entro dieci giorni a partire dal momento in cui è venuto a cadere il motivo dell’impedimento ad agire. L’art. 34a LTEO prevede la possibilità per l’assoggettato d’ottenere la restituzione di una tassa pagata per errore, nel caso in cui la tassa non era dovuta, oppure era dovuta unicamente una parte. Tale norma corrisponde all’art. 168 LIFD ed ha la stessa portata. Dal testo legale di queste disposizioni emerge come esse riguardino la percezione della tassa e non la procedura di tassazione. La domanda di restituzione di tasse pagate per errore non permette di rimettere in questione una decisione di tassazione passata in giudicato. Unicamente la procedura di revisione permette di modificare una tale decisione (sentenza TF 2C_212/2016 del 6.9.2016, consid. 4).
Nel caso in disamina (analogamente a quello descritto in TF 2C_212/2016) non risulta che RI 1 abbia fatto valere un motivo di restituzione dei termini ex art. 26 OTEO. Anche la procedura di restituzione dell’importo della tassa ex art. 34a LTEO non trova applicazione nel caso concreto, tenuto conto del fatto che la somma da lui pagata corrisponde a quella stabilita mediante decisione sulla tassa militare per il 2011 (v.TF 2C_212/2016, consid. 4).
Bisogna pertanto valutare la sua domanda di restituzione alla stregua di una domanda di revisione della decisione relativa al periodo 2011.
2.3.
L’art. 47 cpv. 1 LTEO delega al Consiglio federale la competenza di fissare delle regole in materia di revisione di decisioni cresciute in giudicato. L’art. 40 cpv. 1 OTEO, dispone che l’autorità di tassazione, oppure la Commissione di ricorso (in Ticino la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello) debbano procedere alla revisione di una decisione cresciuta in giudicato, d’ufficio oppure su domanda della persona toccata da quest’ultima se vengono fatti valere dei nuovi fatti importanti oppure se vengono prodotti dei nuovi mezzi di prova (let. a); se l’autorità non ha tenuto conto di fatti oppure di domande importanti stabiliti dai documenti agli atti (let. b); se l’autorità ha violato dei principi essenziali di procedura, in particolare il diritto di consultare i documenti e quello di essere sentito (let. c). L’art. 40 cpv. 2 OTEO dispone che la revisione è esclusa se il ricorrente invoca dei motivi che avrebbe potuto far valere nell’ambito della procedura ordinaria se avesse dato prova di tutta la diligenza che poteva essere ragionevolmente da lui richiesta. Tali motivi di revisione corrispondono a quelli previsti dall’art. 147 cpv. 1 e 2 LIFD, di modo che, nella loro interpretazione, ci si può fondare sulla giurisprudenza e la dottrina relativi all’imposta federale diretta (sentenza TF 2C_564/2008 del 12.9.2008, consid. 5).
Per essere qualificato come importante un fatto deve essere di natura tale da influenzare la decisione in un senso favorevole all’interessato. Si può escludere la revisione dal momento che si può rimproverare all’assoggettato di non aver dato prova della diligenza richiesta (ciò che è previsto sia dall’art. 40 cpv. 2 OTEO che dall’art. 147 cpv. 2 LIFD). Ciò costituisce un limite importante alla revisione, che si spiega con il carattere sussidiario di questa via di diritto e per le esigenze della sicurezza del diritto. La giurisprudenza sottolinea a questo proposito che ci si deve mostrare rigorosi nel valutare l’obbligo di diligenza che viene imposto al richiedente (sentenza TF 2F_12/2014 del 12.2.2015 consid. 3.1.). Una revisione è pertanto esclusa in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuta ad una negligenza del contribuente oppure del suo rappresentante (sentenza TF 2C_564/2008 consid. 5). Compete inoltre all’assoggettato il compito di controllare la decisione di tassazione quando la riceve e di segnalare in tempo utile i vizi riscontrati (sentenza TF 2C_941/2015 consid. 6.3.; 2C_564/2008 consid. 5).
2.4.
Analogamente a quanto stabilito dall’Alta Corte nella sentenza TF 2C_212/2016 se è vero che da un lato mal si comprende come il servizio della tassa militare non abbia potuto verificare l’inabilità al servizio da parte di RI 1 anche per il periodo 2011 a causa della sordità congenita, non ci si trova tuttavia confrontati ad un caso di revisione.
In effetti, senza entrare neppure nel merito dell’art. 40 cpv. 1 OTEO (e quindi verificare che le condizioni siano date), l’esame dell’art. 40 cpv. 2 OTEO è sufficiente per escludere un caso di revisione (v. sentenza TF 2C_212/2016 consid. 5.3.).
Nel caso concreto, come avvenuto per il periodo 2012, egli avrebbe dovuto, facendosi parte diligente, quantomeno presentare reclamo dato come, già nel 2009 la Commissione sanitaria dell’Esercito lo aveva dichiarato inabile al servizio.
Non presentando reclamo dopo aver ricevuto la decisione per il 2011, ma pagando anzi la tassa, egli non ha dato prova di essersi fatto parte diligente. In altri termini egli avrebbe potuto addurre i medesimi motivi che ora invoca nella procedura di revisione, già nella procedura ordinaria.
Inoltre – contrariamente alla tesi del ricorrente - come stabilito dall’Alta Corte, non è possibile, in applicazione della LIFD, derogare ai principi che disciplinano la revisione, se il risultato della loro applicazione è scioccante ed urta il sentimento di equità. Un tale ragionamento deroga infatti alla regola del numerus clausus dei motivi legali che permettono di procedere ad una revisione di una decisione passata in giudicato (sentenza TF 2C_212/2016 consid. 5.3.; TF 2C_322/2015 del 4.4.2016 consid. 3.4.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss LTF).
Intimazione a:
-;
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: